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L’art 1467 cc stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata
o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti è divenuta eccessivamente onerosa il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale
prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte
contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di
modificare equamente le condizioni del contratto. È necessario
l’intervento di un fattore eccezionale ed imprevedibile tale da
alterare l’equilibrio economico tra le prestazioni e rendere l’una
eccessivamente onerosa rispetto all’altra. Lo squilibrio
economico deve essere eccessivo e sopravvenuto, ma il contratto
non deve essere un contratto aleatorio.
100)Le condizioni generali di contratto
Con il ricordo alle condizioni generali di contratto, il predisponente
(l’imprenditore) predispone unilateralmente schemi regolatori che
trovano applicazione sempre uguale a ciascuno dei contratti
stipulati con l’utenza. Le condizioni generali di contratto sono
efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione
del contratto questi le ha conosciute o le avrebbe dovuto
conoscere utilizzando l’ordinaria diligenza. Il predisponente ha
l’onere di rendere conoscibili le condizioni generali di contratto,
ma l’aderente deve fare uso di ordinaria diligenza per conoscerle.
Inoltre, non hanno effetto le clausole vessatorie se non sono
specificatamente approvate per iscritto.
101)I contratti del consumatore e le clausola abusive
L’applicabilità del codice del consumo dipende dal fatto che il
contratto sia concluso tra consumatore (persona fisica) e
professionista (persona fisica o giuridica). La finalità del codice del
consumo è quello di assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti. Per garantire equità contrattuale,
importanti sono le clausole vessatorie: nel contratto tra
consumatore e professionista, si considerano vessatorie le
clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto. Due grandi categorie di clausola
vessatorie: le clausole che sono sempre ritenute vessatorie e
quelle che si presumono essere vessatorie, salva prova contraria.
Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto resta valido
per il resto.
102) La differenza tra contratti tipici e atipici. Esempi.
I contratti tipici sono quei contratti che, per la loro maggiore
importanza o per la loro maggiore frequenza, sono stati
specificamente regolati dal legislatore. Questi contratti si trovano
nel titolo III del libro IV del codice civile, ma non solo (contratto di
donazione è contenuto ne libro II e gli accordi di contenuto
patrimoniale nel libro I). Contratti tipici previsti dal titolo III del libro
IV sono la vendita, il riporto, la permuta, il contratto estimatorio,
la somministrazione, la locazione, l’appalto, il trasporto, il
mandato, il contratto di agenzia, la mediazione, il deposito, il
comodato, il mutuo. Sono tipici in quanto si trovano in disposizioni
che disciplinano e regolano questi contratti. Quelli atipici sono
quelli che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare. Le parti possono liberamente stipularmi purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. Ad esempio il leasing, il factoring, il
franchising.
103)Il contratto di compravendita
“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo” (art 1470 cc). È pertanto un contratto di
scambio ed è un contratto a titolo oneroso (entrambe le parti
ricevono un vantaggio economico dalla loro prestazione). È un
negozio consensuale (che si perfeziona con il semplice
raggiungimento dell’accordo tra le parti). Il principale effetto
determinato dal perfezionamento è il trasferimento del diritto dal
venditore al compratore, è proprio per questo che è un contratto
ad effetti reali. La forma è libera, ma in alcune ipotesi, individuate
a seconda della natura dell’oggetto, la legge impone la forma
scritta ad substantiam a pena di nullità (es trasferimento della
proprietà di un bene immobile).
104) La tutela del rapporto giuridico assoluto e del rapporto
giuridico relativo
La tutela del rapporto giuridico assoluto si pone quando il titolare
dell’interesse protetto dall’ordinamento patisce una lesione. In
questo caso la reazione stabilita dall’ordinamento giuridico è
quella della responsabilità civile per fatto illecito o responsabilità
extracontrattuale. La tutela del rapporto giuridico relativo si pone
quando il soggetto titolare dell’obbligazione viola la sua
obbligazione. La reazione stabilita dall’ordinamento giuridico in
questo caso è quella della responsabilità civile del debitore o
responsabilità contrattuale.
105) La distinzione tra responsabilità civile per fatto illecito e
responsabilità civile del debitore
La responsabilità civile per fatto illecito (o extracontrattuale) sorge
laddove un soggetto sul quale incombe una posizione di dovere
violi tale posizione danneggiando il titolare di un diritto soggettivo
assoluto. Questa responsabilità sorge solo se si è al di fuori
dell’ambito contrattuale. La responsabilità civile del debitore
invece sorge laddove un soggetto sul quale incombe una posizione
di obbligazione o di obbligo violi tale posizione, così danneggiando
il titolare di un diritto soggettivo relativo. È chiamata contrattuale
perché sorge nel caso in cui una parte sia inadempiente al
contratto.
106)Gli elementi costitutivi della responsabilità civile per fatto
illecito
La responsabilità civile per fatto illecito è enunciata dall’art 2043
cc, che stabilisce “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”. Gli elementi costitutivi sono dunque elementi
oggettivi ossia la condotta, il danno ingiusto (deve essere non iura
e contra ius), il nesso di causalità tra fatto e danno (che deve
essere diretto e immediato, oppure secondo la tesi maggioritaria
se tra fatto e danno non è intervenuto un altro elemento che possa
aver deviato l’ordine delle cose) ed elementi soggetti ossia la
colpevolezza (dolo o colpa) e l’imputabilità (capacità di intendere
e di volere al momento della commissione dell’atto).
107) Le cause di giustificazione del fatto illecito
L’ordinamento prevede delle ipotesi in cui nonostante la presenza
di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, si può avere
un’esclusione di responsabilità. I casi in cui ciò ricorre sono quelli
in cui nel caso concreto si verifica una causa di giustificazione. Le
cause di giustificazione sono la legittima difesa, lo stato di difesa,
lo stato di necessità, l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un
dovere, il consenso dell’avente diritto. Le due cause di
giustificazione disciplinate anche dal codice civile sono la
legittima difesa (art 2044 cc) e lo stato di necessità (art 2045 cc).
108)Il danno ingiusto
Il danno ingiusto è uno degli elementi costitutivi del fatto illecito. Il
danno per determinare il fatto illecito e far sorgere l’obbligo di
risarcimento, deve essere ingiusto ossia: non iure (non deve
esservi una causa di giustificazione) e contra ius (vi deve essere la
lesione di un interesse giuridicamente protetto).
109) La responsabilità indiretta. Esempi.
Nella responsabilità indiretta, un soggetto è chiamato a
rispondere del fatto illecito non commesso da lui ma commesso
da un altro soggetto. Ciò può accadere per diversi motivi: ad
esempio perché il soggetto era tenuto alla sorveglianza e risponde
del fatto illecito commesso dal sorvegliato, oppure perché il
soggetto era datore di lavoro e risponde del fatto illecito
commesso dalle persone che per lui lavorano.
110) Le responsabilità speciali
Le responsabilità speciali sono la responsabilità indiretta (un
soggetto è chiamato a rispondere del fatto illecito non commesso
da lui ma commesso da un altro soggetto) e la responsabilità
oggettiva (un soggetto è chiamato a rispondere dei danni cagionati
a prescindere dalla sua colpa o dal suo dolo e, in alcuni casi,
anche se non derivano da un suo comportamento).
111) La responsabilità oggettiva. Esempi.
La responsabilità oggettiva è una forma di responsabilità che
posiamo far rientrare nelle responsabilità speciali. È la
responsabilità del soggetto che risponde dei danni cagionati a
prescindere dalla sua colpa o dal suo dolo e, in alcuni casi, anche
se non derivano da un suo comportamento; è una responsabilità
che si presume (non è il soggetto danneggiato a dover provare il
dolo, la colpa dell’altro). Le responsabilità oggettive elencate dal
nostro codice civile sono la responsabilità per attività pericolose
(Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività
pericolose è tenuto al risarcimento, salvo la prova di aver adottato
tutte le misure idonee), la responsabilità da cose in custodia
(ciascuno è responsabile del danno cagionato alle cose che ha in
custodia, salvo che provi il danno fortuito), la responsabilità per
danni cagionati da animali (da parte del proprietario o di chi se ne
serve per il tempo in cui lo ha in uso), la rovina di edificio (il
proprietario di un edificio è responsabile del danno derivante dalla
rovina dell’edificio, salvo che provi che la rovina non è dovuta a
difetto di manutenzione o a vizio di costruzione).
112) Il risarcimento del danno per equivalente. Differenze con
quello in forma specifica
Il risarcimento del danno per equivalente consiste nella dazione di
una somma di denaro, mentre la reintegrazione in forma specifica
consiste nel ripristino della situazione materiale esistente nel
momento precedente al verificarsi del danno (la situazione che si
avrebbe laddove l’illecito non fosse stato commesso).
113) Il danno risarcibile: danno emergente e lucro cessante
L’art. 1223 cc stabilisce “il risarcimento del danno per
l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata&rd