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Risoluzione 3314 del 1974 il ricorso all’uso

della forza armata, punibile e sanzionabile. Rientrano nella fattispecie:

- Occupazione militare di un territorio di uno stato sovrano

L’invasione militare

- di una parte del territorio di uno stato sovrano

- Invio di soldati al fine di aggredire territorio

Il bombardamento aereo o l’uso di qualsivoglia

- arma da fuoco

- Triangolazione

- Il blocco dei porti

44. Peace enforcing e Peace keeping.

Le missioni di peace enforcement e di peace keeping sono gestite dal segretariato

generale. Nel primo caso si farla di una forzatura della pace: ciò determina la non

necessità da parte degli stati del consenso ad intervenire, lo scopo è quello di

ripristinare la pace e dunque è legittimata la forza armata, le milizie mantengono la

propria struttura gerarchica. Nel caso del peace keeping operano i caschi blu. Esse

sono milizie volontarie che per intervenire necessitano del consenso dello stato di

destinazione. La violenza è legittima solo nel caso della legittima difesa. Sono

operazioni che sono solitamente condotte alla fine di un conflitto per appunto

mantenere quel sottile e delicato stato di pace.

45. Art. 51

È l’articolo che disciplina la legittima difesa. Legittima difesa che per essere tale deve

rispondere ai requisiti di immediatezza, necessità e proporzionalità. Inoltre, deve

essere adottata sono fintantoché il consiglio di sicurezza non si mobiliti. La legittima

difesa non è tale nei casi in cui sia preventiva (è aggressione). Mentre è legittima se

avviene in risposta a una minaccia che può essere sia esplicita (ultimatum) che non

implicita.

La legittima difesa può essere individuale o collettiva (Art.5 nato, Art.24 Trattato di

Lisbona).

Intervento a protezione dei cittadini all’estero

46. Nel caso in cui un cittadino si trovi in uno stato in cui non sono tutelati i suoi diritti

fondamentali allora lo stato di appartenenza ha il diritto di mobilitarsi attraverso la

forza armata. Tale mobilitazione si deve limitare esclusivamente al recupero del

cittadino all’estero.

47. R2P

R2P, fa riferimento alle casistiche per cui il consiglio di sicurezza non voglia o non

possa intervenire, in quanto la R2P non ha bisogno di legittimazione) amplia le

iniziative in campi di esclusiva competenza giuridica del Consiglio di Sicurezza, e

è

addirittura si tradotto in uno strumento che ha raggiunto risultati estremamente

invasivi (Kosovo).

è disciplinata dalla risoluzione 377 del 1950, dall’art.56 e dalla dottrina

La dottrina

della R2P.

48. Fonti dei diritti umani in tempo di pace

I diritti umani sono i diritti fondamentali riconosciuti alla persona in quanto essere

dall’art.1 dello statuto delle nazioni unite, dall’art.56

umano. Sono disciplinati e dalla

dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

49. 1945

Composta da 30 articoli i primi 21 di carattere politico e civile gli altri di carattere

sociale ed economico. Negli artt. 19, 20, 21 si incarna il modello della rule of law e

del multilateralismo.

50. Convenzione sul genocidio 1948

Durante i processi di Norimberga questa fattispecie non esisteva. (1) Il genocidio è

un crimine penale internazionale punibile sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Le parti si impegnano a prevenire e punire tale crimine. I responsabili sono punibili

sia in veste di privati cittadini che in veste di pubblico ufficiale. (2) Per genocidio si

con l’intenzione di distruggere in

intende ciascuna delle seguenti condotte attuate

tutto o in parte un gruppo etnico, linguistico, razziale, nazionale.

all’integrità fisica o mentale

- Lesioni gravi o gravissime

- Uccisione di membri del gruppo

- Deportazione

- Smembramento di nuclei familiari

- Misure miranti ad impedire nascite

- Sottoposizione del gruppo a condizioni di vita inumane

La competenza a procedere per tale crimine spetta a:

- Tribunali creati ad hoc dalle nazioni unite

- La corte penale internazionale

- In merito al principio della giurisdizione universale, qualsiasi soggetto della

comunità internazionale

Convenzione per l’eliminazione della discriminazione razziale

51. 1965

Si inserisce nel processo di decolonizzazione estendendosi con il protocollo

aggiuntivo del 1973 al caso sudafricano dell’Apartheid.

L’espressione discriminazione razziale indica ogni forma di discriminazione,

(1)

limitazione basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza, l’origine nazionale,

che abbia lo scopo di distruggere o compromettere il riconoscimento dei diritti

fondamentali. (2) Gli stati condannano la discriminazione razziale in tutte le sue forme

e si impegnano a recepire nel proprio ordinamento atti e politiche contro la

discriminazione. (4) Gli stati condannano la propaganda e tutte le organizzazioni che

si basano su idee di superiorità di una razza o che tentano di giustificare e

promuovere l’odio razziale e la discriminazione, adottando misure immediate e

positive.

52. Convenzione sul rifugiato 1951

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale migliaia di persona non potevano

rientrare nel proprio stato in quanto questo non esisteva più (apolidi) o non volevano

in quanto la tutela dei diritti fondamentali non era garantita. La convenzione non

prende in considerazione la fattispecie dei migranti economici.

Il rifugiato è qualsiasi cittadino che (1) non si trovi sul territorio del proprio stato (2)

che si sia allontanato dal territorio del proprio stato perché ha ragionevole motivo di

temere per la sua incolumità fisica in virtù di convincimenti religiosi… nell’esercizio

dei suoi diritti fondamentali (3) il cui stato non voglia o non sia in grado di tutelare i

diritti fondamentali.

Il cittadino che ritenga sussistano le clausole di inclusione può fare richiesta di asilo.

Prima che lo status di rifugiato venga concesso il cittadino diventa un richiedente

asilo. Lo status di richiedente asilo può essere concesso a tutti a differenza dello

status di rifugiato, che viene concesso solo quando gli organi competenti che abbiano

svolto le necessarie indagini, lo ritengano meritevole.

Il divieto di espulsione del rifugiato è previsto dagli artt. 32 e 33. Però se il rifugiato

dello stato o contro l’ordine

dovesse rendersi colpevole di crimini contro la sicurezza

pubblico, allor può essere estradato in un paese in cui i suoi diritti fondamentali siano

garantiti. Il protocollo addizionale del 1967 fa decadere il principio di irretroattività.

53. Convenzione sulla tortura 1987

Si inserisce nel contesto dei conflitti non internazionali dove l’uso di queste pratiche

è sempre più frequente.

La tortura è qualificata come qualunque atto attraverso il quale si infligge

intenzionalmente dolore o sofferenza fisica o mentale a una persona da parte di un

pubblico ufficiale.

54. Convenzione per la protezione dei diritti delle donne 79

Affronta la discussa questione delle discriminazioni di genere. La convenzione

prevede l’assoluta eliminazione dal puto di vista civile, politico, giuridico, economico,

sanitario. In seno alla stessa è prevista la struttura di un comitato specifico che ha il

compito di modificare ed adeguare la legislazione interna degli stati.

sui diritti dell’infanzia

55. Convenzione dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

È frutto delle dichiarazioni pregresse: e convenzione sui diritti dell’infanzia. La

dichiarazione sui diritti del fanciullo

definizione di fanciullo sotto il profilo giuridico ha comportato ulteriori rielaborazioni

con il protocollo sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati e con quello relativo

alla vendita, prostituzione e pedopornografia dei fanciulli.

È oggetto della convenzione qualsiasi essere umano di età inferiore ai 18 anni.

Questa convenzione impone la protezione dei fanciulli contro ogni violenza fisica e

La tutela si traduce con l’adozione delle misure negli ordinamenti giuridici

mentale.

interni degli stati.

Il primo protocollo innalza l’età di arruolamento dei fanciulli dai 15 ai 18 anni. Inoltre,

inserisce anche il tema della violazione dei minori di sesso femminile nel ruolo di

comfort women.

Il secondo protocollo relativo alle vendite di materiale pedopornografico si inserisce

nella fattispecie della cessione dei fanciulli per tali fini, introducendo sanzioni penali.

56. Convenzioni di Ginevra 1949

Nascono nel 1949 sulla scia della Seconda guerra mondiale, dove il trattamento dei

prigionieri di guerra dei militari nelle battaglie navali raggiunge vertici di violenza

impensabili. Alle quattro convenzioni si aggiungono due protocolli aggiuntivi nel 1977

(qualificazione di conflitto armato non internazionale, estende amuna serie di

categorie di soggetti le tutele previste per i militari).

La prima e la seconda Convenzione di Ginevra disciplinano il diritto umanitario per

quanto riguarda le forze di terra e di mare. Diritti previsti:

- diritto di essere raccolti e trattati con umanità,

- diritto a non essere soggetto di violenza fisica,

- diritto a essere curati,

- diritto di non essere lasciati alla mercè della popolazione,

- obbligo di allontanamento dalla zona di guerra.

La terza Convenzione, invece, disciplina il trattamento dei prigionieri di guerra, ovvero

coloro che nel corso di un conflitto cadono nelle mani degli avversari. Diritti:

- diritto di essere trattati con umanità,

- diritto di non subire violenze,

- diritto ad essere curati,

- diritto ad essere internati o in luoghi distanti dalla guerra,

- diritto di essere dotati di vestiario,

- diritto di essere alimentati

- diritto di mantenere i propri contatti con i familiari attraverso la Croce Rossa

- sono tenuti a fornire solamente nome, cognome, numero di matricola

- non sono tenuti a svolgere lavori per conto dell'avversario.

La quarta convenzione invece disciplina il diritto della popolazione civile:

- divieto dell'uso della popolazione per scopi militari,

- tutela dell'integrità della persona

- divieto di essere presi in ostaggio,

- obbligo di promuovere accordi ai fini di garantire il deflusso

- dovere di garantire il ricongiungimento tramite la Croce Rossa.

57. Art.3 comune alle convenzioni di Ginevra

È un pilastro del diritto internazionale umanitario. Ha la finalità di recepire la clausola

Martens e serve a garantire infatti garanzie minime anche nei casi non

espressamente previsti nelle convenzioni stesse. Si chiama anche norma di chiusura.

58. Disciplina dei crimini penali internazionali

La disciplina dei crimini penali internazionale rientra nella giurisdizione universale.

Infatti, qualunque sogg

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A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carolbbindi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regimi internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.