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Principi fondamentali
Il secondo articolo introduce il principio personalista, ovvero del primato del cittadino nella sua individualità ma anche come parte attiva delle formazioni sociali che compongono lo Stato. Ideale di matrice cattolica, ribadisce la centralità dell'uomo nell'ordinamento politico e istituzionale e ne riconosce un soggetto titolare di diritti fondamentali. Il terzo articolo risente maggiormente del clima culturale del periodo storico. Qui viene ribadito il ruolo attivo dello Stato sociale nel garantire l'uguaglianza dei cittadini. Il primo comma introduce il principio di uguaglianza formale, secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge, ideale di tradizione liberale. Mentre il secondo comma sancisce l'uguaglianza sostanziale, che differenzia la forma di Stato sociale dalla forma di Stato liberale. La Repubblica, secondo l'art.3, deve rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono un'uguaglianza sostanziale.deicittadini.Il principio autonomistico e pluralista, ribaditi dall’articolo 5, cidicono che lo Stato riconosce le autonomie territoriale e attua ildecentramento amministrativo, rispettando le minoranzelinguistiche e il pluralismo culturale che caratterizza il territorioitaliano.L’articolo 7 presenta il rapporto tra lo Stato italiano e lo Stato delvaticano, sancendone l’indipendenza e la sovranità, da cui deriva ilprincipio concordatario, che costituzionalizza la necessità di unaccordo tra Stato e Chiesa per la modifica dell’articolo 7, e nonl’avvio del procedimento di revisione costituzionale. Inoltre, affermail principio di laicità dell’Italia, respingendo il modello dello Statoconfessionale, in cui c’è un connubio tra ideali religiosi ed eticapubblica, garantendo comunque la libertà religiosa.• GERARCHIA DELLE FONTILe fonti del nostro ordinamento sono disposte in ordine gerarchico, dove al verticesitrova la Costituzione.
- costituzione
- fonti comunitarie
- leggi e atti avente forza di legge
- regolamenti governativi
- regolamenti ministeriali
le leggi sono dette fonti primarie, i regolamenti governativi fonti secondarie e i regolamenti ministeriali fonti terziarie, la motivazione di questa classificazione sta nel fatto che è stata fatta prima che entrassero in vigore la Costituzione e tutte le altre fonti, per cui la legge è considerata fonte primaria e non la Costituzione, nonostante si trovi al vertice.
FONTI COMUNITARIE
I trattati internazionali alla base della nascita dell'attuale Unione Europea risalgono al secondo dopoguerra. Nel 1951 fu firmato il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) che stabiliva un accordo commerciale carbosiderurgico principalmente tra Francia e Germania, poi esteso agli altri paesi fondatori dell'UE: Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Alla CECA seguirono, nel 1957,
L'EURATOM e la CEE, acronimo di Comunità Economica Europea, che stabilivano rispettivamente un utilizzo pacifico dell'energia atomica e la libertà di circolazione di persone, servizi, merci e capitali. Questi tre trattati internazionali sono alla base dell'istituzione dell'ordinamento Europeo, con le due successive modifiche del 1992 (trattato di Maastricht) e del 2009 (Trattato di Lisbona), che ne delineano i tratti giuridici dell'Unione Europea attuale. Questi si differenziano dai trattati internazionali che istituiscono le organizzazioni sovranazionali, in quanto introducono limitazioni di sovranità particolarmente incisivi e prevedono la diretta applicabilità delle norme comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri, secondo il principio del primato del diritto europeo sugli Stati nazionali, che ha come effetto pratico immediato la disapplicazione delle norme nazionali contrastanti con l'ordinamento europeo. Questa
La caratteristica risponde all'articolo 11 della Costituzione, secondo cui lo Stato consente la cessione di sovranità necessaria al mantenimento della pace fra le Nazioni, e l'Europa è nata per rispondere a questa esigenza, mantenendo buoni rapporti in nome di una culla di valori condivisa, al fine di garantire la pace ed evitare il sorgere di nuovi conflitti internazionali.
Le fonti comunitarie sono i regolamenti e le direttive secondo quanto esplicitato nell'articolo 288 del TFUE. I regolamenti sono norme direttamente applicabili, pertanto non necessitano di atti ricevuti da parte della legislazione degli stati membri. Le direttive invece pongono dei vincoli per il raggiungimento di un obiettivo, lasciando ampia discrezionalità allo Stato in merito agli strumenti da utilizzare. Quindi, le direttive non sono direttamente applicabili e necessitano di ulteriori atti legislativi da parte degli Stati. Tuttavia, esistono le direttive "dettagliate".
contenenti norme sufficientemente precise e dettagliate da poter essere applicate direttamente, come i regolamenti. Il percorso italiano di adattamento dell'ordinamento nazionale al quello comunitario è stato particolarmente lento. Inizialmente, in caso di contrasti tra norme nazionali e comunitarie, veniva risolta la contraddizione attraverso il principio cronologico, quindi era considerata legittima la norma più recente. Questo portava spesso alla replicazione della norma nazionale, con la possibilità che contenesse modifiche dell'originaria norma di fonte europea. La Corte costituzionale decide, con una sentenza del 1973, l'incostituzionalità della norma contrastante la fonte europea, riconoscendo per la prima volta la superiorità del diritto europeo. Tuttavia, la Corte di Giustizia ritenne invalida questa sentenza e spinse affinché ci fosse l'immediata disapplicazione della norma a favore di quella europea, senza richiamare laQuestione di legittimità costituzionale. Si arrivò quindi alla sentenza del 1984, in cui si afferma che in caso di contrasto tra le due norme, la norma nazionale viene automaticamente disapplicata ed entra in vigore la norma europea.
- ITER LEGISLATIVO
L'iter legislativo è costituzionalizzato, in linea generale, negli articoli che vanno dal 70 al 74, le regole dettagliate sono poste dai regolamenti parlamentari, approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta. Secondo il modello del bicameralismo perfetto, scelto dall'Assemblea costituente, Camera e Senato svolgono le stesse funzioni nel percorso legislativo. Quindi, il ruolo del Senato è quello di costituire una seconda Camera di riflessione sul testo legislativo.
La prima fase del procedimento è costituita dall'iniziativa, ovvero dalla consegna di un progetto redatto in articoli alle Camere. La Costituzione attribuisce il potere di iniziativa al Governo, ai parlamentari, al CNEL, a 50.000
elettori e ai Consigli regionali, secondo l'articolo 71. La fase decisoria porta all'approvazione del testo normativo, prevede tre diversi tipi di procedimento: in sede referente, in sede deliberante o in sede redigente. Si divide a sua volta in quattro momenti: la fase istruttoria, esame in linee generali, esame dei singoli articoli e approvazione finale del testo normativo. Il procedimento in sede referente, o ordinario, prevede che il testo normativo venga affidato a una commissione competente per materia, composta proporzionalmente rispettando i gruppi parlamentari. Successivamente, nella fase istruttoria, la Commissione predispone il testo da presentare alle Camere in cui vengono palesate le motivazioni del testo normativo. Dopo l'istruttoria, la Commissione discute sulle linee generali del testo e votando il contenuto, segue l'esame articolo per articolo, con il voto sugli eventuali emendamenti, si conclude con una votazione finale del testo complessivo e, dopo.L'approvazione in Commissione, si ripetono le quattro fasi nelle Camere. Dopo che il testo viene approvato dalla Camera passa al Senato, qui il testo deve essere approvato senza alcuna modifica, altrimenti passa di nuovo alla Camera.
Il procedimento in sede deliberante è più scorrevole dell'ordinario. In questo caso il progetto di approvazione di una Legge viene affidato esclusivamente a una Commissione competente per materia, che lo approva senza la necessità di un passaggio alle Camere. Con questo procedimento vengono approvate di solito quelle Leggi che non hanno un grande rilievo politico, definite "leggine". L'articolo 72 della Costituzione prevede una riserva di procedimento in sede referente per alcune categorie di Leggi, prevede dunque la riserva di legge di assemblea. Le leggi escluse da questo procedimento sono quelle in materia elettorale, costituzionali, le leggi di delegazione, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
E di approvazione dei bilanci. Il procedimento in sede redigente è anche detto "misto" in quanto unisce alcuni elementi del procedimento deliberante e ordinario. Non è disciplinato dalla Costituzione, ma dai regolamenti di Camera e Senato. Il regolamento lo delinea come un procedimento in cui alle Camere sono riservate solo la votazione finale, mentre in Commissione si svolge la discussione e l'approvazione del testo. Quando la legge viene approvata nella sua versione finale deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Il Presidente può rinviare il testo alle Camere, sollecitandole a un ulteriore controllo, ma se il testo viene di nuovo approvato si deve procedere con la promulgazione. Dopo che la Legge viene promulgata si procede con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale, la legge diviene applicabile dopo la "vacatio legis", ovvero un periodo di 15 giorni.
- Atti con forza di
LEGGEGli atti con forza di legge sono posti allo stesso livello della legge ordinaria. La costituzione ne prevede due: il Decreto-legge e il Decreto legislativo delegato.
Il decreto legislativo delegato è previsto dall'articolo 76. Consiste in un atto emanato con una delega del Parlamento al Governo. Attraverso questo strumento quindi, il Parlamento attribuisce l'esercizio della funzione legislativa al Governo, il potere legislativo tuttavia rimane al delegante, quindi al Parlamento. Il decreto legislativo delegato si compone di due atti: la legge di delegazione, proveniente dalle Camere e il Decreto legislativo, approvato dal Governo. Secondo l'articolo 72 la Legge di delega deve essere approvata in sede referente. Inoltre, l'articolo 76 prevede che la delega del Parlamento contenga principi e criteri definiti,