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Costituzione

Per Costituzione si intende quel complesso di norme alla base di un ordinamento statale. Costituisce la Legge fondamentale di uno Stato, in quanto rappresenta la struttura portante dell’intero ordinamento giuridico e disciplina il nucleo dei rapporti politici e sociali che si configurano nel contesto sociale.

Le condizioni storiche che portarono alla nascita delle prime Costituzioni si ritrovano negli eventi rivoluzionari francesi e americani, alla fine del '700. La Costituzione si delinea come una fonte del Diritto stabile e duratura, in quanto non espressione di rapporti transitori tra i vertici del potere pubblico ma come fondamenta di uno Stato, superiore rispetto alla Legge ordinaria, contenente l’ossatura istituzionale dello Stato, quindi la distribuzione dei poteri statali, inoltre è la fonte giuridica che contiene valori e le finalità che le istituzioni intendono perseguire nell’ambito dei diritti fondamentali. Queste sono le caratteristiche che distinguono le Costituzioni moderne dai testi costituzionali del XIX secolo, espressione di accordi bilaterali fatti tra la classe sociale dominante, la borghesia, e il Sovrano, detentore del potere pubblico.

Tipologie di Costituzione

Le Costituzioni inoltre possono essere: flessibili o rigide, brevi o lunghe, scritte o consuetudinarie, ottriate o pattizie. Si definiscono Costituzioni flessibili se le norme contenute possono essere modificate come una normale Legge ordinaria, al contrario sono rigide se la revisione delle norme costituzionali è soggetta a un procedimento aggravato, in quanto hanno una resistenza passiva maggiore. Sono brevi, non solo per la quantità limitata del numero degli articoli, ma perché contengono esclusivamente, o quasi, la definizione dei rapporti di potere ai vertici dello stato, mentre possono essere considerate lunghe se si pongono come documenti che hanno lo scopo di stabilire finalità e modalità di realizzazione di un progetto statale, che guarda anche alle generazioni future, e non solo come una fotografia dell’organizzazione istituzionale. Le Costituzioni ottriate sono tali in quanto concesse da un Sovrano al popolo, per autolimitare le proprie sfere di competenze, sono pattizie quelle carte frutto di un compromesso tra le parti sociali.

Procedimento di revisione costituzionale

Il procedimento di revisione costituzionale è disciplinato dall’articolo 138 ed è indice dei caratteri di superiorità e di stabilità della nostra Costituzione. L’art.138 prevede infatti un procedimento aggravato per modificare la Costituzione, con la previsione di tempi più lunghi ed un eventuale intervento diretto del popolo attraverso lo strumento del referendum.

  • Due deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi da parte di ciascuna Camera. (L’intervallo di almeno tre mesi tra una deliberazione e l’altra costituisce il periodo di riflessione, allunga i tempi e aggrava il procedimento). Nella seconda deliberazione occorre almeno la maggioranza assoluta, la metà più uno dei componenti della Camera.
  • Se nella seconda votazione la legge viene approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti (maggioranza qualificata) il procedimento è concluso e non si può richiedere il referendum. La legge viene promulgata, pubblicata con la sua entrata in vigore.
  • Se viceversa nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta ma non la maggioranza dei due terzi, la legge viene pubblicata e può essere richiesto, entro tre mesi, un referendum da parte di un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Il referendum è proposto allo scopo di approvare la legge di revisione costituzionale, e infatti se la maggioranza dei voti validi non si esprime in modo favorevole, la legge non entra in vigore. Il referendum costituisce la garanzia più importante della rigidità costituzionale. La possibilità di richiedere il referendum costituisce un potere che la Costituzione attribuisce alle minoranze ed è una forma di democrazia diretta.

Limiti alla revisione costituzionale

Per poter tracciare i limiti che impediscono l’avvio del procedimento di revisione costituzionale occorre capire quale è il contenuto essenziale della Costituzione. Il momento fondativo di una nuova Costituzione è dato dal potere costituente, ovvero il potere di darsi una nuova Costituzione. Una volta terminato il potere costituente inizia il potere costituito. Si può modificare la Costituzione ma non si può sostituire integralmente il suo contenuto essenziale, poiché in quel caso si avrebbe un potere costituente e non costitutivo. Pertanto, occorre comprendere e interpretare il testo in modo da recepire i princìpi fondamentali che rappresentano i limiti impliciti alla revisione costituzionale. Un limite esplicito è dato dall’articolo 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Anche i diritti definiti “inviolabili” (es: articolo 2) costituiscono dei limiti espliciti.

Antinomie giuridiche

Il pluralismo sociale comporta un pluralismo delle fonti giuridiche, e quindi una convivenza di più ordinamenti giuridici, che porta a una fisiologica complicazione della comprensione del sistema delle fonti. Vi possono essere situazioni in cui una norma giuridica è in contraddizione con un’altra, occorre quindi applicare dei criteri di risoluzione dei conflitti reali tra le norme. Non vi è un conflitto “reale” se non si svolge un lavoro preliminare di interpretazione per capire se il conflitto è prima di tutto risolvibile con i normali strumenti interpretativi. I criteri sono:

  • Cronologico: utilizzabile negli ordinamenti più semplici, ovvero quelli con una sola fonte o dove ci sono fonti tra loro equiparate. In questi casi si applica la norma più recente, e la norma più antica viene abrogata. L’abrogazione opera ex nunc (da ora), non viene eliminata dall’ordinamento ma ne viene limitata l’efficacia temporale nel momento in cui avviene l’abrogazione.
  • Gerarchico: utilizzato negli ordinamenti più complessi dove è insufficiente il criterio cronologico, in quanto una norma subordinata successiva può contraddire una norma precedente superiore. In questo caso occorre individuare la fonte dalle quali provengono le norme in contraddizione. Se sono fonti collocate diversamente nella scala gerarchica, prevale la norma appartenente alla fonte gerarchicamente superiore.
  • Delle competenze: se la costituzione attribuisce a una determinata fonte la normazione di una materia, solo quella fonte è autorizzata a disciplinare tale materie (es: competenze regionali). Al contrario del principio gerarchico che opera per verticale, questo criterio agisce orizzontalmente. Se una fonte disciplina una materia sulla quale non ne ha competenza, essa viene considerata invalida.

Principi fondamentali

I primi dodici articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali. I Padri costituenti in questi primi articoli hanno voluto condensare il complesso di valori e le finalità a cui lo Stato, e il cittadino, devono rendere conto nell’esercizio delle loro funzioni. Il significato profondo sotteso ai principi non può essere oggetto di revisione costituzionale, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 1146 del 1988. I primi dodici articoli costituiscono uno strumento contenitivo delle fratture sociali che attraversavano l’Italia del dopo guerra, e uno strumento di guida per l’attuazione della forma di Stato sociale verso cui si tendeva. Anche la posizione che ricoprono nella struttura del testo costituzionale ne rivela le finalità. Infatti, questo modello risponde all’ideale di Aldo Moro, secondo cui la Costituzione deve strutturarsi ricalcando il modello di una piramide rovesciata, in cui al vertice in basso ci sono i diritti fondamentali dell’uomo e, a salire, i diritti nelle formazioni sociali in cui opera, fino ad arrivare all’organizzazione statale.

Nel primo articolo della Costituzione, che rappresenta l’incipit vero e proprio di tutto il testo, sono presenti il principio democratico, lavorista e repubblicano del nostro ordinamento. Infatti, secondo il primo articolo “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” L’idea e le finalità che sono alla base della Costituzione.

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