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#Imprenditore, impresa e azienda

Imprenditore agricolo (Art. 2135)

Questo tipo di imprenditore è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, ma

è esonerato dagli obblighi previsti per l’imprenditore commerciale (esonerato dallo statuto

speciale) fatta eccezione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Originariamente quest’ultimo non era un obbligo, ma lo è diventato a partire dal 1993.

L’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale, non più soltanto di

pubblicità notizia (come per l’imprenditore piccolo commerciale).

*La nozione di imprenditore agricolo è stata ampliata dal D.Lgs n.228/2001 (ampliamento della

disciplina rispetto al passato)

Perché l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore?

L’imprenditore agricolo nel 1942 era esposto al DOPPIO RISCHIO di impresa e di natura

(alluvioni…), dal momento che l’agricoltura a quel tempo non era industrializzata come quella

attuale.

Dunque l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore af nché venisse sottratto al

doppio rischio (impresa + natura).

A partire dal 2001 l’imprenditore agricolo non è stato più assoggettato al rischio natura, quindi non

viene più accolta l’interpretazione restrittiva.

ESSENZIALI: coltivazione del fondo – selvicoltura – allevamento di animali (prima

1.Attività

bestiame)

Queste attività, tipicamente agricole, hanno subito una profonda evoluzione a partire dagli anni

’40 ad oggi in seguito al processo d industrializzazione dell’agricoltura.

Le attività infatti vanno intese in senso ampio rispetto al passato dove l’interpretazione era invece

piuttosto restrittiva e prevedeva soltanto quelle attività in stretta connessione con il fattore

‘terra’.

Il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti che si possono de nire agricoli, ma

che di fatto vengono ottenuti con tecniche del tutto diverse dallo sfruttamento della terra e dei sui

prodotti (Es. coltivazioni arti ciali o fuori terra/ allevamenti in batteria).

In questo modo anche l’attività agricola può dar luogo a grandi investimenti di capitali e sollevare

giuridicamente esigenze di tutela del credito pari a quelle alla base della disciplina delle imprese

commerciali, quindi appare assurdo il fatto che l’imprenditore agricolo (soprattutto quello medio –

grande ) sia sempre sottratto al fallimento.

[Si pose dunque il problema di stabilire no a che punto la nozione di impresa agricola contenuta

nel Codice Civile fosse compatibile con l’evoluzione tecnologia dell’agricoltura.

A riguardo si delinearono 2 interpretazioni:

fi fi fi fi

-va intesa come agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, o comunque che ha

alla base della sua produzione un ciclo biologico naturale (produzione legata alla terra)

-come sopra, ma a prescindere dal metodo di produzione biologico naturale (si da rilievo a

forme di coltivazioni svincolate dalla terra, quindi arti ciali e in batteria) ]

Il legislatore, con il D.Lgs n.228/2001 (nuova de nizione di imprenditore agricolo a causa

dell’industrializzazione dell’agricoltura), ispirato dall’esigenza di contrastare l’abbandono delle

campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, de nisce:

Art.2135 Imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:

-coltivazione del fondo

-selvicoltura

-allevamento di animali

-attività connesse

Precisando che ‘Per coltivazione, selvicoltura e allevamento si intendono tutte le attività dirette alla

cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre e

marine’.

-Coltivazione del fondo: orticoltura/ coltivazione in serra e vivai/ oricoltura/ coltivazioni fuori terra

di ortaggi e frutti (idro – aero poniche)

-Selvicoltura: cura del bosco per ricavarne i frutti (no estrazione del legname disgiunta dalla

coltivazione del bosco!)

-Allevamento di animali: allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte,

lana, animali da lavoro) / allevamento di cavalli da corsa e animali da pelliccia / cani (att.

Cinotecnica) e gatti / bovini, ovini, caprini, equini, suini (tradizionalmente allevati sul fondo)/ polli,

conigli (animali da cortile) / apicoltura / pesci (acquacoltura – anche se non c’è cura e sviluppo di un

ciclo biologico il legislatore l’ha comunque inserita)

*allevamento in batteria

*non è necessario che gli animali siano alimentati con mangimi naturali ottenuti dal fondo

*L’attività di acquisto di animali all’ingrosso con il solo scopo di rivenderli viene classi cata come

commerciale

PER CONNESSIONE (terzo comma)

2.Attività

-dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione

di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale

-dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (anche quelle di valorizzazione del

territorio e del patrimonio rurale e forestale + attività agrituristiche)

fi fi fl fi fi

In realtà le attività dette sono oggettivamente commerciali, ma se esercitate in connessione con una

delle tre attività agricole essenziali vengono per legge considerate agricole. Il soggetto agricoltore,

anziché assumere il doppio status di imprenditore agricolo e commerciale, rimane solo agricolo.

[Es. è industriale e non agricoltore chi produce olio e formaggi / è commerciante e non agricoltore

chi ha un negozio di frutta e verdura (vende frutta e verdura che non produce) se le loro attività

sono connesse ad una delle 3 attività essenziali allora sono agricole

*Il viticoltore che produce e vende vino direttamente è imprenditore agricolo (vende quello che

produce)]

Condizioni secondo le quali queste attività commerciali vengono trattate come agricole:

Connessione soggettiva : il soggetto che svolge queste attività è già quali cato come

imprenditore agricolo poiché svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche/

essenziali.

L’attività svolta deve essere coerente con quella connessa.

(Es. è imprenditore agricolo il viticoltore che produce e vende vino, ma non quello che produce e

vende formaggio / è imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli

altrui)

-sono imprenditori agricoli anche le cooperative/consorzi di imprenditori agricoli quando usano

prodotti dei loro soci o forniscono ai soci servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico

-sono imprenditori agricoli le società di persone o s.r.l, costituite da imprenditori agricoli, che

esercitano solo attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci

Connessione oggettiva : il legislatore ha modi cato la dimensione della connessione oggettiva

sostituendo il criterio della prevalenza ai criteri precedentemente adottati.

Oggi è necessario e suf ciente che si tratti di attività che hanno ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, beni e servizi forniti mediante

l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.

Le attività connesse non devono quindi prevalere per rilievo economico sull’attività agricola

essenziale.

(Es. posso produrre la marmellata in prevalenza con i miei frutti, ma non soltanto con quelli /

utilizzo prevalentemente attrezzature che sono di proprietà dell’impresa, ma non tutte)

È invece irrilevante il fatto che una determinata attività di trasformazione o di commercializzazione

sia normale per gli imprenditori in relazione alle dimensioni dell’impresa, della località, del tempo

e dei mezzi dei quali si avvale.

(Es. rimane comunque imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino con tecniche di

vini cazione diverse da quelle che normalmente vengono utilizzate in agricoltura).

fi fi fi fi

*Prima le attività agricole per connessione erano:

-dirette alla trasformazione e all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio

normale dell’agricoltura

-tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo/silvicoltura/

allevamento bestiame le quali, in mancanza di speci cazione, si ritiene che dovessero rivestire

carattere accessorio.

Piccolo imprenditore e il suo fallimento (art. 2083)

Con il requisito generale di prevalenza, si intende che, il lavoro personale suo e dei suoi

familiari rimane comunque prevalente rispetto all’organizzazione di mezzi.

Il lavoro familiare globalmente inteso (proprio e altrui) deve essere prevalente sul piano

qualitativo-funzionale (e non quantitativo), nel senso che si deve accertare che vi sia un apporto

di lavoro preminente nell’organizzazione dell’impresa (sia rispetto al lavoro altrui, che al capitale

proprio o altrui investito) e che caratterizzi i beni e servizi prodotti (es. sarto su misura/ piccolo

commerciante ambulante).

Il piccolo imprenditore identi cato nel codice civile è sottoposto allo statuto generale

dell’imprenditore, ma non allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale (in via di principio è

statuto proprio del solo imprenditore commerciale non piccolo).

Quindi è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili,

dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. L’iscrizione nel registro delle imprese ha la sola

funzione di pubblicità notizia.

Il piccolo imprenditore nella LEGGE FALLIMENTARE (modi cata con due decreti legislativi

perché oggetto di controversie) :

- Versione originaria (prima del D.Lgs. 169/2007): ‘sono considerati piccoli imprenditori quelli

esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai ni

dell’imposta della ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (480.000

lire nel 1973). Quando è mancato l’accertamento sono considerati piccoli imprenditori gli

imprenditori esercenti un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un

capitale non superiore a lire 900.000.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.’

I piccoli imprenditori non falliscono

Secondo la legge fallimentare il piccolo imprenditore veniva identi cato in base a parametri

MONETARI, quindi il criterio non coincideva con quello ssato dal codice civile, cioè la

PREVALENZA DEL LAVORO FAMILIARE.

fi fi fi fi fi fi

Essendoci questa controversia nacque la necessità di trovare un punto in comune tra le due norme,

altrimenti si rischiava di cadere in un paradosso e considerare un soggetto imprenditore ai ni del

codice, ma non ai ni della legge fallimentare.

2 MODIFICHE

- Abrogazione del criterio del reddito

L’imposta sulla ricchezza mobile viene sostituita nel 1974 per quanto riguarda le persone siche

dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone siche). Il criterio del reddito non è più applicabile

perché viene abrogata la relativa previsione normativa.

- Abrogazione del criterio del capitale

Il criterio del capitale investito non superiore a 900.000 lire viene considerato incostituzionale nel

1989 poiché non è più idoneo a fare da discriminante tra imprenditore commerciale soggetto al

fallimento ed imprenditore esonerato.

RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE 2006 + DECRETO CORRETTIVO 2007

La nuova disposizione fallimentare non de nisce più chi è ‘piccolo imprenditore’, ma individua

solo quelle imprese che, in base a parametri dimensionali, sono sottratte al fallimento (ora) e alla

liquidazione giudiziale (poi).

*Il decreto correttivo del 2007 ha de nito meglio le soglie dimensionali rilevanti, dal momento

che la riforma del 2006 aveva ampliato eccessivamente la categoria degli imprenditori non

fallibili.

Non è soggetto a fallimento l’imprenditore che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€;

I. Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€ (in nessuno degli

II.

ultimi 3 esercizi) ;

Debiti anche non scaduti superiori a 500.000€. Non si è inoltre soggetti a fallimento se

III.

l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è

complessivamente inferiore a 30.000€.

(*se viene superato anche soltanto uno dei seguenti limiti il soggetto è esposto al fallimento)

*I valori possono essere aggiornati ogni 3 anni (in modo da creare meno caos) con decreto del

Ministero della Giustizia sulla base di variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, per

adeguarli alla svalutazione monetaria

fi fi fi fi fi fi

Procura

L’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti nello svolgimento della propria

attività di imprenditore (comprende anche l’agire in RAPPRESENTANZA DELL’IMPRENDITORE):

-Ausiliari interni o subordinati: soggetti facenti parte stabilmente dell’organizzazione in virtù di

un rapporto di lavoro subordinato che li lega all’imprenditore;

-Ausiliari esterni o autonomi: soggetti esterni all’organizzazione che collaborano

occasionalmente o stabilmente con l’imprenditore in base a rapporti di mandato, commissione,

spedizione, agenzia, mediazione.

DISCIPLINA GENERALE DELLA RAPPRESENTANZA (Art.1387 e seg.) applicata anche nel caso di

atti compiuti da collaboratore esterno (anche stabile)

Il conferimento ad altro soggetto dell’incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria

sfera patrimoniale. Non abilita l’incaricato ad agire in nome dell’interessato, con conseguente

imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere.

Art.1387: il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dal diretto interessato con speci ca

dichiarazione di volontà PROCURA (atto unilaterale!!)

Art.1388: il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei

limiti delle facoltà conferitegli (il potere sussiste nei limiti ssati dalla procura), produce

direttamente effetto nei confronti del rappresentato

Art.1392: la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il

rappresentante deve concludere

Art.1393: il terzo che contragga con il rappresentante può sempre esigere che questi giusti chi i

suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui rmata

Infatti è sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza di potere rappresentativo della

controparte.

*FALSUS PROCURATOR

-il contratto con questi concluso è improduttivo di effetti ed il terzo, anche se in buona fede, non può

vantare alcun diritto nei confronti del rappresentato

-Art.1398: colui che ha contrattato come rappresentante senza però averne i poteri, o eccedendo i

limiti della facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver

con dato senza sua colpa nella validità del contratto.

SISTEMA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA (Art. 2203 – 2213) vale per 3 gure tipiche di

ausiliari interni (INSTITORI – COMMESSI – PROCURATORI) che entrano stabilmente in contatto con i

terzi e concludono affari per l’imprenditore.

fi fi fi fi fi fi

Institori / Procuratori / Commessi sono automaticamente investiti del potere di

rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege

commisurato al tipo di mansioni che la loro quali ca comporta.

Il loro potere non deriva dalla procura, ma è effetto naturale di quella determinata

collocazione all’interno dell’impresa (atto di preposizione institoria).

L’imprenditore può però modi care il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza degli

ausiliari tramite speci co atto reso pubblico che diventa opponibile ai terzi solo se portato a loro

conoscenza con le forme stabilite dalla legge.

I terzi concludenti quindi devono solo veri care se siano avvenute modi che dei poteri, ma non se

la rappresentanza sia stata conferita o meno agli ausiliari.

Institore (art. 2203)

Fra i collaboratori dell’imprenditore commerciale ve ne sono alcuni che per le mansioni a cui sono

adibiti sono destinati a entrare in rapporto con i terzi e a trattare affari in nome e per conto del

titolare.

È institore colui che viene preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, di una

sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

Se sono preposti più institori contemporaneamente all’esercizio dell’impresa, questi agiscono

disgiuntamente, a meno che nella procura non sia previsto diversamente.

*L’institore non è imprenditore, ma lo rappresenta e può spendere il nome con effetti che ricadono

nella sfera giuridica di quest’ultimo. Condizione necessaria è che l’institore sia stato

investito di un potere generale di gestione, non deve avere quindi poteri circoscritti ad un

determinato settore funzionale dell’impresa (es. addetto alle vendite).

Art. 2204 —> l’institore può compiere in nome e per conto dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti

all’esercizio di un’impresa commerciale.

*La pertinenza dell’atto viene valutata riferendosi astrattamente alle imprese di quel determinato

tipo (es. imprese edili), ma non con riferimento alla speci ca im

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mccorgiolu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.
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