#Imprenditore, impresa e azienda
Imprenditore agricolo (Art. 2135)
Questo tipo di imprenditore è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, ma
è esonerato dagli obblighi previsti per l’imprenditore commerciale (esonerato dallo statuto
speciale) fatta eccezione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Originariamente quest’ultimo non era un obbligo, ma lo è diventato a partire dal 1993.
L’iscrizione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale, non più soltanto di
pubblicità notizia (come per l’imprenditore piccolo commerciale).
*La nozione di imprenditore agricolo è stata ampliata dal D.Lgs n.228/2001 (ampliamento della
disciplina rispetto al passato)
Perché l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore?
L’imprenditore agricolo nel 1942 era esposto al DOPPIO RISCHIO di impresa e di natura
(alluvioni…), dal momento che l’agricoltura a quel tempo non era industrializzata come quella
attuale.
Dunque l’imprenditore agricolo godeva di un trattamento di favore af nché venisse sottratto al
doppio rischio (impresa + natura).
A partire dal 2001 l’imprenditore agricolo non è stato più assoggettato al rischio natura, quindi non
viene più accolta l’interpretazione restrittiva.
ESSENZIALI: coltivazione del fondo – selvicoltura – allevamento di animali (prima
1.Attività
bestiame)
Queste attività, tipicamente agricole, hanno subito una profonda evoluzione a partire dagli anni
’40 ad oggi in seguito al processo d industrializzazione dell’agricoltura.
Le attività infatti vanno intese in senso ampio rispetto al passato dove l’interpretazione era invece
piuttosto restrittiva e prevedeva soltanto quelle attività in stretta connessione con il fattore
‘terra’.
Il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti che si possono de nire agricoli, ma
che di fatto vengono ottenuti con tecniche del tutto diverse dallo sfruttamento della terra e dei sui
prodotti (Es. coltivazioni arti ciali o fuori terra/ allevamenti in batteria).
In questo modo anche l’attività agricola può dar luogo a grandi investimenti di capitali e sollevare
giuridicamente esigenze di tutela del credito pari a quelle alla base della disciplina delle imprese
commerciali, quindi appare assurdo il fatto che l’imprenditore agricolo (soprattutto quello medio –
grande ) sia sempre sottratto al fallimento.
[Si pose dunque il problema di stabilire no a che punto la nozione di impresa agricola contenuta
nel Codice Civile fosse compatibile con l’evoluzione tecnologia dell’agricoltura.
A riguardo si delinearono 2 interpretazioni:
fi fi fi fi
-va intesa come agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, o comunque che ha
alla base della sua produzione un ciclo biologico naturale (produzione legata alla terra)
-come sopra, ma a prescindere dal metodo di produzione biologico naturale (si da rilievo a
forme di coltivazioni svincolate dalla terra, quindi arti ciali e in batteria) ]
Il legislatore, con il D.Lgs n.228/2001 (nuova de nizione di imprenditore agricolo a causa
dell’industrializzazione dell’agricoltura), ispirato dall’esigenza di contrastare l’abbandono delle
campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, de nisce:
Art.2135 Imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:
-coltivazione del fondo
-selvicoltura
-allevamento di animali
-attività connesse
Precisando che ‘Per coltivazione, selvicoltura e allevamento si intendono tutte le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre e
marine’.
-Coltivazione del fondo: orticoltura/ coltivazione in serra e vivai/ oricoltura/ coltivazioni fuori terra
di ortaggi e frutti (idro – aero poniche)
-Selvicoltura: cura del bosco per ricavarne i frutti (no estrazione del legname disgiunta dalla
coltivazione del bosco!)
-Allevamento di animali: allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte,
lana, animali da lavoro) / allevamento di cavalli da corsa e animali da pelliccia / cani (att.
Cinotecnica) e gatti / bovini, ovini, caprini, equini, suini (tradizionalmente allevati sul fondo)/ polli,
conigli (animali da cortile) / apicoltura / pesci (acquacoltura – anche se non c’è cura e sviluppo di un
ciclo biologico il legislatore l’ha comunque inserita)
*allevamento in batteria
*non è necessario che gli animali siano alimentati con mangimi naturali ottenuti dal fondo
*L’attività di acquisto di animali all’ingrosso con il solo scopo di rivenderli viene classi cata come
commerciale
PER CONNESSIONE (terzo comma)
2.Attività
-dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale
-dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (anche quelle di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale + attività agrituristiche)
fi fi fl fi fi
In realtà le attività dette sono oggettivamente commerciali, ma se esercitate in connessione con una
delle tre attività agricole essenziali vengono per legge considerate agricole. Il soggetto agricoltore,
anziché assumere il doppio status di imprenditore agricolo e commerciale, rimane solo agricolo.
[Es. è industriale e non agricoltore chi produce olio e formaggi / è commerciante e non agricoltore
chi ha un negozio di frutta e verdura (vende frutta e verdura che non produce) se le loro attività
sono connesse ad una delle 3 attività essenziali allora sono agricole
*Il viticoltore che produce e vende vino direttamente è imprenditore agricolo (vende quello che
produce)]
Condizioni secondo le quali queste attività commerciali vengono trattate come agricole:
Connessione soggettiva : il soggetto che svolge queste attività è già quali cato come
imprenditore agricolo poiché svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche/
essenziali.
L’attività svolta deve essere coerente con quella connessa.
(Es. è imprenditore agricolo il viticoltore che produce e vende vino, ma non quello che produce e
vende formaggio / è imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli
altrui)
-sono imprenditori agricoli anche le cooperative/consorzi di imprenditori agricoli quando usano
prodotti dei loro soci o forniscono ai soci servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico
-sono imprenditori agricoli le società di persone o s.r.l, costituite da imprenditori agricoli, che
esercitano solo attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci
Connessione oggettiva : il legislatore ha modi cato la dimensione della connessione oggettiva
sostituendo il criterio della prevalenza ai criteri precedentemente adottati.
Oggi è necessario e suf ciente che si tratti di attività che hanno ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, beni e servizi forniti mediante
l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Le attività connesse non devono quindi prevalere per rilievo economico sull’attività agricola
essenziale.
(Es. posso produrre la marmellata in prevalenza con i miei frutti, ma non soltanto con quelli /
utilizzo prevalentemente attrezzature che sono di proprietà dell’impresa, ma non tutte)
È invece irrilevante il fatto che una determinata attività di trasformazione o di commercializzazione
sia normale per gli imprenditori in relazione alle dimensioni dell’impresa, della località, del tempo
e dei mezzi dei quali si avvale.
(Es. rimane comunque imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino con tecniche di
vini cazione diverse da quelle che normalmente vengono utilizzate in agricoltura).
fi fi fi fi
*Prima le attività agricole per connessione erano:
-dirette alla trasformazione e all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio
normale dell’agricoltura
-tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo/silvicoltura/
allevamento bestiame le quali, in mancanza di speci cazione, si ritiene che dovessero rivestire
carattere accessorio.
Piccolo imprenditore e il suo fallimento (art. 2083)
Con il requisito generale di prevalenza, si intende che, il lavoro personale suo e dei suoi
familiari rimane comunque prevalente rispetto all’organizzazione di mezzi.
Il lavoro familiare globalmente inteso (proprio e altrui) deve essere prevalente sul piano
qualitativo-funzionale (e non quantitativo), nel senso che si deve accertare che vi sia un apporto
di lavoro preminente nell’organizzazione dell’impresa (sia rispetto al lavoro altrui, che al capitale
proprio o altrui investito) e che caratterizzi i beni e servizi prodotti (es. sarto su misura/ piccolo
commerciante ambulante).
Il piccolo imprenditore identi cato nel codice civile è sottoposto allo statuto generale
dell’imprenditore, ma non allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale (in via di principio è
statuto proprio del solo imprenditore commerciale non piccolo).
Quindi è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili,
dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. L’iscrizione nel registro delle imprese ha la sola
funzione di pubblicità notizia.
Il piccolo imprenditore nella LEGGE FALLIMENTARE (modi cata con due decreti legislativi
perché oggetto di controversie) :
- Versione originaria (prima del D.Lgs. 169/2007): ‘sono considerati piccoli imprenditori quelli
esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai ni
dell’imposta della ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (480.000
lire nel 1973). Quando è mancato l’accertamento sono considerati piccoli imprenditori gli
imprenditori esercenti un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un
capitale non superiore a lire 900.000.
In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.’
I piccoli imprenditori non falliscono
Secondo la legge fallimentare il piccolo imprenditore veniva identi cato in base a parametri
MONETARI, quindi il criterio non coincideva con quello ssato dal codice civile, cioè la
PREVALENZA DEL LAVORO FAMILIARE.
fi fi fi fi fi fi
Essendoci questa controversia nacque la necessità di trovare un punto in comune tra le due norme,
altrimenti si rischiava di cadere in un paradosso e considerare un soggetto imprenditore ai ni del
codice, ma non ai ni della legge fallimentare.
2 MODIFICHE
- Abrogazione del criterio del reddito
L’imposta sulla ricchezza mobile viene sostituita nel 1974 per quanto riguarda le persone siche
dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone siche). Il criterio del reddito non è più applicabile
perché viene abrogata la relativa previsione normativa.
- Abrogazione del criterio del capitale
Il criterio del capitale investito non superiore a 900.000 lire viene considerato incostituzionale nel
1989 poiché non è più idoneo a fare da discriminante tra imprenditore commerciale soggetto al
fallimento ed imprenditore esonerato.
RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE 2006 + DECRETO CORRETTIVO 2007
La nuova disposizione fallimentare non de nisce più chi è ‘piccolo imprenditore’, ma individua
solo quelle imprese che, in base a parametri dimensionali, sono sottratte al fallimento (ora) e alla
liquidazione giudiziale (poi).
*Il decreto correttivo del 2007 ha de nito meglio le soglie dimensionali rilevanti, dal momento
che la riforma del 2006 aveva ampliato eccessivamente la categoria degli imprenditori non
fallibili.
Non è soggetto a fallimento l’imprenditore che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€;
I. Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€ (in nessuno degli
II.
ultimi 3 esercizi) ;
Debiti anche non scaduti superiori a 500.000€. Non si è inoltre soggetti a fallimento se
III.
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a 30.000€.
(*se viene superato anche soltanto uno dei seguenti limiti il soggetto è esposto al fallimento)
*I valori possono essere aggiornati ogni 3 anni (in modo da creare meno caos) con decreto del
Ministero della Giustizia sulla base di variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, per
adeguarli alla svalutazione monetaria
fi fi fi fi fi fi
Procura
L’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti nello svolgimento della propria
attività di imprenditore (comprende anche l’agire in RAPPRESENTANZA DELL’IMPRENDITORE):
-Ausiliari interni o subordinati: soggetti facenti parte stabilmente dell’organizzazione in virtù di
un rapporto di lavoro subordinato che li lega all’imprenditore;
-Ausiliari esterni o autonomi: soggetti esterni all’organizzazione che collaborano
occasionalmente o stabilmente con l’imprenditore in base a rapporti di mandato, commissione,
spedizione, agenzia, mediazione.
DISCIPLINA GENERALE DELLA RAPPRESENTANZA (Art.1387 e seg.) applicata anche nel caso di
atti compiuti da collaboratore esterno (anche stabile)
Il conferimento ad altro soggetto dell’incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria
sfera patrimoniale. Non abilita l’incaricato ad agire in nome dell’interessato, con conseguente
imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere.
Art.1387: il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dal diretto interessato con speci ca
dichiarazione di volontà PROCURA (atto unilaterale!!)
Art.1388: il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei
limiti delle facoltà conferitegli (il potere sussiste nei limiti ssati dalla procura), produce
direttamente effetto nei confronti del rappresentato
Art.1392: la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere
Art.1393: il terzo che contragga con il rappresentante può sempre esigere che questi giusti chi i
suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui rmata
Infatti è sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza di potere rappresentativo della
controparte.
*FALSUS PROCURATOR
-il contratto con questi concluso è improduttivo di effetti ed il terzo, anche se in buona fede, non può
vantare alcun diritto nei confronti del rappresentato
-Art.1398: colui che ha contrattato come rappresentante senza però averne i poteri, o eccedendo i
limiti della facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver
con dato senza sua colpa nella validità del contratto.
SISTEMA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA (Art. 2203 – 2213) vale per 3 gure tipiche di
ausiliari interni (INSTITORI – COMMESSI – PROCURATORI) che entrano stabilmente in contatto con i
terzi e concludono affari per l’imprenditore.
fi fi fi fi fi fi
Institori / Procuratori / Commessi sono automaticamente investiti del potere di
rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege
commisurato al tipo di mansioni che la loro quali ca comporta.
Il loro potere non deriva dalla procura, ma è effetto naturale di quella determinata
collocazione all’interno dell’impresa (atto di preposizione institoria).
L’imprenditore può però modi care il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza degli
ausiliari tramite speci co atto reso pubblico che diventa opponibile ai terzi solo se portato a loro
conoscenza con le forme stabilite dalla legge.
I terzi concludenti quindi devono solo veri care se siano avvenute modi che dei poteri, ma non se
la rappresentanza sia stata conferita o meno agli ausiliari.
Institore (art. 2203)
Fra i collaboratori dell’imprenditore commerciale ve ne sono alcuni che per le mansioni a cui sono
adibiti sono destinati a entrare in rapporto con i terzi e a trattare affari in nome e per conto del
titolare.
È institore colui che viene preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, di una
sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.
Se sono preposti più institori contemporaneamente all’esercizio dell’impresa, questi agiscono
disgiuntamente, a meno che nella procura non sia previsto diversamente.
*L’institore non è imprenditore, ma lo rappresenta e può spendere il nome con effetti che ricadono
nella sfera giuridica di quest’ultimo. Condizione necessaria è che l’institore sia stato
investito di un potere generale di gestione, non deve avere quindi poteri circoscritti ad un
determinato settore funzionale dell’impresa (es. addetto alle vendite).
Art. 2204 —> l’institore può compiere in nome e per conto dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti
all’esercizio di un’impresa commerciale.
*La pertinenza dell’atto viene valutata riferendosi astrattamente alle imprese di quel determinato
tipo (es. imprese edili), ma non con riferimento alla speci ca im
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