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FALSUS PROCURATOR-il contratto con questi concluso è improduttivo di effetti ed il terzo, anche se in buona fede, non può vantare alcun diritto nei confronti del rappresentato-Art.1398: colui che ha contrattato come rappresentante senza però averne i poteri, o eccedendo ilimiti della facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver con dato senza sua colpa nella validità del contratto.SISTEMA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA (Art. 2203 – 2213) vale per 3 gure tipiche diausiliari interni (INSTITORI – COMMESSI – PROCURATORI) che entrano stabilmente in contatto con iterzi e concludono affari per l’imprenditore.fi fi fi fi fi fiInstitori / Procuratori / Commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la loro qualifica comporta.Il loro potere non deriva dalla procura, ma

è effetto naturale di quella determinata collocazione all'interno dell'impresa (atto di preposizione institoria). L'imprenditore può però modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza degli ausiliari tramite specifico atto reso pubblico che diventa opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con le forme stabilite dalla legge. I terzi concludenti quindi devono solo verificare se siano avvenute modifiche dei poteri, ma non se la rappresentanza sia stata conferita o meno agli ausiliari. Institore (art. 2203) Fra i collaboratori dell'imprenditore commerciale ve ne sono alcuni che per le mansioni a cui sono adibiti sono destinati a entrare in rapporto con i terzi e a trattare affari in nome e per conto del titolare. È institore colui che viene preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori.è imprenditore, ma agisce in nome e per conto dell'imprenditore. Può compiere tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'impresa commerciale, a meno che nella procura non sia previsto diversamente. Per essere considerato un institore, deve essere investito di un potere generale di gestione e non deve avere poteri limitati a un settore specifico dell'impresa (ad esempio, addetto alle vendite). L'atto compiuto dall'institore viene valutato in relazione alle imprese di quel determinato tipo (ad esempio, imprese edili), e non in relazione alla specifica impresa alla quale l'institore è preposto (ad esempio, quella specifica impresa edile).

può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, a meno che non sia stato espressamente autorizzato (oppure a meno che non si tratti di un'impresa che ha ad oggetto il commercio di mobili).

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente, sia come attore (rappresentanza attiva), sia come convenuto (rappresentanza passiva), per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (anche per gli atti compiuti dall'imprenditore).

Si tratta del potere di stare in giudizio in nome e per conto dell'imprenditore sia attivamente che passivamente.

Art. 2205 -> l'institore è tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa/sede.

*In caso di fallimento dell'imprenditore (solo lui può essere dichiarato fallito)

L'institore non sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento, ma troveranno applicazione anche nei suoi confronti le sanzioni penali a carico del fallito.

Art. 2206 - La procura deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi.

Art. 2207 - Le limitazioni o la revoca dei poteri devono essere registrati presso il registro delle imprese. In mancanza di iscrizione delle limitazioni queste non sono opponibili ai terzi se non si riesce a provare che questi ultimi, al momento della conclusione degli affari, ne erano a conoscenza.

Art. 2208 - In caso di rappresentanza institoria l'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente. Tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti.

dall'institore che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto. Definizione di insolvenza

Condizione in cui versa il soggetto inadempiente alle proprie obbligazioni, dovuta alla mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti e alla impossibilità di procurarsi altri mezzi. E' insolvente, ad esempio, anche chi può pagare solo una parte dei suoi creditori, oppure può pagare tutti, ma posteriormente alla scadenza; inoltre, si considera insolvente anche chi possa estinguere tutti i debiti solo al prezzo di consistenti sacrifici economici (es. deve svendere tutti i suoi averi).

Art. 5 legge fallimentare

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 10 legge

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

La perdita della qualità di imprenditore non comporta la perdita della qualità di debitore o creditore. I debiti dovrebbero essere pagati nella fase di liquidazione ma ciò non sempre avviene.

Nel caso di persona fisica il problema non sussiste in quanto la stessa sarà perseguibile anche dopo la cancellazione della sua impresa. Il problema riguarda le società in quanto la cancellazione ne determina l'estinzione.

Imprenditore (art. 2082)

L'imprenditore è definito come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, cioè colui che esercita un'attività con

Determinate caratteristiche e con un determinato scopo.

PROFESSIONALMENTE: esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Indice di professionalità può essere considerato la creazione di un complesso aziendale idoneo all'osvolgimento di un'attività potenzialmente stabile e duratura (c'è volontà di produrre attività nel tempo)/ compimento di una serie coordinata di atti organizzativi che indichino il carattere non sporadico dell'attività. Dunque non si può considerare imprenditore né chi compie un'operazione isolata di acquisto e di successiva rivendita delle merci, né chi compie una pluralità di atti economici quando vi siano però circostanze oggettive che affermano il carattere abituale ed occasionale dell'attività.

ATTIVITÀ: (di tipo produttivo) è una serie coordinata di atti, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni.

servizi. Anche l'attività di scambio viene considerata attività produttiva perché va ad incrementare l'utilità che si trae dal bene, spostandolo nel tempo e/o nello spazio. Le attività per essere considerate imprenditoriali devono avere determinati requisiti, ma è irrilevante: - la natura dei beni/servizi scambiati/prodotti ed il tipo di bisogno che essi vanno a soddisfare. (Viene considerata impresa anche la produzione di servizi assistenziali, culturali e ricreativi - Es. case di cura, convitti, imprese teatrali o sportive..); - che l'attività produttiva possa qualificarsi contemporaneamente come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Infatti, sicuramente non è attività di impresa l'attività di mero godimento, ma lo è invece quella che produce beni o servizi che "eccedono" il semplice godimento delECONOMICA: un'attività viene considerata economica quando viene svolta con metodo economico, cioè se essa tende al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati in modo da consentire nel lungo periodo la copertura dei costi tramite i ricavi, quindi l'autosufficienza economica. Se così non accade si ha consumo e non produzione di ricchezza.

- Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico (non si coprono i costi con i ricavi)

- Non è imprenditore l'ente pubblico/azienda privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una mensa (ma lo è chi gestisce gli stessi servizi con metodo economico, poi se i costi verranno recuperati dai ricavi dipende dal mercato).

ORGANIZZATA: l'organizzazione consiste nell'impiego coordinato dei fattori produttivi capitale e lavoro propri e/o altrui.crea così un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e da beni strumentali come macchinari, locali, materie prime, merci.. L'imprenditore ha potere direttivo e supremazia gerarchica perché disciplina il lavoro e l'organizzazione di esso nell'impresa. Viene considerata organizzazione imprenditoriale anche quella che comprenda i capitali ed il proprio lavoro intellettuale/manuale, non sono infatti necessarie prestazioni lavorative autonome o subordinate. (Es. gioielleria gestita dal solo titolare / imprese che producono servizi automatizzati come le lavanderie a gettoni, non vi lavora nessuno) Non è necessario un apparato strumentale sico/materiale (locali, macchinari, mobili..), infatti i mezzi materiali possono ridursi ai soli mezzi finanziari propri o altrui come nel caso delle attività di finanziamento o investimento. Il tipo di apparato strumentale del quale l'imprenditore si avvale non è elemento che qualifica l'impresa.soggetto imprenditore al fine di produrre beni o servizi destinati al mercato. L'impresa è un'organizzazione economica che svolge un'attività produttiva, utilizzando risorse come il lavoro, il capitale e la tecnologia. Il suo obiettivo principale è generare profitto, ma può anche avere finalità sociali o ambientali. L'impresa può essere di diversi tipi, come ad esempio un'impresa individuale, una società di persone o una società per azioni.
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Publisher
A.A. 2020-2021
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mccorgiolu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.