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PROFILO OGGETTIVO: TASSO EFFETTIVO DI IMPOSIZIONE- DELOCALIZZAZIONE DEL REDDITO OLTRE CONFINE-(REALIZZAZIONE DI UN TERZO DEI PROVENTI CHE DERIVA DA OGGETTI MOBILI CHE SI SPOSTANO

CONSEGUENZE PER SOGGETTI COINVOLTI IN TALE DISCIPLINA( TRASPARENZA, DE TASSAZIONE DEL DIVIDENDO NELLATTO DI DISTRIBUZIONE ED EVENTUALE CREDITO DI IMPOSTA NEL CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA)Controlled Foreign Company

La normativa sulle (CFC) è disciplinata dall'articolo 167 del TUIR.

Questa normativa nasce con l'intento di disincentivare la costituzione di società estere in Paesi che offrono livelli di tassazione vantaggiosi. La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente le operazioni potenzialmente elusive, ovvero costituzioni di società controllate estere con l'unico scopo di sottrarre a tassazione redditi non redistribuiti attraverso la politica di dividendi nei confronti del socio residente.

Affinché si possa ravvisare, quindi, l'applicazione della

Normativa CFC: occorre che la fattispecie verifichi alcuni requisiti. Il primo aspetto da indagare riguarda chi sono i soggetti a cui può essere applicata questa disciplina fiscale. Infatti, la disciplina CFC si applica in caso di possesso di redditi in Stati con regime fiscale privilegiato da:

  • Persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa (privati);
  • Soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. Si tratta di società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;
  • Soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), b) e c) del TUIR. Si tratta dei soggetti passivi IRES;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società. Questo, a prescindere se hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Deve trattarsi di soggetti ed enti aventi residenza fiscale in Italia. Qualora i soggetti sopra indicati presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti oggettivi, si applica la normativa CFC su di essi.

requisiti oggettivi da verificare sulle società controllate estere sono i seguenti:
  • Sono assoggettate ad una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella a cui sarebbero state soggette se residenti in Italia;
  • Conseguono proventi per oltre 1/3 da passive income;
  • Rientrano in detta disposizione anche i redditi conseguiti da controllate estere, che provengono a suavolta da stabili organizzazioni situate in uno di detti Stati o territori.
Altro aspetto di particolare interesse è la corretta individuazione del livello di tassazione effettiva della società controllata estera. Il livello di tassazione effettiva è, quindi, uno dei presupposti di applicazione del regime di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito prodotto dalle controllate estere. È necessario, a tal fine, effettuare il confronto tra effettivo tasso di tassazione estero e "tax rate virtuale" domestico. Allo scopo, in linea generale, restano valide le previsioni delProvvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016 ed alla Circolare n 51/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate.

Altro aspetto importante è quello che riguarda l'identificazione dei cd "soggetti passivi" per la società controllata estera.

I redditi di tipo passivo sono quelli derivanti dal mero sfruttamento di asset immateriali. Rientrano in questa categoria anche:

  • Gli interessi;
  • I dividendi;
  • Le royalties;
  • Oltre che i servizi intercompany.

Se la società estera posta in Paese a fiscalità privilegiata consegue oltre 1/3 di "soggetti passivi" derivanti da detenzione o investimento di azioni titoli o crediti vi sono delle conseguenze. Il soggetto controllante è chiamato a tassare in Italia, per trasparenza, il reddito a lui imputabile della società controllata estera. Questo, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi.

10) DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE CFC: PREVENTIVA E SUCCESSIVA.

Normativa CFC può essere disapplicata dal contribuente usufruendo di una di queste due modalità:

  1. L'interpello disapplicativo (facoltativo);
  2. Parere preventivo all'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni in materia di CFC non si applicano se il soggetto residente in Italia è in grado di dimostrare, mediante interpello preventivo (articolo 11 Legge 27 n. 212/2000):

  • CFC residenti in Stati Black List (controllate o collegate) - che il soggetto estero, controllato o collegato, svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento (''prima esimente''), o alternativamente, che dalle partecipazioni non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata (''seconda esimente'');
  • CFC residenti in Stati White List - che l'insediamento

All'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

L'interpello preventivo deve essere presentato entro 120 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità per la quale si richiede la disapplicazione della disciplina sulle CFC.

Tenuto conto che l'interpello non è uno strumento obbligatorio, il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere un parere preventivo. Si tratta di un parere sull'eventuale disapplicazione della disciplina CFC.

Sullo specifico punto, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 51/E/2010 ha fornito, a titolo esemplificativo, alcuni indicatori che consentono di qualificare la controllata estera come "puro artificio".

Gli indicatori di puro artificio, generalmente, sono riferiti alle seguenti fattispecie:

Insufficienza di motivi economici o commerciali validi per

L'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;

Costituzione giuridica che non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive;

Inesistenza di correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature (riferimento alla struttura materiale);

Sovra-capitalizzazione della CFC. Ovvero quando la stessa dispone di un capitale nettamente superiore rispetto a quello di cui ha bisogno per svolgere la propria attività;

Presenza di transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale.

Con specifico riferimento alle "attività immateriali", con la Circolare 51/E/2010, al punto 5.2.

È stato precisato che occorre valutare ulteriori e più specifici elementi di prova. Elementi volti a dimostrare la non artificiosità della controllata estera, tenuto conto della peculiare attività esercitata.

15) LIMITAZIONI IN MATERIA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Sempre nell'ambito delle disposizioni finalizzate a contrastare le forme di evasione/elusione di stampo internazionale, il legislatore ha introdotto alcune previsioni mirate ad evitare che i contribuenti possano fruire dei regimi di parziale esclusione e di parziale esenzione previsti, rispettivamente, per dividendi e plusvalenze.

Nell'ambito del reddito d'impresa, in particolare, il terzo comma dell'art. 89 del TUIR stabilisce che l'esclusione da imposizione reddituale, nella misura del per cento, prevista ordinariamente per i dividendi percepiti da soggetti passivi IRES non sia applicabile per quanto riguarda gli "utili provenienti" da soggetti residenti nei paradisi fiscali di cui all'art.

167, comma 4, del TUIR (ossia, i Paesi il cui livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia). ·I dividendi provenienti da società domiciliate in paradisi fiscali, pertanto, sconteranno un livello di imposizione più alto.. Sintetizzando, dunque, i dividendi provenienti da paradisi fiscali percepiti da società di capitali che sia dimostrato residenti sono ora soggetti a tre possibili distinti regimi di tassazione: a) Il regime ordinario di esclusione per il 95% del relativo ammontare, a condizione che sia dimostrato che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato; b) Il regime di totale imponibilità dei dividendi per il 100% del relativo ammontare, a condizione che sia dimostrato l'effettivo svolgimento da parte del soggetto non residente di un'attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento; c) Il regime di imponibilità dei dividendi per il 100% del relativo ammontare, a condizione che sia dimostrata alcuna esclusione.

Delle due minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni. Con esterovestizione si intende la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale di una società.

Come noto, l'art. 87 del TUIR ha introdotto un regime di parziale esenzione (al 95 per cento) per le plusvalenze conseguite dai soggetti passivi IRES in relazione alla cessione di determinate partecipazioni. Tra i requisiti previsti affinché si possa fruire di tale parziale esenzione è prevista la residenza fiscale della società partecipata in uno stato estero.

La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;

La sede amministrativa,

ovvero da dove si è stato o territorio diverso dai paradisi fiscali. Una realizzazione l'effettiva direzione della società, èPer le plusvalenze conseguite mediante la cessione società in Italia;delle partecipazioni relative a società residenti in che, al  L'oggetto principale è localizzato in Italia.paradisi fiscali si verifica, pertanto, un aggravio contrario,  A partire dal primo gennaio 2006 vige ilimpositivo. ha di fatto comma 5 bis dell'articolo 73: salvo provala sua contraria, è residente nello Stato l'EnteAnche le disposizioni limitative in materia di attività e controllato da soggetti residenti, oplusvalenze sono disapplicabili, a seguito di persegue amministrati da un Consiglio dipresentazione di istanza di interpello ai sensi il suo Amministrazione o equivalente i cuidell'art. 11, comma 1, lett. b), dello Statuto dei membri in prevalenza siano re
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A.A. 2020-2021
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maolas97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Miceli Rossella.