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Tali azioni giudiziarie, appunto in quanto sono esperibili a difesa della proprietà, sono chiamate
“azioni petitorie”.
Le azioni petitorie hanno natura reale, perché sono dirette a far valere un diritto reale, e dunque
sono suscettibili di tutela erga omnes.
Si distinguono in:
azione di rivendicazione
azione di mero accertamento della proprietà
azione negatoria;
azione di regolamento di confini;
azione per apposizione di termini.
LEZIONE 40 05. L'azione di manutenzione
L’azione di manutenzione (art. 1170) è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima
di uno spoglio non violento, né clandestino, oppure a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia
stato vittima il possessore
Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile
disturbo, sia che consista in atti materiali (molestia di fatto), sia che consista in atti giuridici
(molestia di diritto).
L’azione di manutenzione è esperibile in presenza dell’animus turbandi.
LEZIONE 42 04. Il pegno.
Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati del debitore o di un terzo, che il
creditore acquista stipulando un apposito accordo con il proprietario a garanzia del proprio credito.
Il pegno può dunque essere costituito, in favore del creditore, sia dallo stesso debitore sia da un
terzo.
Possono essere concessi in pegno, oltre ai beni mobili, pure crediti, universalità di mobili e altri
diritti mobiliari (ad es. usufrutto).
Restano tuttavia esclusi i beni per i quali non è consentita l’espropriazione (ad es., i beni demaniali),
nonché ancora i beni che sono per legge incedibili (ad es., i crediti alimentari.
La giurisprudenza reputa legittimo il pegno rotativo, con il quale le parti, nel tempo, possono
sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con altri.
Il pegno può essere concesso a garanzia di qualunque credito, anche condizionale o futuro, purché
sia determinato o determinabile.
Ai fini della costituzione, il pegno, come sopra accennato, si costituisce mediante un accordo
contrattuale che intercorre: tra il creditore, da un lato, e tra il debitore o il terzo datore di pegno,
dall’altro lato.
Si discute se, accanto all’ipotesi del contratto, il pegno possa essere costituito anche mediante atto
unilaterale.
In ogni caso, la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona con la consegna del bene (come da
art. 2786). Si tratta dunque di un contratto reale.
LEZIONE 49 07.Le obbligazioni solidali.
Si ha obbligazione solidale passiva quando si è in presenza di più debitori, tutti obbligati insieme
nei confronti di un unico creditore e il creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione ad uno
qualunque dei debitori, il quale sarà obbligato a pagare l’intero, salvo poi rivalersi nei confronti
degli altri condebitori
Nel caso di obbligazione solidale passiva, pertanto, vi sono più debitori. Essi sono tenuti a
rispondere dell’intera obbligazione verso il creditore, che può pretendere da essi l’intera
prestazione.
Al debitore, che ha adempiuto, spetta poi agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.
Si ha obbligazione solidale attiva, invece, quando si è in presenza di più creditori, tutti aventi diritto
nei confronti dell’unico debitore, e qualunque dei creditori può pretendere dal debitore l’intera
prestazione, salvo poi ripartirla con gli altri concreditori.
Nel caso di obbligazione solidale attiva, dunque, la pluralità ricorre dal lato dei creditori. Ciascuno
dei concreditori può dunque chiedere al debitore l’adempimento dell’intera prestazione, fermo
restando poi, successivamente, la ripartizione interna con gli altri concreditori
La norma stabilisce la cosiddetta presunzione di solidarietà passiva. Ovvero, quando si è in presenza
di più debitori, tenuti insieme alla medesima prestazione, allora si presume che essi siano obbligati
in solido. Si presume cioè che l’obbligazione sia di tipo solidale e non di tipo parziario.
L’obbligazione plurisoggettiva attiva risulta cioè solidale soltanto qualora la legge (ad es., il sopra
citato art. 1854) o il titolo la prevedano come tale. Altrimenti, in mancanza di prescrizioni
legislative o convenzionali, l’obbligazione è parziaria.
LEZIONE 57 07. La mora del debitore.
La mora del debitore è una figura regolata a tutela del creditore nel caso il debitore sia in ritardo
nell’adempimento.
Il ritardo deve essere imputabile al debitore.
Se dunque il debitore è in ritardo, e tale ritardo sia a lui imputabile, allora il debitore può essere
messo in mora dal creditore.
La costituzione in mora richiede, come regola, una intimazione per iscritto.
Tuttavia, la regola incorre in eccezioni. Difatti, l’intimazione scritta non è necessaria, e la mora si
produce automaticamente, in tre ipotesi:
se l’obbligazione deriva da fatto illecito;
se il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere;
se l’obbligazione deve essere eseguita, entro un certo termine, al domicilio del creditore.
Quelle sopra elencate sono le ipotesi di “mora ex re”.
LEZIONE 65 04.L'accollo.
Le figure di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo sono tre: la
delegazione passiva,l’espromissione e l’accollo.
L'accollo è disciplinato dall’art. 1273 cod. civ.
L'accollo consiste in un accordo bilaterale tra il debitore e un terzo, in forza del quale quest'ultimo
(accollante) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del
debito del primo (accollato).
L’accollo coinvolge dunque tre soggetti:
l’accollante, ovvero il terzo che stipula l’accordo con il debitore per vincolarsi a procurare
al creditore il pagamento del debito;
l’accollato, ovvero il debitore che stipula l’accordo suddetto con il terzo;
l’accollatario, ovvero il creditore che beneficia dell’accollo del debito da parte del terzo.
L’accollo implica un’iniziativa comune di debitore e terzo, che si accordano affinché l’uno si
assuma il debito dell’altro.
La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed esterno, di cui solo il secondo è
espressamente disciplinato dal codice.
L'accollo interno (o semplice) si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore
accollatario verso l'accollante: il creditore rimane cioè in posizione di estraneità rispetto all’accordo
.
di accollo, che rimane ristretto a debitore e terzo
In ogni caso, nell'accollo interno, il creditore accollatario non acquista alcun nuovo debitore.
Nei suoi confronti, resterà obbligato solo il debitore originario.
l’accollo esterno si caratterizza viceversa per il coinvolgimento del creditore.
Qui, l'accordo tra accollante e accollato assume la veste di un contratto a favore del terzo (v. lezione
n. 81). Dunque, di un contratto i cui effetti sono destinati a prodursi, ed avvantaggiare, il terzo,
ovvero il creditore.
Nel primo caso, che rappresenta la regola, il debitore originario resta obbligato in solido con il
terzo. Per effetto dell’accollo, il terzo, cioè, non si sostituisce al debitore originario, ma si aggiunge
ad esso, generandosi un’obbligazione di tipo solidale.
Nel secondo caso, invece, resta obbligato solo l'accollante, poiché il debitore originario viene
liberato. All’accollo segue cioè la liberazione del debitore originario, di modo che terzo si
sostituisce a costui nella titolarità del debito verso il credito.
LEZIONE 74 04. La forma ad substantiam e la forma ad probationem. Differenze. Esempi.
L'art. 1325, cod. civ. afferma che la forma è un elemento essenziale del contratto, soltanto quando
sia richiesta dalla legge sotto pena di nullità (c.d. forma ad substantiam).
I contratti, per i quali è richiesta la forma ad substantiam, sono indicati nell’art. 1350 cod. civ.
Rientrano nel novero:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta
3) i contratti che costituiscono la comunione sui diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il
diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite
dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei
numeri precedenti
Proseguiamo sulla disamina intorno alla forma.
Dalle ipotesi fino ad ora descritte, nelle quali la forma è prescritta sotto pena di nullità (c.d. “forma
ad substantiam”), è opportuno distinguere i casi in cui la legge stabilisce che la forma sia necessaria
soltanto ai fini della prova dell'esistenza e del contenuto di un certo contratto (c.d. “forma ad
probationem”).
La differenza tra le due ipotesi è in ciò:
nei casi di forma ad substantiam, se le parti non osservano il requisito di forma, il contratto è
nullo;
nei casi di forma ad probationem, se le parti non osservano il requisito di forma, il contratto è
invece valido ma, in caso di controversia, esse non potranno fornire in giudizio la prova
dell'esistenza e del contenuto del contratto stesso.
Esempio di contratto, sottoposto a forma ad probationem, è il contratto di transazione
LEZIONE 81 08. Il contratto a favore del terzo.
La figura giuridica che consente alle parti di avvantaggiare, attraverso un proprio accordo, un altro
soggetto, è appunto il “contratto a favore del terzo”, disciplinato dagli artt. 1411-1413, cod. civ.
L’art. 1411 così dispone: “E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi
abbia interesse”. Per poi aggiungere: “Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della sti