vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PTC
istituito il (piano territoriale di coordinamento) finalizzato a orientare e coordinare lo sviluppo dei vari centri, sia
per quanto riguarda l’assetto edilizio, sia per quanto riguarda le principali vien di comunicazione. Quindi un piano
fortemente caratterizzato dalla protezione del paesaggio e dalla salvaguardia del patrimonio storico-culturale.
Redatto dalle amministrazioni comunali, provinciali e gli enti interessati, viene adottato con delibera dalla giunta
regionale; l’adozione è resa pubblica tramite l’affissione agli albi pretori dei comuni interessati. Il PTC viene
approvato con apposita legge dal consiglio regionale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. A livello
comunale viene previsto il PRG (Piano regolatore generale) e i programmi di fabbricazione (per i comuni non
PRG
obbligati a redigere il PRG). Il obbligatorio, riguardo la totalità del territorio comunale organizza l’assetto
comunale complessivo e ne regolamenta le varie parti. Tiene conto degli indirizzi dei piani superiori PTC e dei vincoli
già esistenti. Redatto da tecnici del comune o professionisti esterni. I contenuti del PRG sono: Rete delle principali
vie di comunicazione stradali, ferroviarie, navigabili e dei relativi impianti; Divisione in zone del territorio comunale
con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinazione di vincoli e caratteri
da osservarsi in ciascuna zona; Aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; Aree da
riservare ad edifici pubblici, opere ed impianti di interesse collettivo e sociale; Vincoli da osservare nelle zone a
carattere storico, ambientale e paesistico; Norme per l’attuazione del piano. Gli elaborati del PRG e le scale metriche
più usate sono: Elaborati preliminari di analisi e di inquadramento, 1:25.000 e 1:20.000 (per l’intero territorio
comunale); elaborati progettuali grafici, da 1:5.000 a1:2.000 per le aree urbane; elaborati progettuali normativi
(1:500); relazione tecnica generale. La procedura di applicazione del PRG: Il PRG è adottato con delibera del Consiglio
Comunale e quindi depositato presso la segreteria comunale con avviso affisso all’albo pretorio per 30 giorni
consecutivi; nei 30 giorni successivi a quello di deposito possono essere presentate osservazioni da enti ed
istituzioni, associazioni di categoria, privati cittadini; le osservazioni presentate nei termini e secondo le modalità
formali previste vengono esaminate e fatte oggetto di controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale; il PRG
accompagnato dalle osservazioni e dalle controdeduzioni viene inoltrato alla Regione; la Regione approva o respinge
il PRG entro 12 mesi dal deposito; il termine può essere interrotto una sola volta per motivata richiesta di
integrazione documentale. La Regione può apportare modifiche al piano purché esse non ne mutino le
caratteristiche essenziali facendo riferimento alle motivazioni previste dall’art. 10 della L. 1150/42. Il PRG ha vigore a
NTA
tempo indeterminato. (Norme tecniche di attuazione) riguardano le indicazioni necessarie all’attualizzazione del
PRG. Forniscono per ogni zona territoriale omogenea (a, b, c, d, e, f) le modalità di utilizzazione, indici di densità
territoriale, fondiaria, distacchi, superfici minime. Varianti al PRG possono essere totali se si estendono a tutto il
territorio e parziali per piccole zone. Le varianti devono indicare in relazione tecnica gli obiettivi e l’aggiornamento
dello stato di fatto. La legge inoltre, prevede che i PRG (validità tempo indeterminato) vengano attuati attraverso i
Piani Particolareggiati (validità 10 anni) redatti dal comune nei quali devono essere indicate le reti stradali e i
principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: masse e altezze delle costruzioni,
spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, edifici destinati a demolizione e ricostruzione ecc... Il
Programma di Fabbricazione deve essere incluso nel proprio regolamento edilizio dai comuni sprovvisti di piano
regolatore, indica i limiti di ciascuna zona e precisa i relativi tipi edilizi indicando le direttrici di espansione. Ha
efficacia limitata nel tempo e la L. 20 marzo 1978 n. 23 lo ha equiparato a tutti gli effetti al PRG. Il Piano di
lottizzazione è uno strumento attuativo di iniziativa privata, attua le previsioni del PRG, regolamenta le attività
edificatorie sull’area da parte dei privati, consentito in assenza di PPA (Piano Particolareggiato di Attuazione) è stato
introdotto dalla L. 765/67. L’autorizzazione alla lottizzazione di aree da parte del comune è subordinata alla stipula di
un’apposita convenzione, a cura del proprietario, che preveda: la cessione gratuita al comune, entro termini stabiliti,
delle aree per le urbanizzazioni primarie e delle aree per le urbanizzazioni secondarie; l’assunzione a carico del
proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione, determinate in proporzione all’entità dell’insediamento previsto dalla
lottizzazione; i termini non superiori a dieci anni entro cui devono essere ultimate le opere; congrue garanzie
finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il Regolamento Edilizio stabilito dall’art. 3 della Legge Urbanistica (attualmente abrogato dal DPR 380/2001) è un
documento tecnico amministrativo di norme che disciplina l’attività edilizia sotto l’aspetto procedurale, estetico,
igienico-sanitario e tecnico valido su tutto il territorio comunale. Discende dalle NTA si trovano: norme procedurali,
norme per la progettazione delle opere, norme tecnologiche, inquadramento urbanistico, norme d’igiene, norme
d’esecuzione.
Il Regolamento d’igiene è la prima forma di regolamentazione urbanistica. Essi sono volti a garantire la salubrità
degli ambienti. Se il RI e RE sono difformi prevalgono le norme più recenti.
La legge Ponte n° 765/1967 apporta alla legge urbanistica del 1942 una serie di ampie modifiche, determinanti per
razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli, dandogli la configurazione tutt’ora vigente (ogni 20 m di costruito
3
si prevede 1 m di parcheggio).
2 Piani per l’edilizia economica e popolare
La legge n° 167/1962 introduce i PEEP obbligando i comuni capoluogo di
provincia e quelli con più di 50.000 abitanti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a
carattere economico e popolare nonché alle opere e servizi complementari urbani e sociali comprese le aree a verde
pubblico.
Il piano di zona: attua le previsioni del PRG; regola attività edilizia nell’area con funzioni di dettaglio; consente
esproprio nelle aree interessate. I contenuti sono analoghi a quelli dei PP.
Gli standard urbanistici D.M. 1444/68 disciplinano concretamente la pianificazione e la ripartizione del territorio
comunale in zone omogenee, essendo lo strumento attuativo del PRG per disciplinare il territorio comunale, che
individuava sei tipi di zone territoriali omogenee. Una Zona Territoriale Omogenea (ZTO) è un’area omogenea del
territorio urbano, omogenea in quanto a standard urbanistici. La divisione del territorio in ZTO è uno degli strumenti
fondamentali del PRG. A -> centri e zone di particolare pregio storico; B-> zone totalmente/parzialmente edificate
diverse dalle zone A; C-> zone di espansione residenziale; D-> zone destinate all’industria; E-> zone agricole; F-> zone
per attrezzature di interesse generale. La zonizzazione o zoning è il complesso di scelte con le quali il PRG articola
globalmente il territorio comunale assegnando aree dalle caratteristiche omogenee alle quali viene attribuita la
specifica normativa urbanistico-edilizia di utilizzazione.
Le opere di urbanizzazione si divino in: Primarie (strade residenziali, verde attrezzato lungo le strade, illuminazione
pubblica, parcheggi e soste, fogne) e Secondaria (scuola dell’obbligo e superiori, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, edif. religiosi, …).
La differenza tra Standard Urbanistici e Standard Edilizi è nel fatto che il primo si riferisce a rapporti massimi tra spazi
edificabili e spazi destinati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi, nonché al rapporto tra popolazione e
attrezzature sanitarie, ospedaliere, universitarie, parchi urbani e territoriali mentre il secondo si riferisce alla densità
edificatoria, all’altezza degli edifici e alla distanza tra i fabbricati a seconda dell’appartenenza del lotto edificabile ad
una delle diverse ZTO.
Con la Legge Bucalossi n°10/1977 viene introdotta la concessione edilizia il cui rilascio è subordinato al pagamento
di oneri concessori, commisurati al costo di costruzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Vengono inoltre introdotti i Programmi pluriennali di attuazione che coordinano la realizzazione di quanto
predisposto dagli strumenti pianificatori generali, delimitando le aree, nelle quali devono realizzarsi le previsioni di
detti strumenti e le relative urbanizzazioni con riferimento ad un periodo di tempo dai 3 ai 5 anni.
Il condono è utilizzabile per: leggi speciali con validità temporale limitata e per abusi realizzati dei periodi prima della
legge; per abusi relativi ad opere non assortibili dalla normativa vigente; sanzione pecuniaria da pagare al comune
più costi da versare allo stato. La sanatoria invece: è un provvedimento amministrativo con validità temporale
illimitata; per abusi relativi ad opere assortibili dalla normativa vigente ma senza permesso; sanzione pecuniaria da
pagare al comune.
Il T.U. DPR 380/2001 è strutturato in due parti, la parte prima è relativa all’attività edilizia, la parte seconda è
relativa alla normativa tecnica per l’edilizia. Nella prima parte troviamo rispettivamente:
• al titolo I: Disposizioni generali degli interventi edilizi; manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuove costruzioni, sportello unico dell’edilizia
• al titolo II troviamo i titoli abilitativi in funzione delle categorie di intervento, nonché i contributi commisurati
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione
• al titolo III i procedimenti per il rilascio del certificato di agibilità
• al titolo IV le attività urbanistico-edilizie in merito alla vigilanza, sanzioni e responsabilità.
Nella seconda parte contiene la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e
da struttura metallica. Le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le
prescrizioni per costruire in zona sismica. Le norme per la sicurezza degli impianti. Le norme per il conten