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PTC

istituito il (piano territoriale di coordinamento) finalizzato a orientare e coordinare lo sviluppo dei vari centri, sia

per quanto riguarda l’assetto edilizio, sia per quanto riguarda le principali vien di comunicazione. Quindi un piano

fortemente caratterizzato dalla protezione del paesaggio e dalla salvaguardia del patrimonio storico-culturale.

Redatto dalle amministrazioni comunali, provinciali e gli enti interessati, viene adottato con delibera dalla giunta

regionale; l’adozione è resa pubblica tramite l’affissione agli albi pretori dei comuni interessati. Il PTC viene

approvato con apposita legge dal consiglio regionale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. A livello

comunale viene previsto il PRG (Piano regolatore generale) e i programmi di fabbricazione (per i comuni non

PRG

obbligati a redigere il PRG). Il obbligatorio, riguardo la totalità del territorio comunale organizza l’assetto

comunale complessivo e ne regolamenta le varie parti. Tiene conto degli indirizzi dei piani superiori PTC e dei vincoli

già esistenti. Redatto da tecnici del comune o professionisti esterni. I contenuti del PRG sono: Rete delle principali

vie di comunicazione stradali, ferroviarie, navigabili e dei relativi impianti; Divisione in zone del territorio comunale

con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinazione di vincoli e caratteri

da osservarsi in ciascuna zona; Aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; Aree da

riservare ad edifici pubblici, opere ed impianti di interesse collettivo e sociale; Vincoli da osservare nelle zone a

carattere storico, ambientale e paesistico; Norme per l’attuazione del piano. Gli elaborati del PRG e le scale metriche

più usate sono: Elaborati preliminari di analisi e di inquadramento, 1:25.000 e 1:20.000 (per l’intero territorio

comunale); elaborati progettuali grafici, da 1:5.000 a1:2.000 per le aree urbane; elaborati progettuali normativi

(1:500); relazione tecnica generale. La procedura di applicazione del PRG: Il PRG è adottato con delibera del Consiglio

Comunale e quindi depositato presso la segreteria comunale con avviso affisso all’albo pretorio per 30 giorni

consecutivi; nei 30 giorni successivi a quello di deposito possono essere presentate osservazioni da enti ed

istituzioni, associazioni di categoria, privati cittadini; le osservazioni presentate nei termini e secondo le modalità

formali previste vengono esaminate e fatte oggetto di controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale; il PRG

accompagnato dalle osservazioni e dalle controdeduzioni viene inoltrato alla Regione; la Regione approva o respinge

il PRG entro 12 mesi dal deposito; il termine può essere interrotto una sola volta per motivata richiesta di

integrazione documentale. La Regione può apportare modifiche al piano purché esse non ne mutino le

caratteristiche essenziali facendo riferimento alle motivazioni previste dall’art. 10 della L. 1150/42. Il PRG ha vigore a

NTA

tempo indeterminato. (Norme tecniche di attuazione) riguardano le indicazioni necessarie all’attualizzazione del

PRG. Forniscono per ogni zona territoriale omogenea (a, b, c, d, e, f) le modalità di utilizzazione, indici di densità

territoriale, fondiaria, distacchi, superfici minime. Varianti al PRG possono essere totali se si estendono a tutto il

territorio e parziali per piccole zone. Le varianti devono indicare in relazione tecnica gli obiettivi e l’aggiornamento

dello stato di fatto. La legge inoltre, prevede che i PRG (validità tempo indeterminato) vengano attuati attraverso i

Piani Particolareggiati (validità 10 anni) redatti dal comune nei quali devono essere indicate le reti stradali e i

principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: masse e altezze delle costruzioni,

spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, edifici destinati a demolizione e ricostruzione ecc... Il

Programma di Fabbricazione deve essere incluso nel proprio regolamento edilizio dai comuni sprovvisti di piano

regolatore, indica i limiti di ciascuna zona e precisa i relativi tipi edilizi indicando le direttrici di espansione. Ha

efficacia limitata nel tempo e la L. 20 marzo 1978 n. 23 lo ha equiparato a tutti gli effetti al PRG. Il Piano di

lottizzazione è uno strumento attuativo di iniziativa privata, attua le previsioni del PRG, regolamenta le attività

edificatorie sull’area da parte dei privati, consentito in assenza di PPA (Piano Particolareggiato di Attuazione) è stato

introdotto dalla L. 765/67. L’autorizzazione alla lottizzazione di aree da parte del comune è subordinata alla stipula di

un’apposita convenzione, a cura del proprietario, che preveda: la cessione gratuita al comune, entro termini stabiliti,

delle aree per le urbanizzazioni primarie e delle aree per le urbanizzazioni secondarie; l’assunzione a carico del

proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione

secondaria relative alla lottizzazione, determinate in proporzione all’entità dell’insediamento previsto dalla

lottizzazione; i termini non superiori a dieci anni entro cui devono essere ultimate le opere; congrue garanzie

finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il Regolamento Edilizio stabilito dall’art. 3 della Legge Urbanistica (attualmente abrogato dal DPR 380/2001) è un

documento tecnico amministrativo di norme che disciplina l’attività edilizia sotto l’aspetto procedurale, estetico,

igienico-sanitario e tecnico valido su tutto il territorio comunale. Discende dalle NTA si trovano: norme procedurali,

norme per la progettazione delle opere, norme tecnologiche, inquadramento urbanistico, norme d’igiene, norme

d’esecuzione.

Il Regolamento d’igiene è la prima forma di regolamentazione urbanistica. Essi sono volti a garantire la salubrità

degli ambienti. Se il RI e RE sono difformi prevalgono le norme più recenti.

La legge Ponte n° 765/1967 apporta alla legge urbanistica del 1942 una serie di ampie modifiche, determinanti per

razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli, dandogli la configurazione tutt’ora vigente (ogni 20 m di costruito

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si prevede 1 m di parcheggio).

2 Piani per l’edilizia economica e popolare

La legge n° 167/1962 introduce i PEEP obbligando i comuni capoluogo di

provincia e quelli con più di 50.000 abitanti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a

carattere economico e popolare nonché alle opere e servizi complementari urbani e sociali comprese le aree a verde

pubblico.

Il piano di zona: attua le previsioni del PRG; regola attività edilizia nell’area con funzioni di dettaglio; consente

esproprio nelle aree interessate. I contenuti sono analoghi a quelli dei PP.

Gli standard urbanistici D.M. 1444/68 disciplinano concretamente la pianificazione e la ripartizione del territorio

comunale in zone omogenee, essendo lo strumento attuativo del PRG per disciplinare il territorio comunale, che

individuava sei tipi di zone territoriali omogenee. Una Zona Territoriale Omogenea (ZTO) è un’area omogenea del

territorio urbano, omogenea in quanto a standard urbanistici. La divisione del territorio in ZTO è uno degli strumenti

fondamentali del PRG. A -> centri e zone di particolare pregio storico; B-> zone totalmente/parzialmente edificate

diverse dalle zone A; C-> zone di espansione residenziale; D-> zone destinate all’industria; E-> zone agricole; F-> zone

per attrezzature di interesse generale. La zonizzazione o zoning è il complesso di scelte con le quali il PRG articola

globalmente il territorio comunale assegnando aree dalle caratteristiche omogenee alle quali viene attribuita la

specifica normativa urbanistico-edilizia di utilizzazione.

Le opere di urbanizzazione si divino in: Primarie (strade residenziali, verde attrezzato lungo le strade, illuminazione

pubblica, parcheggi e soste, fogne) e Secondaria (scuola dell’obbligo e superiori, mercati di quartiere, delegazioni

comunali, edif. religiosi, …).

La differenza tra Standard Urbanistici e Standard Edilizi è nel fatto che il primo si riferisce a rapporti massimi tra spazi

edificabili e spazi destinati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi, nonché al rapporto tra popolazione e

attrezzature sanitarie, ospedaliere, universitarie, parchi urbani e territoriali mentre il secondo si riferisce alla densità

edificatoria, all’altezza degli edifici e alla distanza tra i fabbricati a seconda dell’appartenenza del lotto edificabile ad

una delle diverse ZTO.

Con la Legge Bucalossi n°10/1977 viene introdotta la concessione edilizia il cui rilascio è subordinato al pagamento

di oneri concessori, commisurati al costo di costruzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Vengono inoltre introdotti i Programmi pluriennali di attuazione che coordinano la realizzazione di quanto

predisposto dagli strumenti pianificatori generali, delimitando le aree, nelle quali devono realizzarsi le previsioni di

detti strumenti e le relative urbanizzazioni con riferimento ad un periodo di tempo dai 3 ai 5 anni.

Il condono è utilizzabile per: leggi speciali con validità temporale limitata e per abusi realizzati dei periodi prima della

legge; per abusi relativi ad opere non assortibili dalla normativa vigente; sanzione pecuniaria da pagare al comune

più costi da versare allo stato. La sanatoria invece: è un provvedimento amministrativo con validità temporale

illimitata; per abusi relativi ad opere assortibili dalla normativa vigente ma senza permesso; sanzione pecuniaria da

pagare al comune.

Il T.U. DPR 380/2001 è strutturato in due parti, la parte prima è relativa all’attività edilizia, la parte seconda è

relativa alla normativa tecnica per l’edilizia. Nella prima parte troviamo rispettivamente:

• al titolo I: Disposizioni generali degli interventi edilizi; manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuove costruzioni, sportello unico dell’edilizia

• al titolo II troviamo i titoli abilitativi in funzione delle categorie di intervento, nonché i contributi commisurati

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione

• al titolo III i procedimenti per il rilascio del certificato di agibilità

• al titolo IV le attività urbanistico-edilizie in merito alla vigilanza, sanzioni e responsabilità.

Nella seconda parte contiene la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e

da struttura metallica. Le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le

prescrizioni per costruire in zona sismica. Le norme per la sicurezza degli impianti. Le norme per il conten

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A.A. 2017-2018
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SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gtulli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per l'abilitazione alla professione di architetto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ingegneria e Architettura Prof.