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UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO
Diritto privato II
Manuale di riferimento: Torrente Schlesinger
La Legge 20 maggio 2016 ha introdotto regolamentazione giuridica delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, ossia instaurate in assenza di matrimonio/unione civile fra i
componenti della coppia. Si tratta di un solo articolo di 69 commi per entrambe le discipline.
UNIONI CIVILI
La Corte Costituzione qualifica unione civile come formazione sociale: è rivestita di tutela costituzione ai sensi
dell'art.2 Cost. (l'art.29 Cost. resta riferito alla sola figura del matrimonio). Tuttavia la disciplina dell'unione civile
è in larga parte mutuata dalle regole dettate per il matrimonio: in alcuni casi le disposizioni riproducono quelle
riguardanti il matrimonio, in altri casi vi si fa rinvio, in altri casi ancora opera un'equiparazione della posizione
giuridica del soggetto unito civilmente a quella del soggetto coniugato. La legge non contiene una definizione di
unione civile, ma ne regola la modalità di instaurazione degli effetti: si costituisce mediante dichiarazione
(contenuto non precisato) di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di 2 testimoni e viene registrata
nell'archivio di stato civile. Non deve essere preceduta da pubblicazione. La costituzione dell'unione è certificata
da un documento contenente dati anagrafici di parti e testimoni + indicazione del regime patrimoniale prescelto +
residenza. Impedimenti:
• precedente matrimonio/unione civile
• interdizione per infermità di mente
• sussistenza fra le parti del vincolo di parentela/affinità/adozione
• impedimentum criminis
L'unione contratta in presenza di uno di questi è nulla; la legittimazione per impugnazione spetta (come nel
matrimonio) alle parti/ascendenti prossimi/PM/tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. Si applicano le
disposizioni del CC in materia di invalidità del matrimonio per incapacità naturale/simulazione/matrimonio
putativo. Vizi del consenso: si ricalca quasi testualmente la disciplina del matrimonio, come per i termini di
impugnazione e per le sanatorie. Regola particolare per il cognome: le parti scelgono quale dei loro cognomi
debba divenire quello comune, che l'altra parte può aggiungere al proprio. Diritti e doveri delle parti: mutuati -ma
non del tutto- dal matrimonio: ribadito il regime paritario, manca l'obbligo di fedeltà, regola dell'accordo per
indirizzo della vita comune e residenza. Regime patrimoniale primario identico al matrimonio: sussiste obbligo di
contribuzione secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro. Salvo diverse convenzioni si applica comunione
legale ed è possibile la costituzione di un fondo patrimoniale.
Adozione: è espressamente esclusa l'applicazione della legge sull'adozione di minori, tuttavia si ritiene
ammissibile l'adozione in casi particolari di un soggetto unito civilmente del figlio del partner (stepchild
adoption).
Successione mortis causa: nel caso di morte di una parte, al superstite spettano i diritti che la legge attribuisce al
coniuge del defunto, con riferimento sia alla successione legittima che necessaria. Si applicano inoltre le norme su
collazione, patto di famiglia, indegnità. Crisi: non è previsto l'istituto della separazione personale, ma solo dello
scioglimento (per morte di uno dei due/divorzio -con esclusione di divorzio per mancata consumazione e per
separazione personale). La modalità di scioglimento si basa sulla volontà delle parti e su un termine di riflessione:
l'unione si scioglie quando le parti abbiano manifestato, anche disgiuntamente, davanti all'ufficiale, la loro volontà
di sciogliere l'unione. Decorsi 3 mesi, ogni parte potrà proporre domanda al tribunale per lo scioglimento. Per il
procedimento si applicano le norme sul divorzio, inoltre le parti possono avvalersi delle procedure extragiudiziali.
Gli effetti dello scioglimento sono uguali a quelli del matrimonio. La sentenza di rettificazione dell'attribuzione
del sesso di uno dei due provoca lo scioglimento; in caso di matrimonio, se i coniugi non vogliono scioglierlo esso
si trasforma automaticamente in unione civile.
NB le disposizioni di qualsiasi atto normativo/amministrativo che fanno riferimento al termine coniuge si
applicano anche alle parti di un'unione civile; tuttavia subito dopo si specifica che detta equiparazione non si
applica alle norme del CC non richiamate espressamente.
CONVIVENZE DI FATTO
Prima della legge il fenomeno non era sconosciuto: oggetto di articolata elaborazione giurisprudenziale e
molteplici interventi normativi succedutisi nel tempo volti ad assicurare specifiche tutele ai conviventi → quadro
frammentario e discontinuo. Tale legge introduce un regime organico del fenomeno delle convivenze,
caratterizzato da una marcata valorizzazione dell'autonomia delle parti attraverso l'istituto del contratto di
convivenza. Coesistono più figure di convivenza:
• quelle assoggettate a tale disciplina
• quelle che rimangono ad essa estranee e che godono delle tutele precedentemente riconosciute ai