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Unioni civili e convivenze di fatto

Introduzione

Il diritto privato II, secondo il manuale di riferimento di Torrente Schlesinger, affronta la legge del 20 maggio 2016 che ha introdotto regolamentazioni giuridiche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, ovvero quelle instaurate in assenza di matrimonio o unione civile fra i componenti della coppia. La normativa si compone di un solo articolo suddiviso in 69 commi che disciplinano entrambe le situazioni.

Unioni civili

La Corte Costituzionale definisce l'unione civile come una formazione sociale, garantita dalla tutela costituzionale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (mentre l'articolo 29 resta riferito esclusivamente al matrimonio). La disciplina delle unioni civili è in gran parte mutuata dalle regole previste per il matrimonio: a volte le disposizioni riproducono quelle del matrimonio, in altri casi vi si fa un rinvio, e in altri ancora si equipara la posizione giuridica del soggetto unito civilmente a quella del soggetto coniugato.

La legge non fornisce una definizione di unione civile, ma ne regola le modalità di instaurazione e gli effetti. L'unione si costituisce mediante una dichiarazione (di cui il contenuto non è precisato) effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e viene registrata nell'archivio di stato civile. Non deve essere preceduta da pubblicazione. La costituzione dell'unione è certificata da un documento contenente i dati anagrafici delle parti e dei testimoni, l'indicazione del regime patrimoniale prescelto e la residenza.

Impedimenti

  • Precedente matrimonio o unione civile
  • Interdizione per infermità di mente
  • Sussistenza fra le parti del vincolo di parentela, affinità o adozione
  • Impedimentum criminis

L'unione contratta in presenza di uno di questi impedimenti è nulla; la legittimazione per l'impugnazione spetta, come nel matrimonio, alle parti, agli ascendenti prossimi, al PM e a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. Si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di invalidità del matrimonio per incapacità naturale, simulazione e matrimonio putativo.

I vizi del consenso sono regolati riprendendo quasi testualmente la disciplina del matrimonio, inclusi i termini di impugnazione e le sanatorie. Una regola particolare riguarda il cognome: le parti scelgono quale dei loro cognomi debba diventare quello comune, che l'altra parte può aggiungere al proprio.

Diritti e doveri delle parti

I diritti e doveri delle parti sono mutuati, ma non del tutto, dal matrimonio: è ribadito il regime paritario, manca l'obbligo di fedeltà e si applica la regola dell'accordo per l'indirizzo della vita comune e la residenza. Il regime patrimoniale primario è identico a quello del matrimonio: sussiste l'obbligo di contribuire secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro. Salvo diverse convenzioni, si applica come regolamentato.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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