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Unioni civili e convivenze di fatto: Diritto privato Pag. 1
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UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

Diritto privato II

Manuale di riferimento: Torrente Schlesinger

La Legge 20 maggio 2016 ha introdotto regolamentazione giuridica delle unioni civili tra persone dello stesso

sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, ossia instaurate in assenza di matrimonio/unione civile fra i

componenti della coppia. Si tratta di un solo articolo di 69 commi per entrambe le discipline.

UNIONI CIVILI

La Corte Costituzione qualifica unione civile come formazione sociale: è rivestita di tutela costituzione ai sensi

dell'art.2 Cost. (l'art.29 Cost. resta riferito alla sola figura del matrimonio). Tuttavia la disciplina dell'unione civile

è in larga parte mutuata dalle regole dettate per il matrimonio: in alcuni casi le disposizioni riproducono quelle

riguardanti il matrimonio, in altri casi vi si fa rinvio, in altri casi ancora opera un'equiparazione della posizione

giuridica del soggetto unito civilmente a quella del soggetto coniugato. La legge non contiene una definizione di

unione civile, ma ne regola la modalità di instaurazione degli effetti: si costituisce mediante dichiarazione

(contenuto non precisato) di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di 2 testimoni e viene registrata

nell'archivio di stato civile. Non deve essere preceduta da pubblicazione. La costituzione dell'unione è certificata

da un documento contenente dati anagrafici di parti e testimoni + indicazione del regime patrimoniale prescelto +

residenza. Impedimenti:

• precedente matrimonio/unione civile

• interdizione per infermità di mente

• sussistenza fra le parti del vincolo di parentela/affinità/adozione

• impedimentum criminis

L'unione contratta in presenza di uno di questi è nulla; la legittimazione per impugnazione spetta (come nel

matrimonio) alle parti/ascendenti prossimi/PM/tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. Si applicano le

disposizioni del CC in materia di invalidità del matrimonio per incapacità naturale/simulazione/matrimonio

putativo. Vizi del consenso: si ricalca quasi testualmente la disciplina del matrimonio, come per i termini di

impugnazione e per le sanatorie. Regola particolare per il cognome: le parti scelgono quale dei loro cognomi

debba divenire quello comune, che l'altra parte può aggiungere al proprio. Diritti e doveri delle parti: mutuati -ma

non del tutto- dal matrimonio: ribadito il regime paritario, manca l'obbligo di fedeltà, regola dell'accordo per

indirizzo della vita comune e residenza. Regime patrimoniale primario identico al matrimonio: sussiste obbligo di

contribuzione secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro. Salvo diverse convenzioni si applica comunione

legale ed è possibile la costituzione di un fondo patrimoniale.

Adozione: è espressamente esclusa l'applicazione della legge sull'adozione di minori, tuttavia si ritiene

ammissibile l'adozione in casi particolari di un soggetto unito civilmente del figlio del partner (stepchild

adoption).

Successione mortis causa: nel caso di morte di una parte, al superstite spettano i diritti che la legge attribuisce al

coniuge del defunto, con riferimento sia alla successione legittima che necessaria. Si applicano inoltre le norme su

collazione, patto di famiglia, indegnità. Crisi: non è previsto l'istituto della separazione personale, ma solo dello

scioglimento (per morte di uno dei due/divorzio -con esclusione di divorzio per mancata consumazione e per

separazione personale). La modalità di scioglimento si basa sulla volontà delle parti e su un termine di riflessione:

l'unione si scioglie quando le parti abbiano manifestato, anche disgiuntamente, davanti all'ufficiale, la loro volontà

di sciogliere l'unione. Decorsi 3 mesi, ogni parte potrà proporre domanda al tribunale per lo scioglimento. Per il

procedimento si applicano le norme sul divorzio, inoltre le parti possono avvalersi delle procedure extragiudiziali.

Gli effetti dello scioglimento sono uguali a quelli del matrimonio. La sentenza di rettificazione dell'attribuzione

del sesso di uno dei due provoca lo scioglimento; in caso di matrimonio, se i coniugi non vogliono scioglierlo esso

si trasforma automaticamente in unione civile.

NB le disposizioni di qualsiasi atto normativo/amministrativo che fanno riferimento al termine coniuge si

applicano anche alle parti di un'unione civile; tuttavia subito dopo si specifica che detta equiparazione non si

applica alle norme del CC non richiamate espressamente.

CONVIVENZE DI FATTO

Prima della legge il fenomeno non era sconosciuto: oggetto di articolata elaborazione giurisprudenziale e

molteplici interventi normativi succedutisi nel tempo volti ad assicurare specifiche tutele ai conviventi → quadro

frammentario e discontinuo. Tale legge introduce un regime organico del fenomeno delle convivenze,

caratterizzato da una marcata valorizzazione dell'autonomia delle parti attraverso l'istituto del contratto di

convivenza. Coesistono più figure di convivenza:

• quelle assoggettate a tale disciplina

• quelle che rimangono ad essa estranee e che godono delle tutele precedentemente riconosciute ai

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BoredQueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Garofalo Andrea Maria.