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ENTI PUBBLICI
L’organizzazione amministrativa presenta un livello centrale occupato dai
MINISTERI (al cui vertice c’è il ministro). In quanto articolazione organizzativa
della pubblica amministrazione statale, il ministero è deputato alla gestione di quegli
interessi dimensionalmente nazionali che appartengono allo stato. Teoricamente si
potrebbe pensare a un’organizzazione dell’amministrazione incentrata soltanto sui
ministeri? È possibile una struttura accentratrice monofunzionale, ossia che un
ministero come il Welfare si occupi di previdenza, assistenza alle varie categorie di
dipendenti pubblici o ai cittadini in genere?
La scelta legislativa che comincia ad emergere già negli anni ’30 crea, accanto alla
struttura governativa, delle strutture (enti pubblici = persone giuridiche che
perseguono finalità di interesse pubblico, finanziate con risorse pubbliche, nominate
dalla comunità o dal governo sia esso statale, regionale, provinciale o comunale )
che gestiscono interessi pubblici. In questo modo si crea una pluralità di strutture.
La differenza che si crea tra ENTE e ORGANO è che quest’ultimo (dal greco
organon) è parte della persona giuridica essendo strumento attraverso il quale la
persona giuridica esercita le sue funzioni(si pensi alla Prefettura o alla Questura).
L’ente è invece istituito per legge. È esso stesso persona giuridica. Il motivo della
scelta della creazione di enti in luogo del ministero è stata proprio quella di evitare un
concentramento di funzioni nell’amministrazione statale, regionale e comunale. Ciò
avrebbe infatti comportato una più ridotta flessibilità e rapidità di intervento a
discapito dell’efficienza. Si è così cercato di comprimere l’organizzazione
amministrativa attraverso l’attribuzione di talune funzioni agli enti pubblici. Essendo
più ridotte le funzioni si garantisce una migliore efficienza nell’assolvimento dei
compiti. Dunque si può dire che la scelta di fondo è stata quella della
DETIPIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI. Quest’ultima è una conseguenza
delle pluralità di funzioni affidate all’amministrazione e comporta lo spostamento di
competenze dal centro alla periferia.
Bisogna fare una distinzione tra:
ENTI ISTITUZIONALI(si pensi all’Inps, all’ Inpdap). È la legge che istituisce
• l’istituzione. La crea per affidarle determinati compiti. Vi è la destinazione di un
patrimonio alla soddisfazione di un interesse (Casetta sottolinea che tale
caratteristica accomuna questi enti alle fondazioni). Quando nel 1930 viene
dato spazio a una politica di previdenza sociale si pensa piuttosto che a un
ministero ad un ente istituzionale. L’investitura della titolarità della presidenza
del potere di gestione di questi enti spetta al governo. Dunque l’Inps deve
necessariamente attenersi all’indirizzo politico del governo(ha, quindi, un tasso
di autonomia decisamente ridotto).
ENTI A BASE ASSOCIATIVA( si pensi agli ordini degli avvocati). L’investitura
• nasce dalla base. È la volontà del corpo elettorale che nomina i suoi
rappresentanti che costituiranno poi il corpus dell’assemblea. Si può quindi
parlare di un fenomeno di auto- amministrazione(così come affermato da
Casetta). Questa tipologia di enti presenta affinità con le associazioni di diritto
privato.
È chiaro allora che, apparte le differenze di carattere elettivo, negli enti a base
associativa i livelli di autogoverno sono nettamente più ampi di quanti avvenga
nell’altra categoria.
Ma andiamo ora a considerare le relazioni tra ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA CENTRALE e DIVERSE TIPOLOGIE DI ENTI. Prendiamo
sempre ad esempio l’Inps. La funzione di questo ente (previdenza sociale) è di
strumentalità all’assolvimento dei compiti dello stato. Poiché è una funzione
strumentale alcuni,come Massimo Severo Giannini, ha parlato di ENTI-ORGANO.
La relazione di strumentalità crea dei rapporti estremamente intensi tra
organizzazione statale ed ente strumentale. In questo modo l’ente strumentale della
regione ha lo stesso assoggettamento a quei poteri di ingerenza, di vigilanza, di
controllo che troviamo per quanto riguarda gli enti statali. Questo comporta che vi sia
un tasso di autonomia più ridotta. Da ciò discende che l’amministrazione è dotata di
un POTERE DI VIGILANZA su questi enti. Esso consiste:
Nell’impartire direttive sulle forme,sui contenuti e sull’esercizio dei poteri di
• gestione delle competenze.
Nel verificare le forme,i modi e i risultati della gestione di questi enti ( si pensi
• al potere di vigilanza da parte della Corte dei Conti)
Quindi dalla strumentalità discende questo assoggettamento al potere di vigilanza.
Non si deve però confondere il potere di vigilanza con il potere di controllo: il
secondo è un potere successivo e non concerne anche il merito così come accade per
il potere di vigilanza.
È inoltre importante sottolineare che non esiste un potere di vigilanza dello stato sul
funzionamento degli enti territoriali. L’unico caso si ha quando il comune non è più
in grado di funzionare perché si dimette il sindaco; quando a dimettersi è la metà più
uno dei consiglieri comunali; o quando si incorre nelle ipotesi che la legge indica
come fattori di scioglimento degli organi del comune. Come si vede è eccezionale un
intervento sostitutivo dello stato nell’ente territoriale.
Quando si parla di potere di vigilanza ci si riferisce anche ad un POTERE DI
SOSTITUZIONE. Si ha quando l’ente non pone in essere delle funzioni obbligatorie
(inadempienza all’assolvimento dei compiti per i quali è stato istituito) e in base al
principio di CONTINUITA’ DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA lo stato di
sostituisce all’ente inadempiente. Se infatti c’è un blocco dell’attività è necessario
prevedere dei rimedi, trattandosi di pubblici interessi. È infatti necessario che vi sia
continuità amministrativa per evitare che il blocco possa ricadere sull’efficienza del
rispetto dei pubblici interessi. Questo tipo di intervento sostitutivo era già previsto
nella legislazione del 1970. Questo fenomeno non è solo degli enti legati da carattere
di strumentalità ma è proprio anche degli enti locali. Questo perché la Regione
quando il comune non pone in essere un atto dovuto può, attraverso un procedimento
nella sostanza simile a quello dell’amministrazione statale, sostituirsi all’ente locale.
Il provvedimento posto in essere dal sostituto entra a far parte del patrimonio
giuridico del sostituito.
AGENZIE: si tratta di figure presenti sia a livello di amministrazione statale che a
livello di organizzazione regionale. Esse presentano i caratteri dell’ente perché: