Estratto del documento

Tutela del design e designers

Prima lezione: Tutelare oggetto di valore

Concetto di contraffazione: copiare il progetto.

Concetto di usurpazione: rubare i diritti di un progetto.

Alcune sentenze hanno permesso la ripresa seriale di un prodotto altrui sulla sorta di principi quali la forma necessitata: forma non può essere creativa se deve avere quelle dimensioni e forme e l’affollamento di mercato: mercato è pieno di forme e dimensioni diverse.

Bisogna creare prodotti distinguibili, che abbiano anche se pur minime ma con delle varianti.

L’asserita non originalità del prodotto rende comunque legittima la ripresa pedissequa del lavoro altrui? = che esegue o imita passivamente, in modo anche preciso ed esatto ma privo di originalità.

Caratteristiche comuni sono qualità non brevettabili, ci si può avvalere di meccanismi funzionali diversi.

Infatti, un prodotto per essere considerato originale deve avere un elemento caratterizzante e carattere individuale + stato dell’arte in un mercato affollato: molte tipologie diverse di sgabelli con un carattere o massimo due uguali o simili.

Importanza delle differenze strutturali e non solo estetiche: importante brevettare sia una che l’altra.

Concetto di non tutelabilità delle idee, infatti se divulgata un’idea: chiunque è legittimato a “farla sua”.

Divulgazioni opponibili (distruggono requisito di novità e rendono nullo il brevetto).

Divulgazioni non opponibili (non distruggono il requisito di novità: esempio “anno di grazia” in Italia per i soli DeM).

Un progetto di design, nuovo ed originale, può essere tutelato da norme diverse tra loro per requisiti e durata; talvolta cumulabili.

Disegni e modelli

Seconda lezione: tutela l’aspetto esteriore di un prodotto

Dotato di tratti individualizzanti rispetto a prodotti simili per l’utilizzatore informato.

Con tratti individualizzanti: caratteristica/e che rendono un prodotto distinguibile da altri prodotti della stessa categoria.

Con utilizzatore informato: persone che comprano/potrebbero comprare quel prodotto o che professionalmente si occupano di quel prodotto; perciò persona che dirà se quel prodotto è esistente, se è brevettabile o no.

Artt. 31 – Oggetto

L’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare (da materiale, ornamenti, linee, contorni, colore, forme,...) condizione che: siano nuove (“se nessun altro modello è stato divulgato prima”) abbiano un carattere individuale (“se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore dai modelli precedenti”).

“Due prodotti di design sono identici se differiscono solo per dettagli irrilevanti”.

  • Disegni e modelli di fatto o non registrati
  • Progetti di design aventi ad oggetto l’aspetto esteriore ed estetico che pur essendo nuovi e originali non vengono registrati. La durata della loro tutela è di 3 anni dal momento in cui sono divulgati, solo per pesante ripresa o usurpazione.

  • Disegni e modelli registrati
  • A seguito della registrazione, che comporta il pagamento di tasse e la compilazione di un modulo con tutti i dati identificativi dell’autore e del titolare e delle caratteristiche del trovato, è conferito al titolare un diritto di esclusiva alla produzione e alla commercializzazione di 5 anni, rinnovabile per 5 volte dal momento della registrazione.

Portata della Tutela: DeM nazionale = garantisce di essere gli unici a poterlo utilizzare sul territorio italiano. DeM comunitario = garantisce di essere gli unici a poterlo utilizzare nei 28 paesi della Comunità Europea.

Anno di Grazia

Solo in caso di disegni e modelli, per cui solo se voglio tutelare solo l’aspetto estetico di un trovato, posso provvedere a registrare un progetto successivamente alla sua divulgazione purché ciò avvenga entro 1 anno (periodo diverso fuori dall’Europa!).

DeM e DeMSINGOLO MULTIPLO

A livello italiano e comunitario, sono previsti 2 tipi di deposito: nel primo la domanda ha ad oggetto un solo modello in un unico esemplare, mentre nel secondo ha ad oggetto più modelli ma appartenenti alla stessa classificazione merceologica (“set”).

Con classificazione merceologica di Locarno:

I DeM sono identificati per classi merceologiche in base alla “Classificazione di Locarno”, la ripartizione adottata ufficialmente a seguito dell’Accordo di Locarno del 1968 tramite la quale tutti i prodotti sono stati suddivisi in 32 classi e 219 sottoclassi.

Costi di registrazione

In Italia: 156 euro: tassa di concessione governativa, diritti di segreteria e marche da bollo per primo deposito nazionale di un DeM e modello singolo. 256 euro per DeM multiplo presso l’EUIPO: 350 euro: tasse di deposito + 175 euro per ogni eventuale registrazione aggiuntiva da 2 a 10 oppure 90 euro.

Modelli di utilità

Terza lezione: tutela l’aspetto funzionale di un prodotto

Conferisce un diritto economico in esclusiva di 10 anni dalla data di presentazione della domanda - non vi è l’anno di grazia!

Artt. 82 CPI – Oggetto

“Possono costituire oggetto di brevetto per MdU i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in generale, quale i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”

Esempio: forbici con manici lunghi per tagliare l’erba, non è di grande ingegno ma è un oggetto nuovo sul mercato e utile.

Possono essere MdU forme bidimensionali, come variabili cromatiche utili e particolari indicazioni o istruzioni grafiche.

Requisiti di brevettabilità

  • Novità: assoluta e mondiale in senso spazio-temporale
  • Attività inventiva: non ovvietà per un tecnico del ramo
  • Industrialità: possibilità di essere applicata a produzione industriale seriale (importante!)

Artt. 53 CPI

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla domanda con la descrizione, le rivendicazioni ed eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Costi

120 euro per il primo quinquennio + 80 euro per marche, bolli e diritti di segreteria.

In Italia: Il MdU conferisce protezione nell’intero territorio italiano e la concessione avviene dopo circa 4 anni dalla presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda.

Panorama Europeo: L’artt 33 fissa a 20 anni la durata minima della privativa concessa ad una invenzione. Tuttavia, negli ordinamenti che concedono il brevetto per MdU, tale durata può essere ridotta per le invenzioni tutelate con detto strumento. I sistemi nazionali che ammettono tale privativa differiscono sensibilmente tra loro con riferimento alla durata della tutela.

Mondo: In molti paesi che non riconoscono il MdU, i requisiti di concessione dei brevetti d’invenzione sono meno stringenti, in particolare in materia di attività inventiva, permettendo di ottenere tali privative. Inoltre, è possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di MdU presentata in un altro stato membro dell’Unione della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio entro 12 mesi dalla data di tale prima domanda.

Artt. 83 CPI: Titolarità del diritto al brevetto

Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo MdU ed ai suoi aventi causa; possono essere anche più persone con quote uguali o diverse e con aventi causa sono gli eredi; ma se una persona lavora all’interno di un’azienda?

I° scenario: Invenzione del dipendente o invenzione di servizio

  • Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro; quindi è prevista retribuzione per l’attività inventiva all’interno dell’accordo e viene assunto per inventare nuove cose (NB. Importante ruolo e retribuzione).
  • Diritto dell’autore: diritto di paternità
  • Diritto del datore del lavoro: diritti sull’invenzione, infatti azienda ha investito su una persona pagandola un po’ alla volta per creare.

II° scenario: Invenzione di azienda

  • Non è prevista una retribuzione per l’attività inventiva e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro.
  • Diritti dell’autore: diritto di paternità ed equo premio (direttamente proporzionale al valore dell’invenzione).
  • Diritti del datore di lavoro: diritti sull’invenzione, in quanto l’autore ha utilizzato strumenti messi a disposizione dal datore e il tempo lavorativo.

III° scenario: Invenzione occasionale

  • L’invenzione è fatta al di fuori dell’attività lavorativa ma rientra nel campo di attività del datore di lavoro.
  • Diritti dell’autore: diritto di paternità e diritti sull’invenzione.
  • Diritti del datore di lavoro: diritto di opzione per l’uso esclusivo sull’invenzione (diritto di fedeltà).

Perciò inventore può decidere di venderlo oppure tenerlo chiedendo una % sulle vendite: inventore è titolare dello sfruttamento economico del brevetto ma dovrà riconoscere una % se ha utilizzato strumenti della ditta.

Cumulatività

“È consentito a chi chiede brevetto per l’invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.”

Alternatività

Quando qualcosa è difficile da catalogare come MdU o invenzione: la legge permette la presentazione di due domande, una subordinata all’altra, la possibilità di conversione di un brevetto per l’invenzione nullo in brevetto per MdU, anche in corso di causa (infatti prima si punta all’invenzione in quanto dura 20 anni invece che 10).

Artt.161 CPI

“Ogni domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione.”

Artt.86 CPI

La teoria quantitativa, la teoria qualitativa e la teoria secondo cui l’invenzione sarebbe una scoperta di un nuovo rapporto causale (mentre il modello sarebbe un’applicazione a qualcosa già di noto) - modello incrementerebbe solo l’utilità del trovato senza modificarne le caratteristiche.

Cumulatività

Un trovato può essere tutelato sia come un MeD (e quindi per la sua forma in senso estetico) sia come MdU (e quindi per le sue caratteristiche tecniche e funzionali) - ma vi sono problemi di coordinamento: per le diverse durate di tutela e se vi sono più soggetti come autori. Quindi dovranno circolare separatamente.

  • Modelli di utilità VS Modelli e disegni
  • I MdU proteggono, tramite brevetto, le forme nuove del prodotto che diano al prodotto stesso una specifica efficacia o comodità funzionale. I MeD proteggono invece, tramite registrazione, l’aspetto esterno del prodotto che sia privo di valori funzionali, ed abbia quindi un rilievo puramente estetico, senza però che sia richiesta la presenza di una sua particolare gradevolezza. La protezione accordata, in termini di misure cautelari e sanzioni, è praticamente identica.

Brevetti

Quarta lezione: Figura del "Patent Attorney"

Il "Patent Attorney" o il "Mandatario brevettuale" è colui che scrive e rappresenta un inventore o un’azienda di fronte all’Ufficio Brevetti (spesso sono ingegneri, farmacisti, biologi, chimici, ..).

Brevetto per invenzione industriale

Un nuovo prodotto o procedimento che apporta significative innovazioni allo stato della tecnica, non risultando anticipato o banale rispetto alla Prior Art per l’Esperto del Settore.

Con Step Inventivo: (ovvero il livello/gradino di apporto inventivo) deve essere qualcosa che implichi un effetto “sorprendente”, che non sia facilmente desumibile, ovvio e non semplicemente ottenibile con equivalenti tecnici o maggiorazioni o spostamenti.

Cosa è brevettabile:

  • Dispositivi, oggetti, strutture e sistemi
  • Metodi e procedimenti e usi

Cosa NON è brevettabile:

  • Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
  • Piani, principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi per elaboratore
  • Presentazioni di informazioni (pubblicità)
  • Software, metodi di trattamento chirurgico o terapeutico (SI per farmaci e macchine mediche)
  • Scoperta nuove specie animali e vegetali, giochi da tavolo e non, metodi di vendita e metodi commerciali

Requisiti di brevettabilità

  • Novità: assoluta e mondiale in senso spazio-temporale - l’oggetto di un brevetto deve essere nuovo rispetto “allo stato della tecnica”; implica la non divulgazione
  • Attività inventiva/Inventive Step: apporto inventivo innovativo e non ovvio e “non evidente per un esperto del ramo” - Il “Problem and Solution Approach”: metodo per verificare l’attività inventiva di un dispositivo, analizzando e paragonandolo al dispositivo noto più simile
  • Industrialità: possibilità di essere applicata a produzione industriale seriale o anche artigianale
  • Sufficiente Descrizione: l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro perché ogni esperto del ramo possa attuarla (non tutto tutto ma un buon livello di prestazione del prodotto)

Possiamo catalogare le invenzioni come:

  • Traslazione: nuova funzione ma con dispositivo uguale
  • Combinazione: es. autoibrida: se mettiamo vicini due motori diversi e questi collaborano in maniera funzionale
  • Perfezionamento: quando c’è una piccola variazione rispetto alla tecnica nota

Durata: La durata delle privative brevettuali dura 20 anni dalla data di deposito.

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto - gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni ed eventuali disegni è resa accessibile al pubblico - decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda ove il richiedente ha dichiarato di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, UIBM pone a disposizione del pubblico domanda ed allegati.

Che diritti hanno i brevetti?

I diritti di brevetto consistono in un diritto di privativa, ossia la facoltà esclusiva di vietare ai terzi: produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con questo procedimento.

Per conferire tali diritti i brevetti devono essere:

  • Validi: ovvero avere i requisiti di novità, inventività, industrialità e sufficientemente descritti
  • Noti al contraffattore: quindi pubblicati dall’ufficio brevetti o ufficialmente notificati al contraffattore

I diritti di esclusiva/privativa possono essere fatti valere:

  • Tramite diffide, tramite cause legali, presso i produttori, presso i venditori e presso eventuali clienti

Ma come è fatto un brevetto?

Un documento brevettuale si articola in:

  • Titolo e Riassunto
  • Descrizione della Tecnica Nota
  • Problemi della Tecnica Nota
  • Descrizione dell’invenzione
  • Rivendicazione/i indipendente/i: ambito di protezione del brevetto sulla base del quale è valutata la novità e inventività
  • Rivendicazioni dipendenti: possono costituire differenti rivendicazioni indipendenti nel caso in cui queste ultime non siano valide

Può inoltre contenere figure.

Dove valgono i brevetti?

I brevetti valgono solo negli stati/regioni nei quali sono stati depositati. A partire dalla data di deposito del primo brevetto, è possibile estendere lo stesso entro 12 mesi in stati esteri facendo valere la data di deposito del primo brevetto. Il Brevetto Europeo ha un esame unificato presso l’EPO e, dopo la concessione, può essere convertito in brevetti nazionali.

Il Brevetto Internazionale: la procedura PCT prevede la nascita di una “fase internazionale” della durata di 30 o più mesi. Durante la quale il brevetto rimane in sospeso e potenzialmente valido in tutti gli stati. Tuttavia, per avere valore legale, il PCT deve essere depositato nei singoli stati prima della scadenza della “fase internazionale”.

Alternatività delle Tutele

Può non risultare evidente quando un trovato abbia le caratteristiche di valida brevettazione per invenzione rispetto ai casi in cui possa essere tutelato solo come MdU; perciò la legge permette:

  • La presentazione di due domande contestualmente, una subordinata all’altra
  • La possibilità di conversione di un brevetto per invenzione nullo in brevetto per MdU, anche in corso di causa

Marchi

Quinta lezione: segni distintivi che servono a contraddistinguere prodotti e/o servizi

Che un’impresa produce o mette in commercio - nell’ordinamento giuridico rappresenta un bene immateriale, costituente in un diritto esclusivo, con funzione distintiva.

  • È il segno distintivo più importante per un’impresa, in quanto rappresenta: un marchio
  • Un’informazione diretta al pubblico della provenienza dei prodotti/servizi da parte di una determinata impresa.

    Simbolo del “messaggio” che il pubblico ricollega ai prodotti/servizi per il quale viene utilizzato.

Classificazioni: Marchio di Impresa, Marchio di Prodotto, Marchio di Linea e Slogan (es. Barilla, Mulino Bianco, Macine,...)

Classificazioni Giuridiche: Marchio Denominativo (registrare la parola a prescindere dal font), Marchio Figurativo (e Figurativo misto)

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Tutela del design e designers - Cazzaniga Pag. 1 Tutela del design e designers - Cazzaniga Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tutela del design e designers - Cazzaniga Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tutela del design e designers - Cazzaniga Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tutela del design e designers - Cazzaniga Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria.zucco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tutela del design e designers e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Cazzaniga Simona.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community