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CEDAW HOMEPAGE)
Gli anni 80, vedono anch’essi un importante sviluppo politico
delle pari opportunità nel processo Europeo. Tra il 1982 e il
1985venne, infatti, varato il primo programma d’azione
pluriennale per le pari opportunità, con il quale la commissione
Europea invita gli stati membri a favorire la presenza femminile
negli ambiti decisionali ed ad adottare misure per conciliare vita
lavorativa e professionale.
Tuttavia, maggiore rilievo assume il secondo programma d’azone
pluriennale tra il 1986 e il 1990, varato dalla commissione europea
guidata da Delors durante il quale vengono approvata la direttiva
86/613/CEE sulla parità di trattamento nel lavoro autonomo
Gli anni 90 vedono l’affiorare della politica di gender
mainstreaming cioè iniziative volte a comprendere quali sono le
cause delle discriminazioni per poi agire di conseguenza. La
critica viene posta alle politiche precedenti che avevano
considerato la donna come lavoratrice e non come cittadina, senza
prendere in considerazione una tutela oltre che sul campo
lavorativo, sul sociale, sull’economico e sul sanitario.
Tale politica entra nel trattato di Amsterdam del 1977 contenente
numerose disposizioni in tema di pari opportunità, tra cui l’art 2
(parità come obiettivo dell’UE), l’art 3 (politiche per le pari
opportunità tra le attività della commissione), art 13 e art 141 (ex
art 119 CEE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in
ambito lavorativo). In effetti con il trattato di Maastricht nel 1992
l’unione ha rivolto l’interesse al progresso sociale e al
miglioramento non più delle sole condizioni di lavoro ma di vita,
ponendo l’accento sulla persona anche se non lavoratore. Con il
trattato di Amsterdam le comunità dimostra di voler andare oltre
l’eguaglianza formale, attraverso la previsione di azioni positive e
cioè di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato (Art 141)
Negli stessi anni è stata istituita la commissione permanente per i
diritti delle donne e per le pari oppotunità, costituita dall’unità per
le pari oppotunità e da un comitato consultivo, cui spetta il
compito di monitorare le politiche europee di genere e propone
nuove iniziative al fine di migliorare la normativa comunitaria.
Nel 2000 la carta di Nizza ( carta dei diritti fondamentali dell’ue)
all’art 21 consacra il divieto di discriminazione sulla base del
sesso e all’art 23 la parità tra uomini e donne, quali diritti di tutti
gli individui. Nel 2007 ( data della firma ma entra in vigore nel
2009), il trattato di Lisbona abolisce i tre pilastri istituiti nel 1992
con il T. di Maastricht, e qualifica la parità tra uomini e donne
come uno dei cinque valori su cui si fonda l’UE (art 2 TUE) e che
essa stessa unione promuove nelle sue azioni (art 3 TUE e art 8
TFUE). Qui la formulazione del principio di parità appare più
generale, trovando invece un riferimento al lavoro
specificatamente all’art 157 TFUE.
Nel 2006 la Commissione propone l atabella di marcia per la
parità di genere 2006-2010, con la quale la parità di genere viene
inserita tra gli obiettivi prioritari dell’agenda e in particolare gli
obiettivi e gli strumenti per raggiungere la parità ( pari
indipendenza economica per donne e uomini, conciliazione vita
privata- professionale, pari rappresentanza nel processo
decisionale, eliminazinoe degli stereotipi e promozione parità
nelle politiche di sviluppo).
Sulla base di questo contenuto nel 2006, il consiglio europeo ha
approvato il patto europeo per la parità di genere, il quale
individuando tre macro settori d’intervento, (misure per colmare i
divari di genere e combattere gli stereotipi nel MDL, per
promuovere un miglior equilibrio tra vita privata e professionale,
rafforzare la governance), ebbe come primo risultato la direttiva
2006/54/CE disciplinante le pari opportunità e la parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego. La direttiva vieta le discriminazioni dirette o indirette tra
uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di assunzione,
accesso all’occupazione o al lavoro autonomo, di licenziamento,
di formazione e promozione professionale, di affiliazione alle
organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro. Al fine di dare