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Estratto del documento

L’assistenza veniva svolta da un soggetto detto tutor.

La tutela, in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura

moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una

vis ac potestas sul pupilo. Solo attraverso una lenta evoluzione la tutela venne concepita come istituto di

protezione dell’incapace.

La tutela era un istituto insieme potestativo e protettivo: il tutore esercitava un potere nell’interesse della familia

per la buona conservazione del patrimonio familiare e nel contempo adempiva ad un dovere assicurando al

pupillo assistenza e protezione.

In epoca classica troviamo 2 figure di tutela:

Tutela impuberis, per l’infante.

Tutela mulierum, per la donna sui iuris.

Tutela impuberis. Tutela degli impuberi.

Forma di tutela regolata già dall’antico costume e dalla Tutela mulieris. Particolare forma di tutela cui la donna sui iuris era

legge delle XII Tavole, cui erano sottoposti gli impuberes il soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne impuberi

cui pater fosse morto o capite deminutus. erano soggette alla comune tutela impuberum, le donne erano

Si distingueva tra: sottoposte alla tutela mulieris in perpetuo. Solo le vestali, raggiunta

la pubertà, ne erano sottratte.

Tutela legitima. Tutela alla quale le XII Tavole chiamavano La mulier poteva amministrare da sola il suo patrimonio, ma per gli

l’adgnatus proximus dell’impubere. Pure nelle XII Tavole atti di straordinaria amministrazione si richiedeva l’auctoritas del

aveva fondamento la tutela legitima del patrono, e quindi tutore. La donna poteva alienare res nec mancipi senza

anche la tutela del parens manumissor, nei riguardi autorizzazione e compierne ogni atto d’acquisto.

rispettivamente del liberto e dell’emancipato impuberi. Ad Tutor legitimus era, per la donna ingenua, l’adgnatus proximus,

essa si dava luogo solo se il pater familias, temendo di subordinatamente un gentilies; per la liberta, il patrono.

morire prima che il proprio figlio raggiungesse la pubertà, L’esercizio della tutela legitima poteva essere trasferito ad altri

non avesse provveduto a nominargli un tutore con apposita mediante in iure cessio tutelae.

In seguito alla lex Iulia et Papia di Augusto stabilì che cessava di

disposizione testamentaria. essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato 3 figli se

Tutela testamentaria. Trovava il suo fondamento in un ingenua, 4 se liberta.

testamento: il tutor testamentarius o testamento era Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la

designato dal de cuius. scelta del tutore spettava alla stessa donna. Alla nomina del tutore

Tutela dativa. Aveva fondamento in una lex Atilia del 210 da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse

a.C., che attribuì al pretore il potere di nominare, su istanza fatto richiesta.

della madre o di altri congiunti, eventualmente anche di Già verso la fine dell’età repubblicana, la tutela mulieris perse ogni

estranei, un tutore all’impubere sui iuris che non ne avesse importanza: il marito usava accordare, per testamento, alla moglie,

la facoltà di scegliere un tutoredi suo piacimento (tutor optivus), in

alcuno. previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse

sotto la tutela di agnati.

La donna poteva altresì assoggettarsi alla manus di una persona di

sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla: con

l’emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della

donna.

Della tutela muliebre non si ha più traccia nel diritto giustinianeo.

Poteri del tutore.

Auctoritas. Dichiarazione di volontà integrativa della volontà

espressa dal pupillo. Al pupillo infantia maior era sì

riconosciuta capacità negoziale, ma per la validità di alcuni

negozi era necessario che intervenisse il tutore ed

interponesse la sua auctoritas. Gli infantes, invece, con o

senza auctoritas tutoris non erano capaci di compiere alcun Criteri giustificativi. Tale istituto trova giustificazione in varie

atto giuridicamente rilevante. ragioni storiche quali la salvaguardia, autotutela del gruppo

Provvedere alle più elementari esigenze dell’impubere. familiare cui la donna continuava ad appartenere

Acquisto e trasferimento del possesso nell’interesse del nonostante fosse sui iuris. L’ingerenza del tutore, a

pupillo. differenza di quella del tutore dell’impubere, si identificava

Gestione del patrimonio pupillare. ed esauriva nella prestazione dell’auctoritas.

Responsabilità del tutore.

Actio rationibus distrahendi. Azione prevista dalle XII

Tavole ed esercitabile dal pupillus nei confronti del Concezione. Nel mondo antico la tutela del sesso era

tutor legitimus, una volta cessata la tutela. L’azione molto comune. Altro è la tutela del sesso che troviamo

mirava ad ottenere un rendiconto della gestione del in ogni ordinamento antico, altro è quella tutela che si

patrimonio appartenente al tutore: se fosse risultato trova nel ius civile romano.

che il tutor aveva distratto in suo favore cespiti La tutela delle donne è un istituto ancora vigente in

patrimoniali e proventi di gestione appartenenti al epoca classica.

pupillo. Egli era condannato in duplum. L’azione Giustificato sia nelle fonti giuridiche sia in brani

rientrava tra le actiones poenales. In dottrina si ritiene pervenutici fuori del Digesto: le donne sono state

che, nel periodo classico, il regime dell’actio rationibus sottoposte a tutela dagli antenati aa causa della

distrahendi divenne generalmente applicabile a tutti i leggerezza d’animo del sesso femminile.

tipi di tutori. Nello stesso periodo, essa non si Ulpiano distingue tra infirmitas aetatis (infermità

cumulava con l’actio tutelae. La fattispecie che dovuta all’età, che è alla base della tutela degli

determinava l’esercizio di quest’azione risultava impuberi) dall’infirmitas sexus (alla base della tutela

essere, in sostanza, una particolare configurazione di mulieris). Aggiunge un ulteriore criterio giustificativo:

furtum. le donne sono state sottoposte a tutela a causa della

Actio tutelae. Iudicium bonae fidei, infamante, loro ignoranza di cose forensi.

reipersecutoria, in personam e iuris civilis. esperibile Gaio aggiunge che questa pretesa debolezza d’animo

dal pupillo nei confronti del tutore che avesse male non è che uno stereotipo discutibile, perché osserva

amministrato il patrimonio pupillare. Il tutore, a sua che le donne parlano da sé dei propri affari ed il tutore

volta, poteva convenire in giudizio il pupillo con l’actio si limita a presta re il suo assenso.

tutelae contraria, al fine di chiedergli il rimborso delle Già verso la fine dell’età repubblicana, l’istituto della tutela

della donna è in crisi, e poi scompare del tutto.

spese sostenute nel corso dell’incarico tutelare.

Conventio in manum. Consisteva nel

passaggio della moglie nella potestà Donne in manu. Persone libere soggette a potestà. Era

maritale; essa era effetto tipico del questa la condizione giuridica che la donna acquistava

matrimonium cum manu, il quale per effetto della conventio in manum. Vi si faceva

comportava che la mulier sui iuris perdeva ricorso, più spesso, contestualmente al matrimonio,

tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito, ma vi si poteva ricorrere pure indipendentemente dalle

od il pater familias di questi, verificandosi nozze.

un fenomeno di successione a titolo

universale inter vivos. COEMPTIO. Mancipatio adattata al fine di

acquisire la manus. Oggetto ne era ladonna,

alienante la donna stessa se sui iuris, oppure il

USUS. Consisteva nel fatto in sé della convivenza

coniugale per 1 anno. La donna poteva suo pater familias; acquirente il marito se sui

interromperlo allontanandosi da casa per 3 notti iuris, altrimenti il suo pater familias. Scomparve,

consecutive (usurpatio trinoctii). Non più applicato insieme con la stessa manus, in età

in epoca classica. postclassica.

CONFARREATIO. Arcaico e solenne rito

religioso, durante il quale era fatto un sacrificio

a Giove. Vi partecipavano, a parte gli sposi,

taluni sacerdoti maggiori. Esigeva la presenza

di 10 testimoni ed era necessaria la pronuncia

di certa et solemnia verba. Vi facevano ricorso

le classi più elevate. Sempre più rara in epoca

repubblicana. Scomparve alla fine dell’età

classica.

Curatela. Forma di assistenza approntata per le persone limitatamente

incapaci di agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del

patrimonio dell’incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza

continuative meno intense.

Le curatele più antiche, disciplinate dalle XII Tavole, furono quelle del furioso

e del prodigo.

La durata della curatela era strettamente collegata all’estensione ed alla

durata dell’anormalità cui essa mirava ad ovviare.

Cura furiosi. Istituto, già noto alle XII Cura prodigi. Istituto in forza del Cura dei minori di anni 25. Istituto,

Tavole, in forza del quale quale coloro che avevano la rientrante nell’ampio concetto di

l’amministrazione del patrimonio tendenza a dissipare il patrimonio, cura, in forza del quale il soggetto

appartenente ad un soggetto infermo venivano, a seguito della formula minore di anni 25 poteva, nelle

era affidata ad un curatore. dell’interdictio, sottoposti a cura: relazioni giuridiche con i terzi, farsi

Il patrimonio del furiosus veniva

amministrato dal curatore, che curatore era l’agnato prossimo o, assistere da un curator.

provvedeva anche al suo in mancanza, persona nominata

sostentamento. dal magistrato.

Cessata la curatela, era tenuto al Il curator prodigi era tenuto

rendiconto della gestione. Egli inizialmente solo a controllare e

esercitava inoltre le potestà familiari L’esigenza nacque allorché una

verificare l’amministrazione di

del furiosus. lex Laetoria del 200 a.C. intese

quanto fosse pervenuto

In caso di gestione infedele, al furiosus porre rimedio ai fin troppo

all’incapace per successione ab

spettava, nei confronti del curatore, intestato e, solo successivamente,

l’actio negotiorum gestorum contraria. vantaggiosi affari che affaristi

di tutto il suo patrimonio. abili e senza scrupoli

concludevano con i minori di 25

anni, approfittando della loro

In età antica, come curatore era inesperienza.

senz’altro designato l’agnato

prossimo; successivamente la

curatela assunse carattere

spiccatamente assistenziale e Tale legge concesse ai minori

protettivo ed il curatore poteva un’exceptio, per paralizzare

essere nominato dal magistrato, l’esecuzione del contratto, ed

eventualmente anche un provvedimento di restitutio in

confermando una

Dettagli
A.A. 2015-2016
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zannini Luigi Piero.