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L’assistenza veniva svolta da un soggetto detto tutor.
La tutela, in diritto romano, aveva una funzione ben diversa da quella assolta dalla corrispondente figura
moderna: essa tendeva, infatti, soprattutto a salvaguardare gli interessi della famiglia, attribuendo al tutor una
vis ac potestas sul pupilo. Solo attraverso una lenta evoluzione la tutela venne concepita come istituto di
protezione dell’incapace.
La tutela era un istituto insieme potestativo e protettivo: il tutore esercitava un potere nell’interesse della familia
per la buona conservazione del patrimonio familiare e nel contempo adempiva ad un dovere assicurando al
pupillo assistenza e protezione.
In epoca classica troviamo 2 figure di tutela:
Tutela impuberis, per l’infante.
Tutela mulierum, per la donna sui iuris.
Tutela impuberis. Tutela degli impuberi.
Forma di tutela regolata già dall’antico costume e dalla Tutela mulieris. Particolare forma di tutela cui la donna sui iuris era
legge delle XII Tavole, cui erano sottoposti gli impuberes il soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre le donne impuberi
cui pater fosse morto o capite deminutus. erano soggette alla comune tutela impuberum, le donne erano
Si distingueva tra: sottoposte alla tutela mulieris in perpetuo. Solo le vestali, raggiunta
la pubertà, ne erano sottratte.
Tutela legitima. Tutela alla quale le XII Tavole chiamavano La mulier poteva amministrare da sola il suo patrimonio, ma per gli
l’adgnatus proximus dell’impubere. Pure nelle XII Tavole atti di straordinaria amministrazione si richiedeva l’auctoritas del
aveva fondamento la tutela legitima del patrono, e quindi tutore. La donna poteva alienare res nec mancipi senza
anche la tutela del parens manumissor, nei riguardi autorizzazione e compierne ogni atto d’acquisto.
rispettivamente del liberto e dell’emancipato impuberi. Ad Tutor legitimus era, per la donna ingenua, l’adgnatus proximus,
essa si dava luogo solo se il pater familias, temendo di subordinatamente un gentilies; per la liberta, il patrono.
morire prima che il proprio figlio raggiungesse la pubertà, L’esercizio della tutela legitima poteva essere trasferito ad altri
non avesse provveduto a nominargli un tutore con apposita mediante in iure cessio tutelae.
In seguito alla lex Iulia et Papia di Augusto stabilì che cessava di
disposizione testamentaria. essere soggetta alla tutela la donna che aveva generato 3 figli se
Tutela testamentaria. Trovava il suo fondamento in un ingenua, 4 se liberta.
testamento: il tutor testamentarius o testamento era Le donne potevano avere un tutore legittimo o testamentario; la
designato dal de cuius. scelta del tutore spettava alla stessa donna. Alla nomina del tutore
Tutela dativa. Aveva fondamento in una lex Atilia del 210 da parte del magistrato si faceva luogo solo se la donna ne avesse
a.C., che attribuì al pretore il potere di nominare, su istanza fatto richiesta.
della madre o di altri congiunti, eventualmente anche di Già verso la fine dell’età repubblicana, la tutela mulieris perse ogni
estranei, un tutore all’impubere sui iuris che non ne avesse importanza: il marito usava accordare, per testamento, alla moglie,
la facoltà di scegliere un tutoredi suo piacimento (tutor optivus), in
alcuno. previsione della sua vedovanza e per evitare che la stessa cadesse
sotto la tutela di agnati.
La donna poteva altresì assoggettarsi alla manus di una persona di
sua fiducia, che, a sua volta, si impegnava ad emanciparla: con
l’emancipazione, il soggetto emancipante diventava tutore della
donna.
Della tutela muliebre non si ha più traccia nel diritto giustinianeo.
Poteri del tutore.
Auctoritas. Dichiarazione di volontà integrativa della volontà
espressa dal pupillo. Al pupillo infantia maior era sì
riconosciuta capacità negoziale, ma per la validità di alcuni
negozi era necessario che intervenisse il tutore ed
interponesse la sua auctoritas. Gli infantes, invece, con o
senza auctoritas tutoris non erano capaci di compiere alcun Criteri giustificativi. Tale istituto trova giustificazione in varie
atto giuridicamente rilevante. ragioni storiche quali la salvaguardia, autotutela del gruppo
Provvedere alle più elementari esigenze dell’impubere. familiare cui la donna continuava ad appartenere
Acquisto e trasferimento del possesso nell’interesse del nonostante fosse sui iuris. L’ingerenza del tutore, a
pupillo. differenza di quella del tutore dell’impubere, si identificava
Gestione del patrimonio pupillare. ed esauriva nella prestazione dell’auctoritas.
Responsabilità del tutore.
Actio rationibus distrahendi. Azione prevista dalle XII
Tavole ed esercitabile dal pupillus nei confronti del Concezione. Nel mondo antico la tutela del sesso era
tutor legitimus, una volta cessata la tutela. L’azione molto comune. Altro è la tutela del sesso che troviamo
mirava ad ottenere un rendiconto della gestione del in ogni ordinamento antico, altro è quella tutela che si
patrimonio appartenente al tutore: se fosse risultato trova nel ius civile romano.
che il tutor aveva distratto in suo favore cespiti La tutela delle donne è un istituto ancora vigente in
patrimoniali e proventi di gestione appartenenti al epoca classica.
pupillo. Egli era condannato in duplum. L’azione Giustificato sia nelle fonti giuridiche sia in brani
rientrava tra le actiones poenales. In dottrina si ritiene pervenutici fuori del Digesto: le donne sono state
che, nel periodo classico, il regime dell’actio rationibus sottoposte a tutela dagli antenati aa causa della
distrahendi divenne generalmente applicabile a tutti i leggerezza d’animo del sesso femminile.
tipi di tutori. Nello stesso periodo, essa non si Ulpiano distingue tra infirmitas aetatis (infermità
cumulava con l’actio tutelae. La fattispecie che dovuta all’età, che è alla base della tutela degli
determinava l’esercizio di quest’azione risultava impuberi) dall’infirmitas sexus (alla base della tutela
essere, in sostanza, una particolare configurazione di mulieris). Aggiunge un ulteriore criterio giustificativo:
furtum. le donne sono state sottoposte a tutela a causa della
Actio tutelae. Iudicium bonae fidei, infamante, loro ignoranza di cose forensi.
reipersecutoria, in personam e iuris civilis. esperibile Gaio aggiunge che questa pretesa debolezza d’animo
dal pupillo nei confronti del tutore che avesse male non è che uno stereotipo discutibile, perché osserva
amministrato il patrimonio pupillare. Il tutore, a sua che le donne parlano da sé dei propri affari ed il tutore
volta, poteva convenire in giudizio il pupillo con l’actio si limita a presta re il suo assenso.
tutelae contraria, al fine di chiedergli il rimborso delle Già verso la fine dell’età repubblicana, l’istituto della tutela
della donna è in crisi, e poi scompare del tutto.
spese sostenute nel corso dell’incarico tutelare.
Conventio in manum. Consisteva nel
passaggio della moglie nella potestà Donne in manu. Persone libere soggette a potestà. Era
maritale; essa era effetto tipico del questa la condizione giuridica che la donna acquistava
matrimonium cum manu, il quale per effetto della conventio in manum. Vi si faceva
comportava che la mulier sui iuris perdeva ricorso, più spesso, contestualmente al matrimonio,
tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito, ma vi si poteva ricorrere pure indipendentemente dalle
od il pater familias di questi, verificandosi nozze.
un fenomeno di successione a titolo
universale inter vivos. COEMPTIO. Mancipatio adattata al fine di
acquisire la manus. Oggetto ne era ladonna,
alienante la donna stessa se sui iuris, oppure il
USUS. Consisteva nel fatto in sé della convivenza
coniugale per 1 anno. La donna poteva suo pater familias; acquirente il marito se sui
interromperlo allontanandosi da casa per 3 notti iuris, altrimenti il suo pater familias. Scomparve,
consecutive (usurpatio trinoctii). Non più applicato insieme con la stessa manus, in età
in epoca classica. postclassica.
CONFARREATIO. Arcaico e solenne rito
religioso, durante il quale era fatto un sacrificio
a Giove. Vi partecipavano, a parte gli sposi,
taluni sacerdoti maggiori. Esigeva la presenza
di 10 testimoni ed era necessaria la pronuncia
di certa et solemnia verba. Vi facevano ricorso
le classi più elevate. Sempre più rara in epoca
repubblicana. Scomparve alla fine dell’età
classica.
Curatela. Forma di assistenza approntata per le persone limitatamente
incapaci di agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del
patrimonio dell’incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza
continuative meno intense.
Le curatele più antiche, disciplinate dalle XII Tavole, furono quelle del furioso
e del prodigo.
La durata della curatela era strettamente collegata all’estensione ed alla
durata dell’anormalità cui essa mirava ad ovviare.
Cura furiosi. Istituto, già noto alle XII Cura prodigi. Istituto in forza del Cura dei minori di anni 25. Istituto,
Tavole, in forza del quale quale coloro che avevano la rientrante nell’ampio concetto di
l’amministrazione del patrimonio tendenza a dissipare il patrimonio, cura, in forza del quale il soggetto
appartenente ad un soggetto infermo venivano, a seguito della formula minore di anni 25 poteva, nelle
era affidata ad un curatore. dell’interdictio, sottoposti a cura: relazioni giuridiche con i terzi, farsi
Il patrimonio del furiosus veniva
amministrato dal curatore, che curatore era l’agnato prossimo o, assistere da un curator.
provvedeva anche al suo in mancanza, persona nominata
sostentamento. dal magistrato.
Cessata la curatela, era tenuto al Il curator prodigi era tenuto
rendiconto della gestione. Egli inizialmente solo a controllare e
esercitava inoltre le potestà familiari L’esigenza nacque allorché una
verificare l’amministrazione di
del furiosus. lex Laetoria del 200 a.C. intese
quanto fosse pervenuto
In caso di gestione infedele, al furiosus porre rimedio ai fin troppo
all’incapace per successione ab
spettava, nei confronti del curatore, intestato e, solo successivamente,
l’actio negotiorum gestorum contraria. vantaggiosi affari che affaristi
di tutto il suo patrimonio. abili e senza scrupoli
concludevano con i minori di 25
anni, approfittando della loro
In età antica, come curatore era inesperienza.
senz’altro designato l’agnato
prossimo; successivamente la
curatela assunse carattere
spiccatamente assistenziale e Tale legge concesse ai minori
protettivo ed il curatore poteva un’exceptio, per paralizzare
essere nominato dal magistrato, l’esecuzione del contratto, ed
eventualmente anche un provvedimento di restitutio in
confermando una