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Diritto Civile

Tutela possessoria

Prof. Giuseppe Grifi (20 marzo 2014)

Il diritto romano è il diritto delle azioni.

Il processo civile ha ad oggetto non un rapporto ma un atto.

Cassazione n. 16553 del 2013.

TUTELA POSSESSORIA

Azione di reintegrazione e azione di manutenzione.

La tutela possessoria è conveniente perché ha un rito che è molto semplificato rispetto alla petitoria.

Della tutela possessoria si può avvalere anche il proprietario di un bene e solitamente è indotto a

preferirla perché questa dal punto di vista del rito e dell'onere della prova è più semplice.

Nelle petitorie si deve dimostrare in modo assolutamente certo la proprietà e lo si può fare solo

risalendo a un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. Quindi c'è un onere probatorio

difficile soprattutto nei confronti di un bene mobile. Se è immobile tutto è più semplice.

In alcuni casi l'azione petitoria è impraticabile perché è impossibile dimostrare la proprietà di un

bene mobile. E così si preferiscono le azioni possessorie perché non si deve dimostrare la proprietà.

La dialettica tra azioni petitorie e possessorie è significativa.

L'azione di reintegrazione richiede alcuni requisiti, legati in particolare al fattore tempo. Sia il

possesso sia la tutela petitoria dà grande importanza al fattore tempo. Si pensi all'usucapione che

trae la sua ragion d'essere dal trascorrere del tempo. L'usucapione veniva infatti definita come

prescrizione acquisitiva.

In virtù della tutela del possesso c'è un soggetto preferito ad un altro, ossia la tutela che

l'ordinamento affida alle situazioni che ancorché non rilevanti assicurano una gestione produttiva

dell'oggetto. Si manifesta così un interesse al bene ed una sua messa in produzione, utilizzati

secondo la loro destinazione propria. I beni, se abbandonati, perdono il loro valore e allora il nostro

ordinamento tra il proprietario disinteressato, che quindi ha solo il titolo, e il soggetto interessato,

che non ha il titolo ma l'attività, l'utilizzazione concreta della cosa (tant'è che il concetto di possesso

è quello di manifestazione all'esterno di comportamenti corrispondenti al proprietario) preferisce il

secondo.

L'ordinamento tutela e favorisce la produttività delle cose e per questo che il possesso e le relative

tutele hanno grande rilevanza. Si dà più importanza alla realtà che alla formalità. La logica del

possesso che prevale sul diritto la ritroviamo anche nelle azioni possessorie a tal punto che possono

essere usate anche contro il proprietario.

Ma il possesso non vince sempre sul diritto perché se poi in sede petitoria il proprietario riesce a far

valere il diritto vince. Ma nell'azione petitoria potrebbe perdere.

Uno dei problemi più interessanti è il rapporto tra tutela possessoria e petitoria. Evoluzione

giurisprudenziale che ha visto l'interesse anche della Corte costituzionale a proposito dell'art 705

c.pc. e 1168 cc.

Sentenza Corte Costituzionale n. 41/1974, sul 705 primo comma c.c.

Art 705 c.p.c.: “Divieto di proporre giudizio petitorio - Il convenuto nel giudizio

possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e

la decisione non sia stata eseguita. (2) Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio

petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può

compiersi per fatto dell'attore”.

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Publisher
A.A. 2013-2014
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Grisi Giuseppe.