Teoria di ragioneria
Le funzioni del bilancio
Il bilancio assolve la funzione di mettere in evidenza il reddito inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Svolge anche altre funzioni quali:
- Funzione universale: ovvero indica la possibilità di prelevare una quota di utili a titolo di remunerazione del capitale precedentemente fornito e inoltre aiuta a stabilire le imposte che gravano sul reddito dell'azienda.
- Funzione di rendiconto: il bilancio è utilizzato dai proprietari dell’azienda come strumento informativo per valutare l’operato degli amministratori, ovvero coloro che concretamente gestiscono l’azienda.
- Strumento interno di controllo: infatti è l’unico mezzo per sintetizzare in termini monetari l’andamento della gestione e può essere utilizzato come strumento conoscitivo per prevedere il futuro aziendale.
- Pacchetto informativo per soggetti esterni: il bilancio viene redatto in forma pubblica al termine dell’esercizio al fine di informare sia i soggetti interni che quelli esterni (stakeholder).
Norme civilistiche
La base normativa è costituita dalle norme del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali (agli articoli 2423 fino al 2435ter). L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha le seguenti funzioni:
- Emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile.
- Fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile.
- Partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB).
Per quanto riguarda le società non quotate non c'è l’obbligo di seguire i principi contabili dell’OIC. Per quanto riguarda le società quotate c'è l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
Principi contabili internazionali
Sono i principi contabili emanati dallo IASB. Devono adottare i principi dello IASB:
- Le società quotate, le banche e le assicurazioni –> utilizzo obbligatorio sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.
- Altre società oltre i limiti dell’art 2435 bis –> facoltà di usare lo IASB.
- Altre società sotto i limiti dell’art 2435 bis –> vietato l’utilizzo.
Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Struttura del bilancio
Secondo l’art 2423, 1° comma, il bilancio deve essere redatto dai vertici della società ed essere composto dai prospetti:
- Conto economico: consente di calcolare il reddito di esercizio dopo avere evidenziato in contrapposizione costi e ricavi della società.
- Stato patrimoniale: mette in rilievo le attività e le passività della società al termine dell’esercizio.
- Rendiconto finanziario: mostra i flussi di liquidità derivanti da gestione operativa, investimenti e finanziamenti. Inoltre dà il quadro completo della liquidità totale della società.
- Nota integrativa: commenta e aggiunge informazioni ai prospetti indicati.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza (per essere facilmente letto da tutti) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Principi di redazione del bilancio
Vengono enunciati nell’articolo 2423 bis del codice civile:
- Prudenza: tutte le volte che in bilancio bisogna stimare o valutare si deve sempre scegliere, a parità di quella veritiera, la più prudente.
- Sostanza economica: prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione.
- Competenza economica: bisogna tener conto dei proventi e degli oneri di competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.
- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
- Valutazione separata degli elementi eterogenei: gli elementi eterogenei devono essere valutati singolarmente (es. immobilizzazioni).
- Cambiamenti dei principi economici: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, per evitare incompatibilità di bilanci. Secondo l’OIC 29 è possibile un cambiamento contabile solo se validamente motivato in nota integrativa.
Postulati del bilancio secondo i principi dell’OIC 11
Secondo l’OIC 11:
- Utilità: il bilancio deve essere utile agli stakeholder e investitori per carpire informazioni sull’attività della società.
- Prevalenza della sostanza sulla forma: i fatti devono essere valutati sulla reale sostanza economica, più che sugli aspetti formali (es. leasing non è un acquisto ma un’operazione di finanziamento).
- Chiarezza e comprensibilità: separata indicazione dei componenti del reddito e del patrimonio senza compensazioni.
- Neutralità: le valutazioni devono farsi senza nessun interesse particolare (es. effettuando compensazioni tra i risultati economici, o ispirati alle logiche dell’acquirente).
- Prudenza: bisogna imputare al conto del reddito solo i ricavi effettivamente realizzati mentre i costi saranno da attribuire all’esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti.
- Periodicità della misurazione: il bilancio deve essere redatto ogni esercizio.
- Comparabilità: bisogna adottare gli stessi metodi valutativi sia sostanziali (che non è sempre garantita) sia formali (garantiti dalla forma presentata negli art 2424 e 2425 cc).
- Omogeneità: adottare un’unica moneta di conto.
- Competenza: i costi e ricavi devono essere imputati all’esercizio al quale competono.
1) I ricavi sono di competenza quando è avvenuto lo scambio e l’effettivo passaggio di proprietà del bene. 2) I costi sono di competenza se correlati ai ricavi, nello specifico:
- Per i beni e servizi a fecondità semplice: quando c’è correlazione diretta con i ricavi (es. provvigioni su vendite, materie prime utilizzate per la produzione del bene venduto). La parte rimanente sarà rinviata all’esercizio successivo.
- Per i beni e servizi a fecondità ripetuta: si ripartisce il costo a quote costanti su base razionale e sistematica.
10) Significatività: nel bilancio devono essere riportate le informazioni in grado di poter influenzare le decisioni degli operatori. 11) Costo come criterio base delle valutazioni: questo perché il costo riesce ad attribuire al fattore il valore minimo. 12) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio. 13) Funzione informativa della nota integrativa: al fine di dare ulteriori informazioni sull’operato della società. 14) Verificabilità dell’informazione: le informazioni riportate nel bilancio devono essere facilmente verificabili per valutare l’attendibilità del bilancio.
Gli schemi di bilancio
L’articolo 2423 ter, 1° comma, stabilisce che stato patrimoniale e conto economico debbano essere redatti separatamente e nell’ordine, forma e voci indicati nell’articolo 2424 e 2425 cc. Con questa norma si stabilisce che gli schemi dello stato patrimoniale e conto economico sono obbligatori, rigidi e non modificabili (conseguenza logica del postulato della comparabilità dei bilanci).
Art 2424cc Stato patrimoniale
È formato da due sezioni contrapposte, l’attivo e il passivo. Per entrambe le sezioni sono previste delle articolazioni di vario livello:
- 1° lettere maiuscole dell’alfabeto.
- 2° numeri romani.
- 3° numeri arabi.
- 4° possibili lettere minuscole (solo in alcune sezioni).
Nella sezione dell’attivo troviamo:
- A) Credito verso soci: sostanzialmente sono iscritti i crediti verso soci derivanti da nuove quote di capitale per le quali non è ancora effettuato il conferimento. Per le società di capitale è previsto il 25% dei conferimenti in denaro. La restante parte può essere liberata solo dopo essere stati richiamati dagli amministratori. Finché il conferimento non è effettuato deve essere indicato sotto la voce A) in quanto è da presumere che, una volta richiamato dagli amministratori, diventi un credito a “breve scadenza”.
- B) Immobilizzazioni: devono essere iscritti nelle immobilizzazioni tutti i beni destinati a perdurare in azienda per più di un esercizio, inclusi i crediti di finanziamento. Prevale la classificazione fondata sulla sua destinazione in azienda e non sulla natura tecnica del bene, poiché un macchinario destinato alla vendita deve essere collocato nell’attivo circolante.
- C) Attivo circolante: devono essere iscritti tutti i beni non durevoli presenti in azienda, compreso i crediti che vanno oltre il periodo (però con separata indicazione per i crediti oltre l’esercizio).
- D) Ratei e risconti: vengono iscritti tutti i costi e ricavi che bisogna rimandare alla competenza dell’anno successivo.
Nella sezione del passivo troviamo:
- A) Patrimonio netto
- B) Fondi rischi e oneri
- C) Trattamento fine rapporto
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
La classificazione principale per il passivo consiste nella natura della fonte di finanziamento (mezzi propri, mezzi di terzi). NB: per favorire la chiarezza dello stato patrimoniale, in nota integrativa deve essere riportata le altre voci sotto cui poteva andare uno stesso elemento (es. cambiali passive può andare sia in D6 acconti che in D7 debiti verso fornitori).
Le possibilità di modifica dello stato patrimoniale
Come previsto dall’articolo 2423, 4° comma, è possibile apportare modifiche allo stato patrimoniale secondo quanto segue:
- Possibilità di scissione dei numeri arabi con lettere minuscole, senza eliminare la voce complessiva e l’importo.
- Possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando il loro importo è irrilevante per la rappresentazione chiara, veritiera e corretta.
- Obbligo di adattare le voci con numeri arabi quando la natura dell’attività svolta lo esige.
- Obbligo di aggiungere altre voci se necessarie per una maggiore chiarezza del bilancio.
- Divieto di fare compensazioni tra partite (es. crediti e debiti verso lo stesso soggetto).
Il conto economico
L’art 2425 del codice civile indica uno schema civilistico del conto economico a forma scalare a due livelli:
- 1° livello contrassegnato da lettere maiuscole.
- 2° livello contrassegnato da numeri arabi.
Le classi:
- A) comprende tutti i ricavi dei procedi produttivi appartenenti sia alla gestione caratteristica dell’azienda che a quella extracaratteristica. In questa classe troviamo anche le variazioni di rimanenze di magazzino (prodotti finiti, lavori in corso su ordinazione e le capitalizzazioni).
- B) comprende tutti i costi relativi ai ricavi classificati in base alla natura del costo (materie, servizi, ammortamenti, ecc.).
- C) include tutti i componenti reddituali relativi alla gestione di finanziamenti (interessi attivi, interessi passivi ecc.) e delle attività finanziarie (dividendi, interessi su titoli posseduti).
- D) comprende tutti i componenti reddituali derivanti da rilevazioni di assestamento, quali svalutazioni e rivalutazioni.
La forma scalare del conto economico permette di evidenziare dei risultati parziali che sono dati dalla differenza A-B (che indicano il risultato operativo globale) e dal risultato prima delle imposte. Trovano separata indicazione le imposte sul reddito e l’utile (o perdita) d’esercizio.
La nota integrativa
Il contenuto obbligatorio della nota integrativa è contenuto nell’articolo 2427 del codice civile dove ne indica le funzioni e impone che le informazioni contenute nella nota integrativa debbano essere riportate secondo lo stesso ordine riportato sullo stato patrimoniale e conto economico, per favorire un maggiore ordine espositivo.
Le funzioni della nota integrativa:
- Spiegazione dei criteri utilizzati per le valutazioni di bilancio, non limitandosi a riportare l’articolo del codice civile, ma bisogna evidenziare la scelta tra più criteri ammessi dalla norma.
- Fornire il dettaglio di certe voci inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico o di specificare il motivo dell’inserimento di alcuni elementi entro certe voci.
- Fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito le voci dello stato patrimoniale (es. utilizzo dei fondi, svalutazioni/rivalutazioni, acquisti/cessioni ecc.).
- Inserimento di dati aggiuntivi che permettono di cogliere maggiori informazioni agli utenti (es. scelta del criterio di valutazione delle rimanenze LIFO FIFO CMP).
- Fornire spiegazioni su certe comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive (es. motivazione eventuali modifiche ai criteri di valutazione, scelta del periodo di ammortamento e dell’avviamento ecc.).
Bilancio in forma abbreviata
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle imprese che nel primo anno di esercizio o per due esercizi consecutivi non superino due dei seguenti limiti:
- Attivo dello stato patrimoniale inferiore a 4.400.000€.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 8.800.000€.
- Dipendenti impiegati in media: 50.
Lo stato patrimoniale in forma abbreviata presenta solo numeri arabi e numeri romani con i seguenti accorpamenti: la voce A) e D) sono accorpate.
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