Anteprima
Vedrai una selezione di 26 pagine su 122
Tecnica professionale Pag. 1 Tecnica professionale Pag. 2
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 6
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 11
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 16
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 21
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 26
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 31
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 36
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 41
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 46
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 51
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 56
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 61
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 66
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 71
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 76
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 81
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 86
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 91
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 96
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 101
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 106
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 111
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 116
Anteprima di 26 pagg. su 122.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tecnica professionale Pag. 121
1 su 122
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Il conferimento d’azienda non è un istituto espressamente contemplato nel codice civile, dove

- troviamo solamente la disciplina relativa al conferimento di singoli beni.

d’azienda consiste in una delle particolari fattispecie del trasferimento

- Il conferimento

d’azienda.

La peculiarità dell’operazione consiste nel fatto che il soggetto conferente, in cambio

- dell’azienda conferita, non riceve denaro, bensì azioni o quote della società conferitaria,

strumenti che gli consentono di esercitare i propri diritti di socio.

con l’operazione di conferimento d’azienda, la società o l’imprenditore individuale

Conferente:

conferente, trasferisce tutto o parte del suo patrimonio alla società conferitaria che in questo modo

costituisce (incrementa) il proprio capitale sociale liberandolo mediante il ricevimento di detto

patrimonio aziendale (azienda).

la società conferitaria attribuisce le nuove azioni/quote, frutto dell’incremento del

Conferitaria:

capitale sociale, al soggetto conferente consentendogli in tal modo di entrare nella compagine sociale.

MOTIVAZIONI OPERAZIONE

- Dissesto assetto organizzativo

- Realizzazione di nuovi investimenti

- Motivazioni finanziarie

Partecipazione all’impresa di persone esterne

- - Passaggio generazionale

Quotazione in borsa di un ramo d’azienda

-

DISCIPLINA CIVILISTICA

Il conferimento d’azienda può essere effettuato:

- in sede di costituzione di una nuova società;

- in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente.

Dal punto di vista procedurale occorre distinguere tra:

- conferimenti effettuati a favore di una società di persone; - conferimenti effettuati a

favore di una società di capitali. - Nel caso di società di persona conferitaria non è richiesta

alcuna formalità procedurale ulteriore o, comunque, diversa rispetto a quelle che devono

essere seguite nel caso in cui oggetto del conferimento fosse una somma di denaro.

- Nel caso di società di capitali conferitaria si rende necessario seguire un particolare iter

procedurale che ha come essenziale finalità quella di offrire adeguate garanzie in ordine

all’effettiva consistenza patrimoniale del complesso aziendale conferito.

- I primi destinatari della garanzia sono i terzi (creditori attuali e futuri della società).

Conferimento d’azienda in S.p.A. newco

- Se la società conferitaria è un S.p.A. che si costituisce contestualmente al conferimento,

c.c. L’operazione può essere

rilevano le disposizioni degli artt. 2343, 2343-ter. 2343-quater

distinta in due fasi:

- fase prodromica alla costituzione della società;

- fase di successivo controllo delle stime da parte degli amministratori della società conferitaria.

Fase di costituzione

In fase di costituzione, l’aspetto che caratterizza il conferimento d’azienda rispetto al normale

conferimento di denaro, consiste nell’allegazione all’atto costitutivo:

- di una perizia giurata di stima sul complesso aziendale conferito, redatta da un espero

nominato dal tribunale territorialmente competente in ragione della sede della costituenda

società conferitaria

in alternativa della documentazione prevista dall’art. 2343-ter,

- c.2, c.c.

Fase di controllo

Successivamente al perfezionamento della costituzione S.p.A., mediante conferimento a suo favore

di un complesso aziendale, gli amministratori della conferitaria risultano gravati dall’obbligo di

controllo circa l’effettività dei valori assunti ai fini della patrimonializzazione della società. Occorre

distinguere se in sede di costituzione:

- venga allegata la perizia ex art. 2343 c.c.;

- vengano allegati uno dei documenti ex art. 2343-ter, c.2, c.c.

Procedura di costituzione ordinaria

L’art. 2343, c.1, c.c. prevede che gli amministratori della società conferitaria sono tenuti ad operare i

controlli previsti dal comma 3.

Entro 180 giorni dall’iscrizione della società devono controllare le valutazioni contenute nella

relazione di stima.

La revisione della stima può determinare:

- conferma del valore indicato nel conferimento;

- emersione di un minor valor del complesso aziendale conferito oltre 1/5 del valore.

Nell’ultima ipotesi la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni

che risultano scoperte. In alternativa, l’art. 2343, c.4, c.c. rimette alla discrezionalità del socio

conferente la decisione di versare la differenza in denaro o di recedere dalla società.

Procedura di costituzione alternativa

- Qualora gli amministratori non riscontrino fatti nuovi rilevanti e ritengano pienamente idonei

i requisiti di professionalità o indipendenza dell’esperto di cui all’art. 2343-ter, c.2, lett. b),

c.c. stabilisce che entro 30 giorni dall’iscrizione della società devono depositare presso il

registro delle imprese un’apposita dichiarazione.

- Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti fatti nuovi rilevanti e/o ritengano

non idonei i requisiti di professionalità o indipendenza dell’esperto di cui all’art. 2343-ter, c.2,

lett. b) e all’art. 2343-quater, c.2, c.c. stabilisce che si procede, su iniziativa degli

amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 c.c.

Conferimento d’azienda in S.p.A. preesistente

società conferitaria è una S.p.A. preesistente che riceve il conferimento d’azienda in sede di

Se la

aumento del capitale sociale, oltre alle disposizioni degli artt. 2343, 2343-ter, 2343-quater c.c.

rilevano anche le disposizioni recate dagli artt. 2440, 2441, 2443, 2444 c.c.

Fase prodromica alla delibera di aumento di capitale sociale

Il diritto d’opzione è escluso per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di

aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura (art. 2444, c.4 c.c.).

Nel caso di conferimento d’azienda in una S.p.A. preesistente ai vecchi soci della società conferitaria

non spetta il diritto d’opzione sulle nuove azioni che vengono emesse a fronte del conferimento. In

di tutela dei soci, il legislatore ha previsto l’assolvimento di una serie di

questa ipotesi, per esigenza

obblighi procedurali per consentire ai medesimi soci una corretta valutazione delle logiche sottostanti

all’operazione.

Gli adempimenti procedurali sono riepilogabili come segue:

predisposizione da parte dell’organo amministrativo della società conferitaria di una relazione

- illustrativa;

scelta da parte dell’organo amministrativo per la modalità di stima (art. 2343 ovvero 2343ter,

- c.2, c.c.);

- predisposizione da parte del collegio sindacale di un parere di congruità; - deposito

presso la sede sociale dei documenti sopra esposti.

Fase deliberativa dell’aumento di capitale

La delibera di aumento di capitale sociale, in quanto modificativa dello statuto, è di competenza

dell’assemblea straordinaria dei soci ex art. 2365 cc. a meno che tale competenza non sia

espressamente delegata all’organo amministrativo nel rispetto delle condizioni ex art. 2443 c.c. La

delibera dell’assemblea straordinaria ex art. 2436 c.c. deve essere verbalizzata a cura di un notaio e

da questi depositata entro 30 giorni presso il registro delle imprese ed è efficace dopo la sua iscrizione

nel registro delle imprese (art. 2436, c.5, c.c.).

Aumento deliberato dall’assemblea con perizia di stima giurata Gli

amministratori sono tenuti a:

depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2444, c.1, c.c.) un’attestazione da

- cui risulti che l’aumento di capitale è stato eseguito ovvero che è avvenuta la sottoscrizione

delle nuove azioni entro 30 giorni dalla data di avvenuta sottoscrizione delle

azioni/perfezionata efficacia traslativa dell’atto di conferimento;

180 giorni dalla data di esecuzione dell’aumento di capitale i controlli

- effettuare entro

previsti dall’art. 2343 c.c. sulla relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale.

Aumento deliberato dall’assemblea senza perizia di stima giurata Gli

amministratori sono tenuti a:

effettuare, entro 30 giorni dall’esecuzione del conferimento, ovvero se successiva dalla data

- di iscrizione nel registro delle imprese, della delibera dell’aumento di capitale sociale, tutti i

controlli ex art. 2343-quater c.c.;

per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2444, c.1, c.c.) un’attestazione da

- depositare

cui risulti che l’aumento di capitale è stato eseguito allegando anche la dichiarazione prevista

dall’art. 2343-quater, c.3, c.c. riguardante l’esito positivo dei controlli effettuati.

Conferimento d’azienda in S.r.l.

Se la società conferitaria è una S.r.l. rilevano le disposizioni recate:

dall’art. 2465 c.c. se il conferimento d’azienda ha luogo in sede di costituzione della S.r.l.;

- c.c. se il conferimento d’azienda ha luogo in sede di aumento del

- dagli artt. 2481 e 2481-bis

capitale sociale della S.r.l.

Le norme che disciplinano i conferimenti nelle S.r.l. non prevedono alcun obbligo di controllo ed

eventuale revisione della stima in capo agli amministratori.

Le norme che disciplinano il capitale sociale di una S.r.l. mediante conferimenti in natura non

specificano alcun tipo di obbligo procedurale prodromico all’assemblea come avviene nelle S.p.a.

L’art. 2481-bis c.c. prevede:

- in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci sottoscriverlo in

proporzione delle quote possedute;

l’atto costitutivo può preveder che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerte delle

- quote a terzi. In questo caso i soci che non acconsentono alla decisione possono esercitare il

diritto di recesso ex art. 2473 c.c.

Viene richiesta relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c.

Conferimento d’azienda in società di persone

Se la società conferitaria è una società di persone, il perfezionamento di un’operazione di

conferimento non comporta obblighi procedurali specifici applicandosi la medesima disciplina che

trova applicazione nel caso di un normale conferimento in denaro.

Il conferimento d’azienda, in quanto modificativo del contratto sociale, può essere attuato solo con il

consenso unanime dei soci, ai sensi dell’art. 2252 c.c.

L’assenza di specifici obblighi estimativi è giustificata dal fatto che le società di persone non

attribuiscono ai soci il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.

Perfezionamento del conferimento d&r

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
122 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aureas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Manelli Alberto.