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Differenze da concambio

Le differenze da concambio scaturiscono al momento del consolidamento delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti all'operazione come poste di pareggio contabile fra l'aumento di capitale sociale deliberato dall'incorporante e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'incorporata detenuto da soci terzi.

Disavanzo da concambio

Si ha un disavanzo da concambio quando l'aumento di capitale sociale deliberato dall'incorporante è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile. Si verifica quando il valore delle quote/azioni dell'incorporante per unità di VN è inferiore a quello delle quote/azioni dell'incorporata. La sua natura secondo l'OIC corrisponde al Costo di Acquisizione dell'incorporata (come tale è iscritto nell'Attivo dell'incorporante).

Avanzo da concambio

Gli avanzi da concambio sorgono nel caso in cui...

Il valore effettivo del capitale della società incorporante per unità di valore nominale sia superiore a quello della società incorporata. Si verifica quando il valore delle quote/azioni dell'incorporante è superiore a quello delle quote/azioni dell'incorporata. La sua natura è assimilabile a quella di una riserva sovrapprezzo azioni (come tale è iscritto nel PN dell'incorporante).

B. DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Le differenze da annullamento emergono nei casi in cui la società incorporante detenga una partecipazione nella incorporata. In tale ipotesi, a fronte del recepimento delle attività e passività dell'incorporata, l'incorporante non procederà all'aumento di capitale sociale, ma all'annullamento della partecipazione detenuta. La differenza scaturente, in sede di consolidamento delle situazioni patrimoniali, fra il valore di carico della partecipazione annullata e la corrispondente

La quota di patrimonio netto contabile detenuta nell'incorporata costituisce la differenza da annullamento.

Disavanzo da annullamento:

  • Si ha un disavanzo da annullamento quando il valore di bilancio della partecipazione da annullare è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile.
  • Il maggior costo della partecipazione rispetto al p.n.c. può derivare da:
    1. Plusvalenze latenti nel patrimonio dell'incorporata
    2. Sinergie derivanti dalla direzione unitaria delle due aziende
    3. Una rivalutazione subita nel tempo dalla partecipazione iscritta nel bilancio dell'incorporante, mentre i beni dell'incorporata non sono stati rivalutati
    4. Perdite d'esercizio subite dall'incorporata nel tempo che non si sono tradotte in svalutazione della partecipazione perché non considerate durevoli perdite di valore della stessa
    5. Cattivo affare

Avanzo da annullamento:

  • Si ha avanzo da annullamento quando il valore di carico della

partecipazione da annullare è inferiore alla corrispondete quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata. Il minor costo della partecipaz. rispetto al p.n.c. dell'incorporata può derivare da:

  1. Buon affare;
  2. I beni del patrimonio dell'incorporata sono stati rivalutati nel tempo, mentre la partecipazione non è stata rivalutata;
  3. Riserve di utili costituite nel patrimonio dell'incorporata dopo l'acquisizione della partecipazione, che non si sono tradotte in una rivalutazione della partecipazione perché scritta al costo;
  4. Ho pagato la partecipazione meno del p.c. perché nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di elementi negativi non indicati in bilancio (minusvalenze latenti sui beni, fondi rischi o spese future non rilevati) o dell'esistenza di un avviamento negativo (badwill).

4.5.3 Trattamento contabile delle differenze di fusione Benché abbiano natura differente il loro trattamento

contabile è uguale (art.2504-bis, Oic 4). In particolare:
DISAVANZO
Va imputato, ove possibile, agli elementi dell'Attivo e del Passivo trasferiti dalle incorporate/fuse e, per la differenza, può essere imputato ad avviamento.
La logica sottostante è che si tratta di un 'costo di acquisizione' attribuito sia al costo della partecipazione annullata (ipotesi senza concambio), sia all'aumento di capitale sociale (ipotesi con concambio), e quindi deve essere trasfuso sui beni acquisiti.
I presupposti sono:
1. L'imputazione del disavanzo da annullamento, costituendo un'applicazione del criterio del costo, non determina alcun aumento del patrimonio contabile dell'incorporante, pertanto non occorre perizia ex 2343 o 2465 per la sua imputazione;
2. L'imputazione del disavanzo da concambio comporta invece un incremento del patrimonio contabile dell'incorporante, pertanto occorre procedere ad una perizia ex art 2343 o 2465 checonsenta di portare l'eccedenza dell'aumento del c.s. a incremento del valore contabile dei beni ricevuti. Il disavanzo da fusione va iscritto non solo ai beni indicati nel Bilancio di Chiusura delle incorporate/fuse, ma anche a quelli non iscritti pur esistenti nel patrimonio, quali: l'avviamento, altre immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate se esiste un'utilità economica futura, altre immobilizzazioni immateriali non rilevate perché di costruzione interna (marchi, know how, ecc). Ovviamente nel primo Bilancio successivo alla fusione l'incorporante/risultante dovrà informare bene i terzi sulle modalità di iscrizione del disavanzo. Per determinare il valore corrente dei beni occorre fare riferimento ai documenti ufficiali della fusione, quali la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti, eventuali valutazioni di professionisti esterni, eventuale situazione patrimoniale a valori correnti. Per il trattamentocontabile del disavanzo occorre fare alcune precisazioni:
  • È soggetto a imputazione del disavanzo solo il patrimonio dell'incorporata/fusa;
  • Può essere imputato a incremento delle attività o a riduzione delle passività;
  • "Ove possibile" significa che la rivalutazione del patrimonio deve spingersi fino ad allineare il valore contabile dei beni al loro valore corrente;
  • La parte rimanente di disavanzo può essere imputata ad Avviamento, con consenso del Collegio Sindacale, qualora:
    • Acquisito a titolo oneroso - ipotesi sempre soddisfatta nel caso di fusione;
    • Nei limiti del costo sostenuto - è necessario verificare la stimata capacità del complesso acquisito di produrre adeguati flussi finanziari o reddituali. Qualora da tale verifica emergesse un valore di Avviamento inesistente o inferiore alla parte rimanente di disavanzo dovrebbe essere portato a riduzione del p.n. post-fusione e coperto mediante
riserve della società risultante/incorporante o essere imputato a Conto Economico (D.lgs, 127/91 art. 33), 2; Oic 17). Per quanto riguarda la fiscalità differita, ci si chiede se essa vada iscritta. Poiché l'art. 172 TUIR considera la fusione fiscalmente neutra disponendo che il disavanzo da fusione è irrilevante fiscalmente, ne consegue un disallineamento tra i valori contabili dei cespiti rivalutati e i relativi valori fiscalmente rilevanti, pertanto occorre rilevare la conseguente fiscalità differita (OIC 25), ossia il maggior carico fiscale che si avrà negli esercizi successivi a seguito dell'indeducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori iscritti o della imponibilità fiscale delle plusvalenze da cessione rilevanti solo fiscalmente. La rilevazione di tale fiscalità differita avviene mediante l'accensione di un 'FONDO RISCHI PER IMPOSTE DIFFERITE' (voce B.2 del passivo) a fronte

dell'iscrizione di un corrispondente maggior valore delle attività acquisite il cui valore corrente deve quindi essere in grado di assorbire sia l'imputazione del disavanzo sia il corrispondente ammontare di imposte differite.

I maggiori valori imputati a incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere riconosciuti anche fiscalmente a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ai sensi del TUIR art 172-co. 10-bis. In tal modo le rivalutazioni saranno in futuro ammortizzabili, a fronte di un maggior costo per l'imposta sostitutiva pagato ora (OIC 3/2009).

Sull'avviamento non devono essere stanziate imposte differite passive. Ne consegue che l'affrancamento del relativo valore non determinerebbe la rilevazione a bilancio di alcuna sopravvenienza attiva. L'imposta sostituiva assume quindi il connotato di anticipazione di future imposte correnti, recuperabili in più.

Esercizi attraverso la deducibilità degli ammortamenti sull'avviamento. Tale voce è rilevata nella voce di SP attivo II - Crediti 4-ter imposte anticipate (OIC 25).

AVANZOVi è un trattamento uguale per avanzo da annullamento e da concambio (art. 2505-bis, co. 4 e OIC 4) che ne prevede l'iscrizione:

  1. In una apposita voce di patrimonio netto.

La logica sottostante è che si tratta di una 'Riserva sovrapprezzo azioni' dell'incorporante (ipotesi da concambio), oppure è dovuta al fatto che il patrimonio netto contabile acquisito dall'incorporante è superiore al costo della partecipazione (che era stata pagata meno perché al tempo vi erano plusv. latenti nel patrimonio dell'incorporata) (ipotesi da annullamento), che quindi ora devono essere trasfuse sui suoi beni acquisiti, determinando un effettivo incremento del patrimonio netto dell'incorporante.

  1. Se derivante dalla previsione di risultati

economici sfavorevoli in futuro, in una voce di Fondi per Rischi e Oneri. Infatti, se è di annullamento esso si genera quando il Costo della partecipazione è minore del patrimonio netto contabile dell'incorporata, ipotesi che può derivare dall'esposizione di un valore di patrimonio netto contabile dell'incorporata ingiustamente 'gonfiato' (per la mancata contabilizzazione di passività o per l'iscrizione di attività eccedenti il valore recuperabile - ad es. magazzino obsoleto, ecc.) di cui invece si è tenuto conto nella determinazione del costo di acquisizione. La predetta attività di verifica è doverosa allo scopo di evitare l'iscrizione di un ammontare di patrimonio netto inesistente, potendo in alternativa iscrivere l'avanzo ad integrazione delle passività o a rettifica dell'attivo incorporato.

4.6 Il primo bilancio di esercizio successivo alla fusione Nel primo bilancio

Esercizio di formattazione del testo

di eserci

Dettagli
A.A. 2019-2020
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alice.foschini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Savioli Giuseppe.