Dispensa TECNICA PROFESSIONALE prof. Franco Dalla Sega
Il ruolo del consulente nelle diverse fasi di vita dell’impresa
la presenza del professionista accanto ad un imprenditore(deve aiutarlo nel prendere le decisioni).
- fase di costituzione o avvio dell’impresa
-funzionamento come aumenti di capitale, fusioni conferimenti;
-fase finale che può essere la crisi/cessazione che non coincidono tra loro, la crisi può essere sanata
tramite assistenza e quindi evitare la cessazione e dunque il fallimento dell’impresa.
Nella fase di costituzione si incomincia con il progetto di fattibilità noto come business plan. Esso è
un documento che non ha una precisa veste formale ma un documento non obbligatorio dal pt vista
formale ma molto utile dal pt vista sostanziale. Esso viene redatto nella fase iniziale e qui il
professionista assiste l’imprenditore per constatare appunto la fattibilità dello stesso a cui è abbinata
una pianificazione strategica come ad es. conoscere quali siano i fabbisogni finanziari necessari ad
avviare l’impresa, a produrre un determinato prodotto, è un punto fondamentale
Altro punto è la scelta della forma giuridica con annessi adempimenti formali legati alla scelta
giuridica (assieme al commercialista sarà fondamentale la figura del notaio).
Il rapporto fra soci altro punto importante nella fase di costituzione regolati tramite patti parasociali.
Sempre nella fase di costituzione legato al tema della scelta giuridica vi sono degli aspetti che
riguardano l’assetto o struttura amministrativa e organizzativa, qui la figura del professionista dà la
possibilità di accompagnare l’imprenditore nell’impostare una struttura organizzativa che parte da
un impianto contabile, un piano di conti che deve essere preparato su misura rispetto alle esigenze
di quella specifica impresa. Con riguardo alle autorizzazioni- adempimenti previdenziali
Nell’ambito di funzionamento abbiamo una serie di aree che si intersecano:
-area amministrativo-contabile contabilmente a seguito di conferimenti, avremo incremento delle
attività legato appunto al conferimento di bene (l’avviamento può essere iscritto solo se acquisito a
titolo oneroso), ma avremo anche le passività derivanti dal ramo/azienda acqusita ed inoltre avremo
l’aumento del capitale sociale all’interno del bilancio.
-area fiscale;
-operazioni straordinarie ( esse generano una discontinuità nell’impresa ma di carattere positivo es.
aumento capitale una società, se una società ha dei progetti di crescita,essa avvierà tale aumento,
essi richiedono dei conferimenti di beni particolari come beni in natura (ramo aziendale).
Altra operazione è la fusione. Altra operazione è l’acquisizione di azienda).
Una società aumenta il proprio capitale sociale e il potenziale socio che interviene nell’aumento
conferisce beni e non denaro, essi sono beni organizzati come un ramo d’azienda o un’azienda. Il
primo problema è dare un valore a questa operazione di conferimento, problema che non si pone
con il conferimento di denaro. In ottica del professionista è necessario dunque saper dare
valutazione di un’azienda. Perchè si confer bene in natura? Perché potrebbe essere più utile il bene
in natura piuttosto che il denaro;
-area finanza;
-area diritto societario.
Nella fase di crisi/cessazione si parlerà di:
-liquidazione volontaria, trasformare dunque in liquidità dei beni. Il professionista si troverà di
fronte ad una situazione diversa di fronte ad un bilancio, la finalità della liquidazione è rendere
liquidi i beni dell’azienda per poi estinguere i debiti.
Qualora il professionista nominato dall’assemblea, si rendesse conto che la liquidazione volontaria
del capitale non porti all’estinzione dei debiti nel breve-medio periodo allora potrebbe sollecitare i
soci a versare nuove finanze per coprire questi debiti. Se i soci acconsentono la liquidazione
procede, in caso contrario la strada sarebbe avviare procedure concorsuali.
Prima ancora delle procedure concorsuali più drastiche come il fallimento, vi sono concordato
preventivo o amministrazione controllata
Potrebbero esserci anche degli accordi giudiziali(attestazione di ragionevolezza) o stra-giudiziali.
Subentro nella conduzione aziendale;
Mandati di risanamento aziendale.
Contributo del dottore commercialista nello svolgimento dell’attività giudiziaria
Affiancherà il giudice, è presente ancora inserzione con la materia normativa-giuridica.
Il contributo che può offrire nello studio dei fenomeni di impresa al giudice, di distinguono:
-attività esercitata dal professionista mantiene la natura di una prestazione professionale vera a
propria
-attività del professionista assume le caratteristiche di una funzione pubblica temporanea (è come
se il prof fosse inserito nella sfera giudiziaria)
-attività di giurisdizione volontaria, abbiamo un contesto in cui l’intervento del giudice non è
richiesto al fine di ottenere un provvedimento per riconoscere le mie ragioni ma si va dal giudice
indipendentemente da una controversia, ossia perché il giudice nomini un esperto di stima dei
conferimenti in natura. L’intervento del giudice quindi indica la persona in grado di realizzare
l’operazione che gli va ad affidare, il destinatario del lavoro non è il giudice bensì sarà consegnata
all’assemblea di una soc. che vorrà avviare un operazione di aumento di capitale.
-inserimento dell’attività professionale nell’organizzazione giudiziaria, il giudice non affida soltanto
l’incarico ma comunica anche le modalità in cui essa deve essere svolta, per cui diviene un vero e
proprio ausiliario del giudice (tipica figura è il consulente tecnico d’ufficio o CTU) gli potrebbe
essere chiesto accertamento della contabilità mancante ecc. il giudice si affida ad esso poiché non
ha le competenze necessarie il CTU per cui potrà permettere di risolvere il problema sorto.
(Ispettore giudiziario disciplinato dall’art. 2409 c.c. esperto in materia di gestione d’azienda.)
Ausiliario del processo penale, il ruolo del perito è analogo al CTU del processo civile, cioè il
giudice non solo affida l’incarico al professionista ma stabilisce anche le modalità di svolgimento di
tale incarico.
(costi capitalizzati, es. costi pubblicità, costi di impianto/ampliamento costi che verranno recuperati
in futuro)
lez.29/9
il ruolo del professionista
le caratteristiche che deve possedere sono:
-solida competenza in ambiti di natura aziendale, societaria economica e fiscale. Perché deve
possederle? Perché ha il compito di accompagnare l’impresa nei cambiamenti che la caratterizzano
come ad es.
-consulenza nella fase di costituzione dell’impresa;
-nel caso di operazioni straordinarie che andranno ad accrescere l’azienda tramite operazioni come
fusione, acquisto ramo d’azienda o di azienda o affitto di ramo o azienda, aumento di capitale
tramite conferimenti di beni
- nella fase di cessazione dell’impresa come nel caso di liquidazione che sia di natura volontaria o
di natura concorsuale (fallimento ecc.).
- la quarta fase è quella di supporto al sistema informativo aziendale.
Con riguardo al sistema informativo aziendale si delineano 3 figure
1 figura consulenza ordinaria nel sistema informativo aziendale
2 figura per il supporto all’output del sistema informativo aziendale ossia il bilancio
3 professionista che approccia in al sistema informativo aziendale in veste di controllore.
Senza un sistema informativo aziendale funzionante il professionista non può svolgere al meglio il
suo lavoro.
Il sistema informativo aziendale è un complesso di informazioni relative e funzionali allo
svolgimento dell’’attività aziendale.
Esso è un qualcosa che si colloca “a monte” del processo decisionale. Tale sistema ci da info per
delineare una strategia aziendale. Una volta definita la mission influenzata dall’ambiente dal
mercato, per raggiungere quell’obiettivo dovrò definire delle linee guida per raggiungere la mission
(un sistema di decisioni ).
(Con il d.leg 139 del 2015 è stata introdotto l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario questo
per soddisfare l’esigenza informativa del mercato, con riguardo ai flussi di cassa e quindi alla
situazione finanziaria.
l’impresa si trasforma in un impresa a soggetto sociale.
I 4 capi saldi del sist info con il quale il professionista si interfaccia nei 3 ruoli precedenti sono:
1)sistema contabile(composto da 2 sotto-pilastri piano dei conti- regole tecniche ragionieristiche)
esso sta alla base del sist inf az, è visto come l’insieme di tutte le scritture contabili che
rappresentano i singoli fatti di gestione. Serve una solida conoscenza di regole tecniche-
ragionieristiche. La figura del professionista può aiutare nella comprensione dei principi contabili
che stanno alla base delle regole tecniche-ragionieristiche e assistenza nella tenuta delle scritture
contabili.
La scrittura contabile è un annotazione in un apposito prospetto -conto-di quelle che sono info
conseguenti ad un processo di rilevazione di un fatto aziendale e quindi info economiche,
patrimoniali, finanziarie e amministrative.
La contabilità è il linguaggio con il quale l’impresa comunica (all’interno e all’esterno) per dare una
rappresentazione di sintesi in modo veritiero e corretto della situazione economica patrimoniale e
finanziaria. I dati pubblicati devono essere verificabili e intelligibili da tutti i potenziali destinatari
che siano terzi creditori, azionisti di minoranza ecc.
La base del sistema contabile è il piano dei conti che è differente da azienda a azienda, esso è un
elenco di conti che coordinati fra loro formano il sistema contabile di un’impresa, bisogna nella
costituzione del piano dei conti)tener conto di esigenze gestionali nonché rispettando esigenze della
normativa civilistica.
Le regole tecnico-ragionieristiche introducono:
-partita doppia ogni quantità è registrata 2 volte contemporaneamente in diversi conti e in sezioni
contrapposte (accrediti, addebiti).
-principi contabili, (nazionali e internazionali) interpretano e integrano le norme civilistiche per
renderle applicabili ai casi concreti
2)libri obbligatori(libri sociali e contabili)
sono il secondo pilastro del sist inf az, il libro giornale è quello principale, dove le registrazioni
devono avvenire in modo cronologico e specifico (day by day).
Il libro inventario (art. 2217)anch’esso obbligatorio previsto dalla normativa, ha il compito di dare
info dettagliata analitica e specifica degli elementi che compongono lo stato patrimoniale e dunque
del patrimonio dell’impresa. Il primo inventario si compila all’atto di costituzione dell’impresa ed
andranno inseriti i conferimenti che siano in denaro o in natura (come ramo aziendale). Esso deve
redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno (ai fini fiscali entro 3
mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi). Deve contenere indicazione e
valutazione delle attività e passività dell’impresa; si espongono le voci dell’attivo e del passivo
patrimoniale con un certo grado di analiticità.
quindi in esso NON andrà rappresentato il bilancio bensì l’inventario che delinea le attività e le
passività dell’impresa.
Libro mastro,
Libro dei cespiti, richiesto dalla normativa fiscale
Registri di magazzino, ruolo fondamentale per una corretta misurazione del risultato economico per
alcune imprese. Rappresentano la contabilità di magazzino, una contabilità che tine conto delle
rimanenze di magazzino.
Libri obbligatori dal pt. Vista fiscale, in particolare i libri IVA delle fatture emesse, dei corrispettivi,
delle fatture ricevute e altre scritture ausiliarie di magazzino.
3)bilancio d’esercizio
4)documenti che accompagnano il bilancio d’esercizio(come la relazione sulla gestione)
Lez. 30/9
Tenuta dei libri obbligatori
Per garantire la veridicità delle scritture
Requisiti sostanziali: completezza delle rilevazioni, ed un ordinata e chiara rappresentazione dei
fatti aziendali.
Efficacia probatoria
La corretta e ordinata tenuta dei libri contabili è fondamentale non solo per i vari stakeholder ma
anche per utilizzarli come prova dei rapporti intrattenuti durante l’esercizio dell’impresa.
Infatti qualora non siano tenuti in maniera corretta e ordinata essi mancheranno di efficacia
probatoria in sede contenziosa nei confronti di terzi.
I libri contabili sono indispensabili anche a fini di una verifica fiscale i quali dovranno essere esibiti
nel momento di un’ispezione.
La mancata tenuta o l’irregolare tenuta delle scritture producono anche una responsabilità penale in
capo all’imprenditore o amministratore o a chiunque sia stato affidato il compito della tenuta
contabile.
Ipotesi di reati:
Falso in bilancio quando vengono esposti dei fatti materiali rilevanti con riguardo alla situazione
economica patrimoniale finanziaria della società che non corrispondono al vero. Non è più presente
il richiamo ai fatti materiali non rispondenti al vero “oggetto di valutazioni”.
Bancarotta fraudolenta falsificazione dei libri e/o scritture contabili al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o tenuta in modo tale da non consentire
la ricostruzione del patrimonio aziendale.
Bancarotta semplice Art. 217 legge fallimentare onesta tenuta dei libri e scritture tenuta in
maniera incompleta ma senza arrecare danno ai creditori o senza procurare un ingiusto profitto a sé
o ad altri.
Revisione legali di conti
È esercitata da:
-revisore legale di conti
-società di revisione
-collegio sindacale (revisori legali dei conti)
su proposta del collegio sindacale è incaricato il revisore, dal 1/1/2015 non si utilizzano più i
principi italiani.
Il compito del revisore è:
-verifica la regolare tenuta della contabilità e delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il BE e bilancio consolidato nel caso di un gruppo di imprese, corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili;
-
-giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il BE O BILANCIO CONSOLIDATO.
Leggere relazione di revisione su bb
5/10
Piano di fattibilità o business plan
Business plan nel momento in cui l’imprenditore ha intenzione di avviare nuova attività che ha dei
rischi ed opportunità. Esso è un documento prospettico quindi che guarda al futuro finalizzato ad un
progetto di sviluppo imprenditoriale analizzando le possibili ricadute positive/negative che
conseguono l’avvio di un’attività, Quando avviamo, ampliamo o acquisiamo un’azienda. Il bp ha
alcuni scopi:
-determinare progetti futuri
-studiare il mercato e l’azienda
-studiare come raggiungere gli obiettivi
-cercare di capire dove e come reperire le risorse finanziarie
quindi delineare il percorso di un’azienda in un orizzonte temporale
l’autore del documento è il professionista incaricato dall’imprenditore, che dovrà mettere in atto le
sue migliori competenze di tipo tecnico inoltre deve mettere in atto il comportamento professionale
e dunque evidenziare le possibili ricadute che siano positive o negative e su questo tema che il prof
richiama l’attenzione del proprio cliente.
(pag 12-13 del documento su bb bp costituisce documento essenziale per la fattibilità tecnico-
economica finanziaria considerata come iniziativa economico di carattere duraturo).il bp non
fornisce garanzie assolute sul conseguimento dello scopo, tuttavia se redatto in maniera
professionale presenterà le reali aree di rischio sottoposte a una valutazione preventiva da parte di
un soggetto che oltre che essere competente sarà di certo indipendente.
Come nasce un BP?
Non esiste forma obbligatoria ma è molto flessibile al contrario del bilancio, può essere utilizzato in
ambito di organizzazioni già esistenti ma anche in attività che devono ancora avviarsi, esso ha un
utilizzo interno per rendersi conto da sé della fattibilità patrimoniale dell’attività, avrà un uso
esterno invece quando dovrò reperire le risorse finanziarie, infatti esso servirà a soggetti terzi come
gli investitori.
Il contenuto si basa sulla prassi non è fisso, si parte dalle caratteristiche che avrà l’azienda.
Da chi è redatto?
-Dall’imprenditore con l’ausilio di professionisti che elaborano valutazioni non prese in
considerazione dall’imprenditore e quindi non valutando tutti i profili di rischio.
Aspetti qualitativi e quantitativi
(pag 15 alcuni principi generali)
il bp deve essere caratterizzato da chiarezza intesa come comprensibilità del documento e
semplicità di lettura, deve essere sintetica e rappresentativa e dare un idea del progetto che si vuol
portare avanti; la completezza implica che il piano di fattibilità sia contenuto ogni info rilevante per
la comprensione del progetto si parla di completezza sostanziale e formale,
-completezza sostanziale, il bp non deve limitarsi ad aspetti propri dell’iniziativa in sé ma vanno
analizzate le principali interferenze che potrebbe generare
-completezza formale, dovrà contenere una serie di elementi;
attendibilità, il piano fattibilità è utile quando sono affidabili le proiezioni future, quindi quando il
suo contenuto complessivo sia coerente, ragionevole compatibile.
Differenza attendibilità e affidabilità, il primo riguarda come redigo il documento la seconda si
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