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IMPOSTE INDIRETTE

La cessione dell’azienda è un’operazione fuori dal campo di applicazione

dell’IVA ed è soggetta all’imposta di registro. La Base Imponibile è data

dal valore corrente dell’azienda ceduta, comprensivo di avviamento, al netto

delle passività (se queste sono di importo superiore, si utilizza il prezzo di

cessione).

Qualora nell’azienda siano presenti più beni sottoposti ad una diversa aliquota,

la base imponibile può essere calcolata:

 Deducendo al valore dei singoli beni in modo proporzionale il valore delle

passività, individuando distinte basi imponibili (se questi sono indicati nel

contratto;

 Applicando l’aliquota massima (nel caso non siano indicati i singoli

valori).

Le aliquote applicate sono del 3% sui beni mobili e avviamento e del 9% sui

beni immobili. Qualora quest’ultimi siano presenti sono dovute anche le

imposte ipotecarie e catastali.

L’Agenzia delle Entrate può rettificare il valore entro due anni.

IMPOSTE DIRETTE

La cessione dell’azienda da luogo a plusvalenze (o minusvalenza). La

plusvalenza è unitaria ed è determinata dalla differenza tra il Corrispettivo di

cessione e il Valore fiscalmente riconosciuto ai beni trasferiti. Il TUIR permette

di ripartire fiscalmente la plusvalenza per un massimo di 5 anni, a patto che

l’azienda sia stata posseduta da almeno 3 anni, altrimenti viene applicata la

tassazione ordinaria.

Nel caso in cui il soggetto cedente rimanga imprenditore dopo la cessione di

un’azienda, la rateizzazione della plusvalenza comporta lo stanziamento delle

imposte differite, rinviando la tassazione agli esercizi successivi. La cessione

d’azienda non comporta alcuna tassazione ai fini IRAP, in quanto

espressamente esclusa dal calcolo della Base Imponibile dalla legge.

Il TUIR prevede per le imprese individuali la possibilità di ricorrere alla

tassazione separata, qualora l’azienda sia stata posseduta per almeno 5 anni.

La richiesta va effettuata in sede di compilazione del Modello Unico, dove deve

essere versato il 20% della plusvalenza imponibile al momento della

presentazione e poi l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’importo definitivo da

versare.

Aspetti contabili

Il cedente rileva il credito verso il cessionario e come contropartita tutti gli

elementi dello SP che vengono trasferiti unitamente alla plusvalenza o

minusvalenza nel CE.

Il cessionario rileva gli elementi acquisiti (attivo e passivo), l’avviamento e

come contropartita il debito verso il cedente. Inoltre, rileva anche gli eventuali

conti d’ordine per garanzie e impegni trasferiti.

Il cedente, prima dell’eliminazione dello SP, deve individuare gli elementi

direttamente o indirettamente collegati al complesso aziendale e effettuare le

operazioni di assestamento per attribuire agli elementi l’esatto valore. Poi deve

procedere alle scritture inerenti ai conti d’ordine per le garanzie e gli impegni

che vengono trasferiti e per quelli che vengono assunti per i crediti con la

clausola pro-solvendo, e per i debiti trasferiti per i quali il cedente non è stato

liberato dai terzi creditori.

Due Diligence

Per “Due Diligence” si intende un intervento effettuato da un terzo, che ha il

compito di verificare il rispetto di determinati adempimenti da parte della

società in oggetto. Gli adempimenti possono riguardare sia il rispetto dei

principi contabili, sia il rispetto delle norme fiscali e del lavoro. Da qui, infatti,

possono esserci diverse tipologie di Due Diligence:

1) Financial Due Diligence: ha come obiettivo l’analisi della consistenza

patrimoniale della società (eliminando le interferenze fiscali e applicando

i corretti PC) e della sua capacità di produrre margini positivi, mediante

l’analisi di dati di natura finanziaria, amministrativa e contabile. Gli

elementi che si vanno ad analizzare sono le Rimanenze (metodo

utilizzato), Attività fisse (verifica dell’ammortamento), Crediti (verifica del

valore netto di realizzo), Passività a L/T (analisi dei fondi costituiti),

Patrimonio Netto (verifica della correttezza e rettifiche dopo le analisi

effettuate sul bilancio);

2) Due Diligence Fiscale: ha lo scopo di evidenziare eventuali passività

connesse all’area fiscale. Si vanno quindi ad analizzare gli anni

fiscalmente aperti (condoni, istanze di adesione e accertamenti),

eventuali contenziosi aperti, gli adempimenti formali (Dichiarazioni dei

redditi, IVA, dei sostituti di imposta ed IMU), i versamenti di imposte, i

principi utilizzati per il calcolo della Base Imponibile e le operazioni

straordinarie.

Il controllo non è molto approfondito, ma si vanno ad analizzare le aree

maggiormente a rischio;

3) Due Diligence Legale: si vanno a verificare i rapporti contrattuali che

non risultano nel bilancio, i rapporti con i dipendenti e le azioni poste in

essere per la tutela del patrimonio aziendale (es. coperture assicurative);

4) Due Diligence in materia ambientale e sulla sicurezza del lavoro.

Verifiche preliminari effettuate nell’interesse di entrambe le parti:

1) Complesso di beni sia qualificabile come azienda (altrimenti si

applicherebbe l’IVA);

2) Che l’operazione non abbia natura elusiva e la congruità del prezzo

effettuata da terzi indipendenti;

3) Se il soggetto che sottoscrive il contratto ha il potere di farlo (da chi è

autorizzato? Delibera consiliare o assembleare?)

4) Se muta l’oggetto sociale in seguito all’acquisizione dell’azienda;

Verifiche nell’interesse del cedente:

1) Stato di solvibilità del cessionario;

2) Possibili conseguenze in ipotesi di fallimento del cedente;

3) Garanzie prestate in relazione a contratti destinati ad essere trasferiti;

4) Scelta del regime fiscale applicabile in base alla redditività attesa.

Verifiche nell’interesse del cessionario:

1) Ipocatastali sugli immobili e i beni mobili registrati;

2) Esistenza degli impianti e del magazzino, degli eventuali brevetti e

marchi;

3) Esigibilità dei crediti;

4) Stato di solvibilità del cedente (rischio revocatoria fallimentare);

5) Rischi fiscali in capo al cedente, che vengono trasferiti;

Fasi della “cessione d’azienda”

1) Verifica degli elementi componenti il ramo d’azienda e redazione di uno

SP contenente i soli elementi che verranno trasferiti in una data di

riferimento;

2) Stipula di un contratto preliminare (o lettera di intenti) contenente gli

elementi che si trasferiranno e il loro valore, la sorte di contratti, crediti e

debiti, eventuali garanzie a favore delle parti e la disciplina del divieto di

concorrenza.

3) Comunicazione alle RSU almeno 25 giorni prima del trasferimento e

attivazione delle procedure per la liberazione del cedente dalle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro;

4) Redazione del contratto definitivo contenente la data di esecuzione,

cioè quella in cui avverrà l’effettivo trasferimento. Redazione di uno SP

alla data di esecuzione e, se previsto nel contratto preliminare,

adeguamento dei valori dell’attivo e del passivo.

4) Affitto d’azienda Disciplina civilistica

Con l’affitto d’azienda, un soggetto, proprietario di un complesso organizzato,

concede in godimento l’azienda ad un altro soggetto (affittuario). Quest’ultimo

si assume degli obblighi:

1) Svolgere l’attività sotto la ditta che la contraddistingue (per garantire

l’avviamento);

2) Non alterare l’oggetto sociale, in modo da conservare l’efficienza

dell’organizzazione e degli impianti (per quest’ultimi deve sostenere le

spese di ordinaria manutenzione, mentre quelle straordinarie sono in

capo al concedente);

3) Versare il canone d’affitto pattuito contrattualmente;

4) Richiedere ed ottenere il consenso in caso di sub-locazione o cessione del

contratto.

Il concedente deve consegnare l’azienda all’affittuario, astenersi dallo svolgere

un’attività in concorrenza per tutta la durata del contratto (salvo accordo tra le

parti) e cooperare attivamente con l’affittuario per agevolarlo nel subentro dei

contratti e nelle autorizzazioni.

L’oggetto del contratto è l’azienda, come complesso organizzato di beni. Può

essere affittato anche un ramo dell’azienda.

La disciplina applicabile è quella della cessione dell’azienda: è richiesta la

forma scritta per rendere il contratto opponibile ai terzi, deve essere registrato

presso l’AdE entro 20 giorni ed entro 30 presso il RDI. La registrazione

comporta il pagamento di un’imposta di registro.

Anche per i contratti pendenti si applica la disciplina della cessione: I

contratti si trasferiscono senza richiedere il consenso al terzo contraente, che

può però recedere dal contratto entro 3 mesi per giusta causa. Le parti possono

escludere il trasferimento in alcuni contratti.

I contratti di lavoro si trasferiscono e l’operazione non costituisce motivo di

licenziamento. E’ riconosciuto al lavoratore il diritto di recesso per giusta causa,

qualora siano mutate le condizioni di lavoro nei primi tre mesi di affitto. Le parti

sono obbligate in solido per i crediti vantati dai lavoratori, senza possibilità di

deroga. Il lavoratore può consentire la liberazione del concedente dalle

obbligazioni (procedura obbligatoria nel caso di complesso aziendale con più di

15 dipendenti).

Per i crediti è necessaria la notifica al debitore ceduto, mentre i debiti non si

trasferiscono. Ogni soggetto risponde per i propri debiti (l’unica eccezione

riguarda la responsabilità solidale per i debiti verso i lavoratori).

Il deperimento delle immobilizzazioni è a carico dell’affittuario, il quale dovrà

accantonare il quantum da conguagliare al locatore. L’accantonamento avviene

in un apposito fondo, un fondo oneri futuri.

Affitto d’azienda in situazioni di crisi

L’affitto dell’azienda può avvenire anche come operazione strumentale per la

cessione definitiva, oppure come soluzione della crisi dell’impresa (attraverso

un concordato stragiudiziale, un piano di risanamento, un accordo di

ristrutturazione o un concordato preventivo).

Ciò può avvenire per salvaguardare l’azienda, permettondole di continuare ad

operare, per l’occupazione e per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il debitore ha, infatti, l’obiettivo di evitare il fallimento, di massimizzare il valore

dell’azienda per soddisfare i creditori e di evitare reati di distrazione del

patrimonio.

L’affittuario ha l’interesse a stipulare il contratto ad un valore congruo, ridurre il

rischio di revocator

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
43 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Desmond00093 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Manelli Alberto.