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IMPOSTE INDIRETTE
La cessione dell’azienda è un’operazione fuori dal campo di applicazione
dell’IVA ed è soggetta all’imposta di registro. La Base Imponibile è data
dal valore corrente dell’azienda ceduta, comprensivo di avviamento, al netto
delle passività (se queste sono di importo superiore, si utilizza il prezzo di
cessione).
Qualora nell’azienda siano presenti più beni sottoposti ad una diversa aliquota,
la base imponibile può essere calcolata:
Deducendo al valore dei singoli beni in modo proporzionale il valore delle
passività, individuando distinte basi imponibili (se questi sono indicati nel
contratto;
Applicando l’aliquota massima (nel caso non siano indicati i singoli
valori).
Le aliquote applicate sono del 3% sui beni mobili e avviamento e del 9% sui
beni immobili. Qualora quest’ultimi siano presenti sono dovute anche le
imposte ipotecarie e catastali.
L’Agenzia delle Entrate può rettificare il valore entro due anni.
IMPOSTE DIRETTE
La cessione dell’azienda da luogo a plusvalenze (o minusvalenza). La
plusvalenza è unitaria ed è determinata dalla differenza tra il Corrispettivo di
cessione e il Valore fiscalmente riconosciuto ai beni trasferiti. Il TUIR permette
di ripartire fiscalmente la plusvalenza per un massimo di 5 anni, a patto che
l’azienda sia stata posseduta da almeno 3 anni, altrimenti viene applicata la
tassazione ordinaria.
Nel caso in cui il soggetto cedente rimanga imprenditore dopo la cessione di
un’azienda, la rateizzazione della plusvalenza comporta lo stanziamento delle
imposte differite, rinviando la tassazione agli esercizi successivi. La cessione
d’azienda non comporta alcuna tassazione ai fini IRAP, in quanto
espressamente esclusa dal calcolo della Base Imponibile dalla legge.
Il TUIR prevede per le imprese individuali la possibilità di ricorrere alla
tassazione separata, qualora l’azienda sia stata posseduta per almeno 5 anni.
La richiesta va effettuata in sede di compilazione del Modello Unico, dove deve
essere versato il 20% della plusvalenza imponibile al momento della
presentazione e poi l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’importo definitivo da
versare.
Aspetti contabili
Il cedente rileva il credito verso il cessionario e come contropartita tutti gli
elementi dello SP che vengono trasferiti unitamente alla plusvalenza o
minusvalenza nel CE.
Il cessionario rileva gli elementi acquisiti (attivo e passivo), l’avviamento e
come contropartita il debito verso il cedente. Inoltre, rileva anche gli eventuali
conti d’ordine per garanzie e impegni trasferiti.
Il cedente, prima dell’eliminazione dello SP, deve individuare gli elementi
direttamente o indirettamente collegati al complesso aziendale e effettuare le
operazioni di assestamento per attribuire agli elementi l’esatto valore. Poi deve
procedere alle scritture inerenti ai conti d’ordine per le garanzie e gli impegni
che vengono trasferiti e per quelli che vengono assunti per i crediti con la
clausola pro-solvendo, e per i debiti trasferiti per i quali il cedente non è stato
liberato dai terzi creditori.
Due Diligence
Per “Due Diligence” si intende un intervento effettuato da un terzo, che ha il
compito di verificare il rispetto di determinati adempimenti da parte della
società in oggetto. Gli adempimenti possono riguardare sia il rispetto dei
principi contabili, sia il rispetto delle norme fiscali e del lavoro. Da qui, infatti,
possono esserci diverse tipologie di Due Diligence:
1) Financial Due Diligence: ha come obiettivo l’analisi della consistenza
patrimoniale della società (eliminando le interferenze fiscali e applicando
i corretti PC) e della sua capacità di produrre margini positivi, mediante
l’analisi di dati di natura finanziaria, amministrativa e contabile. Gli
elementi che si vanno ad analizzare sono le Rimanenze (metodo
utilizzato), Attività fisse (verifica dell’ammortamento), Crediti (verifica del
valore netto di realizzo), Passività a L/T (analisi dei fondi costituiti),
Patrimonio Netto (verifica della correttezza e rettifiche dopo le analisi
effettuate sul bilancio);
2) Due Diligence Fiscale: ha lo scopo di evidenziare eventuali passività
connesse all’area fiscale. Si vanno quindi ad analizzare gli anni
fiscalmente aperti (condoni, istanze di adesione e accertamenti),
eventuali contenziosi aperti, gli adempimenti formali (Dichiarazioni dei
redditi, IVA, dei sostituti di imposta ed IMU), i versamenti di imposte, i
principi utilizzati per il calcolo della Base Imponibile e le operazioni
straordinarie.
Il controllo non è molto approfondito, ma si vanno ad analizzare le aree
maggiormente a rischio;
3) Due Diligence Legale: si vanno a verificare i rapporti contrattuali che
non risultano nel bilancio, i rapporti con i dipendenti e le azioni poste in
essere per la tutela del patrimonio aziendale (es. coperture assicurative);
4) Due Diligence in materia ambientale e sulla sicurezza del lavoro.
Verifiche preliminari effettuate nell’interesse di entrambe le parti:
1) Complesso di beni sia qualificabile come azienda (altrimenti si
applicherebbe l’IVA);
2) Che l’operazione non abbia natura elusiva e la congruità del prezzo
effettuata da terzi indipendenti;
3) Se il soggetto che sottoscrive il contratto ha il potere di farlo (da chi è
autorizzato? Delibera consiliare o assembleare?)
4) Se muta l’oggetto sociale in seguito all’acquisizione dell’azienda;
Verifiche nell’interesse del cedente:
1) Stato di solvibilità del cessionario;
2) Possibili conseguenze in ipotesi di fallimento del cedente;
3) Garanzie prestate in relazione a contratti destinati ad essere trasferiti;
4) Scelta del regime fiscale applicabile in base alla redditività attesa.
Verifiche nell’interesse del cessionario:
1) Ipocatastali sugli immobili e i beni mobili registrati;
2) Esistenza degli impianti e del magazzino, degli eventuali brevetti e
marchi;
3) Esigibilità dei crediti;
4) Stato di solvibilità del cedente (rischio revocatoria fallimentare);
5) Rischi fiscali in capo al cedente, che vengono trasferiti;
Fasi della “cessione d’azienda”
1) Verifica degli elementi componenti il ramo d’azienda e redazione di uno
SP contenente i soli elementi che verranno trasferiti in una data di
riferimento;
2) Stipula di un contratto preliminare (o lettera di intenti) contenente gli
elementi che si trasferiranno e il loro valore, la sorte di contratti, crediti e
debiti, eventuali garanzie a favore delle parti e la disciplina del divieto di
concorrenza.
3) Comunicazione alle RSU almeno 25 giorni prima del trasferimento e
attivazione delle procedure per la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro;
4) Redazione del contratto definitivo contenente la data di esecuzione,
cioè quella in cui avverrà l’effettivo trasferimento. Redazione di uno SP
alla data di esecuzione e, se previsto nel contratto preliminare,
adeguamento dei valori dell’attivo e del passivo.
4) Affitto d’azienda Disciplina civilistica
Con l’affitto d’azienda, un soggetto, proprietario di un complesso organizzato,
concede in godimento l’azienda ad un altro soggetto (affittuario). Quest’ultimo
si assume degli obblighi:
1) Svolgere l’attività sotto la ditta che la contraddistingue (per garantire
l’avviamento);
2) Non alterare l’oggetto sociale, in modo da conservare l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti (per quest’ultimi deve sostenere le
spese di ordinaria manutenzione, mentre quelle straordinarie sono in
capo al concedente);
3) Versare il canone d’affitto pattuito contrattualmente;
4) Richiedere ed ottenere il consenso in caso di sub-locazione o cessione del
contratto.
Il concedente deve consegnare l’azienda all’affittuario, astenersi dallo svolgere
un’attività in concorrenza per tutta la durata del contratto (salvo accordo tra le
parti) e cooperare attivamente con l’affittuario per agevolarlo nel subentro dei
contratti e nelle autorizzazioni.
L’oggetto del contratto è l’azienda, come complesso organizzato di beni. Può
essere affittato anche un ramo dell’azienda.
La disciplina applicabile è quella della cessione dell’azienda: è richiesta la
forma scritta per rendere il contratto opponibile ai terzi, deve essere registrato
presso l’AdE entro 20 giorni ed entro 30 presso il RDI. La registrazione
comporta il pagamento di un’imposta di registro.
Anche per i contratti pendenti si applica la disciplina della cessione: I
contratti si trasferiscono senza richiedere il consenso al terzo contraente, che
può però recedere dal contratto entro 3 mesi per giusta causa. Le parti possono
escludere il trasferimento in alcuni contratti.
I contratti di lavoro si trasferiscono e l’operazione non costituisce motivo di
licenziamento. E’ riconosciuto al lavoratore il diritto di recesso per giusta causa,
qualora siano mutate le condizioni di lavoro nei primi tre mesi di affitto. Le parti
sono obbligate in solido per i crediti vantati dai lavoratori, senza possibilità di
deroga. Il lavoratore può consentire la liberazione del concedente dalle
obbligazioni (procedura obbligatoria nel caso di complesso aziendale con più di
15 dipendenti).
Per i crediti è necessaria la notifica al debitore ceduto, mentre i debiti non si
trasferiscono. Ogni soggetto risponde per i propri debiti (l’unica eccezione
riguarda la responsabilità solidale per i debiti verso i lavoratori).
Il deperimento delle immobilizzazioni è a carico dell’affittuario, il quale dovrà
accantonare il quantum da conguagliare al locatore. L’accantonamento avviene
in un apposito fondo, un fondo oneri futuri.
Affitto d’azienda in situazioni di crisi
L’affitto dell’azienda può avvenire anche come operazione strumentale per la
cessione definitiva, oppure come soluzione della crisi dell’impresa (attraverso
un concordato stragiudiziale, un piano di risanamento, un accordo di
ristrutturazione o un concordato preventivo).
Ciò può avvenire per salvaguardare l’azienda, permettondole di continuare ad
operare, per l’occupazione e per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Il debitore ha, infatti, l’obiettivo di evitare il fallimento, di massimizzare il valore
dell’azienda per soddisfare i creditori e di evitare reati di distrazione del
patrimonio.
L’affittuario ha l’interesse a stipulare il contratto ad un valore congruo, ridurre il
rischio di revocator