1) Scelta forma giuridica
Nella scelta della forma giuridica, le tipologie d’impresa sono ditta
individuale, società di persone e società di capitali.
L’impresa individuale ha come vantaggi la semplicità di costituzione, ridotti
oneri amministrativi e contabili e la velocità decisionale ma vi è una
responsabilità illimitata in capo all’imprenditore e uno svantaggio di tipo
fiscale, in quanto eventuali utili concorrerebbero alla determinazione della base
imponibile dell’IRPEF.
Vi è poi l’impresa familiare, i cui componenti sono l’imprenditore e i suoi
familiari (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) che svolgono
attività di impresa in modo continuativo e prevalente. Non è ammessa l’attività
professionale.
I vantaggi riguardano la semplicità della costituzione, la velocità decisionale,
oneri amministrativi e contabili ridotti e la possibilità di ripartire il reddito tra
più persone; mentre gli svantaggi riguardano la necessità di un atto costitutivo
(per fini fiscali) e la responsabilità illimitata.
Per quanto riguarda le società di persone, vi sono due tipologie: le SNC e le
SAS. Entrambe hanno vantaggi riguardanti la semplificazione della costituzione
e degli adempimenti burocratici, fiscali e contabili ed è presente la
responsabilità illimitata (ad eccezione dei soci accomandanti della SAS). E’
richiesto l’atto notarile, deve essere prevista la durata, devono essere presenti
almeno due soci, nella denominazione deve essere specificata la tipologie e gli
apporti possono essere in denaro, in natura e prestazioni d’opera. Per le SAS la
particolarità riguarda i soci, che possono essere accomandanti o
accomandatari. I primi rispondono limitatamente alla quota conferita, mentre
gli altri anche con il proprio patrimonio e sono di diritto amministratori.
Le società di capitali possono essere: SRL, SRLS, SPA e SAPA. Vantaggi: può
essere affidata la gestione a soggetti esterni; gli utili vengono tassati solo
quando vengono distribuiti; i soci sono responsabili solo per la quota conferita
(a meno che non vengano rilasciate garanzie personali). Svantaggi: sono
richiesti adempimenti burocratici numerosi e complessi; deve essere versato
prima della costituzione il 25% del CS in un C/C apposito; deve essere tenuta la
contabilità ordinaria.
Per le SRL è richiesto l’atto notarile, almeno due soci (è possibile il socio unico),
CS minimo 10.000€. L’amministrazione spetta ai soci, ma può essere affidati a
soggetti esterni se è previsto nell’atto costitutivo. Il CS non è obbligatorio (casi
in cui è obbligatorio…). Nel caso di SRL con socio unico, quest’ultimo deve
interamente versare il CS, il socio unico non può essere una società di capitali,
nella ragione sociale deve essere indicato: SRL con socio unico, e i contratti tra
la società e il socio unico devono essere conservati presso la società.
Le SRLS sono state previste con un decreto ministeriale del 2012, dove sono
contenuti i modelli standard di atto costitutivo e statuto; per questo non sono
dovuti gli oneri notarili e le imposte di bollo. Tuttavia, sono dovute le imposte di
registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l’apertura
della partita IVA e altre imposte. Inoltre, devono tenere la contabilità ordinaria e
ciò comporta maggiori costi e sforzi organizzativi.
Le SPA richiedono l’atto notarile, almeno due soci (possibilità socio unico), il CS
minimo è di 50.000€. L’amministrazione è affidata al CDA (o all’amministratore
unico), il quale è l’organo che ha il compito di gestire e rappresentare la
proprietà della società. Il Collegio sindacale è obbligatorio e rappresenta
l’organo di controllo. Le quote sono rappresentate dalle azioni, che sono
liberamente trasferibili (anche con clausole di prelazione).
Le SAPA sono della stessa struttura delle SAS. La particolarità riguarda il
consenso che gli amministratori devono prestare affinché i soci accomandanti
possano diventare amministratori.
Infine, le Società cooperative sono imprese che pur svolgendo un’attività
economica, non hanno come fine quello di distribuire gli utili (infatti
quest’ultimo confluiscono in riserve non disponibili o devono essere reinvestiti
nell’attività). La caratteristica principale è lo scopo mutualistico, ovvero
l’utilità che l’impresa è in grado di dare ai soci.
Se i requisiti non vengono rispettati (es. prevalenza dei costi del lavoro, tetto
massimo alle retribuzioni…), le cooperative perdono i benefici fiscali previsti.
Devono essere composte da almeno 9 soci. Il numero è ridotto a 3 nel caso in
cui venga scelto lo schema della SRL (piccola società cooperativa con i soci
persone fisiche).
2) Conferimento d’azienda
Aspetti civilistici
Con il conferimento d’azienda, un soggetto riceve azioni/quote della società
conferitaria in cambio della propria azienda. Le motivazioni possono essere di
tipo organizzativo, finanziario, per la realizzazione di nuovi investimenti, la
partecipazione all’impresa di persone esterne, passaggio generazionale,
quotazione in borsa di un ramo d’azienda.
Se il conferimento avviene nei confronti di una società di persone non vi è
alcun aspetto procedurale particolare da seguire e devono essere seguite le
disposizioni del conferimento di denaro (deve comunque esserci il consenso
unanime dei soci, in quanto si modifica il contratto sociale). Non è prevista la
relazione di stima, in quanto è presente la responsabilità illimitata e solidale;
mentre se avviene nei confronti di una società di capitali vi sono delle
disposizioni da seguire, dettate dal c.c., in quanto la finalità principale è quella
di garantire l’ammontare di CS nei confronti dei terzi.
Il conferimento può avvenire al momento della costituzione di una nuova
società, oppure in un momento successivo, il quale genera un aumento di
capitale sociale.
1) Conferimento in S.P.A. nuova: deve essere allegata una relazione
sul complesso redatta da un esperto nominato dal Tribunale
territorialmente competente, oppure la documentazione prevista dal c.c..
Successivamente, gli amministratori devono effettuare i controlli sui
valori entro 180 giorni e se emergono difformità oltre 1/5 devono essere
annullate le azioni corrispondenti, oppure il socio conferente può
scegliere se versare la differenza in denaro, o se recedere dalla società.
Se emergono fatti nuovi rilevanti o non vengono ritenuti idonei i requisiti
di professionalità dell’esperto, gli amministratori devono effettuare una
nuova valutazione; in caso contrario devono presentare una dichiarazione
presso il RDI entro 30 giorni dall’iscrizione;
2) Conferimento in S.P.A. già esistente è escluso il diritto di opzione per
i soci della conferitaria sulle nuove azioni, inoltre devono essere assolti
una serie di obblighi per consentire una corretta valutazione delle
motivazioni dell’operazione: relazione illustrativa dall’organo
amministrativo, parere del collegio sindacale, scelta della modalità di
stima (2343 o 2343ter) e deposito dei documenti presso la sede sociale.
La delibera dell’aumento di CS è di competenza dell’assemblea
straordinaria (può essere attribuita all’organo amministrativo) e viene
sottoscritta da un notaio, che la deposita presso il RDI entro 30 giorni.
Gli amministratori devono presentare un’apposita dichiarazione da cui
risulti che l’aumento di CS è stato effettuato (le azioni sono liberate) e
devono effettuare i controlli sulla relazione giurata dell’esperto entro 180
giorni; se quest’ultima non è presente (caso di beni acquisiti in mercati
regolamentati) i controlli devono essere effettuati secondo quanto
previsto dall’art.2343quater e deve essere presentata una dichiarazione
riguardante l’esito positivo dei controlli;
3) Conferimento in S.R.L: art.2465 in sede di costituzione, art-2481 e
2481bis nel caso di aumento di CS. Non è previsto alcun obbligo di
controllo ed eventuale relazione di stima da parte degli amministratori;
Effetti giuridici: società di persone, dalla data di stipula dell’atto; società di
capitali, dall’iscrizione presso il RDI (nuova società) o dalla delibera di aumento
di CS (società esistente). Gli effetti possono essere differiti rispetto alla normale
efficacia, ma non retrodatabili. Aspetti fiscali
Dal punto di vista fiscale il conferimento d’azienda è un’operazione:
1) Neutrale ai fini dell’imposta sul reddito, in quanto non si generano
componenti positivi o negativi di reddito perché la conferitaria assume gli
ultimi valori fiscalmente rilevanti della conferente;
2) Per lo stesso motivo è irrilevante ai fini IRAP;
3) Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, come indicato dal DPR
633/72. Vi è comunque l’obbligo di presentare le dichiarazioni di inizio,
cessazione e variazione dei dati IVA;
4) Soggetta alle imposte d’atto: l’imposta di registro e se presenti
immobili anche le imposte ipotecarie e catastali;
L’operazione potrebbe essere effettuata con il fine di rivendere la
partecipazione successivamente, in quanto rispetto alla cessione (imponibile al
100%), la vendita di partecipazione è in larga parte esente (se sussistono i
requisiti). Questa operazione è ritenuta illecita dall’Agenzia delle Entrate.
Aspetti contabili
Contabilmente, la conferitaria rileva l’azienda acquisita e l’eventuale
avviamento/badwill. Qualora il maggior valore venga attribuito ai singoli beni,
essendoci una difformità tra i valori contabili e i valori fiscali, la conferitaria
deve rilevare la fiscalità differita (oppure pagare un’imposta sostitutiva). La
contabilizzazione avviene “a saldi chiusi” se si utilizza il modello della cessione,
con il fine di sfruttare le sinergie tra le parti, oppure “a saldi aperti” se si
utilizza il modello della trasformazione, a fini organizzativi e strategici.
La conferente deve effettuare le scritture di assestamento, in modo che i valori
contabili coincidano con quelli che poi saranno rilevati dalla conferitaria, deve
rilevare i “conti d’ordine” se sono previste delle garanzie, il risultato contabile
del conferimento e la fiscalità differita se viene rilevato un maggior valore
rispetto a quello della partecipazione (il debito sorge solo se la partecipazione
verrà ceduta).
Le imposte differite possono essere del 5% del disallineamento se vengono
rispettati i requisiti PEX e la conferente è una società di capitali; del 60% se
vengono rispettati i requisiti PEX e la società conferente è di persone o una
ditta individuale; del 100% se non vengono rispettati i requisiti PEX. Se si
utilizza il modello cessione, l’accantonamento sarà compensato nel CE voce 22
tra le “Imposte”; se si utilizza il modello trasformazione vi sarà invece una
diminuzione di riserva che si forma nel PN.
3) Cessione d’azienda
Aspetti civilistici
L’azienda è definito come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa”. Affinché l’azienda venga ceduta come “complesso” è
necessario che quest’ultima sia funzionale in modo autonomo, cioè in grado di
produrre reddito (anche potenzialmente).
La corretta individuazione della tipologia dell’operazione è di fondamentale
importanza perché se la totalità degli elementi che si vogliono cedere non sono
identificabili come “azienda”, la cessione seguirà le disposizioni della cessione
dei singoli beni.
La ratio delle disposizioni è quella di favorire la circolazione dell’azienda come
complesso (rispetto alle complicazioni che si avrebbero nella cessione dei
singoli beni) e di tutelare i terzi.
E’ richiesta la forma scritta ad probationem, come prova per i terzi, ma se
all’interno del complesso è presente un bene che richiede una particolare
forma (es. beni immobili), deve essere adottata la forma scritta ad
substantiam.
Il contratto di cessione deve essere depositato presso il RDI entro 30 giorni e
una volta depositato diviene opponibile ai terzi. L’effetto traslativo della
proprietà coincide con la data in cui viene redatto l’atto, ma può essere
prevista una postdatazione per comodità contabile (es. inizio mese o anno). La
legge non vieta espressamente la retrodatazione, ma è vietata dalle normative
fiscali.
Divieto di concorrenza
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni, dall’iniziare
una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a
sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Possono essere previsti limiti più ampi, purché non venga impedita ogni attività
all’alienante e non vengano superati i cinque anni. Se la durata è superiore ai
cinque anni o non stabilita, si intende valida per cinque anni dal trasferimento.
La ratio è quella di tutelare l’acquirente per l’avviamento pagato, consistente
nella speranza di ottenere redditi simili a quelli dell’alienante e che potrebbe
essere danneggiato dall’inizio di una nuova attività concorrenziale da parte del
cedente.
Il divieto riguarda l’apertura di una nuova impresa, infatti se il cedente ne
aveva già un’altra al tempo del trasferimento, può continuare con l’azienda
rimastagli. Si ritiene applicabile la forma scritta ad probationem.
Se il divieto viene violato, il cessionario può promuovere:
- un’azione inibitoria, per richiedere la cessazione del comportamento
vietato;
- un’azione risarcitoria, per richiedere il risarcimento del danno subito;
- la risoluzione del contratto.
Contratti pendenti
Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti
stipulati per l’esercizio dell’attività ad eccezione dei contratti di carattere
personale. Condizioni necessarie: contratti per l’esercizio dell’attività e che non
abbiano carattere personale. E’ opportuno che le parti stabiliscano
preventivamente quali contratti vengono trasferiti; solitamente i contratti che
vengono trasferiti sono quelli di lavoro dipendente, di locazione e di agenzia.
Per il trasferimento è necessario che le prestazioni non siano state eseguite,
altrimenti ci troveremmo nel caso di cessione di crediti o debiti.
Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia di
trasferimento e se ricorre giusta causa (es. se per effetto del trasferimento
subisce minori garanzie patrimoniali).
L. 392/78 Se è presente un contratto di locazione per il cedente vi sono due
possibilità: sub-locazione dell’immobile o cessione del contratto di locazione. In
entrambi i casi deve essere comunicata l’operazione al proprietario con
raccomandata A/R. Il locatore può opporsi entro 30 giorni per validi motivi (es.
cessionario protestato o fallito…). Il cedente e il cessionario sono obbligati in
solido per le obbligazioni contrattuali, a meno che il locatore non liberi il
cedente.
Art. 2112 I contratti di lavoro dipendente si trasferiscono automaticamente
e il rapporto di lavoro continua con il cessionario. Cedente e cessionario sono
obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento (anche se non risultano dalla contabilità), a meno che i lavoratori
non acconsentiscano alla liberazione del cedente. I crediti si riferiscono a quelli
inerenti al rapporto tra datore di lavoro e lavoratori e non a quelli con gli istituti
di previdenza per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale vigente al
momento del trasferimento.
Il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento, ma il
lavoratore può rassegnare le dimissioni qualora le condizioni di lavoro siano
notevolmente cambiate.
I crediti vengono trasferiti anche se il debitore non acconsente o non riceve la
notifica. E’ comunque liberato se paga in buona fede all’alienante.
E’ importante la modalità di cessione del credito: pro-soluto (cessione
definitiva) pro-solvendo (in caso di inadempimento il cessionario può rivalersi
sul cedente). La tipologia scelta influenza direttamente il corrispettivo pagato
per il complesso aziendale.
Possono anche essere trasferiti i crediti per imposte diretta, ma ciò deve
avvenire con atto pubblico/scrittura privata autenticata da notificare all’Agenzia
delle Entrate. I crediti per IVA possono essere trasferiti, senza seguire la
procedura per le imposte dirette.
L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’azienda ceduta, se non risulta
che i creditori vi hanno acconsentito. Le clausole del contratto hanno quindi
“efficacia interna” fra le parti fin quando ciò non avviene. Dei debiti risponde
anche il cessionario, se questi risultano dai libri contabili.
La ratio della normativa è riconducibile alla disciplina dell’accollo
convenzionale del debito (il creditore terzo deve acconsentire al trasferimento
del debito) e quindi di tutelare il terzo creditore che, in virtù della cessione,
potrebbe veder vanificate le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito.
Il cessionario può richiedere al cedente il rilascio di una fidejussione a garanzia
del pagamento de
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