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Amori proibiti – I concubini tra Chiesa e Inquisizione

Giovanni Romeo

Capitolo 1 – «Se bene si diceva che erano innamicati…»: le premesse cinquecentesche

Tra il Cinquecento e il Seicento Chiesa e Inquisizione aumentarono il controllo sulla vita quotidiana degli italiani: gli archivi vescovili e inquisitoriali di quegli anni traboccano di casi di pratiche magiche e di vita sessuale disordinata. Tuttavia era alquanto difficile per la Chiesa combattere le convivenze more uxorio, piuttosto diffuse anche tra gli ecclesiastici e che non venivano percepite dalla società come abusi.

Fu anche per questo clima di accondiscendenza che la criminalizzazione delle relazioni sessuali extraconiugali si affermò con ritardo in Europa (nel corso del Quattrocento) e portò solo nel 1514 alla prima costituzione che proibiva il concubinato dei laici, la Supernae dispositionis del Concilio Lateranense V. Gli studi attuali non ci permettono di valutarne la portata; dalle ricerche emerge che solo un vescovo particolarmente attivo nel primo Cinquecento, Gian Matteo Giberti, sembrò recepirne lo spirito.

A Trento i padri conciliari diedero scarso risalto al problema del concubinato, ma furono approvate due importanti disposizioni che prevedevano:

  • La possibilità di procedere d’ufficio, e non solo dietro denuncia, contro le coppie illecite;
  • Di condannare all’esilio solo le donne conviventi, considerate implicitamente le principali responsabili della trasgressione.

L’obiettivo delle decisioni dei padri conciliari era rafforzare il nuovo modello di matrimonio approvato a Trento, incentrato su una cerimonia pubblica alla presenza del parroco, e distinguere nettamente le unioni lecite da quelle illecite.

L’inasprimento normativo influì pesantemente sulla vita dei conviventi italiani, ma con importanti differenze tra laici ed ecclesiastici. Nei confronti dei laici l’intolleranza sembra più tardiva ma anche più rigorosa. Nei confronti del clero invece l’uso dello strumento repressivo è cauto ma la preoccupazione è più precoce. Nel primo periodo infatti i vescovi post-tridentini concentrarono la propria attenzione verso le convivenze di preti e chierici, per fare di loro un modello da seguire.

Il rigore richiesto ai sacerdoti era difatti indispensabile nel quadro del riordino della vita sessuale e matrimoniale dei fedeli, secondo i dettami del Concilio di Trento. Dunque le Curie vescovili evitarono interventi giudiziari troppo risoluti, nell’intento di difendere l’onore del clero e di tutelare l’immagine complessiva della Chiesa.

Nel tardo Cinquecento le convivenze dei preti erano un problema tutt’altro che trascurabile, erano infatti molto diffuse in tutta Italia, di pubblico dominio e piuttosto accettate dalle comunità. Indicativi sono i dati della diocesi di Trento che testimoniano come il concubinato degli ecclesiastici non destava particolari reazioni tra i fedeli; erano piuttosto altri comportamenti proibiti a scatenare il malcontento (come l’inadempienza della cura d’anime).

Similmente, a Pisa le denunce contro i sacerdoti conviventi venivano formulate solo quando erano presenti altri motivi di ostilità nei loro confronti. I preti conviventi, oltre che della tolleranza dei fedeli, potevano contare anche sul sostegno garantita dai loro superiori, che non impartivano mai punizioni eccessivamente severe. Difatti l’esigenza di non infrangere l’immagine del clero e della Chiesa prevaleva sull’applicazione delle norme.

Notevoli difficoltà la Chiesa incontrò anche nella repressione delle convivenze more uxorio dei laici: verso di loro la macchina repressiva fu più lenta, l’impegno della Chiesa discontinuo e i risultati inconcludenti.

Esemplare è il caso della Milano borromaica, di cui ci sono rimaste numerose liste degli inadempienti al precetto pasquale, ma nessun documento sui concubini: anche per il più severo vescovo italiano post-tridentino stanare le coppie di fatto era un compito tutt’altro che facile.

D’altronde anche a Pisa gli interventi delle autorità diocesane erano dettati da accuse e inimicizie piuttosto che precise manovre repressive. Solo il coinvolgimento delle donne sposate sembra attirare l’interesse dei giudici laici ed ecclesiastici, pur nella consapevolezza che il processo pubblico poteva rappresentare per queste donne un grave rischio per la loro sicurezza.

Non molto sappiamo sulla durata della repressione ecclesiastica delle coppie di fatto in Italia e sui motivi dell’attenuazione degli interventi repressivi. Si potrebbe individuare nel Sei/Settecento la fase di esaurimento della spinta repressiva cinquecentesca, ma bisogna anche sottolineare che ancora nel Settecento/Ottocento a Roma – capitale dello Stato Pontificio – la lotta alle coppie di fatto era tutt’altro che esaurita. Altro dato interessante riguardante Roma è che nel Cinquecento e nel Seicento la lotta alle coppie illecite era piuttosto incostante, nonostante le direttive del Vicariato.

Notevoli difficoltà incontravano i parroci nell’individuazione e nel controllo degli inconfessi (e dunque delle convivenze more uxorio), i quali – insieme alle meretrici – costituivano la principale tipologia di pubblici peccatori che venivano annotati negli stati d’anime. Dunque anche nella capitale dello Stato Pontificio i piani elaborati a Trento per combattere i concubini posero il Vicariato e i sacerdoti di fronte a difficoltà insormontabili. Individuare i trasgressori era piuttosto complicato, così come persuaderli o costringerli a separarsi (per sempre o per un po’).

L’azione repressiva presentava in tutta Italia delle debolezze lampanti: la solidarietà di vicinato, l’ampia diffusione delle convivenze tra gli ecclesiastici che avrebbero dovuto controllare gli abusi, le resistenze dei colpevoli.

Le disposizioni tridentine (1563) contro le convivenze more uxorio si orientarono verso due scelte di segno opposto. Da una parte si rinunciò ad affidare all’Inquisizione, come sospetti d’eresia, i concubini ostinati; dall’altro lato invece furono inaspriti gli interventi approvati nel 1547 contro le donne.

Le disposizioni del 1547 prevedevano di ammettere tutti i concubini alla comunione, senza distinzione di genere, dopo un periodo di astinenza dai comportamenti illeciti. Il nuovo provvedimento del 1563 invece, oltre ad introdurre la procedibilità d’ufficio contro adulteri e conviventi, stabilì una netta differenziazione di genere nelle condanne.

Agli uomini era concesso un congruo periodo di tempo dopo la scomunica per correggere i propri errori, prima che si procedesse con iniziative giudiziarie, ed era sufficiente che allontanassero le proprie compagne per essere assolti senza ulteriori problemi. Le donne invece pagavano un prezzo più alto per lo stesso crimine: le concubine infatti – se decidevano di ignorare le ammonizioni che precedevano la scomunica – potevano essere immediatamente punite con il bando dalla città o dalla diocesi, anche ricorrendo all’aiuto del braccio secolare.

Così, a distanza di più di un decennio dai primi piani di intervento, i Padri tridentini optarono per un inasprimento delle misure repressive contro le convivenze more uxorio. Mentre il possibile coinvolgimento del Sant’Uffizio non era del tutto scongiurato. Certo, le coppie illecite non era direttamente sottoposte alla rigida macchina inquisitoriale, avevano un anno di tempo per regolarizzare la propria posizione. Ma se entro quel termine non avessero ancora posto fine alla convivenza, gli inquisitori potevano aprire indagini sul loro conto: lo consentivano le disposizioni generali del Concilio di Trento sulle scomuniche.

Secondo le disposizioni conciliari del 1563, i conviventi more uxorio ostinati – inclini ad ignorare la scomunica emanata dai vescovi – potevano incorrere in un processo per eresia davanti al tribunale dell’Inquisizione, al pari delle streghe e dei luterani. Era la stessa logica che più tardi espose ai rigori del Sant’Uffizio i bigami e i sacerdoti rei di sollicitatio ad turpia (che adescavano cioè le penitenti durante la confessione): entrambi inquisiti per il sospetto d’eresia implicito nel disprezzo dei sacramenti del matrimonio e della penitenza.

Mentre le pubbliche convivenze potevano essere tollerate, talvolta anche per lunghi anni, il rifiuto di riconoscere l’illiceità della propria condizione e il diritto di sanzione da parte della Chiesa poteva produrre noie giudiziarie, poiché equiparato ad un delitto contro la fede.

È importante notare che le convivenze prematrimoniali tra fidanzati, pur combattute dalla Chiesa, non venivano punite normalmente con la scomunica, come capitava nei casi di concubinato vero e proprio. Solitamente venivano irrogate sanzioni pecuniarie proporzionali al reddito degli interessati. Si trattava dunque di comportamenti da condannare, ma non avevano la stessa gravità delle convivenze a tempo indeterminato.

Capitolo 2 – Le famiglie di fatto nei conflitti tra Stato e Chiesa (1569-1600)

Sappiamo poco della vita religiosa nella Napoli del primo Cinquecento. Alcuni elementi sono però ben attestati: a Napoli, come del resto in tutta la penisola, vi era una radicata diffusione delle pratiche magico-diaboliche, dai sortilegi amorosi alla magia colta; oltre che una scarsissima propensione a confessarsi e una forte tendenza ad evitare il precetto pasquale facendo ricorso a frati sconosciuti.

In questo orizzonte si devono collocare gli incerti inizi della lotta al concubinato nella Napoli del Cinquecento; e in una situazione così difficile non risulta che i decreti tridentini del 1563 sulle coppie di fatto ebbero nell’immediato un qualche rilievo. Tra l’altro non li recepì neanche il primo sinodo post-tridentino celebrato a Napoli nel 1565: i padri sinodali napoletani infatti fecero solo un richiamo al concubinato degli ecclesiastici.

Nel primo Cinquecento la curia napoletana canalizzava le proprie energie alla lotta all’eresia e alla riqualificazione del clero. Non sorprende perciò che un’isolata testimonianza del 1549 sia per lunghi anni la sola traccia dell’interesse giudiziario della Curia arcivescovile di Napoli per vicende di concubinato. I sospetti riguardavano un prete calabrese, scagionato dopo solo un paio di giorni dai giudici diocesani.

Ovviamente la Curia sapeva benissimo che in città vi era un alto numero di coppie di fatto, soprattutto tra i laici, ma il desiderio di riportarli all’ordine si scontrava con le pretese della giustizia secolare, che sui concubini rivendicava competenze esclusive.

È piuttosto dubbio tuttavia che verso la metà del Cinquecento le autorità diocesane di Napoli avessero l’intenzione e la possibilità di colpire i conviventi laici, tranne alcuni casi isolati: non c’erano solo carenze di uomini e mezzi ma anche la tradizionale tolleranza verso il concubinato e la convinzione che non si trattasse di una trasgressione grave.

A rendere ancora più difficile la situazione vi era, nel tardo Cinquecento, la crescita vertiginosa degli abitanti della città. Le conseguenze più gravi di quel sovraffollamento le denunciavano gli stessi ecclesiastici: impossibilità di scoprire gli inconfessi, di controllare gli stranieri eretici, di somministrare per tempo i sacramenti ai malati gravi, di controllare se tutti i fedeli rispettano il precetto pasquale.

Proprio l’elusione all’obbligo di confessarsi almeno una volta all’anno, a Pasqua, è da collegarsi al concubinato: i pubblici peccatori sfuggivano all’obbligo religioso o per indifferenza, o per evitare sgradevoli rifiuti di assoluzione. I parroci delle piccole circoscrizioni erano però ben a conoscenza del numero delle famiglie di fatto, ma il più delle volte preferivano evitare la denuncia.

La lotta alle convivenze more uxorio vedeva contrapporsi la Chiesa e le autorità Viceregno spagnolo. L’inizio dei contrasti risaliva al 1568, fase che si collegava alla pubblicazione della bolla papale In Coena Domini. L’arcivescovo di Cosenza, Flavio Orsini, era stato il più energico difensore della giurisdizione ecclesiastica in materia di concubinato, richiedendo nel 1568 e nel 1569 il sostegno del braccio secolare per la cattura di alcuni conventi ma ricevendo in entrambi i casi un secco rifiuto da parte dalle autorità spagnole.

D’altro lato, il controllo delle convivenze more uxorio era solo uno dei problemi che inasprivano i rapporti tra Stato e Chiesa nel Viceregno. I cosiddetti casi di “foro misto”, cioè le questioni su cui rivendicavano competenze sia la giurisdizione ecclesiastica che quella regia, alimentavano continue tensioni tra ecclesiastici e autorità statali.

Alcune questioni riguardavano gli interessi della Chiesa, come le usurpazioni di beni ecclesiastici e il mancato pagamento delle decime, altri invece erano delitti di varia gravità, puniti sia dalle leggi della Chiesa che da quelle dello Stato: dal sacrilegio alla bestemmia, dal sortilegio all’incesto, ma anche adulterio e bigamia che coinvolgevano direttamente il matrimonio.

Dalla fine degli anni Sessanta del Cinquecento, per quasi vent’anni, la questione delle competenze sui casi di foro misto (soprattutto il concubinato) fu al centro di una controversia molto aspra tra Roma, Napoli e Madrid. La linea delle autorità regie fu molto chiara: sui laici – eretici esclusi – i giudici ecclesiastici avevano solo poteri spirituali (come per i casi di usura e adulterio), potevano perciò scomunicare i trasgressori ma non processarli. La sola eccezione era rappresentata dal sortilegio, ma solo quando era ereticale o vietato da leggi civili.

Per il resto però le competenze sui laici sospettati di tali delitti erano riservate esclusivamente alla giurisdizione regia. Così anche per il concubinato, dopo la scomunica, la competenza era regia ed erano le autorità spagnole a procedere all’allontanamento di uno dei due trasgressori.

A un ordinamento così duro, che annullava la libertà di azione dei tribunali ecclesiastici, Roma ribadì la normativa tridentina e l’esigenza di collaborazione tra Stato e Chiesa nel catturare i peccatori. Le lunghe e difficili trattative che ne seguirono si sbloccarono solo nel 1588-1589, con un accordo piuttosto soddisfacente per le autorità romane e che affermava lo schema del doppio intervento: i vescovi del regno erano tenuti a procedere contro i concubini e a comminare la scomunica (secondo quanto stabilito dal Concilio di Trento), mentre gli ufficiali spagnoli intervenivano ad espellere uno dei due partner. Nonostante ciò la caccia ai conviventi laici si avviava a diventare monopolio esclusivo dei giudici ecclesiastici.

È rilevante notare che nel Cinquecento e nel Seicento in tutta l’Italia meridionale, esclusa Napoli, lo Stato mostrava una forte attenzione al controllo delle coppie di fatto, inviando a giudici e capitani precise istruzioni per stroncare il fenomeno, ma anche per bloccare le ingerenze delle autorità ecclesiastiche.

Nella capitale del regno invece non vi è alcuna traccia di iniziative ecclesiastiche contro i conviventi laici (solo alcune indagini su presunte famiglie di fatto di sacerdoti) e neanche di controversia con le autorità statali. Una simile inoperosità caratterizza anche le autorità secolari napoletane.

A Napoli, nella seconda metà del Cinquecento, la battaglia più importante tra Stato e Chiesa era combattuta per il controllo di delitti considerati più importanti: il sacrilegio e la bestemmia dagli anni Settanta, il sortilegio e la bigamia dagli anni Ottanta/Novanta.

Nel 1576 la Curia arcivescovile di Napoli fu posta sotto il teatino Paolo Burali d’Arezzo, rigoroso e intransigente come pochi, che si adoperò per riformare in profondità la vita religiosa della diocesi. In questo orizzonte si collocano i primi attacchi della Curia arcivescovile ai conviventi laici della città: si tratta di due sole iniziative, condotte nel 1578 (anno della morte dell’arcivescovo Burali), che rimasero isolate per i successivi dieci anni.

Solo nel settembre del 1589 venne celebrato a Napoli il primo vero processo di concubinato, contro due massari di Secondigliano, rilasciati dopo poche ore. Curiosamente non furono coinvolte le due donne denunciate con loro. Ma già l’anno successivo le inchieste andarono a coinvolgere entrambi i partner, colpiti – in caso di effettivo concubinato – dalla scomunica e dal divieto di frequentarsi. Non venivano però ancora applicate le norme tridentine che prevedevano pene supplementari contro le donne.

L’avanzata ecclesiastica non portò lo Stato a rinunciare ad intervenire contro gli esiti socialmente più pericolosi delle convivenze, quelli legati all’adulterio (che era di competenza statale e che solitamente veniva punito con segregazione delle donne in monastero).

Un altro aspetto rilevante della questione delle convivenze more uxorio era la totale indifferenza che le autorità ecclesiastiche mostravano verso i figli delle coppie costrette a separarsi. La sola decisione che li coinvolge è un’eclatante condanna del 1610, che obbligò una concubina ad allontanare i sei figli, ad eccezione dei minori di tre anni. Per il resto, le testimonianze rimaste riguardano l’internamento forzato delle figlie nei Conservatori (oggetto di disperate resistenze da parte delle madri) e la questione dei diritti ereditari dei figli illegittimi riconosciuti.

Un altro aspetto caratteristico della battaglia inaugurata a Napoli nel tardo Cinquecento era la scelta delle autorità vescovili di evitare agli ecclesiastici conviventi le procedure di scomunica, che contemplavano (per

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/02 Storia moderna

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