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L
e istituzioni sono un testo semplice. Inizia a aleggiare l’potesi di un’epitome istitutionum che
è un riassunto delle istituzioni.
Due manoscritti altomedievali contengono le istituzioni di giustiniano che si trovano una a
Vamberga l’altro a Torino. L’immagine riportata è quella della glossa torinese che si propone di
chiarire il testo, la lettera delle istituzioni ovvero spiegarlo in modo letteriario.
Per spiegare questo testo, l’anonimo autore di questo manoscritto, utilizza un pò tutte le parti
della compilazione giustinianea e mostra di conoscere anche il greco ma invece che conoscere
molto bene il diritto giustinianeo conosce maggirmente il diritto teodosiano.
I glossatori per chiarire il significato utilizzavano il margine dove scrivevano le annotazioni con
dei segni grafici.
L
e novelle
che sono le costituzione emanate da Giustiniano dopo l’entrata in vigore del
codice. Le novelle che circolavamno in italia erano:
l’Epitome Iuliano che è un riassunto che prende il nome di Giuliano, professore che
collaborava con Giustiniano. Quest’epitome raccoglie 122 costituzioni riassunte e tradotte in
latino;
l’Autenticum sono 134 novelle nella forma integrale.
Dopo l’Autenticum scompare in Italia perchè troppo complicata.
Le raccolte ecclesiatiche di diritto romano
Altro strumento per accostarsi al diritto giustinianeo è dato dalle raccolte ecclesiastiche di diritto
romano.
Nel IX sono gli ambienti ecclesiastici a realizare delle raccolte di frammenti tratti dal codice e
dalle novelle; in queste raccolte non abbiamo il digesto perchè consierato troppo difficile.
Tutti questi brani venivano riuniti insieme a formare delle piccole antologie di testi normativi
agili, semplici e di grande utilità. Ne ricordiamo 3:
1. la lex romana canonica compta
, ossia la legge romana adattata, secondo i canoni
della chiesa. Legge che spicca per la sua ampiezza e per il suo successo in Italia
centrosettentrionale.
L’autore è anonimo, forse l’autore di Ravenna o di Bobbio che cerca di dare anche un
certo ordine sistematico ai brani ricompresi
Si tratta di una raccolta di brani di diritto romano, antologia elastica quindi c’è spazio per
aggiungere brani.
è un piccolo codice di diritto ecclesiastico quindi la maggior parte delle norme riguardano
il diritto ecclesiastico ma ci sono anche norme generali e la maggiorparte delle quali sono tratte
dalle Istituzioni di Giustiniano. 28
I primi 168 capitoletti raccolgono i testi che riguardano il clero; la parte centrale fino al
capitolo 308 che riguardano il diritto laico e dal capitolo 309 al 324 raccolgono i testi di diritto
penale ecclesiastico.
324 capitoli, che sono una raccolta di testi romani utili alla chiesa, raccolta piuttosto
estesa. Una parte dei capitoli li ritroviamo qualche decennio più tardi nella collectio anselmo
dedicata.
2. collectio anselmo dedicata
è una racccolta dedicata al vescovo di Milano, Anselmo.
Raccolta che si apre con una dedica ad Anselmo. Raccolta che risale al IX secolo,
ancora conservata in un manoscritto. e
Si ha un’evidente intento sistematico in quanto la materia è divisa in 12 libri e il materiale
è per lo più materiale che serve alla chiesa e la maggiorparte sono di diritto canonico ma ci
sono anche 238 tratti dal diritto romano giustinianeo .
Se si confronta la lex romana canonica compta con la collectio Anselmo dedicata si ha
una corrispondenza quasi perfetta dei testi, il motivo della corrispondenza forse è che chi l’ha
redatta ha attinto alla lex romana canonica compta che è precednte di qualche decennio ma la
tesi preferibile è che entrambe le raccolte abbiano attinto a un unica fonte contenete il diritto
romano che sarebbe la lex romana
3. excerpta bobiens
a forniscono una raccolta di brani estrapolati dalle leggi di Giustiniano
e si tratta sempre di una raccolta ecclesiastica di diritto romano.
Molto più breve rispetto alle precedenti, infatti si compone solo di 86 capitoletti dei quali
70 sono tratti dall’Epitome Iuliani e sono gli stessi brani del Epitome che ritroviamo negli altri
due brani.
Questa raccolta viene realizzata per regolare i rapporti interni al clero e la fonte della
raccolta sarebbe, anche qui, la lex romana.
Non si sa con certezza se questa lex romana esistesse davvero, ma se la lex romana fosse
davvero esistita i Romani dovettero quasi considerarla come un ritorno alla legge scritta per
salvare la tradizione della legge romana, a causa del proliferare del diritto germanico e
sicuramente sarebbe stata un’opera ecclesiastica.
In italia penetrò anche il diritto precedente a quello giustineianeo, ovvero quello teodosiano che
era conosciuto al di la delle Alpi e con la conquista dei Franchi dell’Italia penetra anche nella
nostra penisola e si trovano tracce della lex romani wisigothorum (canale principale per la
conoscenza del diritto teodosiano ai Franchi) in 3 testi:
1. la lex raetica curiensis
, che è un riassunto della lex romana wisighotorum, originaria
della Svizzera. Si ha conoscenza della lex raetica curiensis nel nord della nostra
penisola;
2. lectio legum
, giunta mutilata e si compone solo di 6 capitoletti ed è originario dell’Italia
meridionale. é un’opera ecclesiastica della fine IX e inizio del X secolo. Testi estrapolati
dalla lex romana wisighotorum;
3. collectio guadenziana
nome che deriva da Gaudenzi che è il nome di uno storico che
ha scoperto questo scritto e ne ha curato l’edizione. Ha origine nel meridione ma non si
29
sa dove è stata composta. Raccoglie norme di diritto romano teodosiano e frammeni
della lex romana wisighotorum e ci sono anche dei brani tratti dalla compilazione
giustinianea quindi si tratta di una summa delle raccolte precedenti.
1003 storia del diritto medieavle e moderno
Il feudo:
istituto che ha origini alto medievali che vive fino alla Rivoluzione Francese (1789) con la sua
soppressione.
Il feudalesimo nasce nella Francia dei Merovingi nel 700, nasce come un sistema di rapporti
diretti e personali tra il sovrano e i suoi fedeli.
Istituto creato dai Merovingi con il regno di Italia e l’impero dei Carolingi, si diffonderà in gran
parte d’ Europa e anche nella nostra penisola, radicandosi profondamente in tutte le strutture
sociali
Nasce spontaneamente dalle pratiche militari e solo più avanti questo istituto trova anche una
regolamentazione normativa in quanto inizialmente era regolato dalle consuetudini.
Dopo la sua abrogazione, il codice civile di Napoleone sancirà con pienezza l’istituto della
proprietà.
Nel feudalesimo abbiamo sue figure i
l signore
e il vassallo.
Nella penisola italiana viene importato in due diversi momenti:
1. Al centronord viene importato con la creazione del regno di Italia nel IX secolo;
2. Nel sud, il feudo viene introdotto nell XI secolo con l’avvento dei Normanni e la
formazione del regno di Sicilia.
Nonostante al sud la ricezione del feudo arrivò più tardi, qui il feudo soppravviverà più a lungo
rispetto a tutte le zone d’Europa.
Il feudo aveva avuto dei precedenti, cioè istituti che lo ricordavano in epoca tardo romana;
precedenti imperfetti che non presentavano tutti gli elementi costitutivi del feudo.
I suoi precedenti sono:
il patrocinium
che era in epoca romana un vincolo di dipendenza personale tra un
signore e un contadino → ha il primo degli elementi del feudo ovvero è simile al rapporto
di vassallaggio;
la commendatio
che consisteva nella concessione di una terra da parte del signore a
un dipendente che la lavorasse per un tempo determinato→ ha il secondo elemento che
caratterizzerà il feudo ovvero l’elemento oggettivo del beneficio; 30
i bucellari
che erano le milizie private dei potenti: alle origini il feudo era uno strumento
che serviva per reclutare soldati a cavallo e quindi alle origini, il feudo e i bucellari,
avevano lo stesso scopo.
Nel VIII si inizia a parlare di rapporto vasssallatico beneficiario
Il vincolo feudale si configura come un rapporto sinallagmatico tra due soggetti di condizione
giuridica differente: uno era il signore di status superiore e l’altro di status inferiore era il vassus,
il vassallo.
⇩
Il vincolo comportava il sorgere in capo a entrambi di diritti e doveri e in particolare è sui doveri
che poggia il vincolo, il vassallo si impegna nei confronti del signore alla fedeltà che era
espressione del valore supremo dell’onore. Anche il signore però aveva l’obbligo di garantire
protezione al vassallo, garantire un’ adeguata qualificazione economica e fatta attraverso la
concessione di un beneficio
Alle origini si parla di rapporto vassallattico beneficiario e si parla di feudo nel XII quando il
vassallaggio e il beneficio si intrecciano a creare una nuova figura giuridica.
Gli elementi costitutivi del rapporto vassallatico:
1. Elemento soggettivo→ è il rapporto di vassallaggio e la fedeltà voluta da un soggetto di
grado inferiore a uno superiore;
2. Elemento oggettivo → è il beneficio, ovvero il corrispettivo che il signore concedeva al
vassallo per la sua fedeltà. Beneficio che consisteva in un grande appezzamento di terra
3. Immunità → il vassallo non era soggetto alla giurisdizione ordinaria
Il vassallaggio, prevedeva un rapporto di suboordinazione personale e ha le sue origini nella
necessità di disporre di truppe a cavallo, il re e i signori più potenti per procacciarli inventano
questa forma di reclutamento che presenta anche dei vantaggi per il vassallo perchè attraverso
questo rapporto entra nelle milizie private del signore e riceve remunerazione economica e
protezione.
Il rapporto si perfezionava con la cerimonia dell’
omagium
che significa farsi uomo altrui e la
cerimonia prevedeva tutta una ritualità simbolica in cui il vassallo si doveva ginocchiare a mani
giunte, il signore poneva le sue mani su quelle del vassallo e poneva la spada sul capo del
vassallo per significare che era dipendente al signore.
Attraverso questo rituale il vassallo compiva un atto di formale sottommissione al signore e gli
giurava la propria fedeltà.
Inoltre, il cerimoniale pubblico perchè in assenza di una carta scritta, assolveva alla funzione di
dare pubblicità all’atto e quindi tutti sapevano e potevano vedere che un soggetto era vassallo
di quel signore. 31
Poi al gesto simbolico si affianca il sacramentum fidelitatis ovvero il sacramento di fedeltà che
prima era implicito con il quale il vassallo esplicitava il contenuto dei rapporto del giuri