pag. 1
KMM
Obiettivi del corso:
1) Comprendere il ruolo del diritto e del pensiero in certi momenti storici.
2) Quali sono gli avvenimenti storici che influiscono sul pensiero giuridico. pag. 2
Parte Prima
D B I ’A M
AL ASSO MPERO ALL LTO EDIOEVO
Quando si parla di Medioevo si tende a pensare alla periodizzazione
convenzionalmente adottata della suddivisione in Alto Medioevo, con inizio dalla
caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 (anno in cui viene deposto l’ultimo
imperatore romano da parte di un generale barbaro) fino all’anno Mille e in Basso
Medioevo, che durerà fino all’anno 1453 (anno della caduta dell’Impero Romano
d’Oriente) al 1492 (scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo).
Inoltre, il termine fu introdotto dagli studiosi umanisti e rinascimentali, con una
accezione negativa quale “età di mezzo” che contrapponeva il loro tempo e la civiltà
antica ellenistico-romana, di cui si professavano i “diretti eredi”.
Per i giuristi il Medioevo rappresenta il frutto di una evoluzione storica, il cui
termine a quo si fa risalire alla fine del III secolo segnata da grandi trasformazioni
all’interno dell’Impero.
Queste trasformazioni si svilupparono durante il c.d. basso impero o epoca
tardo antica che ha inizio con Diocleziano (284-305) e si protrassero con
Costantino (306-337) fino a Giustiniano (527-565) e interessarono in particolare:
1) L’immagine dell’imperatore e il diverso significato di maiestas;
2) Il ruolo della Chiesa, da associazione privata a istituzione pubblica;
3) La volgarizzazione del diritto romano, quale premessa per la creazione di un
diritto feudale. pag. 3
Capitolo I
L’I C C
MPERO E LA HIESA DOPO OSTANTINO
1. IL RUOLO DELL’IMPERATORE IN EPOCA TARDO-ANTICA:
Dal III secolo è prassi che gli imperatori romani siano eletti dai ceti eminenti delle
province orientali dell’Impero, dovuto allo spostamento del baricentro politico,
economico e sociale della capitale ad Oriente, a Nicomedia prima e a
Costantinopoli poi, influenzato da una corrente culturale ellenistico-orientale, che
eleva la figura dell’imperatore ad essere superiore, non più un primus inter pares
con elementi quasi sovrannaturali. Questa elevazione semi-sacra della figura
imperiale è data anche dalla diversa concezione del significato di M AIESTAS
(=maestà/regalità), contraddistinta da costumi e riti come il bacio dell’anello, il
manto di porpora, la genuflessione e arrivando addirittura alla proskýnesis (segno
orientale dell’adorazione). Tuttavia, non si può parlare di absolutio legibus, cioè
di aspirazioni assolutistiche dell’imperatore, il quale professa ancora di non poter
agere contra legem, quindi vincolato dalle leggi. Ciò nonostante, Giustiniano
arriverà ad autoproclamarsi come lex animata in terris.
Lo svolgimento storico attestato dal trasformarsi della figura dell’imperatore ha
conseguenze inevitabili anche nel sistema delle fonti del diritto. Se il diritto romano
di epoca classica era caratterizzato dal binomio leges-iura, il confine tra esse
comincia ad offuscarsi. Vale ricordare che le (costituzioni imperiali) erano
LEGES
l’espressione della volontà dell’imperatore, mentre gli costituivano la raccolta
IURA
degli editti pretoriani investiti della iurisdictio e i pareri dottrinali dei giureconsulti
nell’ambito dello ius respondendi. Con una diversa concezione di regalità, si tende
a monopolizzare l’interpretatio giuridica a discapito dei pareri giurisprudenziali, i
quali avevano avuto un grande ruolo nella produzione normativa del diritto romano
classico. Sintomo di questo monopolio esclusivo è la Legge delle citazioni del 426
emanato da Valentiniano III, con l’intento di limitare le fonti ai soli cinque maggiori
autori stimati del passato: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo. Nel IV
secolo, le raccolte in circolazione erano:
Le Pauli Receptae Sententiae,
antologia di scritti giuridici compilata sulla base di
opere di Paolo, durante il principato di Diocleziano. La redazione più completa è contenuta
nella Lex Romana Wisigothorum.
L’Epitomae Gai,
redatta nelle scuole d’Occidente nel V sec. d.C., compilata sulla base
delle opere delle Institutiones di Gaio.
I Tituli Ex Corpore Ulpiani,
opera post-classica risalente al IV secolo che costituisce
una trattazione elementare e riassuntiva di brani di Gaio e Ulpiano.
La Collatio legum Mosaicarum et Romanorum o Lex Dei,
opera pervenuta
parzialmente che si prefiggeva di dimostrare che le leggi romane derivavano da quelle
mosaiche, mettendo a confronto passi della legge mosaica e testi romani. pag. 4
CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I
ARTE
Questo provocò l’elevazione delle leges come fonte primaria. Si cercò di
raccogliere le constitutio principis e i rescripta (responsi sulle questioni sollevate
dai funzionari pubblici provinciali). In particolare la redazione da parte di privati
dei Codex (collezione di norme antiche e nuove) Gregorianus (291-92) ed
Hermogenianus (293-94) fino alla pubblicazione nel 439 del Codex
Theodosianus (di cui solo la parte di leges verrà compiuta) per volontà
dell’imperatore d’Oriente Teodosio II, in un’ottica di continuità con il passato che
conferisce autorevolezza al presente, un ideale dialogo tra ius vetus e ius novum,
ma che porterà inevitabilmente al definitivo svilimento del ruolo degli iura nel
sistema giuridico con il Codex Iustinianus (nulla a che vedere con le moderne
codificazioni).
2. IL RUOLO DELLA CHIESA NEL BASSO IMPERO:
La Chiesa, da “associazione” di pochi fedeli che si riunivano nelle catacombe e nelle
domus dei patrizi convertiti, iniziò ad assumere il ruolo di “istituzione pubblica”.
Con Diocleziano, la cui figura ci è pervenuta offuscata per via della grande
persecuzione (303-305) contro i Cristiani, assiste ai grandi mutamenti in campo
religioso. Alla fine del III secolo, dalla Persia si diffondono nuovi culti e sette
religiose, le quali hanno una forte influenza sulla parte orientale dell’impero.
Nonostante la politica sincretista dell’impero, Diocleziano si sente in dovere di
difendere l’identità religiosa, e quindi l’unità stessa dell’impero, giungendo
dapprima a sopprimere una rivolta di Manichei (seguaci di Mani, Manicheismo =
contrapposizione tra Bene e Male) in Egitto e dei Cristiani poi, i quali erano visti
come una minaccia per via della “persecuzione di pagani” a Edessa e Palmira, ma
soprattutto per le pretese ideologiche di esclusivismo e la forte opposizione alla
figura dell’imperatore. Già con Domiziano, infatti, l’Apocalisse era visto come una
esaltazione del martirio e del fanatismo cristiano (come dimostra il Trattato contro
la religione cristiana di Porfirio, alimentando l’intolleranza). Ma Galerio, uno dei
due Cesari che affiancavano i due Augusti (nella tetrarchia), pur essendo stato
grande persecutore del Cristianesimo, sul letto di morte emanò nel 311 a Sardica
(odierna Sofia, Bulgaria) un editto di tolleranza, anticipando così l’editto di
Costantino.
Costantino, invece, è celebrato come il grande imperatore cristiano, in gran
parte pervenutaci tramite la biografia del vescovo Eusebio di Cesarea. Ma in realtà
la sua figura va circoscritta al contesto storico: Da accorto politico, intuisce che,
anziché sopprimere l’avanzata della corrente religiosa, essa possa costituire da
“volano” per le sue pretese universalistiche, difendendo al contempo quella unità
politica imperiale. Per questi motivi, emana nel 313 l’Editto di Milano, con il quale
concedeva la libertà di culto a tutte le religioni, compresa quella cristiana,
favorendone maggiormente la diffusione. In realtà a Costantino non interessavano
molto le questioni dogmatiche della Chiesa. Anzi, era a favore del paganesimo
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CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I
ARTE
romano, del culto solare, istituendo la festività del dies soli (trasformata dai
Cristiani in dies dominica), per il senso di “patriottismo” a cui era legato. La stessa
Costantinopoli era ricca di templi pagani e la corte bizantina era attorniata di figure
come il pontifex maximus. Ciò non toglie che Costantino concesse a favore dei
Cristiani la restituzione dei fondi confiscati in Nord Africa e in Italia Meridionale e
l’esonero dei chierici dai munera personali. Una serie di provvedimenti segnarono
poi l’introduzione di nuovi istituti nella vita della Chiesa che percorreranno tutto
l’Alto Medioevo, tra cui:
L’
1. (c.a 318) che consentiva alle parti (magari cristiane,
EPISCOPALIS AUDENTIA
obbedendo ad un precetto paolino), di comune accordo, di dirimere la controversia al
giudizio un vescovo, anche a processo iniziato (davanti ad un iudex privatus). Tale
disposizione verrà ribadita nel 452 da Valentiniano III come forma extragiudiziale
simile all’arbitrato riconosciuto in diritto romano, escludendo però la materia penale.
Solo Giustiniano si orienterà verso una forma giurisdizionale.
La ,
2. analoga alla manumissio inter amicos celebrata durante
MANUMISSIO IN ECCLESIA
un banchetto (la messa per i Cristiani), durante il quale il dominus (il Signore)
dichiarava la volontà di affrancare lo schiavo. Alcuni ritengo che i due istituti, pur
presentando facili analogie, abbiano efficacia diversa: la prima, considerata come
affrancazione solenne, era capace di estendersi alla cittadinanza romana, mentre gli
schiavi affrancati inter amicos erano considerati Latini Iuniani. ,
3. La concessione alle chiese della capacità di ricevere le c.d. DONATIONES PRO ANIMA
ossia di eredità e legati in favore di istituzioni religiose, favorendone l’arricchimento e
la potenza.
L’avvenimento che portò all’affermazione della Chiesa cattolica fu il Concilio di
Nicea del 325, che rappresentò il primo concilio ecumenico (su controversie
dottrinali urgenti ed emergenti), di fronte all’eresia ariana (dottrina di Ario che
negava la omousía o consubstantia) e gettando le basi all’organizzazione gerarchica
della Chiesa universale. Costantino assistette ai lavori dall’alto di una cattedra
sfarzosamente decorata. La sua presenza autorevole, abbia o no realmente influito
sui dibattiti teologici, bastò forse per sollevare i primi quesiti di sui rapporti
dell’imperatore non tanto con l’organizzazione ecclesiastica, che tutti
riconoscevano dipendente da lui, quanto con il dogma. Si alludeva probabilmente
al cesaropapismo (=intrusioni del potere secolare nelle questioni teologiche).
In effetti l’arianesimo, anziché battuto dal concilio, sembrò esserne uscito ancor
più vigoroso. Crebbe e si diffuse, trovando il suo centro in Antiochia (sebbene
annoverata nella triade delle sedi guida della corrente cattolica), convertendo i Goti
e le popolazioni barbariche, grazie al contributo del vescovo Ulfila (di origini
romane) nel tradurre la Bibbia dal greco al gotico antico (creandone anche
l’alfabeto). Lo stesso Costantino era affascinato dal Cristianesimo ariano, più per
l’ideologia di un Cristo “umanizzato” e quindi una “esaltazione” della figura
imperiale. Sarà ariano anche il figlio Costanzo I, il quale gli succederà al trono.
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CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I
ARTE
La vittoria del cattolicesimo romano fu invece sanzionata definitivamente nel 380
con l’Editto di Tessalonica, emanato dall’imperatore d’Oriente Teodosio I il
Grande. Il credo niceno diveniva così religione ufficiale dello Stato. Ma i rapporti
tra Chiesa e Impero alla fine del IV secolo non erano del tutto pacifici, soprattutto
a causa della continua competizione tra Roma e Bisanzio per il primato papale. Un
episodio che esemplifica il rapporto tra autorità ecclesiale e potere secolare è il
massacro di Tessalonica nel 390, a causa della morte di un generale imperiale,
rimasto ucciso durante un tumulto. S. Ambrogio, vescovo di Milano, imporrà a
Teodosio una clamorosa penitenza pubblica, segnando per la prima volta la
sottomissione di un sovrano alla Chiesa. Tuttavia è anacronistico parlare di
ierocrazia, ovvero di pretese di superiorità della Chiesa sullo Stato. Era dedotto che
l’organizzazione ecclesiale fosse istituzione pubblica dell’Impero: l’atto imposto da
Ambrogio fu piuttosto una pretesa per affermare che “l’imperatore è nella Chiesa”.
Sarà papa Gelasio I a formulare le teoria dualistica delle due dignitates poste da
Dio, nella sua lettera all’imperatore Anastasio:
La conferita all’imperatore per governare i negozi temporali,
REGALIS POTESTAS
ovvero la sfera secolare;
La del papa, chiamato a guidare le anime, in materia
SACRATA AUCTORITAS
spirituale.
Per tutto il Medioevo, il Principio Gelasiano costituirà il fondamento della dottrina
della Chiesa, a tal punto che i due poteri si armonizzeranno e saranno tenuti uniti,
dal momento che l’unione di anima e corpo è condizione necessaria della vita.
La rivendicazione del primato papale e l’enunciazione del principio regolatore dei
rapporti con l’Impero rivelano una Chiesa ansiosa di precisare la propria fisionomia
e il proprio status. A parte le leggi imperiali che furono destinate alla Chiesa in
quanto istituzione pubblica, essa godeva di un’autonomia normativa sin dai concili:
i C = decisioni dei concili;
ANONI
i D
= lettere pontificali su questioni amministrative e giurisdizionali
ECRETALES
(controparte dei rescripta imperiali).
L’esigenza di una sistemazione normativa comportò la circolazione di raccolte,
come la Collezione Dionisiana o la Collectio Hispana-Isidoriana, volte alla
comprensione del regolamento ecclesiastico in assenza di un Diritto Canonico. pag. 7
Capitolo II
L V D D R
A OLGARIZZAZIONE EL IRITTO OMANO
L’espressione venne coniato dallo storico di fine Ottocento Heinrich Brunner (studi sulla
lingua = distacco delle lingue romanze dal latino) e approfondito dagli studi sul
VOLGARE
diritto romano volgare del tedesco E. Levy, riferendosi al diritto vigente tra il III e VI
secolo d.C. nell’area occidentale d’Europa, arricchito da elementi del diritto romano e il
diritto germanico, influenzato dalla prassi delle province dell’ex-impero romano, che
prevalevano sul diritto dell’amministrazione centrale.
La volgarizzazione investe principalmente tre aspetti del Diritto:
1) le opere dottrinarie, nello specifico gli , che richiedono una maggiore
IURA
accessibilità e semplificazione per potersi adattare ai cambiamenti della
nuova società tardo-antica;
2) gli istituti della prassi, alla base delle peculiarità dell’epoca Medievale;
3) la normativa, ossia la volgarizzazione degli insiemi legislativi che porteranno
alle c.d. “leggi romano-barbariche”.
1) ISTITUTI DELLA PRASSI “VOLGARIZZATI”:
I P :
L ATROCINIUM
L’istituto, il quale consentiva di farsi rappresentare in giudizio da un potentes,
era fortemente vietato nel diritto romano classico ma ebbe grande diffusione nel
tardo Impero, legandosi alle sorti della società agricola e al diffondersi del c.d.
colonato.
Con l’arresto del processo di espansione dell’Impero, il sistema economico
entrò in crisi, con un conseguente calo demografico (quindi di forza lavoro) e di
risorse dirette, che costrinse i grandi proprietari terrieri a limitare la coltivazione
diretta a una parte del fondo ai propri servi e a ricorrere ai coltivatori liberi,
spesso piccoli proprietari terrieri, per la coltivazione di una porzione del fondo, i
quali si obbligavano a versare un censo o a prestare opere. Questa divisione
della proprietà in pars dominica e pars colonaria sopravvisse nel Medioevo, e fu
fenomeno rilevante nella storia dell’economia agraria (v. sistema curtense).
Altrettanto rilevante fu, per la storia sociale della tarda antichità,
l’instaurazione di un vincolo inscindibile tra il contadino e la terra, sancito
dall’Impero soprattutto perché nessun fondo diventasse improduttivo e sfuggisse
alla fiscalità sfrenata. La particolare forma servile che si diffuse nel basso Impero
viene spesso definita oggi come “servitù della gleba”.
Non meno importante fu la trasformazione dell’obbligo a prestare opere in una
intensa soggezione personale, che caricò inevitabilmente il rapporto con il
pag. 8
CAPITOLO II: LEGGI ROMANO-BARBARICHE E LA VOLGARIZZAZIONE P I
ARTE
proprietario, inizialmente privatistico, di tinte pubblicistiche. L’ inasprimento
del regime fiscale introdotto da Diocleziano con la capitatio-iugatio, che si
basava sulla contribuzione pro capite e poco sull’estensione del fondo, indusse
masse di contadini e piccoli coltivatori a porsi nel patrocinium dei potenti
latifondisti.
I B :
UCCELLARII
Un altro aspetto che prefigura il rapporto feudale di epoca medievale è il
reclutamento da parte dei grandi latifondisti di una milizia privata, sia come
guardie personali sia per la difesa delle terre. Il buccellario doveva obsequium al
patrono, in cambio di “doni” temporanei, spesso in terre, che venivano restituiti
al termine del servizio o in caso fosse passato ad altro potentes. Tuttavia, anche
se la terminologia non sarà più la stessa, come recita la legge visigota, questo
rapporto sarà sempre più forte, come testimonia il rito della c.d. commendatio
praticato dai vassalli medievali di mettere le mani nelle mani del signore, dovuto
ad un sempre più oscuramento del potere pubblico e per chi violerà gl
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