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pag. 1

KMM

Obiettivi del corso:

1) Comprendere il ruolo del diritto e del pensiero in certi momenti storici.

2) Quali sono gli avvenimenti storici che influiscono sul pensiero giuridico. pag. 2

Parte Prima

D B I ’A M

AL ASSO MPERO ALL LTO EDIOEVO

Quando si parla di Medioevo si tende a pensare alla periodizzazione

convenzionalmente adottata della suddivisione in Alto Medioevo, con inizio dalla

caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 (anno in cui viene deposto l’ultimo

imperatore romano da parte di un generale barbaro) fino all’anno Mille e in Basso

Medioevo, che durerà fino all’anno 1453 (anno della caduta dell’Impero Romano

d’Oriente) al 1492 (scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo).

Inoltre, il termine fu introdotto dagli studiosi umanisti e rinascimentali, con una

accezione negativa quale “età di mezzo” che contrapponeva il loro tempo e la civiltà

antica ellenistico-romana, di cui si professavano i “diretti eredi”.

Per i giuristi il Medioevo rappresenta il frutto di una evoluzione storica, il cui

termine a quo si fa risalire alla fine del III secolo segnata da grandi trasformazioni

all’interno dell’Impero.

Queste trasformazioni si svilupparono durante il c.d. basso impero o epoca

tardo antica che ha inizio con Diocleziano (284-305) e si protrassero con

Costantino (306-337) fino a Giustiniano (527-565) e interessarono in particolare:

1) L’immagine dell’imperatore e il diverso significato di maiestas;

2) Il ruolo della Chiesa, da associazione privata a istituzione pubblica;

3) La volgarizzazione del diritto romano, quale premessa per la creazione di un

diritto feudale. pag. 3

Capitolo I

L’I C C

MPERO E LA HIESA DOPO OSTANTINO

1. IL RUOLO DELL’IMPERATORE IN EPOCA TARDO-ANTICA:

Dal III secolo è prassi che gli imperatori romani siano eletti dai ceti eminenti delle

province orientali dell’Impero, dovuto allo spostamento del baricentro politico,

economico e sociale della capitale ad Oriente, a Nicomedia prima e a

Costantinopoli poi, influenzato da una corrente culturale ellenistico-orientale, che

eleva la figura dell’imperatore ad essere superiore, non più un primus inter pares

con elementi quasi sovrannaturali. Questa elevazione semi-sacra della figura

imperiale è data anche dalla diversa concezione del significato di M AIESTAS

(=maestà/regalità), contraddistinta da costumi e riti come il bacio dell’anello, il

manto di porpora, la genuflessione e arrivando addirittura alla proskýnesis (segno

orientale dell’adorazione). Tuttavia, non si può parlare di absolutio legibus, cioè

di aspirazioni assolutistiche dell’imperatore, il quale professa ancora di non poter

agere contra legem, quindi vincolato dalle leggi. Ciò nonostante, Giustiniano

arriverà ad autoproclamarsi come lex animata in terris.

Lo svolgimento storico attestato dal trasformarsi della figura dell’imperatore ha

conseguenze inevitabili anche nel sistema delle fonti del diritto. Se il diritto romano

di epoca classica era caratterizzato dal binomio leges-iura, il confine tra esse

comincia ad offuscarsi. Vale ricordare che le (costituzioni imperiali) erano

LEGES

l’espressione della volontà dell’imperatore, mentre gli costituivano la raccolta

IURA

degli editti pretoriani investiti della iurisdictio e i pareri dottrinali dei giureconsulti

nell’ambito dello ius respondendi. Con una diversa concezione di regalità, si tende

a monopolizzare l’interpretatio giuridica a discapito dei pareri giurisprudenziali, i

quali avevano avuto un grande ruolo nella produzione normativa del diritto romano

classico. Sintomo di questo monopolio esclusivo è la Legge delle citazioni del 426

emanato da Valentiniano III, con l’intento di limitare le fonti ai soli cinque maggiori

autori stimati del passato: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo. Nel IV

secolo, le raccolte in circolazione erano:

Le Pauli Receptae Sententiae,

 antologia di scritti giuridici compilata sulla base di

opere di Paolo, durante il principato di Diocleziano. La redazione più completa è contenuta

nella Lex Romana Wisigothorum.

L’Epitomae Gai,

 redatta nelle scuole d’Occidente nel V sec. d.C., compilata sulla base

delle opere delle Institutiones di Gaio.

I Tituli Ex Corpore Ulpiani,

 opera post-classica risalente al IV secolo che costituisce

una trattazione elementare e riassuntiva di brani di Gaio e Ulpiano.

La Collatio legum Mosaicarum et Romanorum o Lex Dei,

 opera pervenuta

parzialmente che si prefiggeva di dimostrare che le leggi romane derivavano da quelle

mosaiche, mettendo a confronto passi della legge mosaica e testi romani. pag. 4

CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I

ARTE

Questo provocò l’elevazione delle leges come fonte primaria. Si cercò di

raccogliere le constitutio principis e i rescripta (responsi sulle questioni sollevate

dai funzionari pubblici provinciali). In particolare la redazione da parte di privati

dei Codex (collezione di norme antiche e nuove) Gregorianus (291-92) ed

Hermogenianus (293-94) fino alla pubblicazione nel 439 del Codex

Theodosianus (di cui solo la parte di leges verrà compiuta) per volontà

dell’imperatore d’Oriente Teodosio II, in un’ottica di continuità con il passato che

conferisce autorevolezza al presente, un ideale dialogo tra ius vetus e ius novum,

ma che porterà inevitabilmente al definitivo svilimento del ruolo degli iura nel

sistema giuridico con il Codex Iustinianus (nulla a che vedere con le moderne

codificazioni).

2. IL RUOLO DELLA CHIESA NEL BASSO IMPERO:

La Chiesa, da “associazione” di pochi fedeli che si riunivano nelle catacombe e nelle

domus dei patrizi convertiti, iniziò ad assumere il ruolo di “istituzione pubblica”.

Con Diocleziano, la cui figura ci è pervenuta offuscata per via della grande

persecuzione (303-305) contro i Cristiani, assiste ai grandi mutamenti in campo

religioso. Alla fine del III secolo, dalla Persia si diffondono nuovi culti e sette

religiose, le quali hanno una forte influenza sulla parte orientale dell’impero.

Nonostante la politica sincretista dell’impero, Diocleziano si sente in dovere di

difendere l’identità religiosa, e quindi l’unità stessa dell’impero, giungendo

dapprima a sopprimere una rivolta di Manichei (seguaci di Mani, Manicheismo =

contrapposizione tra Bene e Male) in Egitto e dei Cristiani poi, i quali erano visti

come una minaccia per via della “persecuzione di pagani” a Edessa e Palmira, ma

soprattutto per le pretese ideologiche di esclusivismo e la forte opposizione alla

figura dell’imperatore. Già con Domiziano, infatti, l’Apocalisse era visto come una

esaltazione del martirio e del fanatismo cristiano (come dimostra il Trattato contro

la religione cristiana di Porfirio, alimentando l’intolleranza). Ma Galerio, uno dei

due Cesari che affiancavano i due Augusti (nella tetrarchia), pur essendo stato

grande persecutore del Cristianesimo, sul letto di morte emanò nel 311 a Sardica

(odierna Sofia, Bulgaria) un editto di tolleranza, anticipando così l’editto di

Costantino.

Costantino, invece, è celebrato come il grande imperatore cristiano, in gran

parte pervenutaci tramite la biografia del vescovo Eusebio di Cesarea. Ma in realtà

la sua figura va circoscritta al contesto storico: Da accorto politico, intuisce che,

anziché sopprimere l’avanzata della corrente religiosa, essa possa costituire da

“volano” per le sue pretese universalistiche, difendendo al contempo quella unità

politica imperiale. Per questi motivi, emana nel 313 l’Editto di Milano, con il quale

concedeva la libertà di culto a tutte le religioni, compresa quella cristiana,

favorendone maggiormente la diffusione. In realtà a Costantino non interessavano

molto le questioni dogmatiche della Chiesa. Anzi, era a favore del paganesimo

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CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I

ARTE

romano, del culto solare, istituendo la festività del dies soli (trasformata dai

Cristiani in dies dominica), per il senso di “patriottismo” a cui era legato. La stessa

Costantinopoli era ricca di templi pagani e la corte bizantina era attorniata di figure

come il pontifex maximus. Ciò non toglie che Costantino concesse a favore dei

Cristiani la restituzione dei fondi confiscati in Nord Africa e in Italia Meridionale e

l’esonero dei chierici dai munera personali. Una serie di provvedimenti segnarono

poi l’introduzione di nuovi istituti nella vita della Chiesa che percorreranno tutto

l’Alto Medioevo, tra cui:

L’

1. (c.a 318) che consentiva alle parti (magari cristiane,

EPISCOPALIS AUDENTIA

obbedendo ad un precetto paolino), di comune accordo, di dirimere la controversia al

giudizio un vescovo, anche a processo iniziato (davanti ad un iudex privatus). Tale

disposizione verrà ribadita nel 452 da Valentiniano III come forma extragiudiziale

simile all’arbitrato riconosciuto in diritto romano, escludendo però la materia penale.

Solo Giustiniano si orienterà verso una forma giurisdizionale.

La ,

2. analoga alla manumissio inter amicos celebrata durante

MANUMISSIO IN ECCLESIA

un banchetto (la messa per i Cristiani), durante il quale il dominus (il Signore)

dichiarava la volontà di affrancare lo schiavo. Alcuni ritengo che i due istituti, pur

presentando facili analogie, abbiano efficacia diversa: la prima, considerata come

affrancazione solenne, era capace di estendersi alla cittadinanza romana, mentre gli

schiavi affrancati inter amicos erano considerati Latini Iuniani. ,

3. La concessione alle chiese della capacità di ricevere le c.d. DONATIONES PRO ANIMA

ossia di eredità e legati in favore di istituzioni religiose, favorendone l’arricchimento e

la potenza.

L’avvenimento che portò all’affermazione della Chiesa cattolica fu il Concilio di

Nicea del 325, che rappresentò il primo concilio ecumenico (su controversie

dottrinali urgenti ed emergenti), di fronte all’eresia ariana (dottrina di Ario che

negava la omousía o consubstantia) e gettando le basi all’organizzazione gerarchica

della Chiesa universale. Costantino assistette ai lavori dall’alto di una cattedra

sfarzosamente decorata. La sua presenza autorevole, abbia o no realmente influito

sui dibattiti teologici, bastò forse per sollevare i primi quesiti di sui rapporti

dell’imperatore non tanto con l’organizzazione ecclesiastica, che tutti

riconoscevano dipendente da lui, quanto con il dogma. Si alludeva probabilmente

al cesaropapismo (=intrusioni del potere secolare nelle questioni teologiche).

In effetti l’arianesimo, anziché battuto dal concilio, sembrò esserne uscito ancor

più vigoroso. Crebbe e si diffuse, trovando il suo centro in Antiochia (sebbene

annoverata nella triade delle sedi guida della corrente cattolica), convertendo i Goti

e le popolazioni barbariche, grazie al contributo del vescovo Ulfila (di origini

romane) nel tradurre la Bibbia dal greco al gotico antico (creandone anche

l’alfabeto). Lo stesso Costantino era affascinato dal Cristianesimo ariano, più per

l’ideologia di un Cristo “umanizzato” e quindi una “esaltazione” della figura

imperiale. Sarà ariano anche il figlio Costanzo I, il quale gli succederà al trono.

pag. 6

CAPITOLO I: L’IMPERO E LA CHIESA DOPO COSTANTINO P I

ARTE

La vittoria del cattolicesimo romano fu invece sanzionata definitivamente nel 380

con l’Editto di Tessalonica, emanato dall’imperatore d’Oriente Teodosio I il

Grande. Il credo niceno diveniva così religione ufficiale dello Stato. Ma i rapporti

tra Chiesa e Impero alla fine del IV secolo non erano del tutto pacifici, soprattutto

a causa della continua competizione tra Roma e Bisanzio per il primato papale. Un

episodio che esemplifica il rapporto tra autorità ecclesiale e potere secolare è il

massacro di Tessalonica nel 390, a causa della morte di un generale imperiale,

rimasto ucciso durante un tumulto. S. Ambrogio, vescovo di Milano, imporrà a

Teodosio una clamorosa penitenza pubblica, segnando per la prima volta la

sottomissione di un sovrano alla Chiesa. Tuttavia è anacronistico parlare di

ierocrazia, ovvero di pretese di superiorità della Chiesa sullo Stato. Era dedotto che

l’organizzazione ecclesiale fosse istituzione pubblica dell’Impero: l’atto imposto da

Ambrogio fu piuttosto una pretesa per affermare che “l’imperatore è nella Chiesa”.

Sarà papa Gelasio I a formulare le teoria dualistica delle due dignitates poste da

Dio, nella sua lettera all’imperatore Anastasio:

 La conferita all’imperatore per governare i negozi temporali,

REGALIS POTESTAS

ovvero la sfera secolare;

 La del papa, chiamato a guidare le anime, in materia

SACRATA AUCTORITAS

spirituale.

Per tutto il Medioevo, il Principio Gelasiano costituirà il fondamento della dottrina

della Chiesa, a tal punto che i due poteri si armonizzeranno e saranno tenuti uniti,

dal momento che l’unione di anima e corpo è condizione necessaria della vita.

La rivendicazione del primato papale e l’enunciazione del principio regolatore dei

rapporti con l’Impero rivelano una Chiesa ansiosa di precisare la propria fisionomia

e il proprio status. A parte le leggi imperiali che furono destinate alla Chiesa in

quanto istituzione pubblica, essa godeva di un’autonomia normativa sin dai concili:

 i C = decisioni dei concili;

ANONI

i D

 = lettere pontificali su questioni amministrative e giurisdizionali

ECRETALES

(controparte dei rescripta imperiali).

L’esigenza di una sistemazione normativa comportò la circolazione di raccolte,

come la Collezione Dionisiana o la Collectio Hispana-Isidoriana, volte alla

comprensione del regolamento ecclesiastico in assenza di un Diritto Canonico. pag. 7

Capitolo II

L V D D R

A OLGARIZZAZIONE EL IRITTO OMANO

L’espressione venne coniato dallo storico di fine Ottocento Heinrich Brunner (studi sulla

lingua = distacco delle lingue romanze dal latino) e approfondito dagli studi sul

VOLGARE

diritto romano volgare del tedesco E. Levy, riferendosi al diritto vigente tra il III e VI

secolo d.C. nell’area occidentale d’Europa, arricchito da elementi del diritto romano e il

diritto germanico, influenzato dalla prassi delle province dell’ex-impero romano, che

prevalevano sul diritto dell’amministrazione centrale.

La volgarizzazione investe principalmente tre aspetti del Diritto:

1) le opere dottrinarie, nello specifico gli , che richiedono una maggiore

IURA

accessibilità e semplificazione per potersi adattare ai cambiamenti della

nuova società tardo-antica;

2) gli istituti della prassi, alla base delle peculiarità dell’epoca Medievale;

3) la normativa, ossia la volgarizzazione degli insiemi legislativi che porteranno

alle c.d. “leggi romano-barbariche”.

1) ISTITUTI DELLA PRASSI “VOLGARIZZATI”:

 I P :

L ATROCINIUM

L’istituto, il quale consentiva di farsi rappresentare in giudizio da un potentes,

era fortemente vietato nel diritto romano classico ma ebbe grande diffusione nel

tardo Impero, legandosi alle sorti della società agricola e al diffondersi del c.d.

colonato.

Con l’arresto del processo di espansione dell’Impero, il sistema economico

entrò in crisi, con un conseguente calo demografico (quindi di forza lavoro) e di

risorse dirette, che costrinse i grandi proprietari terrieri a limitare la coltivazione

diretta a una parte del fondo ai propri servi e a ricorrere ai coltivatori liberi,

spesso piccoli proprietari terrieri, per la coltivazione di una porzione del fondo, i

quali si obbligavano a versare un censo o a prestare opere. Questa divisione

della proprietà in pars dominica e pars colonaria sopravvisse nel Medioevo, e fu

fenomeno rilevante nella storia dell’economia agraria (v. sistema curtense).

Altrettanto rilevante fu, per la storia sociale della tarda antichità,

l’instaurazione di un vincolo inscindibile tra il contadino e la terra, sancito

dall’Impero soprattutto perché nessun fondo diventasse improduttivo e sfuggisse

alla fiscalità sfrenata. La particolare forma servile che si diffuse nel basso Impero

viene spesso definita oggi come “servitù della gleba”.

Non meno importante fu la trasformazione dell’obbligo a prestare opere in una

intensa soggezione personale, che caricò inevitabilmente il rapporto con il

pag. 8

CAPITOLO II: LEGGI ROMANO-BARBARICHE E LA VOLGARIZZAZIONE P I

ARTE

proprietario, inizialmente privatistico, di tinte pubblicistiche. L’ inasprimento

del regime fiscale introdotto da Diocleziano con la capitatio-iugatio, che si

basava sulla contribuzione pro capite e poco sull’estensione del fondo, indusse

masse di contadini e piccoli coltivatori a porsi nel patrocinium dei potenti

latifondisti.

 I B :

UCCELLARII

Un altro aspetto che prefigura il rapporto feudale di epoca medievale è il

reclutamento da parte dei grandi latifondisti di una milizia privata, sia come

guardie personali sia per la difesa delle terre. Il buccellario doveva obsequium al

patrono, in cambio di “doni” temporanei, spesso in terre, che venivano restituiti

al termine del servizio o in caso fosse passato ad altro potentes. Tuttavia, anche

se la terminologia non sarà più la stessa, come recita la legge visigota, questo

rapporto sarà sempre più forte, come testimonia il rito della c.d. commendatio

praticato dai vassalli medievali di mettere le mani nelle mani del signore, dovuto

ad un sempre più oscuramento del potere pubblico e per chi violerà gl

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher klenzky23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Menzinger Sara.
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