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Storia del diritto medievale e moderno

Il termine Medioevo è stato coniato dall'Umanesimo. L'Umanesimo è un movimento culturale che si è sviluppato nel 1400-1500. Gli umanisti hanno utilizzato l'espressione Medioevo, che significa età di mezzo, per esprimere un lungo e inutile periodo che comprende secoli di storia che vanno dalla fine dell'epoca romana classica (impero romano d'occidente) al Rinascimento. Le partizioni del Medioevo sono infatti la fine dell'impero romano d'occidente e la scoperta dell'America.

Epoca tardo-antica (III sec-VI sec.)

L'epoca tardo-antica è caratterizzata da tre grandi cambiamenti:

  • Cambia l'impero → cambia l'idea di sovranità imperiale (majestas), a causa della provenienza degli imperatori d'Oriente.
  • Evoluzione della Chiesa -> la Chiesa da associazionismo spontaneo diventa un'istituzione
  • Il diritto volgare prefigura il diritto feudale

1) Cambiamenti nell'idea di sovranità imperiale

L'idea di sovranità imperiale cambia. Mentre in Occidente l'imperatore era visto come un primus inter pares, in Oriente la sovranità si carica di sacralità. Vengono introdotte dagli imperatori delle usanze che testimoniano la distanza tra dimensione spirituale, qual era quella del sovrano, e dimensione umana. Ad esempio, il bacio dell'anello, che rimanda al bacio dell'anello del pontefice, la genuflessione, e il manto porpora indossato dagli imperatori. Un esempio figurativo si trova ai Musei Capitolini: Costantino è raffigurato con proporzioni maggiori rispetto ai suoi sudditi, per riprendere l'idea della sovranità come una dimensione spirituale. Un altro esempio si ha nell'arco di Costantino. Con un'attività di spoglio sono stati trasferiti degli elementi di altri monumenti sull'arco. La liberalitas di Marco Aurelio, raffigurata sull'arco di Costantino, testimonia la concezione della sovranità imperiale d'Occidente, che intendeva l'imperatore come un primus inter pares. La liberalitas di Costantino invece raffigura Costantino che dall'alto guarda i suoi sudditi, e ciò mette in evidenza la sua superiorità spirituale. A questa concezione di sovranità imperiale, ne consegue un innalzamento delle fonti emanate dall'imperatore e una svalutazione delle fonti non emanate dall'imperatore. Vi è un offuscamento del binomio leges-iura, bipartizione presente fino al regno di Giustiniano. Le leges erano frutto di volontà dell'imperatore, mentre gli iura erano principi attinenti da:

  • Editti di pretori: i pretori esercitavano la iurisdictio, cioè il potere di amministrare la giustizia e emanare provvedimenti processuali in caso di assenza di un'actio. Gli editti dei pretori sono una fonte del diritto parallela alla fonte del diritto di ius civile.
  • Giurisprudenza: i giureconsulti, in seguito dello ius respondendi (potere di dare responsi), intervenivano in giudizio, per preordinare una sentenza, e per poi ordinare la raccolta.

Le leges sono un deposito di ius novum, mentre gli iura sono un deposito di ius vetum. Lo ius novum integra lo ius vetum, e lo ius vetum legittima lo ius novum, poiché non si deve rinnegare il passato, e non è possibile emanare una normativa nuova senza tener conto di una normativa antica. Raccolte di iura importanti sono: la legge delle citazioni di Valentiniano, che attesa il corpo degli iura, ma cita solo i più importanti autori di iura. Pauli sententiae, una raccolta del giurista Paolo. Lex dei, in cui lo scopo della Chiesa era dimostrare che fosse funzionale il diritto romano. Epitome gai, cioè un riassunto delle institutiones di Gaio. Tituli ex corpore iulpiani, cioè un insieme di pareri di Ulpiano. All'epoca di Diocleziano circolarono delle raccolte di rescripta imperiali, il codice Gregoriano e il codice Ermogeniano, che sono entrambe raccolte private. Il codice Teodosiano si distingue nel busto codicistico, per più motivi:

  • È una raccolta non privata, ma nata per volontà dell'imperatore
  • Per volontà dell'imperatore d'Oriente (solitamente invece l'iniziativa legislativa aveva sede in Occidente, che era il cuore dell'iniziativa legislativa)
  • Divisione tra leges e iura, anche se gli iura non furono inseriti. Furono inserite costituzioni imperiali, per uso didattico e leggi vigenti, per la pratica forense.

Questi codici tuttavia non erano codici vigenti, in quanto un codice vigente contiene solo norme vigenti, invece questi codici contengono anche normativa vecchia.

2) Evoluzione della Chiesa

A Roma pullulavano molti culti religiosi. Il paganesimo abbracciava la filosofia del sincretismo, che considerava tutte le religioni concordabili tra loro, cioè che avessero un massimo comune denominatore. Il cristianesimo era l'unico culto religioso, che invece, manifestava una pretesa di esclusività. Inoltre, il cristianesimo, si poneva in contrasto con la nuova concezione di sovranità, poiché non ammetteva l'adorazione di una figura umana diversa da Cristo. L'imperatore Diocleziano, si mostrò ostile nei confronti del cristianesimo, ed emanò editti contro questa religione, nel 303 e 304, avviando delle persecuzioni. Diocleziano infatti considerava il cristianesimo un elemento di pericolo e di minaccia all'unità imperiale. Il suo atteggiamento fu una volontà difensiva, non offensiva. L'imperatore Costantino, invece, avvertendo il timore che potesse venire meno l'unità imperiale, giocò in maniera opposta. Si servì del cristianesimo come collante per l'impero. Nel 313 emanò l'editto di Milano, con il quale concedeva libertà di professare qualunque fede, ovvero libertà religiosa. Poteva apparire come un editto posto a favore di ogni culto religioso, in realtà era un chiaro segno di favore nei confronti del cristianesimo. Costantino fece un sogno prima della battaglia contro Massenzio a Ponte Milvio, e questo sogno è raffigurato da Piero della Francesca. Un angelo gli apparve con una croce, con su scritto: “in hoc signo vinces”, “con questo simbolo vincerai”. Costantino così si convertì al cristianesimo. In favore di questa religione, oltre all'emanazione dell'editto di Milano:

  • Concesse ai cristiani di riprendere le terre del Nord Africa, particolarmente fertili, e le terre della Calabria, confiscate durante le persecuzioni
  • Dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, consentì il giudizio vescovile per cause già avviate con giudici ordinari secolari, se le parti lo avessero deciso di comune accordo.
  • Consentì la liberazione degli schiavi tramite la manomissione in chiesa, manumissio in ecclesia, che era una sorta di manumissio inter amicos, che aveva scopo di pubblicità-notizia, e avveniva tra i banchetti. Costantino sapeva che il cristianesimo aveva trovato adesioni larghe tra la parte bassa della società, e che quindi questa era interessata alla liberazione degli schiavi.
  • Concesse alla Chiesa di ricevere donazioni per testamento (eredità e legati), gettando le basi per l'arricchimento secolare della Chiesa.

Nei confronti del paganesimo invece, si mostrò patriottico, per non tradire le radici culturali dell'impero:

  • Anzitutto fondò Costantinopoli nel 330 secondo il culto pagano.
  • Portò avanti il culto del dio Sole, raffigurandolo sulla moneta, e stabilendo una festività settimanale in suo onore.

All'interno del cristianesimo pullulavano più movimenti. Un esempio è l'arianesimo, portato avanti da Ario, un prete che affermava la natura umana di Cristo. L'arianesimo ottenne grandi consensi, ma nel 325 fu condannato eretico al concilio di Nicea, il primo grande concilio ecumenico della storia cristiana. Qui venne affermato il principio dell'omousia, vale a dire la duplice natura presente in Cristo, umana e divina, e il principio latino della consubstantia. 50 anni dopo venne affermato il dogma della Trinità. Costantino si convertì all'arianesimo in punto di morte. L'imperatore Teodosio nel 380 emanò l'editto di Tessalonica, con il quale stabiliva che il cristianesimo era religione di stato. L'imperatore Teodosio, per vendicare la morte di un generale, realizzò un massacro. Il pontefice gli chiese un atto di penitenza pubblica per questo motivo. Si è discusso se quest'atto fosse una testimonianza di ierocrazia, cioè della superiorità spirituale sul potere temporale. La risposta è no, perché si trattava soltanto di un atto di penitenza pubblica. Infatti non è corretto parlare di ierocrazia, poiché la cornice dei rapporti tra Stato e Chiesa in questo periodo storico era il dualismo gelasiano. Cioè Gelasio concepiva Stato e Chiesa come due entità diverse. Lo Stato era sottomesso alla Chiesa in spiritualibus, e la Chiesa era sottomessa allo Stato in temporalibus. L'imperatore poteva gestire il clero, e il pontefice poteva chiedere all'imperatore di inginocchiarsi per una penitenza. Vigeva la cosiddetta teoria dei due soli. Di questo periodo è la collectio dionisiana, un insieme di rescripta.

3) Il diritto volgare prefigura il diritto feudale

Il diritto volgare è un diritto romano più semplice, più semplificato, accessibile a una società meno articolata di quella romana, e caratterizzato da elementi estranei al diritto romano, provenienti dal diritto delle province. Esempi di volgarizzazione del diritto si hanno con gli iura, che sono raccolte spesso incentrate su unico autore, con l'offuscamento del binomio leges-iura, e con le leggi romano-barbariche.

Gli istituti volgarizzati sono il patrocinium e i buccellari. Il patrocinium è un istituto volgarizzato che consiste in una delega in campo procedurale attraverso la quale i meno abbienti si facevano rappresentare dai più abbienti in tribunale. L'effetto del patrocinium era la sottomissione sempre maggiore dei meno abbienti ai più abbienti e una riduzione della loro autonomia. Gli imperatori spesso vietavano l'uso del patrocinium perché i cittadini dovevano fare affidamento sullo Stato, non sulle persone più potenti. Le ragioni del patrocinium erano la fine dell'espansione romana, e quindi un aumento della tassazione, che gravava sempre più sui piccoli proprietari, sottomessi ai più potenti. I buccellari, sono un altro istituto volgarizzato, e sono delle milizie fornite in armi dai padroni. Il servizio militare prestato dai vassalli era a tempo, fin quando avveniva il pagamento dei padroni dei doni.

I barbari erano milites foederati, da foedus, che significa patto. Le popolazioni barbariche stipulavano un patto con Roma, cioè quello di intraprendere una campagna militare, al termine della quale, Roma avrebbe remunerato i barbari.

4) Il regno visigoto

I visigoti erano capeggiati da Alarico.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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