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Cap. I: Soggetti

Il codice previgente trovava il suo baricentro nell'istruzione. Nel libro 1 conteneva "Disposizioni generali", che disciplinavano principalmente le azioni. Il codice dell'88 è ispirato al modello accusatorio e prevede una divisione tra la parte statica (libri 1-4) e dinamica (libri 5-11). Il suo primo libro è dedicato al giudice, centralità della giurisdizione in un processo concepito come sistema di garanzie.

Libro I: Dedicato ai soggetti del processo penale

  • Giudice
  • PM
  • Polizia giudiziaria
  • Imputato
  • Parte civile (responsabile civile + civilmente obbligato per la pena pecuniaria)
  • Persona offesa
  • Difensori

[Soggetto ≠ Parte: è parte solo colui che ha diritto a una decisione giurisdizionale in rapporto a una pretesa fatta valere nel processo → solo l'imputato/parte civile].

Giudice

Art 1: "La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice" → solo il giudice e non qualsiasi magistrato (non PM), cioè colui al quale è stata attribuita la qualità di giudice in virtù di un’investitura. Art 178: "È sempre prescritta, a pena di nullità, l’osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire il collegio stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario".

Capacità

Art 33:

  • "Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario" → mitigato dai 2 commi successivi che prevedono casi di irrilevanza.
  • "Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi, giudici" → all’origine di tale disposizione ci sono ragioni di opportunità → difficile costruire una disciplina di individuazione del giudice del processo tanto rigorosa da eliminare qualsiasi discrezionalità degli organi amministrativi-giudiziari; complicazioni che si verrebbero a creare in caso fosse prevista la nullità assoluta anche per questioni sottoponibili al sindacato degli organi amministrativi (es: promozioni e trasferimenti magistrati → sottoponibili ai TAR).
  • "Assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici" → è una questione che non attiene alla capacità del giudice, quanto alla distribuzione delle cause → art 7-ter ord.giud → assegnazione viene effettuata dal dirigente dell’ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi o giudici sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, indicati dal CSM.
  • "Formazione dei collegi" → escluso che rientrino in questo contesto le disposizioni che riguardano il numero di giudici (→ nullità assoluta) → si fa riferimento a disposizioni che riguardano: a) la composizione dell'organo giudicante, nel caso in cui il numero di giudici sia superiore a quello necessario; b) supplenze e applicazioni (esclusione dall’ambito delle condizioni di capacità del giudice risponde a criteri di praticità, per la difficoltà di controllare la valutazione discrezionale operata dai capi dell’ufficio.
  • "Destinazione del giudice agli uffici giudiziari" → le disposizioni che riguardano questo ambito sono sicuramente riconducibili alla capacità del giudice → colui che non è stato investito del potere giurisdizionale è un non-iudex → inesistenza degli atti posti in essere da lui. Al di là di questo caso limite, eventuale incapacità del giudice può essere valutata sulla base della qualifica richieste per l’esercizio delle funzioni giudiziarie che è chiamato a svolgere (es: Corte assise → magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d’appello).
  • "Non si considerano, altresì, attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessari per costituire l’organo giudicante, le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico" → tale comma è collegata alla riforma che ha soppresso l’ufficio del pretore e ha previsto la possibilità che il tribunale giudichi in 2 composizioni, collegiale (3 giudici) o monocratica. L’attribuzione degli affari al giudice in composizione monocratica o collegiale non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero di giudici necessario per costituire l’organo giudicante.

La Costituzione vieta l'istituzione di giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare) o speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario), ma ammette quella di giudici specializzati (es: minorenni). Esclusi dal divieto i tribunali militari e la Corte costituzionale (nella funzione giudicante prevista dall’art 135).

A seguito della soppressione dell’ufficio del pretore e dell’attribuzione di competenza penale al giudice di pace, abbiamo diversi organi giudicanti:

  • Giudice di pace → onorario e monocratico, che si contrappone al giudice professionale
  • Giudice per le indagini preliminari → monocratico. Art 7-bis prevede che tali giudici debbano aver precedentemente svolto per almeno 2 anni la funzione di giudice del dibattimento o quello di giudice dell’udienza preliminare + temporaneità delle funzioni (non per un periodo superiore a quello stabilito dal CSM, tra un minimo di 5 e massimo di 10 anni) → per evitare affiatamento inopportuno col PM. Possibile proroga del termine in caso in cui sia in corso il compimento di un atto. Al di là di questo caso, tale disposizione è derogabile solo per "imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio".
  • Giudice dell’udienza preliminare → monocratico. Art 7-ter ord giud, a seguito della riforma del '98, stabilisce che il giudice dell’udienza preliminare debba essere diverso da quello che ha svolto le indagini preliminari (per evitare condizionamenti).
  • Tribunale ordinario → composizione monocratica o collegiale (3 giudici)
  • Corte d’assise → giudice collegiale, composto da 8 magistrati: 2 togati (professionali) + 6 laici (giudici popolari, scelti tra cittadini in possesso di particolari requisiti).
  • Corte d’appello → giudice collegiale (3 giudici)
  • Corte d’assise d’appello → collegiale, sempre a composizione mista (2 togati + 6 popolari)
  • Magistrato di sorveglianza → monocratico
  • Tribunale di sorveglianza → collegiale (4 magistrati: 2 togati + 2 laici)
  • Corte di cassazione → al vertice, è il giudice di legittimità. Composta di 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 nel caso in cui l’organo è chiamato a pronunciarsi a Sezioni Unite.

Questioni pregiudiziali

Art 2: "Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo" → giurisdizione penale è autosufficiente → qualsiasi questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione, viene risolta dal giudice incidenter tantum, sia che abbia natura civile, amministrativa o penale. Art 2 contiene anche "clausola di salvezza" → possibile che la questione pregiudiziale comporti la sospensione del processo penale. Oltre ai casi di devoluzione della questione di legittimità alla Corte Cost, e di una questione comunitaria alla Corte di Giustizia, sono possibili altri 2 casi in cui è opportuno che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione idonea a passare in giudicato:

  • Art 3: "Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione." → 3 condizioni: a) rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della questione penale e la risoluzione di una questione in materia di stato di famiglia o di cittadinanza → non necessariamente tale decisione deve comportare un condizionamento circa l’esistenza del reato, ma anche l’esistenza di una condizione di punibilità o di una circostanza aggravante; b) serietà della questione (non manifestamente infondata); c) deve esser già stata proposta l’azione civile. → Se manca una di queste condizioni, il giudice conosce della questione incidenter tantum; se ricorrono i presupposti, il giudice può sospendere il processo (valutazione di volta in volta).

"La sospensione è disposta con ordinanza ricorribile per cassazione" (decide in camera di consiglio) ed è impugnabile da tutte le parti in quel momento presenti nel processo. "La sospensione non impedisce il compimento di atti urgenti" purché non riguardanti la questione pregiudiziale che ha determinato la sospensione del processo penale. "La sentenza irrevocabile del giudice civile ha efficacia di giudicato nel processo penale" → il giudicato civile o amministrativo ha un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente al processo penale, sia se è intervenuto mentre il processo è ancora in corso. [Nel caso in cui la sentenza penale di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo → revisione]

  • Art 479: "Fermo quanto previsto dall’art 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, finché la questione non sia decisa con sentenza passata in giudicato" → differenze con art 3: a) questione pregiudiziale non verte su uno status, ma su qualsiasi altra questione civile o amministrativa; b) sospensione può essere disposta solo nel corso del dibattimento; c) la risoluzione della questione civile o amministrativa deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato (es: rivendicazione del diritto di proprietà da parte dell’imputato di appropriazione indebita); d) la serietà qui non è sufficiente, è necessaria la particolare complessità della controversia; e) deve essere già in corso l’azione civile o amministrativa; f) legge civile o amministrativa non pone limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa.

"La sospensione è disposta con ordinanza ricorribile per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo."

"Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche d’ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione" → altra differenza con art 3 → possibilità di revocare la sospensione se il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno + non essendo espressamente previsto, è precluso il riconoscimento dell’efficacia vincolante della sentenza extrapenale → entra solo a far parte del materiale probatorio e può anche essere disattesa dal giudice, con l’unico limite di motivazione.

Un’altra ipotesi di sospensione era prevista dalla L124\2008, che prevedeva che, nel caso di processo penale a carico di alte cariche dello Stato, doveva essere disposta la sospensione dalla data di assunzione fino alla cessazione della carica o della funzione, anche se il processo aveva per oggetto fatti antecedenti all’assunzione della carica o della funzione → dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost, per violazione del principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione.

Competenza

Norme che definiscono la distribuzione delle regiudicande penali, in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento (=art 25 cost). La distribuzione di competenza avviene attraverso 3 criteri:

1. Competenza per materia

Il codice ha tracciato una suddivisione sulla base del tipo di reato (criterio qualitativo) e sulla base del livello di pena edittale (criterio quantitativo → criteri dettati da Art 4: "Per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ogni reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".

Art 5: competenze Corte d’Assise:

  • Delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso anche straniere e i delitti, comunque aggravati previsti dal decreto del pres rep 309\90 (in materia di stupefacenti)" → "comunque aggravati" → per neutralizzare orientamento giurisprudenziale che avrebbe potuto ravvisare la competenza della Corte nel caso in cui, per opera delle aggravanti, la pena detentiva prevista per rapina o estorsioni superasse il limite dei 24 anni. La corte di cassazione aveva seguito lo stesso orientamento anche con riferimento al delitto di associazione di stampo mafioso, constatando che, a seguito degli inasprimenti di pena previsti dalla L251\2005, può essere raggiunto il limite di 24 anni, nel caso in cui ai promotori/direttori/organizzatori dell’associazione venga applicata la circostanza aggravante di associazione armata. Per questo, nel 2010 → legislatore ha escluso competenza della corte d’assise per i delitti di associazione a stampo mafioso (che prima non erano menzionati).
  • Delitti consumati di: omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale.
  • Ogni delitto colposo se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi di: morte come conseguenza non voluta di un altro reato, morte avvenuta in seguito a rissa, morte derivante da omissione di soccorso.
  • Delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio e contro la personalità dello Stato → puniti con reclusione non inferiore, nel massimo, a 10 anni.
  • Delitti consumati o tentati di associazione per delinquere prevista dall’art 416 comma 6 cp (= associazione diretta a commettere delitti di riduzione in schiavitù o servitù, di tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi) + delitti con finalità di terrorismo + delitti di procurato ingresso illegale di stranieri nello Stato → questa lettera d-bis è stata introdotta con dl10\2010.

Art 6: Competenza del Tribunale: "Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d’assiso o del giudice di pace" → competenza per sottrazione.

2. Competenza per territorio

Art 8: regola fondamentale → "La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato", ma a tale regola si affiancano altre regole di carattere generale:

  • "Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione" → in caso di morte è possibile una sfasatura tra momento della condotta e morte → preferibile prendere in considerazione il luogo in cui è avvenuta azione o omissione perché in quel luogo si è creato l’allarme sociale e sarà, quindi, più agevole raccogliere prove.
  • "Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone".
  • "Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto".

+ regole suppletive (applicabili quando la competenza del giudice non può essere determinata sulla base delle regole generali) → Art 9:

  • "Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione".
  • "Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato".
  • "Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia del reato nell’apposito registro".

+ caso in cui il reato è stato commesso all’estero → Art 10:

  • "Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi".
  • "Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia del reato nel registro".
  • "Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli artt 8 e 9".

La regola del locus commissi delicti subisce numerose deroghe → trovano la loro legittimazione nell’art 210 disp att → stabilisce che...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juliaranel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Paolozzi Giovanni.
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