ARCHIVIAZIONE PERCHÉ IGNOTO L’AUTORE DEL REATO:
L’art. 415 prevede che, decorsi 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato di cui sia ignoto l’autore
iscrizione oggettiva
(➜ perché riferita solo al fatto di reato per cui si procede, manca la parte
soggettiva in quanto l’autore è ignoto) il PM può:
• archiviazione
Chiedere esperito ogni mezzo utile per individuare l’autore non si è arrivati ad
➜
alcun risultato, il giudice pronuncia quindi decreto motivato;
• autorizzazione a proseguire le indagini
Chiedere il PM, non essendo riuscito ad individuare
➜
l’autore del fatto, con da sulla possibilità di poter arrivare all’individuazione poiché ritiene vi
siano approfondimenti e ulteriori accertamenti da compiere. L’autorizzazione diventa atto
dovuto (è improbabile che il giudice la neghi quando il PM ritiene che vi sia la possibilità di
arrivare all’individuazione dell’autore), emessa con decreto motivato.
Il controllo del giudice è qui da inquadrarsi in una prospettiva diversa, deve veri care che
e ettivamente il procedimento sia a carico di persona ignota; per queste ragioni, potrebbe anche
concludersi con un ordine al PM di iscrivere il nome della persona a cui il reato deve essere
iscrizione coatta).
attribuito (➜
Nel caso di archiviazione, il giudice parte dalla premessa che non si arriverà mai ad individuare
l’autore del reato: può in questo caso adottare il decreto de plano o ssare l’udienza camerale.
Della richiesta di archiviazione deve essere dato avviso alla persona o esa che abbia fatto
richiesta di essere informata. Questa potrà proporre opposizione sulla quale valuterà il GIP.
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UDIENZA PRELIMINARE
RECAP: concluse le indagini preliminari, il PM è posto davanti alla scelta di richiedere
l’archiviazione o formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Se non ricorrono i casi in cui deve
chiedersi l’archiviazione e sempre che non decida di proseguire con un rito alternativo al
dibattimento, il PM esercita l’azione penale e formula l’imputazione con la richiesta di rinvio a
giudizio.
Nella formulazione originaria, la funzione dell’udienza preliminare era quella di controllo
sull’esercizio dell’azione penale: evitare dibattimenti iniqui per l’imputato quando non vi siano
elementi di prova tali da giusti care il passaggio alla fase dibattimentale; evitare dibattimenti inutili
che comporterebbero un dispendio di energie e risorse non giusti cato alla luce della debolezza
che caratterizza l’imputazione formulata dal PM queste due esigenze concorrono nel far sì che
➜
all’udienza preliminare sia attribuita la funzione di ltro sulle azioni del PM.
Con la riforma Cartabia il ltro dell’udienza preliminare è diventato più selettivo: il controllo in
potere di integrazione
udienza preliminare non è solo sugli atti, ma al giudice viene attribuito un
probatoria sono possibili integrazioni per iniziativa del giudice. È quindi un controllo non
➜
meramente passivo, ma che può esplicitarsi anche in iniziative del giudice a carattere probatorio.
richiesta di rinvio a giudizio
Atto introduttivo dell’udienza preliminare è la (all’udienza preliminare
si può arrivare in realtà anche in caso di richiesta di archiviazione, quando il giudice ordini
l’imputazione coatta). La presentazione della richiesta di rinvio a giudizio dà inizio alla fase
processuale in senso stretto, fase che va dall’esercizio dell’azione penale no all’irrevocabilità
della sentenza, e comporta un mutamento dal punto di vista soggettivo in quanto la persona che
imputato.
prima era indagato diventa ora Questo potrà ora esporre le proprie argomentazioni
difensive davanti al GUP, giudice chiamato a scegliere tra l’instaurazione del dibattimento e il non
luogo a procedere.
Epiloghi dell’udienza preliminare:
• Sentenza di non luogo a procedere (provvedimento decisorio sull’imputazione).
• Decreto che dispone il giudizio passaggio alla fase dibattimentale.
➜
È tipico provvedimento propulsivo, non ha contenuto decisorio sul merito della colpevolezza. Il
giudice procederà alla formazione del fascicolo per il dibattimento.
Scansioni:
Richiesta rinvio a giudizio, ssazione udienza e relativi atti introduttivi;
Accertamenti circa la regolare costituzione delle parti (valutazione dell’e ettiva conoscenza in capo
all’imputato della pendenza del procedimento penale a sua carico);
Controllo sulla qualità dell’imputazione;
Discussione.
-
Eventuali integrazioni probatorie;
Modi ca imputazione;
-
Decisione;
Formazione fascicolo per il dibattimento e trasmissione al giudice dibattimentale.
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RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO:
La richiesta di rinvio a giudizio, atto introduttivo dell’udienza preliminare, deve essere depositata
dal PM nella cancelleria del GUP (art. 416). Con la stessa, il PM deve mettere a disposizione il
corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, e deve trasmette il proprio fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini preliminari e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari (es. incidente probatorio). Non è motivata. Con la
penale
richiesta di rinvio a giudizio si esercita l’azione e si formula l’imputazione esposizione
➜
in forma chiara e precisa del fatto addebitato all’imputato e delle norme di legge che si assumono
violate.
Contenuto della richiesta (art. 417):
• Generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che valgono a identi carlo, nonché
generalità della persona o esa dal reato qualora ne sia possibile l’identi cazione;
• Enunciazione, del fatto,
in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
“chiarezza”
possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza cioè tenore letterale
➜
che renda comprensibile la descrizione, funge anche da limite rispetto alla possibile ridondanza
della descrizione (spesso vi è la tendenza ad inserire elementi di prova, non necessari in questa
“Precisione”
sede). signi ca che deve essere descritta l’imputazione in modo su cientemente
puntuale (modalità del fatto, condotta, evento). Questo punto indica l’imputazione, la de nizione dell’accusa!
• fonti di prova elementi fonti
L’indicazione delle acquisite non di prova ma (mero elenco) su
➜
cui si fonda la richiesta. È fonte di prova tutto ciò che determina un elemento di prova,
l’elemento di prova è quindi l’informazione derivante dalla fonte di prova (es. fonte = Tizio;
elemento = notizia).
• domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio
La al giudice richiesta di
➜
trasferire l’imputazione dalla richiesta di rinvio a giudizio al decreto che dispone il giudizio;
• data sottoscrizione.
La e la
FISSAZIONE UDIENZA e ATTI INTRODUTTIVI:
Entro 5 gg dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice ssa con decreto il giorno,
in camera di consiglio,
l’ora e il luogo dell’udienza nominando un difensore d’u cio quando
l’imputato è privo del difensore di ducia. Tra la data di deposito della richiesta e la data
dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 gg (art. 418).
In questo momento la richiesta non è ancora nota all’imputato. Fissata l’udienza è perciò
necessario metterne a conoscenza i soggetti interessati il giudice farà noti care, all’imputato e
➜
di ssazione dell’udienza
alla persona o esa, l’avviso almeno 10 gg prima della data di udienza.
L’avviso contiene l’avvertimento all’imputato che, qualora non sia presente all’udienza, il giudice
procederà in sua assenza. I presupposti per procedere in assenza sono la necessità che
l’imputato fosse a conoscenza del processo e che la mancata partecipazione dipenda da una sua
scelta volontaria, ne deriva quindi che se l’imputato fornisce prova che la sua assenza sia stata
causata da caso fortuito o forza maggiore, ovvero dalla mancata conoscenza della pendenza del
processo, sarà necessario ssare una nuova udienza. facoltà di
L’avviso è noti cato anche al PM e al difensore dell’imputato, con l’avvertimento della
prendere visione degli atti (fascicolo del PM) e di presentare memorie e produrre documenti.
Sia la noti ca dell’avviso che il rispetto del termine sono disposizioni che in caso di inosservanza
comportano nullità (art. 419).
L’avviso di ssazione dell’udienza contiene inoltre l’invito (al PM ed al difensore dell’imputato) a
indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a
trasmettere la documentazione relativa alle
giudizio l’atto di rinvio a giudizio non esaurisce i poteri investigativi del PM, questo può infatti
➜ indagini suppletive e indagini integrative.
svolgere le c.d. Si fa riferimento ad un’attività di
indagine posta in essere successivamente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio:
presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il PM, con l’ausilio della PG, è legittimato a svolgere
indagini di carattere suppletivo.
L’invito è atto doveroso per il solo PM, per il difensore vale il principio della libertà valutativa.
L’udienza preliminare rappresenta fondamentale garanzia per l’imputato che sa di poter contare
sulla valutazione di un giudice estraneo all’attività di indagine che guarda con occhi neutrali l’esito
di quell’attività. Proprio perché questo controllo è essenzialmente una garanzia dell’imputato,
rinuncia all’udienza preliminare
quest’ultimo ha la facoltà di rinunciarvi l’imputato e chiede il
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giudizio immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare. La richiesta va fatta con
dichiarazione personale o a mezzo di procuratore speciale, almeno 3 gg prima dell’udienza.
Questa ipotesi si veri ca quando l’imputato è convinto di essere meritevole di una sentenza
assolutoria: siccome l’udienza preliminare si concluderebbe con una sentenza di non luogo a
procedere, sentenza irrevocabile ma che potrebbe essere revocata su richiesta del PM,
l’imputato, sicuro dell’esito assolutorio, potrebbe chiedere il passaggio diretto al dibattimento così
da ottenere la stabilità della sentenza
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