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ARCHIVIAZIONE PERCHÉ IGNOTO L’AUTORE DEL REATO:

L’art. 415 prevede che, decorsi 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato di cui sia ignoto l’autore

iscrizione oggettiva

(➜ perché riferita solo al fatto di reato per cui si procede, manca la parte

soggettiva in quanto l’autore è ignoto) il PM può:

• archiviazione

Chiedere esperito ogni mezzo utile per individuare l’autore non si è arrivati ad

alcun risultato, il giudice pronuncia quindi decreto motivato;

• autorizzazione a proseguire le indagini

Chiedere il PM, non essendo riuscito ad individuare

l’autore del fatto, con da sulla possibilità di poter arrivare all’individuazione poiché ritiene vi

siano approfondimenti e ulteriori accertamenti da compiere. L’autorizzazione diventa atto

dovuto (è improbabile che il giudice la neghi quando il PM ritiene che vi sia la possibilità di

arrivare all’individuazione dell’autore), emessa con decreto motivato.

Il controllo del giudice è qui da inquadrarsi in una prospettiva diversa, deve veri care che

e ettivamente il procedimento sia a carico di persona ignota; per queste ragioni, potrebbe anche

concludersi con un ordine al PM di iscrivere il nome della persona a cui il reato deve essere

iscrizione coatta).

attribuito (➜

Nel caso di archiviazione, il giudice parte dalla premessa che non si arriverà mai ad individuare

l’autore del reato: può in questo caso adottare il decreto de plano o ssare l’udienza camerale.

Della richiesta di archiviazione deve essere dato avviso alla persona o esa che abbia fatto

richiesta di essere informata. Questa potrà proporre opposizione sulla quale valuterà il GIP.

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UDIENZA PRELIMINARE

RECAP: concluse le indagini preliminari, il PM è posto davanti alla scelta di richiedere

l’archiviazione o formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Se non ricorrono i casi in cui deve

chiedersi l’archiviazione e sempre che non decida di proseguire con un rito alternativo al

dibattimento, il PM esercita l’azione penale e formula l’imputazione con la richiesta di rinvio a

giudizio.

Nella formulazione originaria, la funzione dell’udienza preliminare era quella di controllo

sull’esercizio dell’azione penale: evitare dibattimenti iniqui per l’imputato quando non vi siano

elementi di prova tali da giusti care il passaggio alla fase dibattimentale; evitare dibattimenti inutili

che comporterebbero un dispendio di energie e risorse non giusti cato alla luce della debolezza

che caratterizza l’imputazione formulata dal PM queste due esigenze concorrono nel far sì che

all’udienza preliminare sia attribuita la funzione di ltro sulle azioni del PM.

Con la riforma Cartabia il ltro dell’udienza preliminare è diventato più selettivo: il controllo in

potere di integrazione

udienza preliminare non è solo sugli atti, ma al giudice viene attribuito un

probatoria sono possibili integrazioni per iniziativa del giudice. È quindi un controllo non

meramente passivo, ma che può esplicitarsi anche in iniziative del giudice a carattere probatorio.

richiesta di rinvio a giudizio

Atto introduttivo dell’udienza preliminare è la (all’udienza preliminare

si può arrivare in realtà anche in caso di richiesta di archiviazione, quando il giudice ordini

l’imputazione coatta). La presentazione della richiesta di rinvio a giudizio dà inizio alla fase

processuale in senso stretto, fase che va dall’esercizio dell’azione penale no all’irrevocabilità

della sentenza, e comporta un mutamento dal punto di vista soggettivo in quanto la persona che

imputato.

prima era indagato diventa ora Questo potrà ora esporre le proprie argomentazioni

difensive davanti al GUP, giudice chiamato a scegliere tra l’instaurazione del dibattimento e il non

luogo a procedere.

Epiloghi dell’udienza preliminare:

• Sentenza di non luogo a procedere (provvedimento decisorio sull’imputazione).

• Decreto che dispone il giudizio passaggio alla fase dibattimentale.

È tipico provvedimento propulsivo, non ha contenuto decisorio sul merito della colpevolezza. Il

giudice procederà alla formazione del fascicolo per il dibattimento.

Scansioni:

Richiesta rinvio a giudizio, ssazione udienza e relativi atti introduttivi;

Accertamenti circa la regolare costituzione delle parti (valutazione dell’e ettiva conoscenza in capo

all’imputato della pendenza del procedimento penale a sua carico);

Controllo sulla qualità dell’imputazione;

Discussione.

-

Eventuali integrazioni probatorie;

Modi ca imputazione;

-

Decisione;

Formazione fascicolo per il dibattimento e trasmissione al giudice dibattimentale.

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RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO:

La richiesta di rinvio a giudizio, atto introduttivo dell’udienza preliminare, deve essere depositata

dal PM nella cancelleria del GUP (art. 416). Con la stessa, il PM deve mettere a disposizione il

corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, e deve trasmette il proprio fascicolo contenente la

notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini preliminari e i verbali degli atti compiuti

davanti al giudice per le indagini preliminari (es. incidente probatorio). Non è motivata. Con la

penale

richiesta di rinvio a giudizio si esercita l’azione e si formula l’imputazione esposizione

in forma chiara e precisa del fatto addebitato all’imputato e delle norme di legge che si assumono

violate.

Contenuto della richiesta (art. 417):

• Generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che valgono a identi carlo, nonché

generalità della persona o esa dal reato qualora ne sia possibile l’identi cazione;

• Enunciazione, del fatto,

in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che

“chiarezza”

possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza cioè tenore letterale

che renda comprensibile la descrizione, funge anche da limite rispetto alla possibile ridondanza

della descrizione (spesso vi è la tendenza ad inserire elementi di prova, non necessari in questa

“Precisione”

sede). signi ca che deve essere descritta l’imputazione in modo su cientemente

puntuale (modalità del fatto, condotta, evento). Questo punto indica l’imputazione, la de nizione dell’accusa!

• fonti di prova elementi fonti

L’indicazione delle acquisite non di prova ma (mero elenco) su

cui si fonda la richiesta. È fonte di prova tutto ciò che determina un elemento di prova,

l’elemento di prova è quindi l’informazione derivante dalla fonte di prova (es. fonte = Tizio;

elemento = notizia).

• domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio

La al giudice richiesta di

trasferire l’imputazione dalla richiesta di rinvio a giudizio al decreto che dispone il giudizio;

• data sottoscrizione.

La e la

FISSAZIONE UDIENZA e ATTI INTRODUTTIVI:

Entro 5 gg dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice ssa con decreto il giorno,

in camera di consiglio,

l’ora e il luogo dell’udienza nominando un difensore d’u cio quando

l’imputato è privo del difensore di ducia. Tra la data di deposito della richiesta e la data

dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 gg (art. 418).

In questo momento la richiesta non è ancora nota all’imputato. Fissata l’udienza è perciò

necessario metterne a conoscenza i soggetti interessati il giudice farà noti care, all’imputato e

di ssazione dell’udienza

alla persona o esa, l’avviso almeno 10 gg prima della data di udienza.

L’avviso contiene l’avvertimento all’imputato che, qualora non sia presente all’udienza, il giudice

procederà in sua assenza. I presupposti per procedere in assenza sono la necessità che

l’imputato fosse a conoscenza del processo e che la mancata partecipazione dipenda da una sua

scelta volontaria, ne deriva quindi che se l’imputato fornisce prova che la sua assenza sia stata

causata da caso fortuito o forza maggiore, ovvero dalla mancata conoscenza della pendenza del

processo, sarà necessario ssare una nuova udienza. facoltà di

L’avviso è noti cato anche al PM e al difensore dell’imputato, con l’avvertimento della

prendere visione degli atti (fascicolo del PM) e di presentare memorie e produrre documenti.

Sia la noti ca dell’avviso che il rispetto del termine sono disposizioni che in caso di inosservanza

comportano nullità (art. 419).

L’avviso di ssazione dell’udienza contiene inoltre l’invito (al PM ed al difensore dell’imputato) a

indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a

trasmettere la documentazione relativa alle

giudizio l’atto di rinvio a giudizio non esaurisce i poteri investigativi del PM, questo può infatti

➜ indagini suppletive e indagini integrative.

svolgere le c.d. Si fa riferimento ad un’attività di

indagine posta in essere successivamente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio:

presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il PM, con l’ausilio della PG, è legittimato a svolgere

indagini di carattere suppletivo.

L’invito è atto doveroso per il solo PM, per il difensore vale il principio della libertà valutativa.

L’udienza preliminare rappresenta fondamentale garanzia per l’imputato che sa di poter contare

sulla valutazione di un giudice estraneo all’attività di indagine che guarda con occhi neutrali l’esito

di quell’attività. Proprio perché questo controllo è essenzialmente una garanzia dell’imputato,

rinuncia all’udienza preliminare

quest’ultimo ha la facoltà di rinunciarvi l’imputato e chiede il

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giudizio immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare. La richiesta va fatta con

dichiarazione personale o a mezzo di procuratore speciale, almeno 3 gg prima dell’udienza.

Questa ipotesi si veri ca quando l’imputato è convinto di essere meritevole di una sentenza

assolutoria: siccome l’udienza preliminare si concluderebbe con una sentenza di non luogo a

procedere, sentenza irrevocabile ma che potrebbe essere revocata su richiesta del PM,

l’imputato, sicuro dell’esito assolutorio, potrebbe chiedere il passaggio diretto al dibattimento così

da ottenere la stabilità della sentenza

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gierreti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vicoli Daniele.
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