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PROCEDIMENTI SPECIALI
La nozione di procedimento speciale fa riferimento alla dinamica processuale e si definisce per differenza specifica rispetto al concetto di procedimento ordinario di primo grado (procedimento ordinario = indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio).
Il Libro VI del codice prevede sei tipi di procedimento speciale: giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto e sospensione del processo con messa alla prova.
Rientrano in questa categoria anche altri procedimenti non disciplinati dal codice quali il procedimento di oblazione, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, giudizio immediato richiesto dall'imputato e la contestazione suppletiva nell'udienza preliminare/dibattimento.
Questi procedimenti si possono suddividere in tre gruppi:
- Riti fondati su un requisito soggettivo, quale la scelta volontaria di una/entrambe le parti (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. Applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento), procedimento di oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie, sospensione del processo con messa alla prova e giudizio immediato richiesto dall'imputato. Questi procedimenti sono espressione di una giustizia consensuale, le cui norme attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di taluni stati o situazioni processuali.
2. Riti fondati su requisiti oggettivi, imperativamente affermati dal giudice: giudizio direttissimo, giudizio immediato richiesto dal pm, contestazione suppletiva del reato concorrente o continuato. Rispondono ad una giustizia autoritativa, la cui esigenza di semplificazione si giustifica non in nome di una scelta volontaria delle parti, bensì in forza di presupposti processuali oggettivi, affermati dal giudice.
3. Gruppo misto, la semplificazione costituisce il risultato di un'iniziale scelta imperativa del giudice, combinata con il consenso dell'imputato/accordo.
parti → procedimento per decreto, giudizio direttissimo esperibile col consenso delle parti e contestazione suppletiva del fatto nuovo. I vari procedimenti speciali non sono incompatibili fra loro la scelta si impone solo → all'interno del medesimo gruppo (un procedimento consensuale esclude la trasformazione in altro procedimento del medesimo tipo); l'instaurazione di una procedura consensuale è altresì incompatibile con qualsiasi semplificazione autoritativa del procedimento. È invece sempre consentito il passaggio da un rito autoritario ad uno consensuale, premiati con uno sconto di pena, e questo per varie ragioni:
- ragione economica: il rito premiale si chiude prima del dibattimento, realizzando un risparmio di risorse maggiore rispetto a quello autoritario;
- ragione giuridico-costituzionale: esigenza di garantire un trattamento uniforme degli imputati dinanzi alle possibili scelte processuali; l'accesso ai riti premiali non può essere
Ostacolato dall'instaurazione autoritativa di un procedimento speciale. Il diritto di difesa garantisce al soggetto la possibilità di scegliere il modo più adeguato e consono ai propri interessi per difendersi. (paragrafo 4 sul libro)
Estinzione reato per condotte riparatorie. L'articolo 162 ter cp dispone che, nei reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il reato si estingue qualora l'imputato ripari integralmente il danno procurato alla vittima (sono esclusi i diritti di violenza sessuale per i quali la querela è irrevocabile + delitto di atti persecutori).
Particolare procedura che permette all'imputato di guadagnare l'estinzione del reato e allo Stato di risparmiare il tempo e le risorse necessarie ad allestire l'udienza dibattimentale.
Per l'estinzione del reato non è essenziale che l'offerta risarcitoria sia accettata dalla persona offesa, ma basta che il giudice consideri tale offerta congrua e proporzionata al danno cagionato.
L'offerta può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, oppure successivamente, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
L'ammissibilità della domanda è vagliata dal giudice destinatario della richiesta, alla stregua del criterio di congruità della somma offerta a riparare il danno. Il giudice decide dopo aver sentito le parti e la persona offesa dal reato.
Accoglimento della richiesta declaratoria di estinzione del reato, sancita con provvedimento di archiviazione (indagini preliminari), oppure sentenza di non luogo a procedere.
Se la richiesta viene rigettata, si va avanti con il giudizio, anche se si ritiene che una nuova offerta riparatoria possa essere reiterata, fin tanto che non sia dichiarato il dibattimento + rimane aperta la possibilità di richiedere altro rito alternativo.
Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa;
Oggi questo istituto è esperibile per una serie di reati identificati dall'articolo 444 comma 1, attraverso il riferimento alla "sanzione in concreto applicabile": vi rientrano delitti/contravvenzioni punibili con la pena pecuniaria, oppure con una sanzione sostitutiva o infine con una pena detentiva non superiore a 5 anni.
La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente a quella detentiva, la quale va, a sua volta, determinata computando le eventuali circostanze previste dalla legge penale. Dovendo far riferimento non alla pena edittale, bensì a quella in concreto applicabile, sono ammessi al patteggiamento reati punibili con pene in astratto superiori a 5 anni di reclusione.
Sono esclusi i delitti di criminalità organizzata, di terrorismo ovvero determinati delitti contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale + rito precluso nel procedimento minorile + incompatibile con la giurisdizione conciliativa del giudice.
Di pace. Vi è un sensibile ridimensionamento della premialità per chi accetta di patteggiare pene detentive da 2 a 5 anni vi è una differenza fra la sentenza che applica una pena concordata fino a 2 anni e quella che applica una pena da 2 a 5 anni: la prima è definita minus, mentre quella concernente reati più gravi è definita maius. Fulcro del rito speciale è l'accordo fra le parti principali del processo condizione solo necessaria, non sufficiente, in quanto la legge impone al giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell'intesa raggiunta. Oggetto dell'accordo è la pena da applicare. Effetti per l'imputato: serie di rinunce a diritti che gli spetterebbero in base alle ordinarie regole processuali rinuncia ad esercitare il diritto alla prova (viene giudicato sulla base degli atti probatori presenti nel fascicolo) + rinuncia a controvertire sul fatto e sulla relativa qualifica giuridica + rinuncia a controvertire
Sulla specie e sulla misura della pena da applicare; in compenso ottiene una serie di vantaggi:
- sconto di pena (diminuita fino a 1/3)
- assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata, in quanto non è idonea a irradiare effetti vincolanti nei giudizi civili e amministrativi
- assenza di pubblicità
Vantaggi collegati al solo patteggiamento:
- affrancamento dell'imputato dall'obbligo di pagare le spese processuali
- esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza, eccetto la confisca
- non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziario, su richiesta dell'interessato
Vi è inoltre la possibilità, per l'imputato che patteggia, di conseguire l'estinzione del reato per fatti che non rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 167 cp: la pena concordata che non superi i 2 anni di detenzione può essere sospesa e la relativa condanna può sfociare in una declaratoria.
di estinzione del reato, se nei 5 anni successivi alla sentenza l'imputato non commette un altro delitto o se, nei 2 anni successivi, non si rende responsabile di una contravvenzione.
Effetti per l'accusa: rinuncia a controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell'imputazione + risparmio di risorse da impiegare nel perseguimento da altri reati.
Diversamente dall'imputato, il magistrato è tenuto ad effettuare la propria scelta alla stregua di parametri obiettivi e non in base a valutazioni di opportunità si ritiene che il pm debba affidarsi a quegli stessi criteri che la legge espressamente impone al giudice per stabilire se la richiesta di patteggiamento vada ammessa o rigettata: egli può esprimere il proprio consenso dopo aver appurato che il materiale di indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta + deve verificare la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall'imputato +
chiedersi se all’esperibilità del rito alternativo non ostino motivi di esclusione oggettiva o soggettiva, menzionati dall'articolo 444 comma 1 bis + interrogarsi sulla congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore.
In ogni caso, ci penserà il giudice a vagliare se il rito speciale possa avere luogo; il giudice deve infatti condurre una verifica sull'ammissibilità della richiesta salvo che non ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 129, nel quale caso sarebbe tenuto a pronunciare la corrispondente sentenza di proscioglimento.
Il giudice verifica:
- che il reato rientri fra quelli suscettibili di essere definiti con questa speciale procedura;
- che la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta;
- che la pena dalle stessa indicata sia congrua rispetto alla finalità che le sono proprie.
Quanto all'eventuale incompletezza dell'indagine,
Il giudice deve assolvere l'imputato sea suo carico non risulta alcun elemento, sicché grava sul PM il dovere di negare il proprio consenso a fronte di un'imputazione non sufficientemente suffragata da elementi conoscitivi acquisiti nella fase preliminare. Deve essere sempre motivato il dissenso opposto alla richiesta di imputato (articolo 446 comma 6) tale dissenso è idoneo a influire sullo svolgimento procedurale precludendo il rito speciale. Con il suo dissenso, il pm impone la prosecuzione dell'iter processuale verso la fase del giudizio, ma non pregiudica in alcun modo il contenuto della decisione che si sarebbe potuta applicare all'esito del patteggiamento: non preclude una tardiva applicazione della pena chiesta dall'imputato, ogni qualvolta il giudice dovesse considerare ingiustificato il dissenso stesso. Procedimento si apre con la richiesta, presentata al giudice da una delle due parti.