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PROCEDURA PENALE – Conso-Grevi
Vi è una distinzione tra giudici ordinari, giudici speciali (figure estranee alla legge di
ordinamento giudiziario) e giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da
giudicare). La Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette
l’istituzione di giudici specializzati (ad es. il tribunale dei minorenni) in ragione dello
specifico oggetto della loro giurisdizione. Sono esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali:
I tribunali militari, riguardo ai reati militari commessi da appartenenti alle
•
forze armate;
La Corte Costituzionale, nella particolare composizione che risulta dall’art.
•
135.7 Cost., riguardo alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
I giudici ordinari sono:
Giudice di pace: onorario e monocratico; Premesso che nella categoria dei
•
magistrati onorari rientrano anche i giudici onorati di tribunale e i viceprocuratori onorari, va
dato atto della recente approvazione della L.28 aprile 2016, n. 57, la quale, da un lato,
contiene la delega al Governo per la riforma organica di tutta la magistratura onoraria e
dell’altro detta regole di immediata applicabilità.
Giudice per le indagini preliminari: monocratico;
•
Con riguardo ad esso, per evitare condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel corso
delle indagini preliminari, è previsto che debba essere diverso da quello che ha svolto le
funzioni di gip. Al fine di assicurare un’elevata qualificazione professionale dei GUP e
l’intento di creare le premesse per la loro terzietà, è stata fissata la regola della
temporaneità delle funzioni. Qualora dopo 6 anni sia in corso il compimento di un atto,
l’esercizio delle funzioni viene prorogato sino al compimento dell’atto in questione; al di fuori
di quest’ipotesi, tali disposizioni possono essere derogate solo “per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio”;
• Giudice dell’udienza
Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato, esso giudica in
preliminare:
•
composizione monocratica o collegiale;
giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6
Corte
• d’assise:
laici; collegiale, composta da 3 magistrati;
Corte
• d’appello:
Corte d’assise d’appello: collegiale;
• Magistrato di sorveglianza: monocratico;
• Tribunale di sorveglianza: collegiale, composto da 4 membri, di cui 2 togati e
•
2 laici; divisa in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5
Corte di
• cassazione:
componenti; che diventano 9 sezioni tale organo è chiamato a pronunciarsi nella
composizione a sezioni unite. Anche i
giudici minorili sono regolati dalla legge di
giudiziar
rispetto ad essi, come si è anticipato, è quindi corretta la definizione di
ordinamento
io:
giudici ordinari
specializzati.
1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO
La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione
autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale.
Il giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come
antecedente logico‐giuridico
della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale
che può avere natura
civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del
procedimento in cui è
cognitio incidenter
inser ).
tantum
ita (
A tale regola sono state previste delle eccezioni, che possono essere suddivise in 2 categorie:
Da un lato vi sono quelle disposizioni che, in caso di controversia
• sulla proprietà delle
cose sequestrate, devolvono la relativa risoluzione al
giudice civile;
• Dall’altro vi sono invece quelle che, occupandosi specificamente delle
questioni da cui
dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il
modo dell’eventuale
sospensio
ne.
Tutto ciò vale particolarmente per le questioni pregiudiziali relative allo stato di
famiglia o di
cittadinanza: in questi casi il giudice può sospendere il processo quando
ricorrono 3 condizioni:
Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità
• tra la risoluzione della
sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione
controversia
La questione pregiudiziale deve
• essere seria;
Deve essere già stata proposta l’azione a norma
• delle leggi civili.
Se manca una di tali condizioni il giudice deve decidere in
via incidentale.
Nel caso di sospensione, il giudice pronuncia ordinanza Durante la
impugnabile in cassazione.
possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non
sospensione riguardanti la questione
che ha determinato la Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale è
sospensione.
riconosciuta efficacia di giudicato. A questo proposito, il giudicato civile o ammnistrativo ha
un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale,
sia se, risolta incidenter tantum la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale è
sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in corso.
seconda ipotesi di sospensione qualsiasi altra
La del processo penale a causa di una questione
pregiudiziale è
quella prevista dall’art. 479 quando la controversia da
; sospensione questa
risolvere verte su una
questione di competenza del giudice amministrativo che può
o civile disposta solo nel corso del dibattimento.
essere La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione
• sull’esistenza del reato;
La controversia deve essere di particolare
• complessità;
Deve essere già in corso il relativo procedimento davanti al giudice civile
• o amministrativo.
La sospensione del dibattimento è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione ed è
escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo.
Il giudice può revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione quando il giudizio civile o
amministrativo non sia concluso entro 1 anno; la sentenza extrapenale non ha efficacia
vincolante, entrando solo a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base
per la formazione del libero convincimento del giudice.
Infine, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente della
Camera o del Senato e del Presidente del Consiglio sono sospesi dalla data di assunzione sino
alla cessazione della carica o della funzione, anche se relativi a fatti antecedenti l’assunzione
della carica o funzione.
LA COMPETENZA: PER MATERIA, PER TERRITORIO E PER
5. La disciplina della competenza consiste nell’insieme di regole giuridiche
che consentono la
distribuzione, orizzontale e verticale, delle questioni penali, in
modo tale che risulti
predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni
procedimento.
È stato poi introdotto un altro e ulteriore criterio di assegnazione imperniato sulla
categoria delle attribuzioni, la quale, pur essendo affine al concetto di competenza, si
differenzia da quest’ultima perché opera come criterio interno di ripartizione, idoneo a
distinguere l’ambito di cognizione del tribunale in composizione collegiale da quello del
tribunale in composizione monocratica. Il codice ha aggiunto, affianco delle due tradizionali
figure di competenza, quella
per materia e per territorio, una terza categoria, quella per connessione.
Con riguardo alla competenza per materia, bisogna anzitutto dire che il
codice ha operato la
suddivisione tenendo conto sia del tipo di reato (criterio qualitativo), sia
del livello della pena
edittale (criterio quantitativo). L’art. 4 dispone che bisogna tener conto
del massimo della pena art 5
stabilito dalla legge per ogni reato consumato o tentato, mentre bisogna
escludere l’incidenza
della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo
si tratti delle aggravanti
per le quali la legge prevede una pena di specie diversa o di quelle
ad effetto speciale.
Alla corte d’assise sono affidati:
A) nonché i delitti
I delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel
• massimo a 24 anni,
eccezion
fatta delitti
per i di tentato omicidio, di rapina e di estorsione,
sequestro di persona a scopo di
di
estorsione;
B) I delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o
• aiuto al suicidio,
omicidio
preterintenzionale;
C) Ogni delitto doloso da cui sia derivata la morte di una o più persone,
•
escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte avvenuta in
seguito a rissa e di morte derivante da omissione di soccorso;
I delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio e
D)
• quelli contro la
personalità dello Stato puniti con pena non inferiore nel
massimo a 10 anni.
D- i delitti consumati o tentati di associazioni per delinquere
• bis) prevista nonché il
delitto di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio
dello Stato, i delitti di
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di
persone, di acquisto e
art 4: alienazione di schiavi ed infine i delitti con finalità di terrorismo
competenza il tribunale, la sua competenza si ricava per sottrazione
Per quanto riguarda rispetto ai reati di
competenza della corte d’assise o del
giudice di pace.
Nella competenza per territorio la regola fondamentale è quella del luogo
in cui il reato è stato
consum
ato.
Ad essa il legislatore fa seguire:
Altre regole di carattere generale che derogano al criterio del
• locus commissi delicti in
ragione della particolare configurazione della . Tali ipotesi
fattispecie delittuosa sono
quelle reato che abbia cagionato la morte di una o più
del persone, del reato
permanente e del delitto tentato. Nel primo caso si è preferito
radicare la competenza
nel luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione. Nelle altre 2
ipotesi si è optato,
rispettivamente, per il criterio del luogo in cui ha avuto anch
Talu regole suppletive che consentono di individuare il
• ne giudice territorialmente
competente quando non sia possibile ricorrere alle regole generali.
Prioritario è il criterio
del luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione;
seguono il criterio della
residenza, della dimora e del domicilio dell’imputato; ed infine quello
La normativa si applica anche quando il reato è stato commesso in parte all’estero, mentre in
caso il reato sia commesso interamente all’estero risultano indispensabili taluni adeguamenti.
Ad esempio se si tratta di reato commesso interamente all’estero a danno di un cittadino
bisogna tenere conto del diverso criterio emergente dall’art 10comma 1‐ bis, che è stato
inserito dall’art 6 comma 3° d.l. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con l. 14 luglio 2016 n.
131. Rispetto a tale categoria di reati commessi interamente all’estero, qualora non riescano
ad operare i criteri di cui all’art 10 comma 1°, si applica la nuova regola in base alla quale la
competenza spetta al tribunale o alla corte d’assise di Roma.
Numerose deroghe alla regola del locus commissi delicti traggono la loro legittimazione
dall’art 210 disp.att., il quale stabilisce che continuano ad osservare le disposizioni di leggi o
decreti disciplinanti la competenza per territorio sulla base di criteri non coincidenti con quello
fissato dall’art 8 comma 1°.
In conformità con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, altre
deroghe
sono, inoltre, riconducibili a leggi successive alla pubblicazione del codice.
In due situazioni, sorrette da precise ragioni giustificatrici consistenti, rispettivamente,
nell’esigenza di garantire una migliore funzionalità dello strumento processuale e
nell’opportunità di evitare offuscamenti dell’imparzialità del giudice, lo stesso codice crea
regole ad hoc.
Una prima deroga riguarda i procedimenti relativi ai delitti di mafia, schiavitù,
•
tratta di persone e sequestro per estorsione. In tal caso le funzioni di gip, nonché quelle di
gup, sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente;
La seconda deroga nasce dal presupposto dell’esistenza di un procedimento in
•
cui un magistrato assuma il ruolo di imputato o di persona offesa, e che sia di competenza
di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte d’appello in cui lo stesso
esercita le proprie funzione o le esercitava al momento
magistrato casi
la spetta al giudice, ugualmente competente per
competenza capoluogo del distretto di corte d’appello determinato dalla legge,
sulla base di una
tabella incentrata sul criterio della
circolarità.
La competenza per connessione comporta il confluire davanti ad un unico giudice di
procedimenti riservati a giudici diversi. La connessione si ha:
Se il reato per il quale si procede è stato commesso da più persone in
•
concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti,
hanno determinato l’evento;
Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
•
omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso
disegno criminoso (reato continuato);
Se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per
•
occultare gli altri.
Per la determinazione del giudice competente nel caso di procedimenti connessi prioritario è il
criterio del giudice superiore, per cui i procedimenti di competenza del tribunale sono
attribuiti alla corte d’assise; quando invece ci si muove solo sul piano della competenza
territoriale prevale il giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità,
quello competente per il primo reato.
Criteri particolari sono inoltre dettati per la connessione di procedimenti di competenza di
giudici ordinari e speciali. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte Cost e giudice
ordinario, prevale la competenza del giudice speciale, mentre nel rapporto tra giudice militare
e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, che la connessione opera solo
quando il reato comune è più grave di quello militare. Per i procedimenti relativi ad imputati
che, al momento del fatto, erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni,
la connessione non opera.
6. LA C.D. COMPETENZA FUNZIONALE
Riguardo alla suddivisione per gradi, è possibile distinguere tra giudici di pace, tribunale
ordinario e corte d’assise (giudici di primo grado), tribunale monocratico, corte d’appello e
corte d’assise d’appello (giudici di secondo grado), corte di cassazione, cui è demandato il
controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti.
La suddivisione si articola poi in 3 fasi:
Fase anteriore al giudizio, nella quale si collocano l’attività del gip e,
•
successivamente, quella del GUP;
Fase del giudizio, dove sono competenti il tribunale, la corte
• d’appello, la corte d’assise,
la corte d’appello d’assise e la corte di
cassazione; dove sono distinte le funzioni del
• giudice di esecuzione da
Fase quelle
della magistratura di
7. LE “ATTRIBUZIONI” DEL
TRIBUNALE
Appurato che riguardo ad un certo reato deve giudicare il tribunale, occorre stabilire se è
richiesta la composizione monocratica ovvero quella collegiale, ed in
questo caso il criterio di
ripartizione è basato sul concetto di
attribuzione.
Innanzitutto va rilevato che alla soppressione dell’ufficio del pretore e alla conseguente
possibilità per il tribunale di funzionare sia nella sua tradizionale composizione, sia in quella
monocratica, ha fatto seguito una valorizzazione di questa sua seconda dimensione, eletta a
regola. L’obiettivo di una più rigorosa utilizzazione delle risorse ha indotto a
l‘importanza attribuita al principio della
Tale orientamento emerge con chiarezza se si riflette sulla diversa ampiezza dell’assegnazione
ridimensionare
collegialità.
incentrata sul criterio quantitativo. Estremamente opportuna si è pertanto rilevata la
correzione di rotta attuata con l egge n.
479
del 1999, che, nel modificare in più punti la normativa codicistica, ha tra
l’altro dettato la nuova
regolamentazione del procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, nel cui
La riformulazione è stata determinata dal proposito di ridimensionare le attribuzioni
contesto risulta la particolare importanza l’indicazione di un determinato
originariamente previste per il giudice monocratico, come si ricava senza possibilità di
equivoci dalla correzione apportata al
criterio quantitativo, che attualmente consente
di devolvere al
tribunale collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore nel
massimo a dieci anni, anche
nell’ipotesi del Dato atto di questa peculiarità, occorre ulteriormente
tentativo. precisare che
inv il limite di dieci anni va calcolato applicando le regole dettate
ece dall’art 4. Il criterio
quantitativo va tuttavia coordinato con quello qualitativo, che implica
Relativamente alla seconda situazione, riguardante i reati puniti con la reclusione non
deroghe di non all’elenco risultante dal 1° c
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