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PROCEDURA PENALE – Conso-Grevi

Vi è una distinzione tra giudici ordinari, giudici speciali (figure estranee alla legge di

ordinamento giudiziario) e giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da

giudicare). La Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette

l’istituzione di giudici specializzati (ad es. il tribunale dei minorenni) in ragione dello

specifico oggetto della loro giurisdizione. Sono esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali:

I tribunali militari, riguardo ai reati militari commessi da appartenenti alle

forze armate;

La Corte Costituzionale, nella particolare composizione che risulta dall’art.

135.7 Cost., riguardo alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto

tradimento o per attentato alla Costituzione.

I giudici ordinari sono:

Giudice di pace: onorario e monocratico; Premesso che nella categoria dei

magistrati onorari rientrano anche i giudici onorati di tribunale e i viceprocuratori onorari, va

dato atto della recente approvazione della L.28 aprile 2016, n. 57, la quale, da un lato,

contiene la delega al Governo per la riforma organica di tutta la magistratura onoraria e

dell’altro detta regole di immediata applicabilità.

Giudice per le indagini preliminari: monocratico;

Con riguardo ad esso, per evitare condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel corso

delle indagini preliminari, è previsto che debba essere diverso da quello che ha svolto le

funzioni di gip. Al fine di assicurare un’elevata qualificazione professionale dei GUP e

l’intento di creare le premesse per la loro terzietà, è stata fissata la regola della

temporaneità delle funzioni. Qualora dopo 6 anni sia in corso il compimento di un atto,

l’esercizio delle funzioni viene prorogato sino al compimento dell’atto in questione; al di fuori

di quest’ipotesi, tali disposizioni possono essere derogate solo “per imprescindibili e

prevalenti esigenze di servizio”;

• Giudice dell’udienza

Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato, esso giudica in

preliminare:

composizione monocratica o collegiale;

giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6

Corte

• d’assise:

laici; collegiale, composta da 3 magistrati;

Corte

• d’appello:

Corte d’assise d’appello: collegiale;

• Magistrato di sorveglianza: monocratico;

• Tribunale di sorveglianza: collegiale, composto da 4 membri, di cui 2 togati e

2 laici; divisa in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5

Corte di

• cassazione:

componenti; che diventano 9 sezioni tale organo è chiamato a pronunciarsi nella

composizione a sezioni unite. Anche i

giudici minorili sono regolati dalla legge di

giudiziar

rispetto ad essi, come si è anticipato, è quindi corretta la definizione di

ordinamento

io:

giudici ordinari

specializzati.

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO

La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione

autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale.

Il giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come

antecedente logico‐giuridico

della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale

che può avere natura

civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del

procedimento in cui è

cognitio incidenter

inser ).

tantum

ita (

A tale regola sono state previste delle eccezioni, che possono essere suddivise in 2 categorie:

Da un lato vi sono quelle disposizioni che, in caso di controversia

• sulla proprietà delle

cose sequestrate, devolvono la relativa risoluzione al

giudice civile;

• Dall’altro vi sono invece quelle che, occupandosi specificamente delle

questioni da cui

dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il

modo dell’eventuale

sospensio

ne.

Tutto ciò vale particolarmente per le questioni pregiudiziali relative allo stato di

famiglia o di

cittadinanza: in questi casi il giudice può sospendere il processo quando

ricorrono 3 condizioni:

Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità

• tra la risoluzione della

sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione

controversia

La questione pregiudiziale deve

• essere seria;

Deve essere già stata proposta l’azione a norma

• delle leggi civili.

Se manca una di tali condizioni il giudice deve decidere in

via incidentale.

Nel caso di sospensione, il giudice pronuncia ordinanza Durante la

impugnabile in cassazione.

possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non

sospensione riguardanti la questione

che ha determinato la Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale è

sospensione.

riconosciuta efficacia di giudicato. A questo proposito, il giudicato civile o ammnistrativo ha

un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale,

sia se, risolta incidenter tantum la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale è

sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in corso.

seconda ipotesi di sospensione qualsiasi altra

La del processo penale a causa di una questione

pregiudiziale è

quella prevista dall’art. 479 quando la controversia da

; sospensione questa

risolvere verte su una

questione di competenza del giudice amministrativo che può

o civile disposta solo nel corso del dibattimento.

essere La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione

• sull’esistenza del reato;

La controversia deve essere di particolare

• complessità;

Deve essere già in corso il relativo procedimento davanti al giudice civile

• o amministrativo.

La sospensione del dibattimento è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione ed è

escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo.

Il giudice può revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione quando il giudizio civile o

amministrativo non sia concluso entro 1 anno; la sentenza extrapenale non ha efficacia

vincolante, entrando solo a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base

per la formazione del libero convincimento del giudice.

Infine, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente della

Camera o del Senato e del Presidente del Consiglio sono sospesi dalla data di assunzione sino

alla cessazione della carica o della funzione, anche se relativi a fatti antecedenti l’assunzione

della carica o funzione.

LA COMPETENZA: PER MATERIA, PER TERRITORIO E PER

5. La disciplina della competenza consiste nell’insieme di regole giuridiche

che consentono la

distribuzione, orizzontale e verticale, delle questioni penali, in

modo tale che risulti

predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni

procedimento.

È stato poi introdotto un altro e ulteriore criterio di assegnazione imperniato sulla

categoria delle attribuzioni, la quale, pur essendo affine al concetto di competenza, si

differenzia da quest’ultima perché opera come criterio interno di ripartizione, idoneo a

distinguere l’ambito di cognizione del tribunale in composizione collegiale da quello del

tribunale in composizione monocratica. Il codice ha aggiunto, affianco delle due tradizionali

figure di competenza, quella

per materia e per territorio, una terza categoria, quella per connessione.

Con riguardo alla competenza per materia, bisogna anzitutto dire che il

codice ha operato la

suddivisione tenendo conto sia del tipo di reato (criterio qualitativo), sia

del livello della pena

edittale (criterio quantitativo). L’art. 4 dispone che bisogna tener conto

del massimo della pena art 5

stabilito dalla legge per ogni reato consumato o tentato, mentre bisogna

escludere l’incidenza

della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo

si tratti delle aggravanti

per le quali la legge prevede una pena di specie diversa o di quelle

ad effetto speciale.

Alla corte d’assise sono affidati:

A) nonché i delitti

I delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel

• massimo a 24 anni,

eccezion

fatta delitti

per i di tentato omicidio, di rapina e di estorsione,

sequestro di persona a scopo di

di

estorsione;

B) I delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o

• aiuto al suicidio,

omicidio

preterintenzionale;

C) Ogni delitto doloso da cui sia derivata la morte di una o più persone,

escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte avvenuta in

seguito a rissa e di morte derivante da omissione di soccorso;

I delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio e

D)

• quelli contro la

personalità dello Stato puniti con pena non inferiore nel

massimo a 10 anni.

D- i delitti consumati o tentati di associazioni per delinquere

• bis) prevista nonché il

delitto di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio

dello Stato, i delitti di

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di

persone, di acquisto e

art 4: alienazione di schiavi ed infine i delitti con finalità di terrorismo

competenza il tribunale, la sua competenza si ricava per sottrazione

Per quanto riguarda rispetto ai reati di

competenza della corte d’assise o del

giudice di pace.

Nella competenza per territorio la regola fondamentale è quella del luogo

in cui il reato è stato

consum

ato.

Ad essa il legislatore fa seguire:

Altre regole di carattere generale che derogano al criterio del

• locus commissi delicti in

ragione della particolare configurazione della . Tali ipotesi

fattispecie delittuosa sono

quelle reato che abbia cagionato la morte di una o più

del persone, del reato

permanente e del delitto tentato. Nel primo caso si è preferito

radicare la competenza

nel luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione. Nelle altre 2

ipotesi si è optato,

rispettivamente, per il criterio del luogo in cui ha avuto anch

Talu regole suppletive che consentono di individuare il

• ne giudice territorialmente

competente quando non sia possibile ricorrere alle regole generali.

Prioritario è il criterio

del luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione;

seguono il criterio della

residenza, della dimora e del domicilio dell’imputato; ed infine quello

La normativa si applica anche quando il reato è stato commesso in parte all’estero, mentre in

caso il reato sia commesso interamente all’estero risultano indispensabili taluni adeguamenti.

Ad esempio se si tratta di reato commesso interamente all’estero a danno di un cittadino

bisogna tenere conto del diverso criterio emergente dall’art 10comma 1‐ bis, che è stato

inserito dall’art 6 comma 3° d.l. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con l. 14 luglio 2016 n.

131. Rispetto a tale categoria di reati commessi interamente all’estero, qualora non riescano

ad operare i criteri di cui all’art 10 comma 1°, si applica la nuova regola in base alla quale la

competenza spetta al tribunale o alla corte d’assise di Roma.

Numerose deroghe alla regola del locus commissi delicti traggono la loro legittimazione

dall’art 210 disp.att., il quale stabilisce che continuano ad osservare le disposizioni di leggi o

decreti disciplinanti la competenza per territorio sulla base di criteri non coincidenti con quello

fissato dall’art 8 comma 1°.

In conformità con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, altre

deroghe

sono, inoltre, riconducibili a leggi successive alla pubblicazione del codice.

In due situazioni, sorrette da precise ragioni giustificatrici consistenti, rispettivamente,

nell’esigenza di garantire una migliore funzionalità dello strumento processuale e

nell’opportunità di evitare offuscamenti dell’imparzialità del giudice, lo stesso codice crea

regole ad hoc.

Una prima deroga riguarda i procedimenti relativi ai delitti di mafia, schiavitù,

tratta di persone e sequestro per estorsione. In tal caso le funzioni di gip, nonché quelle di

gup, sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto

nel cui ambito ha sede il giudice competente;

La seconda deroga nasce dal presupposto dell’esistenza di un procedimento in

cui un magistrato assuma il ruolo di imputato o di persona offesa, e che sia di competenza

di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte d’appello in cui lo stesso

esercita le proprie funzione o le esercitava al momento

magistrato casi

la spetta al giudice, ugualmente competente per

competenza capoluogo del distretto di corte d’appello determinato dalla legge,

sulla base di una

tabella incentrata sul criterio della

circolarità.

La competenza per connessione comporta il confluire davanti ad un unico giudice di

procedimenti riservati a giudici diversi. La connessione si ha:

Se il reato per il quale si procede è stato commesso da più persone in

concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti,

hanno determinato l’evento;

Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od

omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso

disegno criminoso (reato continuato);

Se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per

occultare gli altri.

Per la determinazione del giudice competente nel caso di procedimenti connessi prioritario è il

criterio del giudice superiore, per cui i procedimenti di competenza del tribunale sono

attribuiti alla corte d’assise; quando invece ci si muove solo sul piano della competenza

territoriale prevale il giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità,

quello competente per il primo reato.

Criteri particolari sono inoltre dettati per la connessione di procedimenti di competenza di

giudici ordinari e speciali. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte Cost e giudice

ordinario, prevale la competenza del giudice speciale, mentre nel rapporto tra giudice militare

e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, che la connessione opera solo

quando il reato comune è più grave di quello militare. Per i procedimenti relativi ad imputati

che, al momento del fatto, erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni,

la connessione non opera.

6. LA C.D. COMPETENZA FUNZIONALE

Riguardo alla suddivisione per gradi, è possibile distinguere tra giudici di pace, tribunale

ordinario e corte d’assise (giudici di primo grado), tribunale monocratico, corte d’appello e

corte d’assise d’appello (giudici di secondo grado), corte di cassazione, cui è demandato il

controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti.

La suddivisione si articola poi in 3 fasi:

Fase anteriore al giudizio, nella quale si collocano l’attività del gip e,

successivamente, quella del GUP;

Fase del giudizio, dove sono competenti il tribunale, la corte

• d’appello, la corte d’assise,

la corte d’appello d’assise e la corte di

cassazione; dove sono distinte le funzioni del

• giudice di esecuzione da

Fase quelle

della magistratura di

7. LE “ATTRIBUZIONI” DEL

TRIBUNALE

Appurato che riguardo ad un certo reato deve giudicare il tribunale, occorre stabilire se è

richiesta la composizione monocratica ovvero quella collegiale, ed in

questo caso il criterio di

ripartizione è basato sul concetto di

attribuzione.

Innanzitutto va rilevato che alla soppressione dell’ufficio del pretore e alla conseguente

possibilità per il tribunale di funzionare sia nella sua tradizionale composizione, sia in quella

monocratica, ha fatto seguito una valorizzazione di questa sua seconda dimensione, eletta a

regola. L’obiettivo di una più rigorosa utilizzazione delle risorse ha indotto a

l‘importanza attribuita al principio della

Tale orientamento emerge con chiarezza se si riflette sulla diversa ampiezza dell’assegnazione

ridimensionare

collegialità.

incentrata sul criterio quantitativo. Estremamente opportuna si è pertanto rilevata la

correzione di rotta attuata con l egge n.

479

del 1999, che, nel modificare in più punti la normativa codicistica, ha tra

l’altro dettato la nuova

regolamentazione del procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica, nel cui

La riformulazione è stata determinata dal proposito di ridimensionare le attribuzioni

contesto risulta la particolare importanza l’indicazione di un determinato

originariamente previste per il giudice monocratico, come si ricava senza possibilità di

equivoci dalla correzione apportata al

criterio quantitativo, che attualmente consente

di devolvere al

tribunale collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore nel

massimo a dieci anni, anche

nell’ipotesi del Dato atto di questa peculiarità, occorre ulteriormente

tentativo. precisare che

inv il limite di dieci anni va calcolato applicando le regole dettate

ece dall’art 4. Il criterio

quantitativo va tuttavia coordinato con quello qualitativo, che implica

Relativamente alla seconda situazione, riguardante i reati puniti con la reclusione non

deroghe di non all’elenco risultante dal 1° c

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Di Paolo Gabriella.
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