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SOSPENSIONE E RINVIO
Le disposizioni generali sul dibattimento riguardano le modalità di svolgimento dell'udienza, che si conformano ai principi della pubblicità e della concentrazione, ed hanno altresì lo scopo di realizzare pienamente il diritto dell'imputato di partecipare e difendersi.
Il potere ordinatorio, nell'udienza dibattimentale, è ripartito tra il presidente e l'intero collegio.
La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento spettano al presidente, che può avvalersi della forza pubblica. Quando la legge non prevede una forma determinata, i provvedimenti sono dati oralmente, senza formalità e senza motivazione. La discrezionalità del presidente è vincolata quando si tratta di disciplinare l'accesso all'aula, che risulta essere negato ai minori di 18 anni, alle persone sottoposte a misure di prevenzione, alle persone in stato di ubriachezza, intossicazione o squilibrio mentale.
e a quelle armate; inoltre, è imposta l'espulsione di coloro che turbano il regolare svolgimento dell'udienza. Per la decisione di procedere a porte chiuse è invece competente il collegio, che decide con ordinanza revocabile, sentite le parti. Tra i casi in cui si può procedere a porte chiuse, particolare attenzione è stata posta sulla tutela della riservatezza delle parti private e dei testimoni, limitatamente all'assunzione di specifici mezzi di prova, nonché alla tutela dei minori. Sono inoltre enunciati i parametri del buon costume e del segreto nell'interesse dello Stato. Vi è poi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati, anche se in questi casi non dev'essere necessariamente esclusa la pubblicità "mediata", cioè la presenza della stampa. È poi doveroso procedere a porte chiuse alla ricognizione delle persone che abbiano cambiato le generalità.scopo di protezione. Infine, ma solo se la persona offesa lo richiede, il dibattimento si svolge in tutto o in parte a porte chiuse quando si procede per idelitti di pedofilia, di violenza sessuale e per i delitti concernenti la tratta delle persone. Se la persona offesa è minorenne, per gli stessi delitti si procede sempre a porte chiuse.
Al presidente spetta il potere di ammonire l'imputato che si comporti in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, e di allontanarlo qualora persista. L'allontanamento è disposto con ordinanza ma può essere revocato in ogni momento. Se l'imputato, riammesso in aula, dev'essere di nuovo allontanato, potrebbe essere adottata l'espulsione definitiva da parte del collegio.
Direttamente dalla legge delega discende il divieto di arresto del testimone in udienza, di cui all'art. 476 comma 2°. Si tratta di una disposizione emblematica, che segna la rottura di una tradizione di tipo
inquisitorio imperniata, di fatto, sul riconoscimento di una verità precostituita nei verbali dell'istruzione, verità dalla quale non sarebbe consentito discostarsi.
Il giudice, con ordinanza, può autorizzare, in tutto o in parte, la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva, ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva. Tuttavia, il giudice può consentire la ripresa, ma negare la trasmissione in diretta, la quale tuttavia può comunque andare in onda in differita non appena chiusa l'udienza dibattimentale.
La regola base è che l'accesso dei mezzi audiovisivi ha bisogno del consenso delle parti in vista della protezione dei diritti della personalità di esse, e, inoltre, tale accesso non deve pregiudicare il sereno e regolare svolgimento dell'udienza o la decisione. Il consenso delle parti, invece, non è necessario quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del
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dibattimento. Al fine di tutelare il diritto all'immagine, il presidente può interdire la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge lo vieta. Tale garanzia non si estende al pubblico, il quale è presente volontariamente in aula.
Il principio di concentrazione del dibattimento è uno dei caratteri fondamentali del sistema accusatorio. Tuttavia di frequente il dibattimento si dovrà svolgere nell'arco di più udienze, anche perché l'assunzione orale della prova è comunque attività che richiede tempo. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente ne dispone la prosecuzione nel giorno seguente, anche se ciò è molto improbabile. È perciò prevista la possibilità di sospendere il dibattimento, per ragioni di assoluta necessità,
ma per un massimo di 10 giorni. Tuttavia anche questo termine, meramente ordinatorio, può raramente essere rispettato. Fra le ipotesi di sospensione del dibattimento previste specificamente dalla legge vi è quella prevista per la soluzione di una questione pregiudiziale da parte del giudice civile o amministrativo, sospensione che è a tempo indeterminato ma che può essere revocata se il giudizio civile o amministrativo non si è concluso nel termine di un anno. Il rinvio non può avere una durata superiore ai 18 mesi (durante i quali rimarrà sospeso il termine di prescrizione del reato), e non può essere disposto qualora l'imputato vi si opponga, ovvero quando è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
8. PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO ED ESAME A DISTANZA
Con la partecipazione al procedimento penale a distanza dell'imputato detenuto, introdotta dalla l. 7 gennaio 1998, n.11, si è voluto ridurre i rischi
connessi ai frequenti spostamenti dei detenuti, nonché i tempi del dibattimento, evitando il cosiddetto "turismo giudiziario" di chi risulta imputato in numerosi procedimenti pendenti in sedi diverse; con l'esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia, invece, si intende garantire la sicurezza del dichiarante che può rendere l'esame da un luogo protetto e segreto. In entrambi i casi, la presenza al dibattimento è sostituita da un collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone che si trovano nel luogo collegato con l'aula di udienza. Naturalmente, non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di una presenza virtuale, che è cosa ben diversa dalla partecipazione personale all'udienza. Nel caso di partecipazione a distanza dell'imputato, deve essere assicurata anche l'effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, e lapossibilità di udire quanto viene detto, secondo la tecnica delle videoconferenze. Resta però lecito interrogarsi sull'effettivo rispetto del diritto di difesa. La videoconferenza consente una visione soltanto parziale e a volte frammentaria di ciò che accade in aula di udienza, e comunque la partecipazione al contraddittorio dibattimentale risulta sempre mediata dallo strumento tecnico. Se è indubbia la compressione del diritto di difesa, il problema è verificare fino a che punto essa sia giustificata dall'esigenza di tutelare altri valori primari, come la celerità del processo o la pubblica sicurezza. In questo senso va sottolineato che la Corte Costituzionale, investita della questione, ne ha dichiarato l'infondatezza. 9. VERBALI DI UDIENZA Il verbale del dibattimento svolge la funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, da accludere al fascicolo per il dibattimento, ai fini della consultazione in camera.diconsiglio. Poiché i verbali delle indagini preliminari non entrano automaticamente a far parte del materiale valutabile, come supporto delle risultanze dibattimentali, è indispensabile che queste ultime siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza.
Nel verbale di assunzione dei mezzi di prova le domande e le risposte devono essere riprodotte integralmente in forma diretta, infatti, nell'esame diretto, le domande contano quanto le risposte, perché il vero significato di queste ultime può essere compreso solo se si conosce come sono state sollecitate, come si collocano del dialogo complessivo.
Una verbalizzazione integrale, nei dibattimenti di qualche complessità, può aver luogo soltanto con appositi strumenti tecnici.
Come mezzo ordinario di documentazione degli atti processuali è prevista la stenotipia, e solo in subordine la scrittura manuale, ma in quest'ultimo caso, se il verbale viene redatto in forma riassuntiva,
deve essere effettuata, di regola, la riproduzione fonografica. La verbalizzazione in forma riassuntiva è consentita solo quando gli atti hanno contenuto semplice o limitata rilevanza, ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione. Nella prassi, la stenotipia è sempre accompagnata dalla verbalizzazione sommaria con registrazione fonografica, che ha lo scopo di servire da riscontro alla traduzione "in chiaro" del testo effettuata successivamente dagli stenotipisti. In alcuni casi si procede alla videoregistrazione automatica integrale, che consente una rappresentazione più completa di quanto è avvenuto in udienza. Le parti hanno poteri di controllo sulla correttezza della documentazione, e a tal fine possono chiedere che sia data lettura di singoli brani e proporre domande di rettificazione o cancellazione, sulle quali il presidente decide con ordinanza. Allo stesso modo, il presidente decide sulledichiarazioni che le parti intendono far inserire nel verbale. Infine, sono allegate al verbale le memorie scritte presentate a sostegno delle richieste e delle conclusioni delle parti.
10. COSTITUZIONE DELLE PARTI E CONTUMACIA
Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
Per l'imputato, essere presente al dibattimento è fondamentale, dal momento che essenzialmente in questa fase ha luogo la formazione della prova; la sua presenza, inoltre, può essere indispensabile per l'assunzione di determinate prova (ad es. la ricognizione), per cui in questi casi può essere disposto il suo accompagnamento coattivo. Tale provvedimento non è invece ammesso per procedere all'esame, dal momento che questo non può avere luogo senza il consenso dell'imputato, salvo si tratti di esame concernente la responsabilità di altri, al quale l'imputato non può sottrarsi.
Per garantire in
e giustificata e non pregiudichi il diritto di difesa.