Estratto del documento

PM.

Si ha contrasto negativo quando un certo ufficio del PM si spoglia, trasmettendo gli atti delle

indagini in corso su un certo fatto, giacché ritiene che a procedere debba essere altra Procura

a quo

territorialmente competente (e se questa ritiene, al contrario, che debba procedere l’ufficio ,

poiché anche questa ritiene che non rientri nelle sue attribuzioni, interviene - dice la norma - l’Ufficio

del PM superiore [es. Procura Generale della Corte d’appello]); se il conflitto intervenga tra Procure

dislocate a diversi livelli la questione è risolta dalla Procura Generale presso la Cassazione. La sorte

degli atti d’indagine nel frattempo compiuti prima della designazione della Procura legittimata a

procedere restano efficaci e possono usarsi ancora nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Ancora diverso il caso del conflitto positivo tra le Procure: quando su un fatto concorrono le indagini

di due diverse Procure, ciascuna sedicente legittimata a procedere su quel solo fatto (medesimo fatto

storico e a carico del medesimo autore), interviene la Procura di grado superiore. Se il PM procedente

viene raggiunto da una richiesta di trasmissione degli atti da parte di altra Procura che si reputa

altresì legittimata a procedere, ma istituita presso un diverso giudice competente; se la prima non

ritiene di aderire alla richiesta, ne informa il Procuratore generale.

Norma particolare a tutela dell’indagato è quella di cui all’art. 54-quater cpp, per l’eventualità in cui

la persona indagata – conosciuto dell’indagine aperta nei suoi confronti tramite avviso di garanzia o

tramite comunicazione dell’iscrizione del nome nell’apposito registro delle notizie di reato – ritenga

Procura sbagliata

che stia procedendo la (perché il giudice competente individuato è errato e, a

cascata, sbagliata è anche la Procura). La persona indagata ha quindi la possibilità di sindacare la

legittimazione a procedere – sulla base della competenza territoriale del giudice – della Procura.

Questa facoltà consente sostanzialmente di anticipare già nella sede delle indagini considerazioni

che, nella sede del giudizio, riguarderanno la competenza territoriale del giudice. Non è indifferente

che proceda una Procura piuttosto che un’altra, giacché ciò si riverbera poi anche sulla competenza

per territorio del giudice.

Il soggetto sottoposto alle indagini (ma anche la persona offesa e i rispettivi difensori), se ritiene che

il reato per cui si procede appartenga alla competenza di un diverso giudice, può rivolgersi allo stesso

PM procedente chiedendo di trasmettere gli atti ad altro ufficio del PM (quello istituito presso il

indicazione delle ragioni

giudice territorialmente competente), con a sostegno di questa richiesta,

individuando anche il giudice territorialmente competente, a pena di inammissibilità. Il PM ricevente

la richiesta depositata presso la segreteria dello stesso deve rispondere alla stessa entro un breve

termine. Ove non provveda in tal senso, il suo silenzio (o la sua risposta negativa) attribuisce

all’indagato la facoltà di innescare il controllo dell’Ufficio del PM superiore (Appello o Cassazione).

V-quater) La funzione del PM: l’esercizio dell’azione penale ex art. 50 cpp

La principale funzione del PM è – anche dal punto di vista costituzionale – l’esercizio dell’azione

penale (così pure l’art. 50 cc. 1 a 3 cpp, nonché l’art. 112 cpp). La prima norma che concerne la

pubblica accusa è una istantanea molto efficace sulla più importante tra le funzioni attribuite al PM.

L’azione penale, prima dell’istituzione della pubblica accusa, era lasciata nelle mani dei privati (le

vittime o la PG in epoche più recenti). Oggi la prosecution si fregia dei principi di obbligatorietà, di

ufficialità e di irretrattabilità. Essa funzione gode di una forte copertura costituzionale, presso l’art.

112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), della quale non si può non avere nota prima di

subentrare nell’alveo codicistico.

Quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione deve

, il PM esercitare l’azione

penale. Il momento dell’esercizio dell’azione penale è momento cruciale, giacché questo coincide

con la formulazione dell’imputazione (l’accusa, cioè l’addebito mosso alla persona chiamata dinanzi

al giudice). Si tratta di un momento di spartiacque nella dinamica procedimentale. L’esercizio

dell’azione penale segna la cesura tra la fase processuale (in senso stretto) e quella procedimentale

persona

(la fase preparatoria delle indagini preliminari). In questa ultima fase si parla ancora di

sottoposta alle indagini imputato

; questo diviene nel momento in cui sia stata formulata

status

l’imputazione (alla formulazione dell’imputazione consegue lo giuridico di imputato).

L’imputazione penale fissa peraltro l’oggetto del giudizio e dunque il perimetro entro il quale dovrà

iusdicere

muoversi il giudice nello svolgere i suoi poteri di (quest’ultimo non può fissare il tema del

giudizio, giacché la sua fissazione è cosa esclusiva del PM). Non solo, la fissazione dell’imputazione

è essenziale anche per la difesa, che dovrà realizzarsi soltanto rispetto ai fatti descritti

nell’imputazione. Perciò, una volta formulata, l’imputazione deve avere una certa stabilità (sebbene

possa, nel corso del giudizio, essere modificata nell’alveo di una serie di garanzie).

Forme più specifiche di esercizio dell’azione penale sono descritte presso l’art. 60 cpp, norma presso

status

cui è definito lo di imputato (dopo la formulazione dell’imputazione e dunque dopo l’avvenuto

esercizio dell’azione penale). La prima di queste forme di esercizio è la richiesta di rinvio a giudizio

(insieme con altre forme di esercizio dell’azione penale corrispondenti ai vari moduli procedimentali,

quali ad es. quelle connesse ai procedimenti speciali [giudizio immediato, richiesta di

patteggiamento durante le indagini preliminari, richiesta di decreto penale di condanna, giudizio

direttissimo] o alle forme procedimentali che prescindono dal dibattimento [decreto di citazione

diretta a giudizio]).

Unicum nel panorama europeo, la norma costituzionale (il PM ha l’obbligo di esercitare l'azione

penale) riferisce all’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. Il principio è foriero di dubbi

interpretativi (circa il concetto di obbligatorietà, il concetto di azione penale, e quello di titolarità del

potere).

Segnatamente al concetto di obbligatorietà, dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente

principio di opportunità

emerge che si sia inteso negare sopravvivenza al nel nostro ordinamento. Il

nostro assetto costituzionale impone al PM di decidere se esercitare l’azione penale ovvero non farlo

esclusivamente sulla base di parametri fissati dalla legge (senza che subentrino valutazioni diverse

da quelle previste dal Legislatore; es. non possono considerarsi scelte di politica criminale che non

siano individuate dal Legislatore, giacché altrimenti comporterebbero una valutazione di

discrezionalità politica da parte dell’accusa). Secondo la giurisprudenza costituzionale,

notitia criminis

l’obbligatorietà non si traduce in un obbligo di esercizio dell’azione per ogni (notizia

di reato fondata che, alla luce degli elementi di prova raccolti, consenta di sostenere l’accusa in

solo ove la legge non consenta l’archiviazione

giudizio), ma . L’obbligatorietà dell’azione penale

implica che il PM vi si possa sottrarre solo nelle ipotesi tassative pre-individuate dal Legislatore (es.

mancanza di condizione di procedibilità, estinzione del reato, etc…), distogliendo così ogni

valutazione di politica criminale dalla pubblica accusa e così peraltro evitando l’investimento delle

risorse statali in processi superflui e per i quali il Legislatore (e non il PM) abbia deciso di estromettere

l'azione penale.

Ancora, il concetto stesso di azione penale – in mancanza di un catalogo chiuso delle forme di

esercizio dell’azione penale da cui scaturisce la qualifica di imputato – non era pressoché chiaro nel

‘48. La letteratura si preoccupava molto di chiarificarne i contenuti, salvo farla coincidere con la

richiesta di apertura dell’attività istruttoria (come infatti si pensava). Oggi questo problema non esiste

più, poiché l'azione penale rispetto a cui sussiste l’obbligo è definita in modo chiaro e preciso con la

formulazione dell’imputazione sul finire delle indagini preliminari (richiesta di rinvio a giudizio o altre

notitia

forme), ma sicuramente dopo l'acquisizione di tutti gli elementi necessari a comprendere se la

è fondata o no. Prima l’azione penale si collocava all'azione (richiesta di aprire istruzione) oggi è

collocata alla fine dell'attività investigativa. L’obbligatorietà dell’azione penale fa derivare sul PM un

onere di investigazione e di investigazione completa ed efficace (idonea a decidere sull’alternativa

dell'archiviazione o del rinvio). Perché possa esserci azione penale obbligatoria, prima devono esservi

state delle indagini: l'azione penale, che pure si colloca al netto delle indagini, riverbera con la sua

obbligatorietà proprio su questa attività prodromica.

Il PM non ha però il potere di decidere autonomamente la chiusura del caso mediante archiviazione.

Specificamente in questo caso - e più oltre nei casi in cui egli decida - il PM deve rivolgersi al giudice

obbligo

perché questi verifichi la correttezza della sua richiesta. Giacché il PM ha un , su di questo si

modula un meccanismo di controllo per evitare la sottrazione del PM all’obbligo costituzionalmente

imposto al di fuori dei casi in cui ciò sia consentito dal Legislatore.

La titolarità del potere di esercizio dell’azione penale è discussa altresì. Essa è esclusiva del PM o

anche di altri soggetti con lui? Sul tema ha avuto modo di pronunciarsi la Consulta, con riferimento

a quella legge elettorale precedente al varo del codice che prevedeva la possibilità che ogni cittadino

potesse esercitare una azione penale diffusa in certe ipotesi. Il giudice delle leggi ha chiarito che la

Costituzione non prevede alcun monopolio del PM, talché non si vieta che il potere in questione

venga attribuito anche ad altri soggetti. Conta però che, per la compatibilità di queste scelte di

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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