PM.
Si ha contrasto negativo quando un certo ufficio del PM si spoglia, trasmettendo gli atti delle
indagini in corso su un certo fatto, giacché ritiene che a procedere debba essere altra Procura
a quo
territorialmente competente (e se questa ritiene, al contrario, che debba procedere l’ufficio ,
poiché anche questa ritiene che non rientri nelle sue attribuzioni, interviene - dice la norma - l’Ufficio
del PM superiore [es. Procura Generale della Corte d’appello]); se il conflitto intervenga tra Procure
dislocate a diversi livelli la questione è risolta dalla Procura Generale presso la Cassazione. La sorte
degli atti d’indagine nel frattempo compiuti prima della designazione della Procura legittimata a
procedere restano efficaci e possono usarsi ancora nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Ancora diverso il caso del conflitto positivo tra le Procure: quando su un fatto concorrono le indagini
di due diverse Procure, ciascuna sedicente legittimata a procedere su quel solo fatto (medesimo fatto
storico e a carico del medesimo autore), interviene la Procura di grado superiore. Se il PM procedente
viene raggiunto da una richiesta di trasmissione degli atti da parte di altra Procura che si reputa
altresì legittimata a procedere, ma istituita presso un diverso giudice competente; se la prima non
ritiene di aderire alla richiesta, ne informa il Procuratore generale.
Norma particolare a tutela dell’indagato è quella di cui all’art. 54-quater cpp, per l’eventualità in cui
la persona indagata – conosciuto dell’indagine aperta nei suoi confronti tramite avviso di garanzia o
tramite comunicazione dell’iscrizione del nome nell’apposito registro delle notizie di reato – ritenga
Procura sbagliata
che stia procedendo la (perché il giudice competente individuato è errato e, a
cascata, sbagliata è anche la Procura). La persona indagata ha quindi la possibilità di sindacare la
legittimazione a procedere – sulla base della competenza territoriale del giudice – della Procura.
Questa facoltà consente sostanzialmente di anticipare già nella sede delle indagini considerazioni
che, nella sede del giudizio, riguarderanno la competenza territoriale del giudice. Non è indifferente
che proceda una Procura piuttosto che un’altra, giacché ciò si riverbera poi anche sulla competenza
per territorio del giudice.
Il soggetto sottoposto alle indagini (ma anche la persona offesa e i rispettivi difensori), se ritiene che
il reato per cui si procede appartenga alla competenza di un diverso giudice, può rivolgersi allo stesso
PM procedente chiedendo di trasmettere gli atti ad altro ufficio del PM (quello istituito presso il
indicazione delle ragioni
giudice territorialmente competente), con a sostegno di questa richiesta,
individuando anche il giudice territorialmente competente, a pena di inammissibilità. Il PM ricevente
la richiesta depositata presso la segreteria dello stesso deve rispondere alla stessa entro un breve
termine. Ove non provveda in tal senso, il suo silenzio (o la sua risposta negativa) attribuisce
all’indagato la facoltà di innescare il controllo dell’Ufficio del PM superiore (Appello o Cassazione).
V-quater) La funzione del PM: l’esercizio dell’azione penale ex art. 50 cpp
La principale funzione del PM è – anche dal punto di vista costituzionale – l’esercizio dell’azione
penale (così pure l’art. 50 cc. 1 a 3 cpp, nonché l’art. 112 cpp). La prima norma che concerne la
pubblica accusa è una istantanea molto efficace sulla più importante tra le funzioni attribuite al PM.
L’azione penale, prima dell’istituzione della pubblica accusa, era lasciata nelle mani dei privati (le
vittime o la PG in epoche più recenti). Oggi la prosecution si fregia dei principi di obbligatorietà, di
ufficialità e di irretrattabilità. Essa funzione gode di una forte copertura costituzionale, presso l’art.
112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), della quale non si può non avere nota prima di
subentrare nell’alveo codicistico.
Quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione deve
, il PM esercitare l’azione
penale. Il momento dell’esercizio dell’azione penale è momento cruciale, giacché questo coincide
con la formulazione dell’imputazione (l’accusa, cioè l’addebito mosso alla persona chiamata dinanzi
al giudice). Si tratta di un momento di spartiacque nella dinamica procedimentale. L’esercizio
dell’azione penale segna la cesura tra la fase processuale (in senso stretto) e quella procedimentale
persona
(la fase preparatoria delle indagini preliminari). In questa ultima fase si parla ancora di
sottoposta alle indagini imputato
; questo diviene nel momento in cui sia stata formulata
status
l’imputazione (alla formulazione dell’imputazione consegue lo giuridico di imputato).
L’imputazione penale fissa peraltro l’oggetto del giudizio e dunque il perimetro entro il quale dovrà
iusdicere
muoversi il giudice nello svolgere i suoi poteri di (quest’ultimo non può fissare il tema del
giudizio, giacché la sua fissazione è cosa esclusiva del PM). Non solo, la fissazione dell’imputazione
è essenziale anche per la difesa, che dovrà realizzarsi soltanto rispetto ai fatti descritti
nell’imputazione. Perciò, una volta formulata, l’imputazione deve avere una certa stabilità (sebbene
possa, nel corso del giudizio, essere modificata nell’alveo di una serie di garanzie).
Forme più specifiche di esercizio dell’azione penale sono descritte presso l’art. 60 cpp, norma presso
status
cui è definito lo di imputato (dopo la formulazione dell’imputazione e dunque dopo l’avvenuto
esercizio dell’azione penale). La prima di queste forme di esercizio è la richiesta di rinvio a giudizio
(insieme con altre forme di esercizio dell’azione penale corrispondenti ai vari moduli procedimentali,
quali ad es. quelle connesse ai procedimenti speciali [giudizio immediato, richiesta di
patteggiamento durante le indagini preliminari, richiesta di decreto penale di condanna, giudizio
direttissimo] o alle forme procedimentali che prescindono dal dibattimento [decreto di citazione
diretta a giudizio]).
Unicum nel panorama europeo, la norma costituzionale (il PM ha l’obbligo di esercitare l'azione
penale) riferisce all’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. Il principio è foriero di dubbi
interpretativi (circa il concetto di obbligatorietà, il concetto di azione penale, e quello di titolarità del
potere).
Segnatamente al concetto di obbligatorietà, dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente
principio di opportunità
emerge che si sia inteso negare sopravvivenza al nel nostro ordinamento. Il
nostro assetto costituzionale impone al PM di decidere se esercitare l’azione penale ovvero non farlo
esclusivamente sulla base di parametri fissati dalla legge (senza che subentrino valutazioni diverse
da quelle previste dal Legislatore; es. non possono considerarsi scelte di politica criminale che non
siano individuate dal Legislatore, giacché altrimenti comporterebbero una valutazione di
discrezionalità politica da parte dell’accusa). Secondo la giurisprudenza costituzionale,
notitia criminis
l’obbligatorietà non si traduce in un obbligo di esercizio dell’azione per ogni (notizia
di reato fondata che, alla luce degli elementi di prova raccolti, consenta di sostenere l’accusa in
solo ove la legge non consenta l’archiviazione
giudizio), ma . L’obbligatorietà dell’azione penale
implica che il PM vi si possa sottrarre solo nelle ipotesi tassative pre-individuate dal Legislatore (es.
mancanza di condizione di procedibilità, estinzione del reato, etc…), distogliendo così ogni
valutazione di politica criminale dalla pubblica accusa e così peraltro evitando l’investimento delle
risorse statali in processi superflui e per i quali il Legislatore (e non il PM) abbia deciso di estromettere
l'azione penale.
Ancora, il concetto stesso di azione penale – in mancanza di un catalogo chiuso delle forme di
esercizio dell’azione penale da cui scaturisce la qualifica di imputato – non era pressoché chiaro nel
‘48. La letteratura si preoccupava molto di chiarificarne i contenuti, salvo farla coincidere con la
richiesta di apertura dell’attività istruttoria (come infatti si pensava). Oggi questo problema non esiste
più, poiché l'azione penale rispetto a cui sussiste l’obbligo è definita in modo chiaro e preciso con la
formulazione dell’imputazione sul finire delle indagini preliminari (richiesta di rinvio a giudizio o altre
notitia
forme), ma sicuramente dopo l'acquisizione di tutti gli elementi necessari a comprendere se la
è fondata o no. Prima l’azione penale si collocava all'azione (richiesta di aprire istruzione) oggi è
collocata alla fine dell'attività investigativa. L’obbligatorietà dell’azione penale fa derivare sul PM un
onere di investigazione e di investigazione completa ed efficace (idonea a decidere sull’alternativa
dell'archiviazione o del rinvio). Perché possa esserci azione penale obbligatoria, prima devono esservi
state delle indagini: l'azione penale, che pure si colloca al netto delle indagini, riverbera con la sua
obbligatorietà proprio su questa attività prodromica.
Il PM non ha però il potere di decidere autonomamente la chiusura del caso mediante archiviazione.
Specificamente in questo caso - e più oltre nei casi in cui egli decida - il PM deve rivolgersi al giudice
obbligo
perché questi verifichi la correttezza della sua richiesta. Giacché il PM ha un , su di questo si
modula un meccanismo di controllo per evitare la sottrazione del PM all’obbligo costituzionalmente
imposto al di fuori dei casi in cui ciò sia consentito dal Legislatore.
La titolarità del potere di esercizio dell’azione penale è discussa altresì. Essa è esclusiva del PM o
anche di altri soggetti con lui? Sul tema ha avuto modo di pronunciarsi la Consulta, con riferimento
a quella legge elettorale precedente al varo del codice che prevedeva la possibilità che ogni cittadino
potesse esercitare una azione penale diffusa in certe ipotesi. Il giudice delle leggi ha chiarito che la
Costituzione non prevede alcun monopolio del PM, talché non si vieta che il potere in questione
venga attribuito anche ad altri soggetti. Conta però che, per la compatibilità di queste scelte di
competenze d
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof Di Paolo, libro consigliato Compendio di Procedura penale, Conso, …
-
Riassunto esame procedura penale, prof.Paolozzi, libro consigliato Compendio di procedura penale, Conso Grevi
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Vicoli Daniele, libro consigliato Compendio di procedura penale, …
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Ruggero Rosa Anna, libro consigliato Compendio di Procedura Penal…