Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 1 Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per l'esame di "Internet nel diritto internazionale", prof. Draetta, libro consigliato "Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati" di Draetta Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAP. III – INTERNET E COMMERCIO ELETTRONICO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

PRIVATO E PROCESSUALE

23. Premessa: generale applicabilità delle norme di diritto internazionale privato e processuale ad

Internet e al commercio elettronico.

L’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale alle attività svolte

attraverso Internet, e al commercio elettronico, non segue regole diverse da quelle del diritto

materiale. Non si può negare che in materia di Internet o di commercio elettronico, occorra fare

ricorso a norme di diritto internazionale privato e processuale, la cui applicazione risulta

problematica a causa della natura stessa della rete. Come per il diritto materiale, da un lato sorge

la necessità di produrre norme ad hoc di diritto internazionale privato e processuale; dall’altro, tale

produzione o adattamento non può che avvenire con i procedimenti tipici di creazione del diritto

internazionale dei privati. Finora, norme di diritto internazionale privato e processuale che fanno

riferimento ad Internet e Commercio Elettronico, sono quelle contenute nel Regolamento CE

44/2001 del Consiglio. Si tratta di norme relative ai contratti conclusi dai consumatori. L’ART. 23 di

tale regolamento prevede che la clausola di attribuzione della competenza debba essere formulata

o confermata per iscritto, precisando che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con

mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola stessa.

24. I problemi internazionalprivatistici di Internet come problemi di qualificazioni.

Occorre chiarire la natura delle difficoltà che si riscontrano nell’applicare le norme tradizionali di

diritto internazionale privato e processuale ad Internet e al commercio elettronico. Le difficoltà

riguardano alcune delle qualificazioni sulla base delle quali vanno interpretate le norme di diritto

internazionale privato e processuale. Attraverso le qualificazioni, si determina il senso e la portata

delle espressioni giuridiche mediante le quali la norma di diritto internazionale privato o

processuale identifica la connessione con un determinato ordinamento o un determinato giudice.

Tali nozioni mal si conciliano con atti e fatti, che si manifestano i uno spazio virtuale. In tutti questi

casi, la natura delocalizzata di Internet ha posto fin dall’inizio all’interprete di tali qualificazioni, dei

problemi nuovi, indipendentemente dalla legge sulla base della quale la qualificazione debba

essere effettuata, legge che, si riconosce essere la lex fori, cioè la legge a cui appartiene la norma

di conflitto.

Avere indicato come un problema di qualificazioni le implicazioni internazionalprivatistiche di

Internet porta ad un duplice ordine di conseguenze:

1- La stessa espressione da qualificare è rilevante: sia ai fini dell’individuazione della legge

applicabile; che alla determinazione del foro competente;

2- Va considerato che la qualificazione delle espressioni relative ad Internet, sono rilevanti sia

a fini internazionalprivatistici che a fini di diritto materiale.

25. Il luogo di commissione degli illeciti compiuti attraverso Internet in generale e le soluzioni

offerte dalla pratica.

In materia di responsabilità civile per fatto illecito commesso attraverso Internet l’applicazione delle

norme di diritto internazionale privato e processuale presenta le difficoltà di conciliare la natura

delocalizzata di Internet con concetti quali il luogo in cui si è verificato l’evento o in cui si è

verificato il danno. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva dichiarato che la

corrispondente nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” andasse interpretata nel

senso di attribuire al danneggiato la facoltà di rivolgersi al giudice del luogo in cui si è manifestato il

danno. Dovendo giudicare delle conseguenze civilistiche di un reato di diffamazione a mezzo

stampa, la Corte di Giustizia ha ritenuto il danneggiato legittimato ad agire:

a- Dinanzi ad un giudice dello Stato del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione

diffamatoria; in questo caso, il giudice può decidere in merito all’ammontare totale dei danni

subiti dalla vittima in tutti gli Stati.

b- Dinanzi ai giudici di ciascuno Stato dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima

assume di aver subito una lesione della sua reputazione; in questo caso, i giudici di

ciascuno Stato possono decidere solo in merito ai danni subiti in quello stato.

Nell’attesa di soluzioni a livello di diritto internazionale privati uniforme, molti autori si sono

domandati se abbia ancora senso, nel mondo di internet, tentare di localizzare nel modo

tradizionale i fatti generatori di danni ovvero gli eventi dannosi da tali fatti prodotti. Sono state

proposte varie soluzioni tendenti a ricercare anche per la responsabilità extracontrattuale, un

criterio di collegamento con una sola legge che eviti il concorso di una serie di molteplicità di leggi

applicabili nella natura di Internet.

26. I profili internazionalprivatistici delle violazioni dei diritti sui beni immateriali attraverso Internet

in particolare.

26.1. Premessa: il regime internazionalprivatistico dei beni immateriali.

Il bene protetto da diritti su beni immateriali che circola attraverso Internet è stato caricato in rete in

qualche luogo da uno degli operatori, è accessibile potenzialmente da qualsiasi utilizzatore e può

essere effettivamente utilizzato da uno o più soggetti. Qualora queste operazioni vengano

effettuate da un soggetto diverso dal titolare del diritto sul bene immateriale in questione, si pone

un problema duplice: Individuare se l’operazione stessa costituisca una violazione del diritto di tale

titolare; e in caso affermativo, individuare il “locus delicti” per tutte le implicazioni di diritto

internazionale privato e processuale. Per quanto riguarda l’individuazione dell’esistenza o meno di

una violazione del diritto sul bene immateriale, si tratta di un problema di determinazione del

contenuto, dei limiti, dell’esercizio e della tutela erga omnes di tale diritto. Tale determinazione non

può essere fatta che alla luce dell’ordinamento dello Schutzland, cioè dello Stato che riconosce il

diritto stesso.

Noi partiamo dal presupposto che i beni immateriali vengano in essere come beni giuridici oggetto

di tutela solo con l’intervento dell’ordinamento giuridico. Tale intervento ha il fine di garantire la

certezza giuridica in merito all’attribuzione ad un soggetto di beni immateriali. La legge dello

Schutzland, disciplina sia i diritti patrimoniali che quelli morali sui beni immateriali.

26.2. Applicazione di tale regime ai beni immateriali utilizzati attraverso Internet.

Il regime internazionalprivatistico presenta dei problemi non indifferenti. Esso porta al concorso di

una molteplicità di leggi applicabili e di fori competenti, esteso a tutti gli Stati coperti dalla rete

Internet. La questione è maggiormente complicata dal fatto che è possibile collegarsi ad Internet

anche da luoghi che difficilmente si possono ricondurre ad un determinato Stato. Non deve però

sfuggire la sostanziale differenza del mezzo Internet rispetto ad altri mezzi, perché ci sono delle

problematiche che la dimensione Internet ha e che gli altri mezzi non hanno. Ad esempio:

a- La dimensione del problema è differente perché Internet è una rete raggiungibile in tutti gli

stati, mentre è più difficile pensare a trasmissioni/pubblicazioni di scala mondiale.

b- È facile limitare la diffusione della stampa, ma non lo è limitare la diffusione attraverso

internet. 19

c- È più facile individuare il soggetto responsabile di una pubblicazione, di uno che opera su

Internet.

27. La nozione di “sito passivo” emergente nella giurisprudenza statunitense e nella prassi

internazionale.

Innanzitutto bisogna fare una premessa: molte sentenze hanno riaffermato negli USA la

competenza del giudice della Stato in cui il contenuto aveva condotto una certa attività

commerciale attraverso Internet o aveva sollecitato offerte per i propri prodotti o servizi, senza fare

alcuno sforzo per escludere i soggetti residenti in tale Stato. Tali sentenze riguardano rapporti

“interlocali” tra i vari stati degli USA. Come evoluzione di questa giurisprudenza, si è fatta avanti la

nozione di “Sito Passivo”, relativamente al quale l’unico contatto con lo Stato del foro è costituito

dalla semplice accessibilità del sito stesso, connessa con la astratta possibilità di conoscibilità del

contenuto, senza, però, che vi sia alcuna interazione dell’utente col provider. Tale sito passivo non

sarebbe sufficiente a determinare la competenza in materia di responsabilità civile dei giudici dello

stato in cui esso è accessibile, non integrando i requisiti del minimum contact. La motivazione

addotta è che, relativamente al sito passivo, i messaggi in esso contenuti costituiscono semplici

informazioni circa l’attività commerciale del convenuto. Questa giurisprudenza sembra rispondere

all’esigenza di conciliare le legittime pretese degli stati a giudicare degli illeciti che si verificano sul

proprio territorio con la particolare natura delocalizzata di Internet come mezzo di comunicazione,

richiedendo un contatto con il foro più stretto di quello che è richiesto per altri mezzi di

comunicazione. La differenzazione è giustificata dal fatto che la comunicazione via Internet

richiede una qualche iterazione con l’offerente.

Il concetto di Sito Passivo è ripreso anche nel Regolamento CE 44/2001 sulla competenza

giurisdizionale. La Commissione si riferisce alla nozione di sito passivo, parlando di protezione

accordata al consumatore nel caso di “sito Internet interattivo accessibile nello Stato di domicilio

del consumatore” ed esclusa, invece, per il “semplice fatto che il consumatore abbia avuto

conoscenza di un servizio o della possibilità di acquistare una merce attraverso un sito Internet

passivo accessibile nel proprio Stato di domicilio”. In tal modo, il regime dei contratti conclusi

elettronicamente con consumatori, ai fini della determinazione del foro competente, è lo stesso dei

contratti conclusi per telefono o via fax.

28. La nozione di contratto concluso dai consumatori per via telematica nei suoi riflessi

internazionalprivatistici.

Questa nozione ha notevole rilevanza per il diritto internazionale privato e processuale, specie ai

fini dell’applicazione del Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale; e della

convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto il regime di cui godevano i contratti conclusi con i

consumatori s

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
23 pagine
SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bismark di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Internet nel diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Draetta Ugo.