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CAP. III – INTERNET E COMMERCIO ELETTRONICO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO E PROCESSUALE
23. Premessa: generale applicabilità delle norme di diritto internazionale privato e processuale ad
Internet e al commercio elettronico.
L’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale alle attività svolte
attraverso Internet, e al commercio elettronico, non segue regole diverse da quelle del diritto
materiale. Non si può negare che in materia di Internet o di commercio elettronico, occorra fare
ricorso a norme di diritto internazionale privato e processuale, la cui applicazione risulta
problematica a causa della natura stessa della rete. Come per il diritto materiale, da un lato sorge
la necessità di produrre norme ad hoc di diritto internazionale privato e processuale; dall’altro, tale
produzione o adattamento non può che avvenire con i procedimenti tipici di creazione del diritto
internazionale dei privati. Finora, norme di diritto internazionale privato e processuale che fanno
riferimento ad Internet e Commercio Elettronico, sono quelle contenute nel Regolamento CE
44/2001 del Consiglio. Si tratta di norme relative ai contratti conclusi dai consumatori. L’ART. 23 di
tale regolamento prevede che la clausola di attribuzione della competenza debba essere formulata
o confermata per iscritto, precisando che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con
mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola stessa.
24. I problemi internazionalprivatistici di Internet come problemi di qualificazioni.
Occorre chiarire la natura delle difficoltà che si riscontrano nell’applicare le norme tradizionali di
diritto internazionale privato e processuale ad Internet e al commercio elettronico. Le difficoltà
riguardano alcune delle qualificazioni sulla base delle quali vanno interpretate le norme di diritto
internazionale privato e processuale. Attraverso le qualificazioni, si determina il senso e la portata
delle espressioni giuridiche mediante le quali la norma di diritto internazionale privato o
processuale identifica la connessione con un determinato ordinamento o un determinato giudice.
Tali nozioni mal si conciliano con atti e fatti, che si manifestano i uno spazio virtuale. In tutti questi
casi, la natura delocalizzata di Internet ha posto fin dall’inizio all’interprete di tali qualificazioni, dei
problemi nuovi, indipendentemente dalla legge sulla base della quale la qualificazione debba
essere effettuata, legge che, si riconosce essere la lex fori, cioè la legge a cui appartiene la norma
di conflitto.
Avere indicato come un problema di qualificazioni le implicazioni internazionalprivatistiche di
Internet porta ad un duplice ordine di conseguenze:
1- La stessa espressione da qualificare è rilevante: sia ai fini dell’individuazione della legge
applicabile; che alla determinazione del foro competente;
2- Va considerato che la qualificazione delle espressioni relative ad Internet, sono rilevanti sia
a fini internazionalprivatistici che a fini di diritto materiale.
25. Il luogo di commissione degli illeciti compiuti attraverso Internet in generale e le soluzioni
offerte dalla pratica.
In materia di responsabilità civile per fatto illecito commesso attraverso Internet l’applicazione delle
norme di diritto internazionale privato e processuale presenta le difficoltà di conciliare la natura
delocalizzata di Internet con concetti quali il luogo in cui si è verificato l’evento o in cui si è
verificato il danno. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva dichiarato che la
corrispondente nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” andasse interpretata nel
senso di attribuire al danneggiato la facoltà di rivolgersi al giudice del luogo in cui si è manifestato il
danno. Dovendo giudicare delle conseguenze civilistiche di un reato di diffamazione a mezzo
stampa, la Corte di Giustizia ha ritenuto il danneggiato legittimato ad agire:
a- Dinanzi ad un giudice dello Stato del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione
diffamatoria; in questo caso, il giudice può decidere in merito all’ammontare totale dei danni
subiti dalla vittima in tutti gli Stati.
b- Dinanzi ai giudici di ciascuno Stato dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima
assume di aver subito una lesione della sua reputazione; in questo caso, i giudici di
ciascuno Stato possono decidere solo in merito ai danni subiti in quello stato.
Nell’attesa di soluzioni a livello di diritto internazionale privati uniforme, molti autori si sono
domandati se abbia ancora senso, nel mondo di internet, tentare di localizzare nel modo
tradizionale i fatti generatori di danni ovvero gli eventi dannosi da tali fatti prodotti. Sono state
proposte varie soluzioni tendenti a ricercare anche per la responsabilità extracontrattuale, un
criterio di collegamento con una sola legge che eviti il concorso di una serie di molteplicità di leggi
applicabili nella natura di Internet.
26. I profili internazionalprivatistici delle violazioni dei diritti sui beni immateriali attraverso Internet
in particolare.
26.1. Premessa: il regime internazionalprivatistico dei beni immateriali.
Il bene protetto da diritti su beni immateriali che circola attraverso Internet è stato caricato in rete in
qualche luogo da uno degli operatori, è accessibile potenzialmente da qualsiasi utilizzatore e può
essere effettivamente utilizzato da uno o più soggetti. Qualora queste operazioni vengano
effettuate da un soggetto diverso dal titolare del diritto sul bene immateriale in questione, si pone
un problema duplice: Individuare se l’operazione stessa costituisca una violazione del diritto di tale
titolare; e in caso affermativo, individuare il “locus delicti” per tutte le implicazioni di diritto
internazionale privato e processuale. Per quanto riguarda l’individuazione dell’esistenza o meno di
una violazione del diritto sul bene immateriale, si tratta di un problema di determinazione del
contenuto, dei limiti, dell’esercizio e della tutela erga omnes di tale diritto. Tale determinazione non
può essere fatta che alla luce dell’ordinamento dello Schutzland, cioè dello Stato che riconosce il
diritto stesso.
Noi partiamo dal presupposto che i beni immateriali vengano in essere come beni giuridici oggetto
di tutela solo con l’intervento dell’ordinamento giuridico. Tale intervento ha il fine di garantire la
certezza giuridica in merito all’attribuzione ad un soggetto di beni immateriali. La legge dello
Schutzland, disciplina sia i diritti patrimoniali che quelli morali sui beni immateriali.
26.2. Applicazione di tale regime ai beni immateriali utilizzati attraverso Internet.
Il regime internazionalprivatistico presenta dei problemi non indifferenti. Esso porta al concorso di
una molteplicità di leggi applicabili e di fori competenti, esteso a tutti gli Stati coperti dalla rete
Internet. La questione è maggiormente complicata dal fatto che è possibile collegarsi ad Internet
anche da luoghi che difficilmente si possono ricondurre ad un determinato Stato. Non deve però
sfuggire la sostanziale differenza del mezzo Internet rispetto ad altri mezzi, perché ci sono delle
problematiche che la dimensione Internet ha e che gli altri mezzi non hanno. Ad esempio:
a- La dimensione del problema è differente perché Internet è una rete raggiungibile in tutti gli
stati, mentre è più difficile pensare a trasmissioni/pubblicazioni di scala mondiale.
b- È facile limitare la diffusione della stampa, ma non lo è limitare la diffusione attraverso
internet. 19
c- È più facile individuare il soggetto responsabile di una pubblicazione, di uno che opera su
Internet.
27. La nozione di “sito passivo” emergente nella giurisprudenza statunitense e nella prassi
internazionale.
Innanzitutto bisogna fare una premessa: molte sentenze hanno riaffermato negli USA la
competenza del giudice della Stato in cui il contenuto aveva condotto una certa attività
commerciale attraverso Internet o aveva sollecitato offerte per i propri prodotti o servizi, senza fare
alcuno sforzo per escludere i soggetti residenti in tale Stato. Tali sentenze riguardano rapporti
“interlocali” tra i vari stati degli USA. Come evoluzione di questa giurisprudenza, si è fatta avanti la
nozione di “Sito Passivo”, relativamente al quale l’unico contatto con lo Stato del foro è costituito
dalla semplice accessibilità del sito stesso, connessa con la astratta possibilità di conoscibilità del
contenuto, senza, però, che vi sia alcuna interazione dell’utente col provider. Tale sito passivo non
sarebbe sufficiente a determinare la competenza in materia di responsabilità civile dei giudici dello
stato in cui esso è accessibile, non integrando i requisiti del minimum contact. La motivazione
addotta è che, relativamente al sito passivo, i messaggi in esso contenuti costituiscono semplici
informazioni circa l’attività commerciale del convenuto. Questa giurisprudenza sembra rispondere
all’esigenza di conciliare le legittime pretese degli stati a giudicare degli illeciti che si verificano sul
proprio territorio con la particolare natura delocalizzata di Internet come mezzo di comunicazione,
richiedendo un contatto con il foro più stretto di quello che è richiesto per altri mezzi di
comunicazione. La differenzazione è giustificata dal fatto che la comunicazione via Internet
richiede una qualche iterazione con l’offerente.
Il concetto di Sito Passivo è ripreso anche nel Regolamento CE 44/2001 sulla competenza
giurisdizionale. La Commissione si riferisce alla nozione di sito passivo, parlando di protezione
accordata al consumatore nel caso di “sito Internet interattivo accessibile nello Stato di domicilio
del consumatore” ed esclusa, invece, per il “semplice fatto che il consumatore abbia avuto
conoscenza di un servizio o della possibilità di acquistare una merce attraverso un sito Internet
passivo accessibile nel proprio Stato di domicilio”. In tal modo, il regime dei contratti conclusi
elettronicamente con consumatori, ai fini della determinazione del foro competente, è lo stesso dei
contratti conclusi per telefono o via fax.
28. La nozione di contratto concluso dai consumatori per via telematica nei suoi riflessi
internazionalprivatistici.
Questa nozione ha notevole rilevanza per il diritto internazionale privato e processuale, specie ai
fini dell’applicazione del Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale; e della
convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto il regime di cui godevano i contratti conclusi con i
consumatori s