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Norme di diritto internazionale per gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali
Tutto ciò non deve tuttavia far pensare che gli Stati terzi siano liberi di assumere qualsivoglia contegno nei confronti delle organizzazioni internazionali. Si applicano, a prescindere da eventuali accordi, norme di diritto internazionale generale, come quelle che vietano l'ingerenza di un soggetto nell'attività di un altro soggetto, nonché la norma pacta sunt severanda in relazione ad immunità e privilegi concessi tramite accordi specifici. Tali accordi rispondono tutti ad un'esigenza fondamentale, che è quella di garantire che l'organizzazione possa perseguire il suo fine, al riparo dalle ingerenze cui singoli Stati membri potrebbero essere eventualmente indotti nel perseguimento dei loro interessi particolari.
Non sorprende, quindi, che una norma comune ai vari accordi di sede e alle varie convenzioni sui privilegi e immunità è innanzitutto quella relativa all'inviolabilità della sede.
dell'organizzazione internazionale; comporta che lo stato nel cui territorio tale sede è situata debba astenersi da ogni atto che costituisca esercizio del suo potere di imperio in relazione a persone o cose che si trovano in tale sede. Sono proibiti arresti, perquisizioni, sequestri anche qualora i locali in questione siano di proprietà dello Stato territoriale. Quest'obbligo incontra due limiti: - Lo Stato può porre in essere tali atti quando l'organizzazione lo abbia autorizzato. - Gli atti di natura privata compiuti dall'organizzazione in quanto soggetto di diritto interno possono essere sottoposti alla legge locale e soggetti alle procedure esecutive previste. A ciò è connessa l'immunità della giurisdizione degli Stati membri generalmente prevista per gli atti giuridici posti in essere dall'organizzazione internazionale. Altra caratteristica comune è quella di assicurare una serie di garanzie volte aproteggere ogni manifestazione di attività dell'organizzazione; a tal riguardo lo Stato territoriale deve assicurare il libero accesso alla sede di quanti abbiano necessità di accedervi per legittimi motivi, la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. Il libero accesso che lo Stato ospite è tenuto ad assicurare, può riguardare anche i cittadini di Stati che lo Stato ospite non riconosca o con cui non intrattenga relazioni diplomatiche.
I privilegi e immunità di cui godono le organizzazioni internazionali comportano a carico degli Stati membri non solo obbligazioni di non facere o di pati, ma anche obblighi di facere. Tra tali obblighi positivi vanno ricordati i privilegi fiscali, che, in genere, si traducono nell'esenzione da tributi di natura diretta e che si giustificano sulla base dell'esigenza di impedire che lo Stato territoriale approfitti della presenza sul suo territorio di una sede dell'organizzazione per recuperare,
attraverso l'imposizione fiscale, una parte del suo contributo all'organizzazione stessa. Altri tipi di privilegi riguardano gli individui che a vario titolo partecipano alla vita dell'organizzazione; - Alcuni sono delegati degli Stati presso l'organizzazione, possono essere sia membri di missioni permanenti o occasionali che rappresentanti degli Stati nei vari organi collegiali di Stati dell'organizzazione in questione. Il livello di protezione e il regime di immunità e privilegi riconosciuti a tali individui richiama in generale i principi di diritto diplomatico, con alcune differenze. È lo Stato per cui il delegato agisce che è il titolare delle immunità e privilegi concessi al suo agente, non l'agente medesimo che ne è solo il beneficiario. Inoltre, tali agenti degli Stati godono della stessa irresponsabilità dei diplomatici, ma quasi sempre solo per gli atti che compiono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.In linea con la natura di enti funzionali delle OI; comporta che gli agenti degli Stati non possano mai essere chiamati a rispondere del proprio operato, sia in sede civile che penale e possono essere perseguiti nel caso di violazione della legge locale ma spesso le convenzioni internazionali prevedono che l'unica misura che lo Stato ospite possa adottare sia l'espulsione.
Altri sono veri e propri agenti delle organizzazioni internazionali, cioè tutti coloro che agiscono non in rappresentanza di Stati membri, ma per conto dell'OI, come ad esempio i membri della Commissione Europea o il Segretario Generale delle NU. Anche per loro le convenzioni in materia garantiscono la libertà di accesso alla sede dell'organizzazione e di spostamento da uno Stato all'altro in relazione alle loro funzioni. Per incarichi come il Segretario Generale delle NU, la protezione è molto ampia ed è ammissibile a quella degli agenti diplomatici. Si tratta
non solo dell'irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche di una completa immunità della giurisdizione penale e civile, dell'inviolabilità del loro alloggio, dell'esenzione da ogni atto coercitivo.
Gli agenti di livello inferiore, i funzionari, non necessitano di privilegi tanto ampi. La gran parte delle convenzioni in materia concede agli agenti in questione la sola irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
L'immunità ed i privilegi degli agenti dell'organizzazione, a differenza di quelli relativi agli agenti degli Stati, riguardano principalmente lo Stato di appartenenza; l'agente dell'organizzazione ha, nei confronti di quest'ultima un obbligo di lealtà che deve prevalere anche sui suoi obblighi derivanti dal rapporto di cittadinanza con lo Stato di appartenenza.
9. Il funzionamento delle organizzazioni
internazionaliIn tema di obblighi degli Stati nei confronti delle OI di cui sono membri, assumono molta importanza gli obblighi relativi al funzionamento delle stesse. Quanto più avanzato è il livello di integrazione raggiunto tra gli Stati membri di una determinata organizzazione, tanto più consistenti sono gli obblighi di funzionamento dei membri. Non stupisce, quindi, che gli Stati tendano ad assicurarsi un peso decisionale nelle organizzazioni di cui sono membri, che sia proporzionale all'entità del loro contributo. Occorre effettuare due precisazioni: - I sistemi di finanziamento non si escludono l'un l'altro, ma due o più di essi sono spesso presenti nella stessa organizzazione. - Il sistema di finanziamento di una OI ha una rilevanza fondamentale sull'attività che questa è in grado di esplicitare. Quanto più un'organizzazione dipende dai contributi diretti degli Stati membri per il loro funzionamento,tanto più è esposta a condizionamenti da parte di quegli Stati che possano essere tentati di sospendere o ridurre i propri contributi. È il caso degli Stati Uniti, che, non condividendo l'indirizzo troppo politicizzato dell'UNESCO nei confronti di Israele, non corrisposero i contributi dovuti per il 1984, anno al termine del quale recedettero dell'UNESCO. Per converso, la possibilità per una OI di reperire direttamente risorse finanziarie proprie attraverso prelievi sugli individui è indice di un livello di integrazione tra gli Stati membri più avanzato e senz'altro stabile. I casi di prelievi coatti sugli individui da parte di organizzazioni si riducono a due; è il caso della Commissione Europea del Danubio la quale, nell'ambito della navigabilità su un tratto di quel fiume, poteva stabilire ed esigere "diritti di navigazione", oppure il caso della CECA in cui le imprese carbosiderurgiche degli
Stati membri erano tenute a dichiarare mensilmente il volume della propria attività e l'ammontare del prelievo. Non si possono, invece, ridurre alla categoria dei prelievi coatti le risorse proprie dell'UE, il cui bilancio è in larga parte finalizzato a risorse proprie che non solo deliberate dagli organi dell'UE ma dagli Stati membri, con decisioni che devono essere poi ratificate secondo le procedure che le norme costituzionali rispettive prevedono. Tutte le risorse proprie sono riscosse dagli organi degli Stati membri e versate alla Commissione dell'UE. Gli Stati sono però obbligati a tale attività di riscossione, avendo dato esecuzione alle relative decisioni del Consiglio. I prelievi sugli individui conosciuti dalle altre organizzazioni internazionali hanno tutti il carattere di prelievi volontari; da una parte non prescindono mai da una manifestazione di volontà dell'individuo, dall'altra gli atti con cuil'organizzazione stessa e sono richiesti a tutti gli Stati membri in base a una formula stabilita. Questi contributi sono generalmente calcolati in base alla capacità economica e al peso relativo di ciascun paese. I contributi volontari, invece, sono versati dagli Stati membri in modo discrezionale e non sono obbligatori. Possono essere destinati a progetti specifici o a sostenere le attività generali dell'organizzazione. Inoltre, le organizzazioni internazionali possono ricevere finanziamenti da altre fonti, come donazioni private, fondazioni o enti non governativi. Questi finanziamenti possono essere utilizzati per sostenere progetti specifici o per integrare il bilancio dell'organizzazione. In conclusione, le organizzazioni internazionali si finanziamento attraverso una combinazione di contributi obbligatori e volontari degli Stati membri, oltre a finanziamenti provenienti da altre fonti. Questo mix di finanziamenti garantisce l'autonomia dell'organizzazione e la sua capacità di svolgere le proprie attività in modo efficace.direttamente con un accordo, oppure indirettamente attraverso una decisione dell'organo assembleare in cui sono rappresentati. Tali contributi sono in genere a fondo perduto; in qualche caso essi assumono il carattere di contributi in conto capitale, relativamente a quelle organizzazioni che, per potere operare, dispongono di un capitale proprio. Queste organizzazioni gestiscono delle attività che obbediscono alle leggi del mercato e devono pertanto disporre di una base finanziaria solida, che dia ai terzi il necessario affidamento. Infine, vanno menzionate le organizzazioni che si finanziano con contributi volontari degli Stati membri e quindi non esiste alcun vincolo giuridico di questi ultimi; i casi più noti sono quelli del Fondo delle NU per l'infanzia (UNICEF) ma rientrano anche donazioni di privati o organizzazioni internazionali non governative. Capitolo II Struttura e funzionamento delle Organizzazioni Internazionali 10. Vari tipi di OI e le relativefunzioni nella loro evoluzione storica. Non esistono regole generali di diritto internazionale che riguardano la struttura delle organizzazioni internazionali. Tuttavia, va sottolineata la differenza tra Stati e OI; i primi hanno competenze di carattere piuttosto omogeneo, dato che devono