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UNIONE EUROPEA COME ORDINAMENTO GIURIDICO
È un ordinamento in cui i soggetti sono gli stati membri e i singoli (= persone sia fisiche che giuridiche: cittadini degli stati membri, imprese, persone che operano negli stati membri).
Creazione del diritto:
- Le istituzioni dell'Unione possono adottare degli atti vincolanti in vari settori e in vari casi
- Dipende dal principio di attribuzione
Accertamento del diritto:
- Spetta alla Corte di Giustizia interpretare il diritto UE, le sue decisioni hanno valore generale e sono vincolanti per tutti gli Stati membri
- Funzione: risolvere le controversie tra stati membri
Attuazione del diritto:
- Riposa sulle strutture amministrative degli stati membri, compresa l'attuazione coercitiva
- Gli stati hanno la competenza di sanzionare le violazioni del diritto dell'Unione da parte dei suoi cittadini o delle imprese
- Non ha voce in capitolo rispetto alla struttura e all'organizzazione della Magistratura degli stati membri
diGoverno (art.10)> la struttura organizzativa dello stato non è competenza dell'Unione(art.4)Individui e imprese> direttamente rappresentati nel Parlamento Europeo (art.10 TUE)> istituita una Cittadinanza dell'Unione di cui godono tutti i cittadini degliStati membricircolare e soggiornare nel territorio degli stati membri elettorato attivo e passivo nello Stato membro di residenza protezione diplomatica e consolare da parte di uno qualunque degliStati membri> democrazia rappresentativa, partecipativa e mediata dai Parlamentinazionali 9LINGUE UFFICIALI DELL'UNIONELe lingue ufficiali sono 24, essendo di immediato vigore le norme, è necessariorenderle comprensibili per tutti.ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEAL'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea illustra il quadro istituzionaledell'Unione> Parlamento Europeo, istituzione politica> Consiglio Europeo, istituzione di alta politica, definizione delle
linee strategiche di evoluzione dell'Unione:
- Consiglio, istituzione politica
- Commissione Europea, istituzione politica
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, istituzione tecnica: funzione giudiziaria
- Banca Centrale Europea, istituzione tecnica: funzione monetaria
- Corte dei Conti, istituzione tecnica: funzione contabile
Le prime tre rappresentano cittadini e stati membri, le altre perseguono gli obiettivi dell'Unione.
Esistono due organi (non istituzioni) di assistenza per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione: il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, i quali hanno funzioni consultive.
Il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia sono le più antiche, sono state istituite con il trattato della CECA; il Consiglio e la Commissione esistono dal 1965, quando è entrato in vigore il trattato sulla fusione degli esecutivi; il Consiglio Europeo inizia ad esistere nel 1974 ma viene ufficialmente istituito nel 2009 con il
trattato di Lisbona; la Corte dei Conti viene creata nel 1975; la Banca Centrale Europea viene creata dal Trattato di Maastricht, è attiva dal 1999 con la terza fase dell'Unione Economica e Monetaria.
Le istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dai trattati.
PARLAMENTO EUROPEO (art. 14 TUE)
Il Parlamento europeo esercita congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
È composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione, eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni, senza possibilità di scioglimento anticipato.
Il numero dei deputati non può superare i 750 deputati più il Presidente, eletto dal Parlamento tra i suoi membri
- minimo di 6 deputati per stato membro
- massimo 96 deputati per stato membro
- seggi assegnati proporzionalmente su adozione unanime del Consiglio Europeo su iniziativa e approvazione del Parlamento Europeo
i deputati
non rappresentano lo stato di cui hanno la cittadinanza o lo stato dove sono stati eletti> ad oggi sono 705, riuniti in diversi gruppi politici in base alle affinità politicheI Parlamentari sono liberi e indipendenti, non possono ricevere istruzioni né mandati imperativi> incompatibilità con altre cariche dell'Unione o dello stato di residenzaI Parlamentari si dividono in gruppi politici con idee politiche affini> minimo 25 parlamentari che rappresentino almeno 1/4 degli Stati membriUlteriore suddivisione in commissioni permanenti: competenza per materia.Il Presidente è eletto dal Parlamento a maggioranza qualificata e sta in carica per 2,5 anni.Regole di voto: il Parlamento delibera a maggioranza dei suffragi espressi, il numero legale è identificato a 1/3 (salvo diversa disposizione dei trattati). 11Il Parlamento ha 3 sedi: le sessioni plenarie hanno luogo a Strasburgo (riunioni mensili), le Commissioni parlamentari si riuniscono a Bruxelles,mentre alcuni uffici come il Segretariato si riunisce a Lussemburgo.CONSIGLIO EUROPEO (art. 15 TUE)
È composto dai Capi di Stato o di Governo, il Presidente e il Presidente della Commissione, ad oggi sono quindi 29 membri.
Si riunisce due volte a semestre, salvo diverse contingenze.
Ruolo: indirizzo, orientamenti e priorità politiche generali
Il Consiglio Europeo delibera per consenso: una decisione è approvata se nessuno si oppone.
Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza qualificata e sta in carica per 2,5 anni
> non può esercitare un mandato nazionale
> non promuove una linea politica del Consiglio ma cerca di creare coesione tra i Capi di Stato e di Governo per favorire il consenso
Si riunisce a porte chiuse, non ci sono riprese o pubblicazioni.
CONSIGLIO (art. 16 TUE)
Un rappresentante di ciascuno stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
Organo intermittente,
si riunisce quando convocato (due volte alla settimana). È suddiviso in 10 formazioni che coprono i settori di attività dell'UE. Regole di voto: - maggioranza qualificata: almeno il 55% dei membri del Consiglio (15 stati) che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione Europea - maggioranza semplice: usata raramente, solo per adempimenti procedurali La Presidenza del Consiglio (eccetto per il Consiglio Affari Esteri) è esercitata su sistema di rotazione paritaria di 3 stati ogni 18 mesi. COMMISSIONE EUROPEA (art. 17 TUE) La Commissione promuove gli interessi generali dell'Unione che sono la somma degli interessi degli stati e li trascende. 12 I suoi membri sono un cittadino per stato membro, scelto in base alla competenza generale e al loro impegno europeo. Il mandato è di 5 anni, ogni volta che viene eletto un nuovo Parlamento, viene nominata una nuova Commissione. Dal 2014 è composta da 2/3 degli Stati membri, salvo diversaDecisione del Consiglio: attualmente sono 27 i membri della Commissione, su decisione del Consiglio del 2013. È un organo collegiale, ogni commissario ha un voto e le decisioni sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Procedura di nomina della Commissione:
- Il Consiglio Europeo propone al Parlamento Europeo un candidato alla presidenza della Commissione che deve essere eletto a maggioranza.
- Il Consiglio e il Presidente eletto scelgono gli altri 25 commissari (27 - Presidente - Alto Rappresentante Affari Esteri) e li designano alle commissioni che devono essere approvati dal Parlamento il quale interroga i candidati prima dell'approvazione.
- Il Parlamento può approvare in toto o respingere la Commissione proposta.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza, i membri non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
COMPETENZE UE E COMPETENZE NAZIONALI 13
Principio di attribuzione (art.
5 § 2 TUE) - l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti - qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati, appartiene agli Stati membri
Quando l'Unione esercita le sue competenze, deve tenere conto dei trattati, dell'uguaglianza degli Stati, della loro identità nazionale e delle loro funzioni essenziali (art. 4 § 2 TUE).
Quando gli Stati membri esercitano le loro competenze, devono rispettare i trattati e il principio di leale cooperazione (art. 4 § 3 TUE).
Stati e Unione non devono essere considerati separatamente - devono rispettare il diritto dell'Unione (es. principio di indipendenza della Magistratura)
COMPETENZE DELL'UNIONE (art. 2 TFUE)
Competenza esclusiva (§1): solo l'Unione può adottare atti giuridicamente vincolanti - sono 5 i settori di competenza esclusiva (art.3), salvo
eventualiautorizzazioni:unione doganale, dal Trattato di Roma– regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno, dal–Trattato di Romapolitica commerciale comune, dal Trattato di Roma– conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della–politica comune della pesca, Trattato di adesione di Danimarca, Irlanda eRegno Unitopolitica monetaria per gli stati membri la cui moneta è l’euro, dal–Trattato di MaastrichtCompetenza concorrente (§2): se l’Unione non ha legiferato, gli statipossono legiferare in materia> settori di competenza concorrente (art.4), non esaustivamerc