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D ANNO BIOLOGICO
Di discussa collocazione, se patrimoniale o non patrimoniale, è il cosiddetto danno biologico o
danno alla salute: lesione, temporanea o permanente, dell'integrità psico-fisica della persona,
accertabile medicalmente, quale bene protetto in sé e per sé (art. 32 Cost.) e
indipendentemente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato (Codice delle
assicurazioni private).
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Perciò, a chi abbia subito una invalidità, temporanea o permanente, viene comunque riconosciuto il
risarcimento del danno biologico; se poi il danneggiato prova d'avere dovuto interrompere, a causa
dell'invalidità subita, una attività produttiva di reddito, allora gli viene liquidato anche il
conseguente mancato guadagno.
I criteri per determinare il danno biologico sono stati fortemente dibattuti, quello (detto del punto
tabellare) che attribuisce un valore ad ogni punto di invalidità ha finito con l'imporsi in Cassazione,
con la precisazione che il valore risultante dall'applicazione delle tabelle viene dal giudice adeguato
alle peculiarità della singola fattispecie.
Danno biologico terminale: lesioni ad un soggetto di tale entità ed intensità da condurre a morte un
soggetto in un limitato lasso di tempo, deve ritenersi che, limitatamente al periodo in cui il soggetto
è rimasto in vita, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel
caso dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione.
La tesi della patrimonialità del danno biologico era, alla fine, apparsa convincente, chi vede lesa la
propria capacità di rendersi utile a se stesso e deve ricorrere alle onerose prestazioni altrui o
rinunciare ad utilità di cui prima fruiva ha subito un danno altrettanto suscettibile di valutazione
economica quanto il danno per il mancato guadagno. Essa aveva, il pregio di svincolare la
risarcibilità del danno biologico dalla riserva di legge dell’art. 2059: qualificarlo come danno
patrimoniale significava ammetterne la risarcibilità anche quando il fatto illecito che lo aveva
generato non corrispondeva ad una fattispecie di reato.
In tempi più recenti la giurisprudenza si è rivelata propensa a tornare alla antica qualificazione del
danno biologico come danno non patrimoniale; ma ciò si giustifica per l'avanzare del concetto di
danno non patrimoniale, che elimina ogni dubbio sulla risarcibilità del danno biologico, anche a
prescindere dalla sua qualificazione come danno patrimoniale. L'art. 2043 ritorna ad essere, a
questo modo, la fonte della risarcibilità dei soli danni patrimoniali.
Entro un più vasto concetto di danno alla salute, comprensivo anche, ma non solo del danno
biologico si collocano: : lesione della salute mentale del soggetto, distinguere
D ANNO PSICHICO
alterazione patologica della psiche clinicamente accertabile (malattia mentale);
- turbamento psichico subito dal soggetto leso in un proprio diritto (danno non patrimoniale).
- : consiste nella impossibilità, o
DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE E IL DANNO ESTETICO
nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali, e di
mantenerli con standard di normalità (cd. danno estetico). Anche il danno alla vita di relazione,
come il danno biologico, tende ora ad essere qualificato come danno non patrimoniale «il danno
alla salute (o "danno biologico") comprende ogni pregiudizio, diverso da quello consistente nella
diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, non è concettualmente diverso dal
danno estetico o dal danno alla vita di relazione».
: lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la
DANNO ESISTENZIALE
persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali (danno che l'individuo subisca
alle attività realizzatrici della propria persona). Nuova categoria della responsabilità civile
che ha avuto il suo primo ed esplicito riconoscimento dalla Suprema Corte con la pronuncia
7713/2000 (figlio non riconosciuto dal padre).
Somma delle ripercussioni negative che nel soggetto conseguono al fatto lesivo mutandone in
senso peggiorativo le condizioni di vita, danno da vita rovinata.
È una ulteriore dilatazione del concetto di danno alla salute, che vale ad includere in esso, quali
sue interne componenti, sia il danno biologico, sia il danno per lucro cessante.
53 Qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la
lesione della serenità familiare distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di
una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo
soggettivo.
Fattispecie di danno esistenziale: : figlio naturale che, per il rifiuto di
- DANNO ESISTENZIALE DA MANCATO RICONOSCIMENTO
riconoscimento da parte del genitore, subisce una deteriore condizione di vita fino a quando,
diventato adulto, promuove ed ottiene l'accertamento giudiziale della paternità naturale.
Giurisprudenza ha riconosciuto all'attore il ristoro del danno da lesione in sé di suoi diritti
fondamentali, in conseguenza della riferita condotta del suo genitore;
sconvolgimento delle condizioni di vita subita dal coniuge per
- DANNO DA DIVORZIO:
l'iniziativa della separazione o del divorzio assunta dall'altra coniuge tale da integrare gli
estremi del danno non patrimoniale, risarcibile a norma dell'art. 2059. Risarcibilità del danno
esistenziale, inteso come «lo sconvolgimento delle abitudini di vita, in conseguenza
dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con lo stretto congiunto
(c.d. danno parentale) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore)
cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro».
- DANNO ESISTENZIALE, QUALE SCONVOLGIMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE:
sconvolgimento dell'identità personale provocata dalla perdita dello status di figlio legittimo
per l'altrui contestazione della legittimità.
La risarcibilità del danno esistenziale non è esclusa dal fatto che il danno sia stato provocato
nell'esercizio di un diritto, qual è il diritto di non riconoscere un figlio naturale o di separarsi o di
divorziare o, per agire in petizione d'eredità, di contestare la legittimità altrui; il soggetto ha
subito un danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059.
subita dal lavoratore, che la Cassazione
- DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
considera risarcibile sul presupposto che «il lavoro non è solo un mezzo di guadagno, ma
costituisce un mezzo prevalentemente di estrinsecazione della personalità di ciascuno».
La nozione di danno biologico data dal codice delle assicurazioni private, che la limita alla
«lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale», ha indotto ad escludere il danno esistenziale dal danno biologico.
D ANNO DA PERDITA DI CHANCE
Danno non patrimoniale, la chance è una occasione favorevole, la possibilità di un vantaggio futuro;
perdere una chance equivale a perdere una tale occasione propizia (es. l'impiegato ha perduto
l'occasione di un avanzamento di carriera a causa di una prolungata degenza in ospedale
conseguente ad un incidente stradale).
Il danno ingiusto risiede nella procurata perdita di chance, in sé considerata (la chance degna di
tutela non è la speranza di vincere il concorso, ma è l'occasione o la possibilità di vincerlo, offerta
dalla partecipazione al concorso).
Il danno risarcibile va, qualificato come danno emergente, non già come lucro cessante. Ai fini
dell'an del danno ingiusto è sufficiente la sola perdita della chance; il grado di probabilità di
successo è rilevante, agli effetti del quantum del risarcimento, ed al riguardo il giudice si avvarrà di
presunzioni, che potranno condurlo a determinare l'entità del danno fra l'1 e il 100 per cento del
valore sperato dal danneggiato, sulla base di un calcolo probabilistico che tenga conto di varie
circostanze come, nel caso della mancata partecipazione al concorso, dei titoli in possesso del
concorrente mancato e del numero dei concorrenti.
- art. 2055 –
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
54
Se più persone sono responsabili del medesimo danno (fatto è imputabile a più persone), esse
ne rispondono solidalmente: il danneggiato può esigere l'intero risarcimento da ciascuno di
essi, indipendentemente dalla gravità della colpa dei singoli.
Chi ha pagato avrà poi azione di regresso nei confronti degli altri responsabili; e solo in questa
sede si potrà tenere conto del diverso grado della colpa di ciascuno.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
L'azione di regresso è esclusa quando, come nel caso della corresponsabilità del proprietario del
veicolo, sia chiamato a rispondere un soggetto estraneo alla causazione del danno, cui è data non
azione di regresso, ma di rivalsa per l'intero danno liquidato al terzo danneggiato.
Perché operi la responsabilità solidale è sufficiente che più persone siano concorse a cagionare il
medesimo danno; una responsabilità solidale per un medesimo evento dannoso può nascere da
azioni o omissioni indipendenti di più persone, ed anche quando l’una abbia agito con dolo e l’altra
con colpa; come può nascere nell’ipotesi in cui il medesimo evento dannoso sia imputabile all’una a
titolo di inadempimento contrattuale ed all’altra a titolo di responsabilità da fatto illecito. Si deve
però trattare di un evento lesivo effettivamente imputabile a più persone: non si può affermare la
responsabilità solidale quando è certo che una fra più persone ha cagionato il danno, ma non si sa
chi di esse l'abbia cagionato.
È essenziale che l'evento dannoso determinato da più persone sia unitario.
Il grado della colpa è rilevante anche nel caso in cui il danneggiato sia concorso, con il proprio
comportamento, a provocare il danno (cosiddetto concorso di colpa del danneggiato), art. 1227,
comma 1°: il risarcimento dovuto dal danneggiante è diminuito in proporzione con il grado della
colpa del danneggiato, va considerato anche il contributo causale alla verificazione dell'evento del
concorrente incapace, in quanto tale non responsabile a norma dell'art. 2046: il concorrente capace
risponderà solo nei limiti della incidenza causale della sua condotta.