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I fatti illeciti

Fatti illeciti come fonte di obbligazione

Francesco Galgano

I fatti illeciti sono disciplinati dal titolo IX (artt. 2043-2059) del libro IV delle obbligazioni (art. 1173-2059).

Art. 2043 - «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Collocati dall'art. 1173 fra le fonti delle obbligazioni, insieme ai contratti e agli altri atti o fatti idonei a produrle; l'obbligazione che ne deriva è l'obbligazione di risarcire il danno che il fatto illecito ha cagionato: è, di regola, una obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di danaro, che rappresenta l'equivalente monetario del danno cagionato; ma è anche ammesso, se possibile, il risarcimento in forma specifica (art. 2058), che può dare luogo sia ad una obbligazione di dare sia ad una obbligazione di fare.

Pena e responsabilità

PENALE: nasce da un comportamento vietato, detto reato ed espressamente previsto dalla legge (tassatività del reato), che, contrastando con i fini dello Stato, esige come sanzione una pena criminale; responsabilità cui è esposto l'autore di un fatto illecito previsto dalla legge come reato. Con la previsione di un atto come reato, lo Stato vuole tutelarsi contro comportamenti da lui ritenuti contrastanti con i suoi fini.

CIVILE: nasce da un generico obbligo di non ledere la sfera giuridica altrui, conseguenza della violazione sarà l’obbligazione al risarcimento del danno. Con la previsione dell’illecito civile si vuole ristorare la vittima del danno attraverso il risarcimento.

CONTRATTUALE: responsabilità per danni del contraente inadempiente (non esegue esattamente o non esegue affatto), l’atto compiuto viola obblighi che intercorrono tra soggetti determinati.

Art. 1218 - «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile».

L'espressione «responsabilità contrattuale» è impiegata per indicare non solo la responsabilità da contratto, ma anche:

  • Ogni altra responsabilità, diversa dalla responsabilità da fatto illecito, che derivi dall'inadempimento di obbligazioni nascenti dagli «altri atti o fatti» di cui all'art. 1173;
  • La responsabilità precontrattuale (violazione del dovere di buona fede nelle trattative dirette a concludere un contratto);
  • La responsabilità da contatto sociale: caso del medico, dipendente del servizio sanitario, e perciò non legato al paziente da un rapporto contrattuale, che risponde a norma dell'art. 1218 per avere, con la propria negligenza professionale, violato il dovere di protezione su di lui incombente nei confronti di chi è sottoposto alla sua cura.

Capacità richiesta dalla legge: capacità di agire; onere della prova: il danneggiato deve provare solo l’inadempimento; risarcimento: solo i danni prevedibili, se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo; prescrizione: ordinaria (10 anni).

EXTRACONTRATTUALE AQUILIANA: origina dalla violazione del generico dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica, la responsabilità aquiliana trova la propria fonte in un fatto, definibile come illecito alla stregua dell'art. 2043, e non nella violazione di una preesistente obbligazione (non c’è accordo o relazione preesistente tra danneggiato e danneggiante). La Cassazione ha superato l’antico retaggio del neminem laedere: «la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì una norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell’attività altrui».

  • Capacità richiesta dalla legge: capacità naturale (di intendere e volere);
  • Onere della prova: il danneggiato deve provare fatto, danno ed imputabilità;
  • Risarcimento: anche i danni non prevedibili (l’art. 2056 non fa riferimento all’art. 1225, che si richiama alla prevedibilità del danno in caso di colpa);
  • Prescrizione: breve (5 anni).

Elementi costitutivi del fatto illecito

Il fatto illecito presenta:

Elementi oggettivi: un fatto («qualunque fatto») che «cagiona ad altri un danno ingiusto», perché si abbia il risarcimento deve esserci un rapporto di causa ad effetto tra il fatto e il danno, l’onere della prova di tale rapporto incombe sul danneggiato.

Fatto: comportamento umano posto in essere in violazione di una norma giuridica:

  • Commissivo: consiste in un fare;
  • Omissivo: consiste in un non fare; l’illecito sussiste solo se vi era obbligo giuridico di agire in capo a chi ha cagionato il danno; art. 40 c.p. «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», una volta accertato l'obbligo giuridico di evitare l'evento, opera l'equivalenza fra il non averlo impedito e l'averlo cagionato (es. fatto omissivo il non prestare soccorso ad un ferito).
  • C.d. causalità omissiva, basata su:
    • L'accertamento della volontarietà dell'omissione;
    • La valutazione ipotetica che se il comportamento da tenere fosse stato tenuto, il danno non si sarebbe verificato.

Non occorre che l'obbligo di evitare il danno sia espressamente formulato, lo si suole ritenere implicito nelle norme che impongono doveri di particolare attenzione nella salvaguardia degli interessi altrui, come nel rapporto fra il medico e il paziente sotto il profilo della responsabilità sanitaria si prende in considerazione l'omessa diagnosi tempestiva.

Un fatto umano, ascrivibile al soggetto chiamato a rispondere del danno, manca del tutto nei casi di danno da cose (artt. 2051-2052); un fatto umano è presente nei casi di responsabilità indiretta, ma è commesso da un soggetto diverso da chi è chiamato a risponderne (art. 2049).

Danno ingiusto: lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico (giuridicamente protetto - antigiuridicità). Il danno qualificabile come ingiusto è estremo universale senza di esso non c'è responsabilità in nessuna delle fattispecie previste dal titolo IX.

Il concetto di danno ingiusto (damnum iniuria datum) esprime, l'idea della non conformità al diritto sotto un duplice aspetto:

  • Estremo positivo: danno che leda la situazione giuridica altrui (damnum contra ius), lesione di un interesse meritevole di tutela. Non basta, per aversi danno «ingiusto», la lesione di un semplice interesse altrui non giuridicamente protetto (chi costruisce un edificio sul proprio terreno lede l'interesse dei vicini a godere della vista del panorama, ma non cagiona loro un danno ingiusto, perché il loro interesse a continuare a godere della vista del panorama non è giuridicamente protetto. Diverso è il caso di chi costruisca, in violazione del piano regolatore, dove non si può costruire: in questo caso l'interesse dei proprietari vicini a che non sorgano nuove costruzioni è giuridicamente protetto; e ciascuno dei vicini può chiedere il risarcimento dei danni subiti);
  • Estremo negativo: danno ad altri cagionato non nell'esercizio di un proprio diritto (damnum non iure), chi si avvale di un proprio diritto non commette un fatto illecito (chi licenzia il proprio dipendente non cagiona un danno ingiusto se il licenziamento è stato motivato da giusta causa o da giustificato motivo, avendo in tali casi il datore di lavoro il diritto di licenziare).

Atipicità dell'illecito civile

Il principio della risarcibilità di ogni danno qualificabile come ingiusto è una «clausola generale»: quando non è la legge a valutare che un dato danno è ingiusto (es. art. 872 comma 2), riconoscendo a chi lo ha subito il diritto al risarcimento, la valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale decide, fattispecie per fattispecie, se l'interesse leso è degno di protezione secondo l'ordinamento giuridico e se la lesione, di conseguenza, costituisce un danno «ingiusto», che deve essere risarcito.

Atipicità dell'illecito civile, in antitesi con la tipicità dell'illecito penale, retto dal principio secondo il quale nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge come reato: «illecito civile di cui all'art. 2043 è autonoma fonte del diritto di credito al risarcimento nei confronti del soggetto che, con attività contraria al diritto oggettivo, abbia cagionato un danno ingiusto, ossia il pregiudizio di qualunque interesse in qualche modo considerato dall'ordinamento» (Cass., sez. un., n. 500/1999).

Giurisprudenza è stata propensa ad attingere sempre più largamente dalla clausola generale della risarcibilità del «danno ingiusto»:

  • Lesione di un diritto assoluto: fino agli anni ’60 solo i diritti assoluti erano diritti erga omnes, protetti nei confronti di chiunque; solo la lesione di un diritto assoluto poteva consentire al suo titolare di agire per danni contro chiunque lo avesse leso:
  • Quando veniva leso un diritto della personalità: il danno alla salute è danno ingiusto perché è lesione del diritto alla salute;
  • Quando veniva leso un diritto reale: il danneggiamento di una cosa è danno ingiusto perché è lesione del diritto di proprietà;
  • Quando l'uccisione di una persona comportava lesione del diritto al mantenimento oppure del diritto agli alimenti dei suoi familiari (lesione di un diritto inerente allo status del soggetto quale membro della famiglia, inclusa la lesione di semplici aspettative): viene in considerazione la lesione del diritto al mantenimento che, eventualmente, il coniuge e i figli avevano nei confronti dell’ucciso o del diritto agli alimenti eventualmente spettante ad altri. Costoro agiranno iure proprio (come risarcimento del danno direttamente cagionato a loro), e non iure successionis (non come risarcimento del danno inferto all'ucciso), sempre che non sia intercorso un intervallo, fra la lesione subita dalla vittima del fatto illecito e la sua morte, che permetta di riferire il danno alla stessa vittima.

È considerata risarcibile anche la lesione:

  • Della semplice aspettativa di prestazioni future: caso della uccisione del figlio minore, considerata fonte di responsabilità per danni nei confronti dei genitori, si valuta, il venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio;
  • Dell'aspettativa di successione futura: se è ucciso il genitore il figlio maggiorenne può legittimamente lamentare la lesione della sua aspettativa di ereditare i risparmi che, nel corso ulteriore della sua vita, il genitore avrebbe accumulato.

Il danno risarcibile è in questi casi il danno futuro: non c'è lesione attuale di un diritto soggettivo, ma ne è valutata la lesione potenziale, essendo considerato l'eventuale diritto successorio del congiunto della vittima o l'eventuale suo diritto al concorso negli oneri familiari o l'eventuale suo diritto agli alimenti.

Danno da morte, sofferenza esistenziale da agonia pre-morte e perdita della vita

Cass n. 4783/2001

Precedenti della Suprema Corte:

  • Decesso immediato: nessun risarcimento iure successionis sia del danno biologico sia del danno morale, sia per la perdita della vita in sé e per sé considerata;
  • Morte seguita all’evento lesivo dopo un arco di tempo apprezzabile: risarcibili iure successionis sia il danno biologico e sia il danno morale gli eredi del defunto acquistano iure hereditatis, il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell’illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo; nessun risarcimento iure successionis per la perdita della vita.

Nella decisione in commento i giudici di legittimità non cambiano affatto direzione: ribadiscono l’irrisarcibilità in capo agli eredi del danno non patrimoniale da privazione della vita. Tizio decedeva circa quattro ore dopo l’incidente occorsogli, lasciando la madre e ben otto tra fratelli e sorelle.

Rivisitazione del concetto dell’“apprezzabilità” dell’arco di tempo tra lesione e decesso: la Suprema Corte, giunge, mutuando orientamento, a ritenere risarcibile, in linea di principio, anche la “sofferenza esistenziale” patita dalla vittima principale in poche ore di sopravvivenza; per il danno psichico, inteso come “sofferenza esistenziale” diversa dal dolore, occorre concentrarsi sulla sua intensità, a prescindere da requisiti limitativi circa la sua estensione temporale.

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno psichico da sofferenza esistenziale patito dal soggetto che abbia atteso lucidamente l’estinzione della propria vita (danno biologico), da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

Nel caso in cui sia intercorso tra l’evento lesivo e la morte un breve lasso di tempo di poche ore, si deve comunque considerare l’eventuale sussistenza del danno psichico da sofferenza esistenziale patito dal soggetto che abbia atteso lucidamente l’estinzione della propria vita. L’accertamento positivo dell’intensità e della durata, anche limitata a poche ore, di siffatto pregiudizio determina il risarcimento dello stesso in capo agli eredi.

Non si può dubitare del fatto che, nell’ipotesi di morte di un soggetto dopo un certo lasso di tempo è dalla lesione della salute che discendono la sofferenza e il turbamento dell’animo. Il problema maggiore sotto il profilo pratico rimane quello di attribuire un valore alla sofferenza e al dolore risarcibile iure successionis, la sentenza limita il risarcimento dei danni in questione al soggetto che “attende lucidamente l’estinzione della propria vita”, quindi non al soggetto che si trova in stato di incoscienza come altre sentenze avevano affermato.

Decesso immediato: nel caso di morte di un soggetto si distingue tra la “lesione del bene della vita” (sanzionato penalmente e civilmente con la configurazione di un danno morale) e il “bene della salute”, trasmissibile agli eredi del defunto nel solo caso in cui la morte sia sopravvenuta alla lesione dopo “apprezzabile” intervallo di tempo: sulla base di questa distinzione ne consegue che il danno da perdita della vita non è risarcibile iure successionis (risarcimento del danno inferto all'ucciso), in quanto, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere.

Ne consegue che, in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento “iure successionis” del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun "danno biologico" rigorosamente inteso. La Corte salva la regola attuale della non risarcibilità della perdita della vita, ma sollecita un intervento del legislatore teso, in buona sostanza, a rivoluzionare il sistema risarcitorio attuale nella direzione di una marcata apertura verso il risarcimento del danno da perdita della vita.

È auspicabile una riforma che superi la discrasia che si crea tra la morte immediata e lesioni mortali, con conseguente disparità di trattamento per i superstiti e che allinei il diritto italiano a quello internazionale.

Danni risarcibili iure proprio: la Cassazione sostiene come il principio del risarcimento integrale del danno morale dei congiunti debba tenere conto del fatto che tale categoria non riguarderebbe il solo “valore della sofferenza” o “il prezzo del patema d’animo temporaneo (una sorta di danno da lutto)”, ma altresì la “lesione della stesa dignità umana”, lesione che risulta tanto più intensa, quanto la sofferenza morale attiene agli effetti ed alla integrità di una famiglia numerosa e solidale. Il danno morale dei congiunti viene ad ampliare i suoi contenuti comprendendo anche la “lesione della dignità umana”.

Lesione di un diritto soggettivo, anche relativo: dagli anni ‘70 la risarcibilità del danno ingiusto è clausola generale, posta a presidio di ogni diritto, anche relativo, come il diritto di credito.

Lesione del credito

Quando sia stato leso un diritto relativo, anche estraneo ai rapporti di famiglia, un diritto di credito: l'uccisione di un giocatore di calcio lede il diritto alle sue prestazioni sportive spettanti, per contratto, alla società calcistica. Il fatto del terzo cagiona l'estinzione del rapporto obbligatorio: questa è la lesione del credito in senso stretto. Cass. n. 2085/1953

Alla fine degli anni ‘40 la caduta di un aereo sul colle di Superga determinò la morte dei componenti l'intera squadra del Torino.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balestra Luigi.
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