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MODI SATISFATTORI:
COMPENSAZIONE: regolata dagli artt. 1241-252 cod.civ.
Un'obbligazione si estingue per compensazione quando due soggetti sono reciprocamente
obbligati, in forza di distinti rapporti obbligatori, per effetto dei quali ognuno sia debitore
dell'altro.
Art.1241: “i due debiti si estinguono per le qualità corrispondenti.”
Ragione per cui esiste la compensazione è perché sarebbe assurdo e antieconomico un
sistema in cui non esiste la compensazione.
Per poter parlare di compensazione occorrono tutta una serie di requisiti a seconda dei
casi: è necessario che i due debiti reciproci abbiano la propria fonte in distinti rapporti
obbligatori. Significa che il requisito essenziale per potersi parlare di compensazione è
l'autonomia dei rapporti.
Ciò non toglie che possano esistere reciproci debiti in forza dello stesso rapporto (es.
contratto d'appalto). Però manca l'autonomia perché il rapporto obbligatorio è il medesimo,
quindi non si può parlare di compensazione ma di semplici conteggi di dare e avere.
La conseguenza che ne deriva è che non si applicano le regole dettate in tema di
compensazione: non i limiti e i divieti in tema di compensazione e inoltre il giudice adito da
una delle parti, può accertare il conteggio di dare e avere, senza che sia necessaria
un'eccezione in senso tecnico.
Tre tipi di compensazione regolati dal cod.civ.:
compensazione legale: è quella che opera in odo automatico a condizione che
ricorrano i requisiti richiesti dalla legge, dall'art.1243,1°comma:
− i reciproci debiti devono essere omogenei (oggetto somme di denaro o cose fungibili d
dello stesso genere), liquidi (entrambi i debiti devono essere determinati nel loro
ammontare) e esigibili (non devono essere sottoposti a condizione sospensiva o a
termine iniziale, cioè sono debiti scaduti dei quali si pretende l'adempimento).
− la giurisprudenza ha aggiunto, per pacifica interpretazione, un quarto ulteriore requisito: la
certezza dei due debiti. Per aversi l'estinzione per compensazione legale non bastano i
tre requisiti previsti dall'art.1243, ma deve essere certo. Significa che i due debiti devono o
non essere contestati o risultare da una sentenza di accertamento passata in giudicato (se
contestati). Cioè se uno dei debiti sia litigioso, cioè contestato nella sue esistenza o nel suo
ammontare, la giurisprudenza dice che non può operare la compensazione perché significa
che il debito non è liquido e non è esigibile. Fa eccezione il caso in cui ci sia una
contestazione immotivata, cioè che già a prima vista sia immotivata.
Come opera: l'art1242 dice che la compensazione estingue i debiti nel momento stesso in
cui questi debiti vengono a coesistere. Perché normalmente i reciproci debiti nascono in
tempi diversi.
Significa dire che l'efficacia estintiva della compensazione legale è automatica e scaturisce
di diritto dalla coesistenza dei due debiti reciproci che abbiano i requisiti di legge.
Tuttavia l'art.1242 prevede che la compensazione non può essere rilevata d'ufficio dal
giudice, il che significa che colui il quale voglia avvalersi della compensazione ha l'onere di
eccepirla tempestivamente in giudizio.
Se l'eccezione non viene sollevata in tempo, il giudice non può rilevarla d'ufficio. 23
Alcune precisazioni di carattere processuale:
− l'eccezione di compensazione è una e vera e propria eccezione di parte, non una semplice
difesa. Essa è un'eccezione di parte relativa ad una questione non rilevabile d'ufficio. Il
convenuto che vuole far valere la compensazione, ha l'onere di eccepire tempestivamente in
giudizio la compensazione con la comparsa di risposta, va depositata in cancelleria almeno
20gg prima della prima udienza. Anche l'eccezione di compensazione è superflua dove sia la
controparte a riconoscere in giudizio la compensazione.
− vi posso essere dei casi in cui sia il convenuto ad essere creditore verso l'attore di una somma
di denaro maggiore di quella fatta valere in giudizio. L'attore deve ricevere 8 e dare 10. Egli
agisce in giudizio per ricevere 8. Processualmente il convenuto non si deve limitare ad opporre
l'eccezione di compensazione, deve anche opporre a sua volta la domanda riconvenzionale
verso l'attore per eccepire la differenza. Se non lo fa, subisce la condanna per il pagamento di
8. Sarà poi lui a dover eccepire in giudizio per avere 10.
− altre regole sono quelle che si applicano nei casi in cui la legge esclude che, nonostante i
requisiti di legge richiesti per la compensazione stessa, la compensazione possa operare. Sono
i casi previsti all'art.1246, sono 5: 1)caso di credito per la restituzione di cose di cui il
proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2)caso di credito per la restituzione di cose
depositate o date in comodato; 3)caso di credito dichiarato impignorabile; 4)caso di rinunzia
alla compensazione fatta preventivamente dal debitore (è una dichiarazione di volontà del
debitore che rinuncia ad opporre in compensazione i propri crediti. Frequentemente nei
contratti tra contraente debole e forte, il contraente debole rinuncia. La rinuncia è libera. Se la
rinuncia è contenuta in un contratto tra professionista e consumatore, la clausola è vessatoria.
La vessatorietà comporta che il consumatore può eccepire la compensazione. Cmq anche nel
cod.civ., art.1241, nei contratti di massa, la clausola che prevede la rinuncia è vessatoria,
quindi richiede la forma scritta a pena di nullità. ); 5)caso di divieto stabilito dalla legge (es.più
importante in materia di società, art.2271).
Oltre alla compensazione legale abbiamo:
compensazione giudiziaria: è quella attuata dal giudice quando i due debiti reciproci
sono omogenei ed esigibili, ma uno dei due non è ancora liquido (quindi non può
operare la compensazione legale).Es. debito di valore.
In questi casi può essere attuata dal giudice la compensazione quando questo debito, pur
non essendo liquido, è di pronta e facile liquidazione, art.1243. Se il debito opposto
non è di pronta e facile liquidazione, allora il giudice non può operare la compensazione
giudiziaria, ma deve rigettare l'eccezione di compensazione e la parte che ha proposto
l'eccezione deve far valere e liquidare il proprio debito in un apposito giudizio con apposita
domanda.
Anche la compensazione giudiziale non è rilevabile d'ufficio. Ma opera a partire dalla
sentenza che l'abbia pronunciata (differenza con la compensazione legale). Quella della
compensazione giudiziaria è una sentenza di tipo costitutivo, cioè la compensazione opera a
partir dalla sentenza. Non automaticamente. Nella compensazione legale invece il giudice si
limita ad accertare i requisiti, opera automaticamente.
compensazione volontaria:si attua per accordo tra le parti. E' liberamente stabilita dalle
parti anche in mancanza di tutti i requisiti richiesti per la compensazione legale e per la
compensazione giudiziale.
Il secondo modo satisfattorio è:
CONFUSIONE: regolata dagli artt. 1253-1255.
Si verifica quando la qualità del debitore e del creditore vengono a riunirsi in capo alla
medesima persona.
Si verifica nel caso delle successioni.
Ai sensi dell'art.1253, l'obbligazione si estingue per l'evidente ragione che è un controsenso
essere debitore o creditore di sé stessi. 24
La riunione in capo alla medesima persona delle qualità di debitore e di creditore può
verificarsi anche per atto tra vivi: es. cessione di azienda: il cessionario si assume tutti i
crediti, anche il suo.
Estinto il debito si estinguono anche le garanzie che lo assistevano (art.1253, ultima parte).
Il caso della confusione impropria, art.1255: si ha nei casi in cui nella stessa persona si
riuniscono non le qualità di debitore e creditore, ma quando nella stessa persona si
riuniscono le qualità di debitore e di fideiussore. Cioè il fideiussore diventa lui debitore. Es.
caso del padre che garantisce presso la banca con fideiussione per la restituzione della
somma di denaro presa a mutuo dal figlio. Morto il padre, il figlio è debitore e fideiussore,
in quanto si ereditano anche le fideiussioni.
Art.1255 dice che:”Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di
debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.”
Significa che normalmente in questi casi è inutile per il creditore perché il creditore può
sempre contare sempre sul patrimonio del debitore. Non ha senso essere garante di sé
stessi.
Ci sono però casi in cui il creditore ha interesse affinché la fideiussione resti in vita:
- quando la fideiussione era a sua volta assistita da una garanzia: così non perde questa
ulteriore garanzia;
- quando si ha accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del fideiussore
che è diventato debitore principale: il creditore può soddisfarsi sul patrimonio del defunto.
facendo valere la fideiussione può agire per la totalità del debito.
MODI NON SATISFATTORI:
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE: artt.1256-1259.
E' non sattisfattorio per l'obbligazione, si estingue pur rimanendo insoddisfatta.
Art.1256,1°comma:”La obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile.” (non vale se il debitore era in mora)
Se la prestazione era dovuta in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, si deve
applicare l'art.1256 (l'obbligazione si estingue).
Esistono due tipi di impossibilità:
1. impossibilità materiale: quando in natura la prestazione non può essere
eseguita.
2. impossibilità giuridica: quando la prestazione in natura potrebbe essere
eseguita, ma la legge ne vieta l'esecuzione. Es. provvedimento dell'autorità che
rende incommerciabile la cosa oggetto della prestazione.
Requisiti che devono ricorrere affinché l'impossibilità sopravvenuta costituisca causa di
estinzione per l'obbligazione, sono3:
1. l'impossibilità deve essere sopravvenuta: cioè per poter parlare di estinzione
dell'obbligazione, la prestazione doveva essere in origine possibile dal punto di vista
materiale o giuridico, ma nel corso del rapporto l'obbligazione divenuta impossibile.
Può essere in origine impossibile, ma in questo caso on è causa di estinzione, ma si avrà
la nullità del contratto, non nasce neanche il rapporto obbligatorio.
2. l'impossibilità deve essere