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Le obbligazioni in generale

La disciplina è contenuta nel Titolo 4° del codice civile, agli artt. 1173-1320. Nel dettare queste regole il codice si è distaccato dalla tradizione, ha seguito il codice tedesco, formulando norme destinate ad essere applicate indifferentemente a qualsiasi obbligazione indipendentemente dalla fonte. Queste regole sono applicabili sia ad obbligazioni di fonte contrattuale, sia extracontrattuale, sia che derivino da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle.

Nell'ordinamento francese e nell'ordinamento di common law sono state create norme diverse in base alla fonte. Questa scelta si basa su una precisa tecnica legislativa: economia di normazione. Il legislatore ha confrontato norme su obbligazioni derivanti da contratto e norme su obbligazioni derivanti non da contratto. Ha constatato che erano uguali. Non si tratta però di un'astrazione giuridica: debiti e crediti esistono.

Però le norme sulle obbligazioni in generale sono per lo più pensate per le obbligazioni da contratto. Art. 1176 e art. 1218: sono norme pensate per le obbligazioni derivanti da contratto. Vengono tradizionalmente fatte rientrare nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale e contrapposte agli artt. 2043 e seguenti, che sono norme per la responsabilità extracontrattuale.

Fonti delle obbligazioni

Da un lato con la formulazione delle norme per obbligazioni in generale, è stata data alle obbligazioni una collocazione distinta dal contratto; dall'altro ha elevato al rango di diritto generale delle obbligazioni principi propri delle obbligazioni da contratto.

Quali sono le fonti delle obbligazioni? Art. 1173 - sono tre:

  • Contratto (fonte specifica)
  • Fatto illecito (fonte specifica)
  • Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico

La fonte più importante è il contratto, ex art. 1321. È una fonte volontaria di un'obbligazione. Il contratto però non è solo fonte di obbligazione: l'art. 922 colloca il contratto anche tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo. La funzione di costituire mezzo per la circolazione dei beni è assoluta direttamente dal contratto, per effetto del consenso delle parti, art. 1376. Non vale in tutto il territorio nazionale; per Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, c'è il sistema tavolare: la proprietà non passa per effetto del contratto traslativo, ma per effetto dell'iscrizione tavolare (cioè pubblicità costitutiva).

Il contratto costituisce strumento per trasferimento del diritto e per nascita dell'obbligazione: la vendita fa passare la proprietà, ma opera anche come fonte di obbligazione. Sia per il venditore, sia per il compratore: il primo deve trasferire il bene, mentre il secondo deve pagare il prezzo. Ci sono poi contratti che sono soltanto fonte di obbligazione: contratto di locazione, contratto di appalto, contratto d'opera, deposito.

Seconda fonte è il fatto illecito. Definizione all'art. 2043: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto." È una fonte non volontaria, sorge come conseguenza di un fatto illecito. L'obbligazione che deriva è il risarcimento. Non sempre sorge a carico dell'autore del fatto illecito (casi di responsabilità per fatti altrui artt. 2047, 2048, 2049).

Terza categoria è ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento. Comprende atti giuridici negoziali diversi dal contratto: es. promesse unilaterali, testamento, titoli di credito. Rientrano fatti giuridici non qualificabili come illeciti: pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa, gestione affari altrui e alcuni fatti riguardanti il possesso. È una categoria aperta.

Concetto di concorso di fonti

Precisatione: bisogna considerare che spesso l'obbligazione nasce per il concorso di più di una delle fonti dell'art. 1173. Questo accade nei contratti sinallagmatici, cioè a prestazioni corrispettive. Es. contratto d'appalto: il committente è obbligato a pagare all'appaltatore il prezzo pattuito - obbligazione di fonte contrattuale. Tuttavia non sorge solo dal contratto, perché occorre che con il contratto concorra un fatto giuridico che è l'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Es. obbligazione di risarcire il danno da inadempimento, art. 1218: c'è obbligazione da contratto + fatto giuridico dell'inadempimento. Molto frequente è il riferimento alla legge come fonte di obbligazione. Si parla a volte di obbligazione ex lege: previsto dal codice previgente, in quello del '42 è scomparso. La legge quindi non produce direttamente l'obbligazione, soltanto con la mediazione di atti e fatti giuridici. Questa figura quindi non ha ragione d'essere: anche le obbligazioni da contratto e da fatto illecito sarebbero da considerare come obbligazioni che derivano dalla legge: è questa che stabilisce che il compratore deve pagare il prezzo. Dunque è un'obbligazione che deriva da contratto.

Può però accadere che uno stesso fatto integri contemporaneamente gli estremi di due fonti diverse di obbligazioni: fenomeno chiamato concorso di fonti o concorso/cumulo di responsabilità. Lo stesso fatto costituisce contemporaneamente inadempimento contrattuale e illecito extracontrattuale. Si verifica frequentemente nel settore dei trasporti e nel settore della responsabilità del medico.

Esempi di concorso di fonti

Il trasporto è un contratto con il quale il vettore si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro persone o merci: se durante il trasporto avviene un sinistro costituisce:

  • Inadempimento contrattuale: non porta a termine il trasporto
  • Illecito extracontrattuale: lesione dei passeggeri

Il medico conclude un contratto d'opera con il paziente: se per imperizia, durante un'operazione peggiora la salute del paziente, c'è sia inadempimento contrattuale, sia illecito extracontrattuale. Il creditore può, a sua scelta: far valere il contratto, lamentare il fatto illecito, agire nei confronti del danneggiante. Questo favorisce il creditore che sceglierà quale responsabilità far valere.

Struttura dell'obbligazione

Si presenta come un vincolo/rapporto che lega un soggetto ad un altro per l'esecuzione di una determinata prestazione. Si possono distinguere:

  • Soggetto attivo: creditore
  • Soggetto passivo: debitore
  • Oggetto dell'obbligazione: prestazione dovuta dal creditore al debitore

Per quanto attiene ai soggetti, nel momento in cui sorge l'obbligazione devono essere determinati o quantomeno determinabili. Un esempio è la promessa al pubblico, art. 1989: un soggetto per esempio promette una somma di denaro a chi ritrova il cane smarrito. Il debitore è determinato, ma non lo è il creditore che però è determinabile in base ad un criterio stabilito al momento in cui è sorta l'obbligazione.

L'oggetto dell'obbligazione deve possedere ex art. 1174 un requisito fondamentale: la prestazione deve avere necessariamente carattere patrimoniale, deve essere cioè suscettibile di valutazione economica. Nei contratti a titolo oneroso questo problema non si pone: c'è corrispettivo. Però esistono i contratti a titolo gratuito: la prestazione per esempio mandato (a titolo gratuito) è comunque suscettibile di valutazione economica.

Ci sono casi in cui una prestazione di fare trova corrispettivo in un'altra prestazione di fare (uguale per prestazione non fare): c'è il requisito patrimoniale? È l'interesse patrimoniale di ciascuna parte alla prestazione dell'altra ad attribuire il carattere patrimoniale alla prestazione. Es. patti parasociali (cioè accordi con i quali i soci si accordano reciprocamente per esempio ad assumere in assemblea dei comportamenti: sindacato di voto). Qui le prestazioni di fare, cioè votare in un certo modo, sono rese suscettibili di valutazione economica dall'interesse patrimoniale delle parti: in caso di violazione, ciascuna delle parti può chiedere all'altro il risarcimento del danno.

Es. patto di non concorrenza tra imprenditori. Ha valore patrimoniale? Sì, il valore economico della prestazione di non fare consisterebbe nel maggior profitto che ciascuno dei due imprenditori intende realizzare per effetto della non concorrenza dell'altro. In caso di violazione c'è il risarcimento del danno (maggior profitto mancato).

Bisogna notare che secondo art. 1174 non occorre che sia carattere patrimoniale l'interesse del creditore alla prestazione. Quando succede questo, per esempio quando andiamo al cinema riceviamo una prestazione patrimoniale, infatti si paga il biglietto ma l'interesse come creditore che abbiamo è culturale, di svago, comunque non patrimoniale.

Es. quando ci si iscrive ad una associazione: ci si impegna a versare periodicamente una somma di denaro. I contributi degli associati sono prestazioni patrimoniali, dall'altro lato però l'interesse che spinge un soggetto a pagare è certamente non patrimoniale.

Requisito dell'interesse patrimoniale

Secondo un'opinione abbastanza diffusa, la sussistenza di un interesse anche non patrimoniale del creditore opererebbe non solo come requisito per valida costituzione del rapporto, ma deve permanere. Si estinguerebbe nei casi in cui l'interesse, presente al momento della nascita dell'obbligazione, venisse successivamente meno. Es. locazione balcone per sfilata che poi viene annullata: l'interesse viene meno, per cui si estingue il rapporto obbligatorio. Dal punto di vista tecnico si deve riferire il discorso ai contratto, non alle obbligazioni.

L'obbligazione nasce a seguito di atti/fatti, ex art. 1173, quando a seguito di questi c'è interesse del creditore: se viene meno, estinzione obbligazione solo quando vi sia contemporaneamente una sopravvenuta efficacia del contratto/fonte da cui deriva.

La patrimonialità della prestazione è l'equivalente, in materia di obbligazioni, di ciò che è richiesto nel settore dei diritti reali nelle cose, nei beni: possono formare oggetto di proprietà e di diritti reali i beni suscettibili di valutazione economica. Diritti reali e diritti di obbligazioni sono diritti patrimoniali.

Permette di operare una serie di distinzioni: il carattere patrimoniale consente di distinguere i diritti reali dai diritti assoluti che non hanno carattere di patrimonialità (cioè diritti della personalità); inoltre distinguere diritti dell'obbligazione dai diritti relativi (cioè che possono farsi valere solo verso alcuni soggetti ma che non hanno carattere patrimoniale: obblighi dei congiunti).

Il requisito del patrimonio vale a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina sulle obbligazioni: non si applica quando si è in presenza di obblighi che non hanno carattere e contenuto patrimoniale. Qualcuno dice che quando si parla di obblighi e non di obbligazioni, le norme si possono applicare al massimo in via analogica.

Tipologie di prestazioni

Tradizionalmente le prestazioni possono essere di:

  • Dare
  • Fare
  • Non fare

Prestazione di DARE: o pagamento di una somma di denaro che può avere fonte contrattuale o di illecito; ma può essere anche la consegna di un bene. Una sottospecie è la restituzione che può derivare da contratto o da altro atto o fatto giuridico, es. mutuo, locazione, ripetizione dell'indebito. È importante la distinzione tra le obbligazioni di:

  • Genere: quando un soggetto è tenuto alla consegna di una cosa determinata solo nel genere. Es. denaro, merci di un certo tipo.
  • Specie: consegna di una cosa determinata nella sua identità. Es. quel determinato bene immobile.

Alcune regole sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie

Pagamento

Art. 1189 c.c.: si è manifestato un contrasto di opinioni in giurisprudenza. La giurisprudenza, al fine di favorire il vero creditore, si è spesso mostrata propensa ad attenuare il rigore dell'art. 1189 c.c. Non bastano i requisiti richiesti dall'art. 1189. Non basta la buona fede e le condizioni univoche. Occorre un requisito in più: cioè che questa situazione di apparenza sia stata generata dal comportamento del creditore vero, almeno colposamente. Stando a questo orientamento, il creditore vero incolpevole conserva il diritto alla prestazione, nonostante la buona fede e le circostanze univoche. Di recente la Cassazione pare aver modificato opinione. Ultima sentenza è di segno opposto: la portata liberatoria non è condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo. Sono sufficienti i requisiti dell'art. 1189 c.c. Comunque ricorrono i requisiti: liberazione del debitore. Se abbiamo un debito di contratto a prestazioni corrispettive, il debitore conserva il diritto alla controprestazione nei confronti del creditore vero.

Per chiudere il cerchio: art. 1189, 2° comma: "Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito."

Quietanza

Alcune regole che riguardano l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie:

  1. Quietanza: il debitore che esegue un pagamento ha diritto alla quietanza, ossia ad una dichiarazione del creditore la quale attesti il pagamento. Importante sotto il profilo probatorio: prova il pagamento. È sul debitore che grava l'avvenuto pagamento in caso di contestazioni. È la prova principe per il debitore in ordine all'avvenuto pagamento. La natura giuridica è quella di una dichiarazione di scienza. Il valore probatorio è quello della confessione stragiudiziale: costituire piena prova del pagamento. Il debitore che non ha cura nel farsi rilasciare quietanza, se necessario sarà in difficoltà nella prova.
  2. Forma: deve risultare da dichiarazione scritta del creditore. Non serve una scrittura privata in senso stretto. Non serve la firma del creditore. Si presume che la quietanza provenga dal creditore. È sufficiente un timbro, delle scritture intestate, etc. Deve necessariamente contenere l'indicazione della prestazione eseguita, la somma del debito. La quietanza non necessariamente comporta la prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione. Riguarda solo la prestazione che in essa è indicata.

Se il pagamento è solo parziale, il creditore ha diritto di esigere la parte non pagata. Non fa presumere il pagamento di somme più ampie di quelle quietanzate. Deroga del 2° comma art 1199: il rilascio di una quietanza per il capitale, fa presumere il pagamento degli interessi. Affinché la quietanza comporti estinzione definitiva dell'obbligazione, occorre che sia anche liberatoria, a saldo.

Quietanza liberatoria: oltre ad attestare il pagamento, riconosce l'avvenuta estinzione del debito e contiene la volontà del creditore ad avere altre pretese. Normalmente può comportare dei costi (art. 1199 c.c.).

Regole per l'imputazione del pagamento

Regole dettate dal codice civile nelle ipotesi in cui il debitore che esegue il pagamento abbia debiti pecuniari nei confronti dello stesso creditore. Problema: imputazione del pagamento – artt. 1193-1195 c.c. L'imputazione è di due tipi:

  • Volontaria (dal debitore o dal creditore)
  • Legale

Si applicano nell'ordine: prima quella sull'imputazione volontaria (debitore o creditore), e dopo quella sull'imputazione legale. Il debitore può dichiarare quando paga quale debito intende estinguere. Essenziale è il momento temporale; deve farlo nel momento del pagamento. È da escludersi che l'imputazione possa essere fatta successivamente al pagamento. La giurisprudenza dice che può essere fatta anche prima, senza doverla ripetere al momento del pagamento.

Limite: art. 1194 c.c. - il debitore non può, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento prima al capitale e poi alle spese e agli interessi. Il debitore può omettere: l'imputazione spetta al creditore al momento del rilascio della quietanza. L'imputazione fatta dal creditore vincola il debitore salvo il caso che vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore. Sorpresa si ha quando il creditore approfitta della situazione del debitore. Il debitore può disattendere la sua imputazione, riacquistando così il diritto di fare imputazione.

Terzo caso: né il creditore, né il debitore fanno imputazione. Si applicano i criteri dell'art. 1193 c.c.: "In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato: al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti."

Obbligazioni pecuniarie

Obbligazioni pecuniarie: sono obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Il denaro è un bene mobile, però si differenzia dai beni mobili, per il fatto che assolve la fondamentale funzione di mezzo di scambio. Nel linguaggio economico e giuridico viene chiamato moneta o valuta. Moneta nazionale: euro. Moneta estera: moneta di altri paesi al di fuori dell'Unione Europea. Sono obbligazioni pecuniarie, o debiti o obbligazioni di valuta, quelle che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro. Queste obbligazioni pecuniarie "si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento della pagamento" (art. 1277 c.c., comma1).

Art. 1277, comma 2: "Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima." Questo è ciò che è avvenuto nel 2002: tutti i debiti in lire dovevano essere pagati in euro per un ammontare determinato dal cambio. Può accadere che l'obbligazione pecuniaria sia in valuta straniera: il debitore deve pagare non in...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldassarre20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Pellegrnini Lorenzo.
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