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Opportunità di ricorrere al sistema di autorizzazioni di servizi e di reti meno costosa: Per
promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di
comunicazione, consentendo ai prestatori di tali servizi ai consumatori di trarre vantaggio
dalle economie di scala del mercato unico europeo. Obiettivi che possono essere raggiunti
nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che non esiga una
decisione esplicita bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica da parte
dell'interessato.
4) Direttiva concorrenza (2002/77/CE): Stabilisce che gli Stati membri non possono
accordare un mantenere in vigore diritti esclusivi e speciali ma sono tenuti ad adottare tutti
provvedimenti necessari affinché a ciascun impresa sia garantito il diritto di prestare servizi
di comunicazione elettronica o di installare ampliare a fornire reti di comunicazione
elettronica
5) Direttiva servizio universale(2002/22/CE): Individua una lista di servizi che gli Stati
membri devono mettere a disposizione di tutti i loro cittadini ad un determinato livello
qualitativo a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e a un prezzo
abbordabile. Tra questi servizi ci sono la fornitura dell'accesso alla rete telefonica pubblica
da una postazione fissa, la messa disposizione di un elenco abbonati di servizi di
consultazione, la messa disposizione di telefoni pubblici a pagamento, la predisposizione di
misure
Speciali destinate agli utenti disabili. Una delle esigenze fondamentali del servizio
universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla
rete telefonica pubblica impostazione fissa a un prezzo abbordabile. Il collegamento deve
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garantire una trasmissione voce e dati a una velocità tale da permettere l'accesso servizi
elettronici on-line.
6) Direttiva trattamento dati personali (2002/58/CE): Rappresenta un aggiornamento della
direttiva 97/66/CE del parlamento europeo e del consiglio sul trattamento dei dati personali
sulla tutela della vita privata. La direttiva 2006/24/CE a introdotto modifiche riguardanti la
conservazione di dati trattati nell'ambito di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione procedendo ad un puntuale individuazione
delle categorie di dati da conservare della durata di conservazione delle condizioni da
rispettare.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche e le peculiarità dell’ordinamento italiano
Le direttive del 2002 sono recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 259/2003, Codice delle
comunicazioni elettroniche, un riordino sistematico dell’intera disciplina di settore. In buona parte
le disposizioni contenute nelle direttive 2002 non hanno adattamenti; in altri casi ci sono alcune
scelte che sollevano perplessità rispetto alla compatibilità con l’ordinamento comunitario il quale
dopo la riforma costituzionale del 2001 è dotato di espressa prevalenza sulle leggi ordinarie di
Parlamento e Regioni (art. 117 Cost.).
L’avvento di un Codice inoltre non può significare la definitiva stabilizzazione di una materia che è
esposta a continui rivolgimenti e trasformazioni, legati all’evoluzione della tecnologia e dei mercati.
Il principio ispiratore dell’intera riforma è costituito dalla centralità del diritto della concorrenza e,
specularmente, dalla riduzione, entro limiti consentiti dal libero mercato, della regolazione
pubblicista diretta a conformare preventivamente il mercato. La soluzione di concentrare in
un’unica Autorità nazionale (AGCOM) le competenze del settore tlc e radiotv ha rappresentato una
scelta d’avanguardia rispetto agli altri paesi membri. (legge 249/1997)
Peculiarità del modello nazionale:
1) Scelta del legislatore di escludere dal campo di applicazione del Codice delle
comunicazioni l’attività radiotelevisiva, disciplinata dal Testo Unico della radiotelevisione
(oggi TUSMAR). IN questo modo l’obiettivo di regolazione unitaria con l’istituzione in
un’unica autorità lascia il posto per due discipline separate. Scelta non comprensibile alla
luce del nuovo disegno costituzionale dove l’Ordinamento della Comunicazione sembra
voler far riferimento al sistema di comunicazione previsto dalla legge 249/1997 (AGCOM e
convergenza tra mezzi e contenuti per la tecnologia digitale)
2) Configurazione strutturale e funzionale dell’Autorità nazionale di garanzia: da una parte le
Autorità nazionali prendono parte alla regolazione, dall’altro vedono aumentare la
centralità della Commissione che tende a sostituirsi alle istituzioni nazionali nella direzione
delle politiche regolative dei paesi membri, dando vita a un sistema di rete in cui le Autorità
nazionali indipendenti esercitano le proprie competenze solo in aderenza agli indirizzi
interpretativi della Commissione. Ciò per assicurare una armonizzazione tra sistemi
nazionali e garantire un’applicazione coerente nel quadro normativo comune, eliminando le
possibili resistenze nazionali che potrebbero sorgere al processo di erosione normativa e
liberalizzazione varato sul piano comunitario.
A conferma di tale tendenza Commissione del Gruppo Regolatori Europei (organismo con
funzioni consultive per le politiche di regolazione e sviluppo comunicazione). LA
disomogeneità nell’attuazione della disciplina europea è causata dal difetto di
coordinamento tra Autorità nazionali, con la conseguente proposta di istituire un’Autorità 34
europea per il mercato delle comunicazioni. Appare dissonante aver mantenuto in capo al
Ministro delle comunicazioni alcune importanti funzioni che dovrebbero spettare alle
Autorità Nazionali. IL rischio è che i meccanismi di integrazione del sistema europeo
possano reagire dinanzi a una disciplina nazionale eccentrica, affermando la propria
prevalenza su quello nazionale. Questo effetto determinerebbe una nuova instabilità.
La revisione del quadro normativo del 2002
Nuovo pacchetto di direttive nel 2009, il Telecoms Package, recepite dal legislatore nel 2012.
Esso comprende 3 direttive:
- Better regulation (2009/140EC): emenda le direttive del 2002, quadro accesso e
interconnessione, autorizzazioni.
- Citizens’ Rights (2009/136/EC): emenda le direttive 2002 servizio universale e privacy.
Modifica quindi il piano normativo sulla tutela degli utenti.
- Regolamento 2009/1121/CE: istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettriche (BEREC) destinato a sostituire l’ERG (european regulatory group).
Esso assicura un’applicazione coerente del quadro normativo europeo e fornisce pareri sui
provvedimenti della Commissione. Non ha personalità giuridica e non è agenzia
comunitaria- Sviluppa e diffonde tra le ANR migliori prassi regolamentari, fornisce
assistenza alle Autorità Nazionali, fornisce pareri su progetti di decisioni, raccomandazioni
e orientamenti, elabora relazioni, fornisce consulenza al Parlamento europeo e al
Consiglio, Assiste le varie commissioni
Nel 2010 la Commissione emana una Raccomandazione sulla regolazione delle reti di nuova
generazione (C (2010) 6223), specificando le modalità di gestione del rischio degli investimenti
nelle reti di nuova generazione. Per incoraggiarli le ANR consentono all’operatore un ragionevole
margine di profitto sul capitale investito e possono imporre la condivisione delle infrastrutture nel
rispetto del principio di proporzionalità.
Con il d.lgs 69/2012 e 70/2012 direttive comunitarie del Pacchetto Telecom volte a tutelare gli
utenti, con riferimento ai contratti e alla protezione dei dati personali:
- 69/2012: protezione dati personali, interviene sul Codice privacy (d.lgs. 196/2003)
- 70/2012: reti e servizi di comunicazione, interviene sul Codice delle comunicazioni
elettroniche (d.lgs. 259/2003) in diversi aspetti.
Il Parlamento europeo sta elaborando una proposta di regolamentazione per la protezione dei dati
personali contro lo spionaggio elettronico da parte di altri stati; disciplina volta a sanzionare le
società di comunicazione che non tutelino i dati dei cittadini in loro possesso.
Un bilancio della liberalizzazione e le sfide del futuro
Il settore ha avuto una costante crescita economica, favorito dalla presenza di investimenti diretti,
da una politica che ha consentito un contesto competitivo, introduzione di innovazioni di prodotto e
di processo. Il settore delle telecomunicazioni costituisce oggi un sorprendente eccezione nel
nostro paese rispetto alla generale crisi delle vendite e aumento dei prezzi al dettaglio. Negli ultimi
anni con la crisi economica ha segnato una leggera flessione. Effetti della liberalizzazione sono
positivi, ma resta molto da fare. L’AGCOM segnala l’importanza di nuove regole per :
- promuovere gli investimenti in reti e infrastrutture,
- la concorrenza nei servizi e prodotti offerti ai cittadini e imprese,
- garantire proporzionalità tra regolazione e obiettivi (pressione regolatoria sui fallimenti),
- assicurare interventi per la pianificazione e il coordinamento delle iniziative imprenditoriali
nella costruzione di nuove reti 35
Nella direttiva comunitaria le comunicazioni elettroniche sono comprese in un unico quadro
normativo; ma l’affermarsi della convergenza e del principio di neutralità tecnologica non devono
far dimenticare che i servizi di comunicazione adempiono a finalità diverse. Per questo motivo nel
nostro ordinamento vengono tutelati da differenti norme costituzionali. (pag. 260)
Il nostro paese è in ritardo in quanto connessioni internet veloce e all’uso stesso di esso, dovuto al
ritardo nello sviluppo di infrastrutture digitali (3,5 milioni di italiani esclusi dalla network society).
Per far fronte a questa recessione tecnologica non c’è altra strada che quella di puntare
sull’economia digitale. Si tratta di rilanciare l’attenzione sulle telecomunicazioni sia dal punto di
vista degli investimenti che del consumo. Come segnala AGCOM la decisione di uscita dell’Italia
dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo è stata accompagnata da una raccomandazione
del Consiglio Europeo ad adottare provvedimenti per potenziare la capacità infrastrutturale
concentrandosi nelle telecomunicazioni sulla banda larga ad alta velocità. Bisogna incentivare le
infrastrutture di rete, favorendo investimenti privati e la diversificazione delle tecnologie .E’ inoltre
necessario separare la rete di accesso di Telecom Italia garantendo pari opportunità di accesso tra
operatore dominante e concorrenti. Nel 2013 Telecom ha avviato la procedura di scorporo della
propria rete ottenendo il via libera dell’AGCOM.
Nel 2010 la Commissione Europea ha presentato l’Agenda digitale europea (ICT) sottoscritta da
tutti gli stati membri per sfruttare il potenziale delle te