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PASSAGGIO DAL GOVERNO AL PARLAMENTO.
e di programmi televisivi via cavo o altri mezzi”.
Attività di radiodiffusione vista come “servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale”
con lo scopo di ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.
Nei primi articoli si fissano i principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo come
l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali.
L'indirizzo politico-editoriale dell'emittente “non poteva e non doveva essere condizionato dal consiglio di amministrazione della RAI
o dalle persone a cui fosse affidata la direzione delle reti e delle testate giornalistiche”
• Viene posta una limitazione al ricorso alla pubblicità come forma di provento per il sistema radiotelevisivo
pubblico indicando un tetto del 5% giornaliero e un limite sui proventi derivanti dalla pubblicità
confermando il canone di abbonamento come finanziamento principale.
• Diffusione programmi esteri su tv nazionale
• trasmissione via cavo in ambito locale
• Creazione di una commissione parlamentare permanente che controlla la concessionaria pubblicitaria per
sottrarla alle influenze della maggioranza del governo
• Il controllo del servizio radiotelevisivo della RAI passa dall'Esecutivo al Parlamento. Passaggio dal
Governo al Parlamento in cui l'obiettivo dei partiti è quello di ottenere un pezzo di controllo.
Approfittando del vuoto legislativo le imprese radiotelevisive private avevano iniziato a occupare le frequenze
radioelettriche senza autorizzazioni dello Stato.
Legge 202/1076 la Consulta dichiara incostituzionale il monopolio su tutti i mezzi di diffusione radiofonica e
televisiva su scala locale. Si afferma che la formazione di monopoli o oligopoli su scala locale via etere è esclusa
per il basso costo degli impianti.
Si apre il mercato radiotelevisivo alla concorrenza. Inizia il sistema misto
Le emittenti locali iniziano a moltiplicarsi grazie anche al meccanismo di interconnessione funzionale
(registrazione su videocassette recapitate alle antenne locali territorio nazionale in onda stesso orario.
bbbb. Gli anni Ottanta
Sentenza 1981 la C.C. riafferma la legittimità del monopolio pubblico che conferma su base temporanea la dello
Stato in attesa di un adeguata legge antitrust.
1980 S. Berlusconi con la creazione di Canale 5 è il primo a proporre un unico marchio e la stessa
programmazione in tutta Italia rafforzando l'identità del canale. Dopo nascono gli altri canali che attraverso la
tecnica dell'interconnessione funzionale, immediatamente cominciano a mettersi in concorrenza tra loro, ma
soprattutt con la RAI a cui iniziano a togliere quote di ascolti.
Il gruppo Finivest e la sua affermazione nel mercato come unico avversario della concessionaria pubblica inizia a
fare scalpore. 1984 oscuramento di Canale 5 e Italia 1 in alcune regioni, Parlamento costretto ad intervenire.
La televisione privata diventa oggetto e strumento di un accesa disputa politica chi vuole il monopolio per un
controllo più diretto e chi vuole invece aprire all'iniziativa privata.
28 novembre 1984 un decreto legge tampone voluto dal presidente Craxi avrebbe consentito a Finivest di
mantenere il controllo delle tre emittenti ma viene bocciato dalla Camera, viene firmato il decreto Berlusconi-bis
dove si minaccia una crisi di Governo se il decreto non veniva trasformato in legge.
31 gennaio 1985 viene firmata la legge 10/1985 che:
• riconferma il preminente interesse generale della diffusione sonora e televisiva
• affermazione dei principi di pluralismo e libertà devono ispirare un sistema misto di pubblico e privato
• rinvia ad una futura disciplina generale per il settore
Data la possibilità alle singole emittenti private di proseguire le attività in corso anche l'interconnessione
funzionale.
L'occupazione dell'etere e il meccanismo dell'interconnessione funzionale è legittimata ex lege e d'urgenza.
1988 Decreto Salva Berlusconi si stimola l'approvazione di un adeguata legge antitrust.
.
bbbbb. Gli anni Novanta e la fine del monopolio pubblico
La legge n.223/1990 legge Mammì “Disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato” registra e codifica la
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situazione presente dagli anni Ottanta. (Primo esempio di disciplina organica del settore che si apre formalmente
all'intervento economico dei privati).
• Prevede possibilità di svolgere attività radiotelevisiva a livello nazionale
• Introduce una prima regolamentazione antitrust
• viene data precedenza ad imprese già presenti sul mercato
• viene stabilito a livello nazionale il limite di tre canali per impresa (canali posseduti da RAI e Fininvest). Si
assiste ad una consacrazione legislativa del duo RAI-Fininvest
• privati possono proseguire l'attività con l'obbligo solo di presentare la domanda di concessione
• vengono introdotte norme relative alla pubblicità: limite di affollamento per RAI e concessionarie private.
La concessionaria pubblica non può mandare in onda pubblicità oltre il 4% dell'orario settimanale di
programmazione e il 12% di ogni ora, le concessioni private non possono superare il 15% dell'orario
giornaliero e il 18% dell'ora. Limite massimo di introiti pubblicitari della RAI dopo tolto.
• Il Garante dell'Editoria diventa Garante per la radiodiffusione e l'editoria a cui vengono dati nuovi compiti
amministrativi, normativi e paragiurisdizionali.
Introduzione del regime concessorio per il quale il diritto a trasmettere può essere attribuito solo dai pubblici poteri
con un provvedimento amministrativo chiamato concessione.
La concessione diventa strumento organizzatorio per attribuire ad alcuni soggetti l'uso di un bene comune: l'etere.
Questo in base alla limitatezza dello stesso e delle radiofrequenze disponibili da cui arriva l'esigenza di operare
una selezione di richiedenti sulla base di requisiti oggettivi di natura imprenditoriale, economica e tecnica.
Le garanzie di pluralismo della legge Mammì non sono soddisfacenti infatti la sentenza 1994 la dichiara
costituzionalmente illegittima. La Corte affida al Parlamento il compito di rimediare a questa illegittimità
costituzionale creando le condizioni di un effettivo pluralismo.
La Corte afferma che la libertà e il pluralismo informativo e culturale sono più importanti della libertà economica
che si esprime con la concentrazione di impresa, quindi la legge 1990 sbagliata perché rafforzerebbe e
legittimerebbe la posizione dominante già presente.
La Corte rinvia al legislatore il compito di disegnare la nuova disciplina positiva antitrust fissando limiti rispettosi e
rispettando la tutela del pluralismo delle voci. Inizia periodo transitorio 1993-1996
1996 legge Maccanico che porta l'Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni AGCOM e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. (Prima volta viene istituita un'autorità che esercita le proprie
funzioni sia sulla radiotelevisione che sulle telecomunicazioni)
Si tratta di una legge di sistema:
• abbandono della concessione in favore dell'autorizzazione
• imposti vincoli allo svolgimento di un'attività di preminente interesse generale
• nuovo concetto di posizione dominante: limiti rigorosi al pluralismo esterno: limiti in riferimento sia al
numero massimo di reti controllabili da un solo soggetto (limite dimensionale da 3 a 2, 20% reti) sia ai tetti
di risorse acquisibili da un solo soggetto (limite economico 30%).
• normativa antitrust più flessibile e ragionata
c. Il passaggio dal digitale: l'eterna transitorietà
Sul finire degli anni '90 sarà l'apertura al nuovo mercato digitale a caratterizzare le successive vicende legislative
del settore radiotelevisivo. Dalla scoperta delle onde elettromagnetiche in poi ci sono stati grossi cambiamenti e
progressi tecnologici che hanno influenzato l'assetto normativo.
L'affermarsi della nuova tecnologia digitale modifica i presupposti per la regolamentazione della trasmissione
televisiva terrestre: maggior numero di canali, nuove opportunità di offerta e nuove modalità di fruizione. Servizi
sempre più personalizzati con una migliore interazione con l'utente.
Multimedialità e interattività.
Il legislatore con la legge n.66/2001 sancisce il passaggio definitivo dal sistema di trasmissione analogico a quello
digitale ("switch off") entro la fine del 2006; viene fissato il termine del 31 dicembre 2002 per l'approvazione del
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da parte dell'AGCOM.
Con la sentenza n.466/2002 la Corte sancisce però l'illegittimità costituzionale della legge Maccanico e attraverso
una sentenza di tipo "additivo", la Corte viene ad individuare nella data 31 dicembre 2003 il termine utile per il
trasferimento al digitale.
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d. La riforma Gasparri
Il Presidente della Repubblica Ciampi indica al parlamento il dovere di fissare garanzie e termini certi per la
verifica dell'espansione effettiva del digitale per definire con chiarezza e coerenza il mercato rilevante.
L'AGCOM effettua delle analisi di mercato un cui viene evidenziato:
• la quota di popolazione coperta dalle nuove reti del digitale terrestre
• la presenza sul mercato del decoder a prezzi accessibili
• l'effettiva offerta al pubblico sulle reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche
A seguito di un iter travagliato, nel 2004 il Senato da via libera alla legge sul riordino del sistema radiotelevisivo
con la legge n.112/2004 conosciuta come Legge Gasparri (integrata poi nel Testo Unico della Radiotelevisione).
dd. I contenuti della Riforma Gasparri e il Testo Unico della radiotelevisione
L'insieme delle disposizioni della legge Gasparri riforma l'assetto del sistema radiotelevisivo italiano per adeguarlo
all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra radiotelevisione e altri mezzi.
Il Testo Unico si articola in dieci Titoli che affrontano la disciplina. Vengono regolati soggetti e attività del comparto
radiotelevisivo, tutela dell'utente, tutela concorrenza e marcato, produzione audiovisiva europea.
Il T.U. opera una distinzione tra:
• operatori di rete: titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura delle reti di comunicazione
elettronica e di impianti di messa in onda, distribuzione e diffusione delle risorse che consentono la
trasmissione dei programmi
• fornitori di contenuti: soggetti che hanno la responsabilità editoriale dei programmi televisivi e radiofonici
• fornitori di servizi: soggetti c