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Questo perché la rivendita materiale non fa aumentale gli esemplari sul mercato, mentre

riproducendola e rivendendola si ha una moltiplicazione degli esemplari e si cade in un illecito.

Eccezioni e limitazioni del diritto d’autore

Norme finalizzate a contemperare le esigenze di tutela degli autori con diritti costituzionalmente

rilevanti e potenzialmente conflittuali come la libera manifestazione del pensiero e il diritti di e alla

informazione. Lo stesso art. 9 impone che la tutela delle opere dell’ingegno non possa avere

carattere assoluto.

La tecnica utilizzata dal legislatore per perseguire un adeguato bilanciamento degli interessi tra

autori e fruitori è duplice:

- Le norme prevedono tout court la libertà degli utilizzatori di effettuare determinati atti

(riproduzione, comunicazione) con conseguente sacrificio degli interessi economici dei

titolari dei diritti. (sono detti usi libero o eccezioni)

- Il legislatore ritiene sufficiente dar degradare il diritto di esclusiva in un semplice diritto a

compenso. Il titolare dei diritto non avrà il potere di autorizzare o vietare la riproduzione

della propria opera ma avrà solo il diritto di ottenere un compenso monetario per l’uso che

ne è stato fatto (limitazioni)

IN Italia non esiste alcuna norma analoga a quella del fair use statunitense; le norme di eccezioni e

limitazioni sono da considerare tassative e insuscettibili di interpretazione analogica. Tuttavia c’è la

possibilità di interpretare estensivamente le norme in questione.

I diritti connessi al diritto d’autore

La categoria è eterogenea e difficilmente si può individuare un filo conduttore tra i diversi diritti

connessi.

E’ possibile però individuare 3 sottocategorie relative a :

- Fattispecie in cui determinati soggetti svolgono un’attività industriale o imprenditoriale che

ha o può avere ad oggetto opere dell’ingegno o materiali a questa assimilabili

- Fattispecie in cui determinati soggetti svolgono talune attività latu sensu artistiche che si

intersecano in relazione ad opere dell’ingegno 4

- Fattispecie in cui determinati soggetti realizzano creazione intellettuali che il legislatore

considera meritevoli di tutela ma che, non sono creative al punto tale da poter godere della

tutela propria del diritto d’autore. (pag. 37/38)

Oltre a queste la legge riconosce tutela anche nei confronti di taluni atti di concorrenza sleale che

abbiano ad oggetto :

- Il titolo di pere

- Le rubriche nella pubblicazione periodica in modo costante da individuare l’abituale e

caratteristico contenuto della rubrica

- Le informazioni e le notizie

- Le testate, gli emblemi, i fregi, le disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra

particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera.

La circolazione del diritto: come si trasferisce il diritto d’autore (o connesso)

Vale solo per i diritti patrimoniali o connessi. Può avvenire in qualsiasi forma, anche oralmente.

(secondo il principio di “libertà delle forme” del nostro diritto civile).

Il principio di libertà delle forme opera solo ul profilo della validità degli atti e non incide sulla prova.

LA nostra legge prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera debba

essere sempre provata per iscritto; questo implica che in eventuale giudizio non potrà essere

fornita tramite testimoni e che il trasferimento stesso dei diritti non possa essere semplicemente

presunto. (oralmente si possono trasferire legittimamente i diritti patrimoniali ma in caso di

contestazione il soggetto al quale sono stati trasferiti non può fornire prova al giudice).

Il trasferimento dei diritti, due ipotesi:

- Cessione : tramite contratto di cessione si trasferisce la titolarità dei diritti e chi cede non

può più esercitarne alcuno

- Licenza: si trasferisce a un terzo il meso esercizio di tutti o alcuni diritti patrimoniale

meiante contratto di licenza. Tale soggetto può sfruttare economicamente l’opera nei limiti e

per tutta la durata del contratto ma noi manterremmo comunque la titolarità dei diritti

sull’opera. Allo scadere del contratto riprendiamo i diritti. Può avere carattere esclusivo o

non esclusivo (nel secondo caso ci saranno più sogg. Legittimati ad esercitare gli stessi

diritti)

Entrambi possono essere totali o parziali.

La legge sul diritto d’autore inoltre disciplina due fattispecie contrattuali, c.d. tipiche_

- Contratto di edizione

- Contrato di rappresentazione ed esecuzione

Le sanzioni in caso di violazione del diritto d’autore

Possono essere di natura civile, penale o amministrativa e possono essere cumulate tra loro:

- Sanzioni civili: chi viene leso può agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie

illecitamente realizzate, o comunque alla loro rimozione; e per ottenere che l’autore

dell’illecito venga condannato a risarcimento danni patrimoniali. Il risarcimento danni è sia

se il soggetto dell’illecito è consapevole sia se non lo è.

- Sanzioni penali: in numerose ipotesi. La casistica è varia e le sanzioni oscillano tra multa

(fino ai 15.000 euro) alla reclusione (fino a 4 anni). Diversamente dalla civile, la

responsabilità penale è di carattere doloso.

- Sanzioni amministrative: nel caso in cui il reato sia posto in essere senza dolo ma solo

con colpa, con sanzione di carattere pecuniario fino a 1032 euro. 5

DIRITTO D’AUTORE E LE TECNOLOGIE DIGITALI

L’impatto della rivoluzione digitale sul diritto d’autore

Il diritto d’autore è legato all’evoluzione delle tecnologie di riproduzione e trasmissione

dell’informazione.

La possiblità di digitalizzare le opere spezza il legame tra la dimensione immateriale e quella

materiale dell’opera: se per un verso essa può essere facilmente trasferita su qualunque supporto,

per altro verso non necessità della stabile presenza di questo potendo circolare all’interno di una

rete telematica anche in sua assenza.

Si affievolisce quindi il legame tra opera e supporto, aprendo all’opera nuove possibilità,

traformando l’opera: il processo di digitalizzazione rende possibile le forme più evolute di

multimedialità.

L’estrema plasticità offerta dalla rappresentazione digitale di un’opera consente a chiunque di

partecipare al processo della sua scomposizione e ricomposizione, della sua modifica e della sua

rielaborazione. L’opera finisce per perdere quel carattere di stabilità spaziale e temporale che la

caratterizza nel contesto analogico per divenire instabile, fluida, transitoria. (es. wiki).

Sotto il profilo della fruizione dell’opera la perdita di centralità del supporto costituisce un

elemento essenziale del processo della proprietà all’era dell’accesso.

L’impatto della rivoluzione digitale:

1. Il nuovo diritto di riproduzione

Il file digitale è più facile e conveniente da riprodurre. Inoltre digitalizzando i file siamo di fronte a

due file identici; il funzionamento stesso degli elaboratori elettronici e delle reti telematiche è tale

da portare alla continua creazione di copie temporanee (cache) di dati, necessario per agevolare il

reperimento.  è necessario ripensare la tradizionale nozione di “riproduzione”.

In anni recenti il legislatore ha ampliato la portata della norma relativa al diritto esclusivo di

riproduzione dell’opera al fine di ricomprendere ogni riproduzione “diretta o indiretta, temporanea o

permanente” di un’opera in qualunque modo e forma effettuata e con qualunque procedimento

essa sia realizzata.

Al fine di evitare la paralisi della Rete è stata espressamente esclusa la necessità di acquisizione

del consenso nei casi in cui la riproduzione temporanea sia priva di rilievo economico proprio e sia

transitoria o accessoria e parte integrante ed essenziale id un procedimento tecnologico, eseguita

all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

Sono atti di riproduzione di un’opera dell’ingegno:

- La visualizzazione

- La digitalizzazione

- La scansione

- La masterizzazione

- Il downloading

- Il file sarin

- L’uploading

2. Il nuovo diritto di comunicazione al pubblico

Negli ultimi anni una gran parte dell’industria culturale si sta orientando verso modelli di business

basati su innovative modalità di messa a disposizione del pubblico delle opere che prescindono del

tutto dalla circolazione e dal possesso di copie materiali stesse. 6

Il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico

dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente. Deve quindi essere inteso in senso ampio, a comprendere tutte le comunicazione

di un’pera a distanza. Attraverso questo diritto viene sfruttato oggi molto del potenziale economico

offerto dall’opera.

E’ irrilevante per questo diritto:

- Il mezzo tecnico usato per la comunicazione

- Che l’accesso all’opera sia codificato p criptato ovvero esso sia libero

- La circostanza che il momento della fruizione dell’opera sia quello in cui l’opera stessa

viene comunicata al pubblico (broadcasting) ovvero sia in un diverso momento scelto

individualmente dall’utente (on-demand).

Sussistono molte incertezze interpretative riguardo al linking (= predisposizione di un

collegamento ipertestuale a un doc o una pag web esterni), se esso costituisca o meno un atto di

messa a disposizione del pubblico e, in caso affermativo, se esso sia lecito in assenza di un

esplicito consenso del titolare dei diritti sul materiali linkato.

3. Le nuove eccezioni e limitazioni in ambito digitale

Oggi è possibile annullare il costo di riproduzione, mantenere immutata la qualità e distribuirla

potenzialmente al mondo intero ripensamento delle norme di eccezioni e limitazioni.

Lo scenario tecnologico attuale rischia di arrecare un pregiudizio notevole in termini economici agli

interessi degli autori. Il legislatore ha optato per un atteggiamento restrittivo in relazione alla

possibilità di applicare le norme che prevedono eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi

all’ambiente digitale, stabilendo che queste non possono porsi in contrasto con lo sfruttamento

normale delle opere o degli altri materiali protetti, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli

interessi dei titolari dei diritti.

Manifestazioni concrete nella legge sul diritto d’autore(vedi pag. 61)

Molte norme che prevedono eccezioni e limitazioni risultano inapplicabili in c

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecc.ila di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Donati Daniele.