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Questo perché la rivendita materiale non fa aumentale gli esemplari sul mercato, mentre
riproducendola e rivendendola si ha una moltiplicazione degli esemplari e si cade in un illecito.
Eccezioni e limitazioni del diritto d’autore
Norme finalizzate a contemperare le esigenze di tutela degli autori con diritti costituzionalmente
rilevanti e potenzialmente conflittuali come la libera manifestazione del pensiero e il diritti di e alla
informazione. Lo stesso art. 9 impone che la tutela delle opere dell’ingegno non possa avere
carattere assoluto.
La tecnica utilizzata dal legislatore per perseguire un adeguato bilanciamento degli interessi tra
autori e fruitori è duplice:
- Le norme prevedono tout court la libertà degli utilizzatori di effettuare determinati atti
(riproduzione, comunicazione) con conseguente sacrificio degli interessi economici dei
titolari dei diritti. (sono detti usi libero o eccezioni)
- Il legislatore ritiene sufficiente dar degradare il diritto di esclusiva in un semplice diritto a
compenso. Il titolare dei diritto non avrà il potere di autorizzare o vietare la riproduzione
della propria opera ma avrà solo il diritto di ottenere un compenso monetario per l’uso che
ne è stato fatto (limitazioni)
IN Italia non esiste alcuna norma analoga a quella del fair use statunitense; le norme di eccezioni e
limitazioni sono da considerare tassative e insuscettibili di interpretazione analogica. Tuttavia c’è la
possibilità di interpretare estensivamente le norme in questione.
I diritti connessi al diritto d’autore
La categoria è eterogenea e difficilmente si può individuare un filo conduttore tra i diversi diritti
connessi.
E’ possibile però individuare 3 sottocategorie relative a :
- Fattispecie in cui determinati soggetti svolgono un’attività industriale o imprenditoriale che
ha o può avere ad oggetto opere dell’ingegno o materiali a questa assimilabili
- Fattispecie in cui determinati soggetti svolgono talune attività latu sensu artistiche che si
intersecano in relazione ad opere dell’ingegno 4
- Fattispecie in cui determinati soggetti realizzano creazione intellettuali che il legislatore
considera meritevoli di tutela ma che, non sono creative al punto tale da poter godere della
tutela propria del diritto d’autore. (pag. 37/38)
Oltre a queste la legge riconosce tutela anche nei confronti di taluni atti di concorrenza sleale che
abbiano ad oggetto :
- Il titolo di pere
- Le rubriche nella pubblicazione periodica in modo costante da individuare l’abituale e
caratteristico contenuto della rubrica
- Le informazioni e le notizie
- Le testate, gli emblemi, i fregi, le disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera.
La circolazione del diritto: come si trasferisce il diritto d’autore (o connesso)
Vale solo per i diritti patrimoniali o connessi. Può avvenire in qualsiasi forma, anche oralmente.
(secondo il principio di “libertà delle forme” del nostro diritto civile).
Il principio di libertà delle forme opera solo ul profilo della validità degli atti e non incide sulla prova.
LA nostra legge prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera debba
essere sempre provata per iscritto; questo implica che in eventuale giudizio non potrà essere
fornita tramite testimoni e che il trasferimento stesso dei diritti non possa essere semplicemente
presunto. (oralmente si possono trasferire legittimamente i diritti patrimoniali ma in caso di
contestazione il soggetto al quale sono stati trasferiti non può fornire prova al giudice).
Il trasferimento dei diritti, due ipotesi:
- Cessione : tramite contratto di cessione si trasferisce la titolarità dei diritti e chi cede non
può più esercitarne alcuno
- Licenza: si trasferisce a un terzo il meso esercizio di tutti o alcuni diritti patrimoniale
meiante contratto di licenza. Tale soggetto può sfruttare economicamente l’opera nei limiti e
per tutta la durata del contratto ma noi manterremmo comunque la titolarità dei diritti
sull’opera. Allo scadere del contratto riprendiamo i diritti. Può avere carattere esclusivo o
non esclusivo (nel secondo caso ci saranno più sogg. Legittimati ad esercitare gli stessi
diritti)
Entrambi possono essere totali o parziali.
La legge sul diritto d’autore inoltre disciplina due fattispecie contrattuali, c.d. tipiche_
- Contratto di edizione
- Contrato di rappresentazione ed esecuzione
Le sanzioni in caso di violazione del diritto d’autore
Possono essere di natura civile, penale o amministrativa e possono essere cumulate tra loro:
- Sanzioni civili: chi viene leso può agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie
illecitamente realizzate, o comunque alla loro rimozione; e per ottenere che l’autore
dell’illecito venga condannato a risarcimento danni patrimoniali. Il risarcimento danni è sia
se il soggetto dell’illecito è consapevole sia se non lo è.
- Sanzioni penali: in numerose ipotesi. La casistica è varia e le sanzioni oscillano tra multa
(fino ai 15.000 euro) alla reclusione (fino a 4 anni). Diversamente dalla civile, la
responsabilità penale è di carattere doloso.
- Sanzioni amministrative: nel caso in cui il reato sia posto in essere senza dolo ma solo
con colpa, con sanzione di carattere pecuniario fino a 1032 euro. 5
DIRITTO D’AUTORE E LE TECNOLOGIE DIGITALI
L’impatto della rivoluzione digitale sul diritto d’autore
Il diritto d’autore è legato all’evoluzione delle tecnologie di riproduzione e trasmissione
dell’informazione.
La possiblità di digitalizzare le opere spezza il legame tra la dimensione immateriale e quella
materiale dell’opera: se per un verso essa può essere facilmente trasferita su qualunque supporto,
per altro verso non necessità della stabile presenza di questo potendo circolare all’interno di una
rete telematica anche in sua assenza.
Si affievolisce quindi il legame tra opera e supporto, aprendo all’opera nuove possibilità,
traformando l’opera: il processo di digitalizzazione rende possibile le forme più evolute di
multimedialità.
L’estrema plasticità offerta dalla rappresentazione digitale di un’opera consente a chiunque di
partecipare al processo della sua scomposizione e ricomposizione, della sua modifica e della sua
rielaborazione. L’opera finisce per perdere quel carattere di stabilità spaziale e temporale che la
caratterizza nel contesto analogico per divenire instabile, fluida, transitoria. (es. wiki).
Sotto il profilo della fruizione dell’opera la perdita di centralità del supporto costituisce un
elemento essenziale del processo della proprietà all’era dell’accesso.
L’impatto della rivoluzione digitale:
1. Il nuovo diritto di riproduzione
Il file digitale è più facile e conveniente da riprodurre. Inoltre digitalizzando i file siamo di fronte a
due file identici; il funzionamento stesso degli elaboratori elettronici e delle reti telematiche è tale
da portare alla continua creazione di copie temporanee (cache) di dati, necessario per agevolare il
reperimento. è necessario ripensare la tradizionale nozione di “riproduzione”.
In anni recenti il legislatore ha ampliato la portata della norma relativa al diritto esclusivo di
riproduzione dell’opera al fine di ricomprendere ogni riproduzione “diretta o indiretta, temporanea o
permanente” di un’opera in qualunque modo e forma effettuata e con qualunque procedimento
essa sia realizzata.
Al fine di evitare la paralisi della Rete è stata espressamente esclusa la necessità di acquisizione
del consenso nei casi in cui la riproduzione temporanea sia priva di rilievo economico proprio e sia
transitoria o accessoria e parte integrante ed essenziale id un procedimento tecnologico, eseguita
all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
Sono atti di riproduzione di un’opera dell’ingegno:
- La visualizzazione
- La digitalizzazione
- La scansione
- La masterizzazione
- Il downloading
- Il file sarin
- L’uploading
2. Il nuovo diritto di comunicazione al pubblico
Negli ultimi anni una gran parte dell’industria culturale si sta orientando verso modelli di business
basati su innovative modalità di messa a disposizione del pubblico delle opere che prescindono del
tutto dalla circolazione e dal possesso di copie materiali stesse. 6
Il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico
dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Deve quindi essere inteso in senso ampio, a comprendere tutte le comunicazione
di un’pera a distanza. Attraverso questo diritto viene sfruttato oggi molto del potenziale economico
offerto dall’opera.
E’ irrilevante per questo diritto:
- Il mezzo tecnico usato per la comunicazione
- Che l’accesso all’opera sia codificato p criptato ovvero esso sia libero
- La circostanza che il momento della fruizione dell’opera sia quello in cui l’opera stessa
viene comunicata al pubblico (broadcasting) ovvero sia in un diverso momento scelto
individualmente dall’utente (on-demand).
Sussistono molte incertezze interpretative riguardo al linking (= predisposizione di un
collegamento ipertestuale a un doc o una pag web esterni), se esso costituisca o meno un atto di
messa a disposizione del pubblico e, in caso affermativo, se esso sia lecito in assenza di un
esplicito consenso del titolare dei diritti sul materiali linkato.
3. Le nuove eccezioni e limitazioni in ambito digitale
Oggi è possibile annullare il costo di riproduzione, mantenere immutata la qualità e distribuirla
potenzialmente al mondo intero ripensamento delle norme di eccezioni e limitazioni.
Lo scenario tecnologico attuale rischia di arrecare un pregiudizio notevole in termini economici agli
interessi degli autori. Il legislatore ha optato per un atteggiamento restrittivo in relazione alla
possibilità di applicare le norme che prevedono eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi
all’ambiente digitale, stabilendo che queste non possono porsi in contrasto con lo sfruttamento
normale delle opere o degli altri materiali protetti, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli
interessi dei titolari dei diritti.
Manifestazioni concrete nella legge sul diritto d’autore(vedi pag. 61)
Molte norme che prevedono eccezioni e limitazioni risultano inapplicabili in c