Diritto d'autore
Fa la sua comparsa nel XX secolo, tutela le opere di ingegno, costose da realizzare (economicamente, intellettualmente, tempisticamente, fisicamente) ma facili da copiare. Per ovviare all’insufficiente incentivo economico alla creazione di opere dell’ingegno, si attribuisce all’autore un diritto esclusivo sulle sue opere: può compiere una serie di attività in relazione alla stessa, consente all’autore di chiedere e ottenere una remunerazione per la fruizione della propria opera da parte di terzi e fornisce un incentivo economico alla realizzazione dell’opera aumentando il benessere sociale.
Il diritto d’autore è uno strumento giuridico efficace rispetto al perseguimento di un obiettivo socialmente desiderabile come l’aumento della produzione culturale e la diffusione della cultura. Il fondamento costituzionale del diritto d’autore lo si trova nell’art. 9, Cost. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica”; mentre nell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, 2000) si prevede che “la proprietà intellettuale è protetta”.
Oggetto della protezione
Tutela l’opera dell’ingegno = la particolare struttura formale che la mente umana conferisce al pensiero o alle emozioni in modo tale da renderli percepibili all’esterno. Il diritto d’autore quindi non protegge l’idea in forma non strutturata, “grezza”, i concetti, i dati, i processi logici, ma tutela la forma espressiva dell’opera (= la particolare struttura formale conferita alle idee).
ES: manuali di fisica possono essere tutelati come opera dell’ingegno nella loro forma espressiva, ma i contenuti (teoremi, formule) restano liberamente utilizzabili e riproducibili. L’opera dell’ingegno, in quanto immateriale, resta inoltre distinta dal suo supporto, così come anche i diritti sull’opera restano indipendenti dal diritto di proprietà sul bene materiale che la incorpora (supporto materiale e opera dell’ingegno sono sia economicamente che giuridicamente beni diversi e indipendenti tra loro).
La principale fonte internazionale in materia di diritto d’autore è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886 istituita; 1971 modificata), e chiarisce come siano protette tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico. La legge italiana sul diritto d’autore è la legge 22 aprile 1941, n. 633, qualifica come “opere dell’ingegno” quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografica, ma anche le banche dati e i programmi per elaboratore. L’elencazione dei tipi di opera fatta dalla legge ha carattere esemplificativo.
NB: quelle rientranti nel campo delle scienze come le invenzioni industriale sono tutelate dal diritto dei brevetti.
I requisiti della protezione
Un’opera per avere carattere creativo deve essere originale, concetto variamente inteso nei differenti orientamenti giuridici nazionali. 2 orientamenti prevalenti:
- Originalità in senso soggettivo: è un contributo personale dell’autore, impronta personale di questo. (Paesi Europei, negli ultimi tempi anche USA, Canada)
- Originalità in senso oggettivo: no copia, ma opera creata con sforzo intellettuale. (Regno Unito)
Anche il livello minimo di originalità varia a seconda delle legislazioni, anche se rimane piuttosto basso. La legge accorda la protezione ad un’opera dell’ingegno creativo/originale:
- In virtù del mero atto della sua creazione
- Dal momento stesso della creazione
Senza formalità costitutiva. (Es: docente espone la lezione).
I soggetti della protezione
Il diritto d’autore spetta a titolo originario all’autore dell’opera. Ci sono però delle eccezioni:
- Opere di ingegno su commissione o da dipendente: software, banche dati, fotografie, opere di disegno industriale, il diritto d’autore spetta al committente o al datore di lavoro.
- Opere di ingegno di soggetti pubblici e privati (no profit): come le pubblicazioni delle Università, a loro spettano i diritti d’autore sulle raccolte dei loro atti e pubblicazioni. In questo caso la durata dei diritti patrimoniali è di 20 anni dalla prima pubblicazione; per comunicazioni e memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici, la durata è ridotta a 2 anni, trascorsi i quali l’autore riprende la libera disponibilità dei suoi scritti.
- Opere collettive: cioè opere create da più autori in cui gli apporti creativi dei singoli sono distinguibili e scindibili; ciascun autore è titolare dei diritti sulla parte di opera che ha realizzato, mentre i diritti sull’opera collettiva nel suo complesso spettano a chi dirige e organizza la creazione.
- Opere composte: cioè opere create da più autori in cui gli apporti creativi dei singoli sono indistinguibili e non scindibili; il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i co-autori.
Il contenuto del diritto d'autore
1) Diritti morali: diritti a tutela della personalità dell’autore e per come essa si esprime in rapporto all’opera stessa. In particolare l’autore ha:
- Diritto di paternità: diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera e di rivendicarne in qualunque momento la paternità; in questo ambito rientra la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o sotto pseudonimo.
- Diritto all’integrità dell’opera: diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione o danno all’opera che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questi due diritti rientrano nella regola delle tre i: essi sono:
- Irrinunciabili
- Imprescrittibili
- Intrasmissibili
- L’autore non può rinunciare ai diritti morali e non si estinguono mai; in caso di ghostwriting, l’autore può rivendicare la paternità dell’opera in qualsiasi momento.
- Diritto di inedito: diritto di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico, come anche il diritto di scegliere di non divulgarla affatto.
- Diritto di ritiro dal commercio: ha un’applicabilità limitata, concorre solo per gravi ragioni di ordine morale e con obbligo di indennizzare i soggetti ai quali abbia eventualmente ceduto i diritti economici sull’opera (editore, casa discografica, ecc.).
2) Diritti patrimoniali: permettono una chance di guadagno, producendo così un incentivo economico alla creazione e alla successiva diffusione delle opere, fondamentale per la crescita di cultura e patrimonio. L’attribuzione dei diritti patrimoniali viene articolata su due livelli:
- Diritti esclusivi tipici: l’autore ha diritto di riprodurre l’opera, di trascrizione, di esecuzione, rappresentazione e recitazione (concedendo autorizzazione), comunicazione al pubblico, distribuzione, traduzione, trasformazione, modificazione e elaborazione, pubblicazione in raccolta, noleggio, prestito. Sono diritti indipendenti, il titolare può esercitarli congiuntamente o separatamente, in relazione all’opera nel suo intero o in parti. Non esauriscono il novero delle prerogative patrimoniali dell’autore, sono particolari manifestazioni di un principio di carattere generale, in base al quale all’autore è riservato il
- Diritti di utilizzazione economica dell’opera: in ogni forma e modo, originale o derivato. Non è del tutto chiara la linea di confine tra usi dell’opera che devono essere qualificati come atti di utilizzazione economica e gli usi che costituiscono atti di mera fruizione privata.
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