Estratto del documento

Sunto Istituzione di diritto pubblico (Diritto dei media e dello spettacolo)

prof. D. Donati

testo consigliato

L'ARTE Francesco Rimoli

1. La libertà dell'espressione artistica. Nozioni generali.

a. Premessa. Cenni Storici.

Il fenomeno artistico ha sempre ricevuto un attenzione scarsa da parte degli studiosi di diritto forse a causa

della scarsa cura dei legislatori. Se i regimi autoritari ne hanno fatto un efficace instrument regni, quelli

democratici tendono a riconoscerne la libertà dando importanza alla carica progressiva che ha ogni attività.

La principale linea di sviluppo del legislatore di settore si è incentrata sulla tutela delle cose d'arte: sulla

difesa di un patrimonio visto come ricchezza culturale rilevante.

In Italia, con il silenzio dello Statuto Albertino in materia, nei primi anni del 900 si tentò di riordinare questa

legislazione preunitaria prima di arrivare alla legislazione del 1939 il cui nucleo normativo tenuto anche nella

riscrittura del 1999 è un punto di riferimento.

Si inizia a concepire i beni culturali non solo come cosa ma anche come attività.

Più problematica la disciplina dell'espressione artistica: attività creativa come tale vista in prospettiva

promozionale: il ruolo di mecenate svolto da alcuni sovrani nel rinascimento non viene accolto dallo Stato

liberale dell'800 che preferisce una sfera di libertà in senso negativo, senza interventi diretti nel settore

artistico.

La Carta repubblicana del 1948 introdusse all'art.33 una garanzia specifica per l'arte e la scienza: assicura

una libertà più ampia nel settore dell'espressione artistica. Viene messo in evidenza il ruolo attivo dei pubblici

poteri nella promozione, nella tutela delle attività creative e nei limiti dell'espressione artistica sotto profilo

penalistico e amministrativo.

b. Arte come concetto giuridico indeterminato. Fondamento costituzionale e limiti della libertà

dell'arte nell'ordinamento italiano e nella prospettiva dell'integrazione europea.

L'arte del ventesimo secolo ha affermato la propria opposizione agli schemi convenzionali della cultura

dominante ponendosi come strumento di critica e svelamento dei problemi nella società dove opera l'artista.

In un contesto democratico di tipo pluralista lo studio e la collocazione della libertà di espressione artistica

sono importanti elementi di confronto per definire i limiti di tenuta dell'ordinamento.

L'art. 151 del Trattato CE pone i criteri di sviluppo e cooperazione tra Stati membri, Paesi terzi e organizzazioni

internazionali competenti in materia, imponendo alla comunità di contribuire al pieno sviluppo delle loro culture nel

rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando il retaggio culturale comune. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Europea approvata dal Consiglio di Nizza nel dicembre 2000 afferma all'art. 13 che le arti e la ricerca scientifica sono libere e la libertà

accademica è accettata.

La Costituzione italiana del 1948 affida la disciplina del fenomeno artistico a due norme:

• Art. 9 si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e

tecnica e quindi si ritrova il presupposto generale per la tutela dell'espressione artistica come profilo

specifico dell'attività culturale.

• Art. 33 si afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Si traccia una

garanzia specifica e si impone un'opera di interpretazione sistematica.

Un primo problema si presenta nella valutazione del rapporto tra la libertà dell'art. 33 e la disciplina generale

della libertà di manifestazione del pensiero: se il fenomeno dell'espressione artistica si ritrovasse in

quest'ultima disciplina sarebbe comunque tutelata o dal limite del buon costume (imposto per ogni

manifestazione di pensiero dall'art. 21)

Ma l'espressione artistica potrà usare anche l'osceno come strumento per la definizione del proprio agire,

visto come tecnica di comunicazione fondata sull'intenzionamento formativo assunto dall'artista in base al

proprio agire.

1

Il concetto di arte è un esempio di concetto giuridico indeterminato la sui posizione nel sistema è voluta dal

costituente per avere la garanzia di poter cambiare quando necessario le carte in tavola assicurando così la

durata dell'ordinamento.

Il criterio di valutazione sulla natura artistica della singola opera viene affidato al funzionario

dell'amministrazione o al magistrato. Visto che ci riferiamo ad un sottosistema comunicativo con codici

complessi, tale valutazione ha anche bisogno di un giudizio derivante da un esperto di settore.

La libertà dell'espressione artistica impone allo Stato-ordinamento un intervento ispirato ad una neutralità

attiva da cui ne derivi una reale possibilità per ogni artista o aspirante tale, di esprimere la propria capacità

creativa non incontrando altri ostacoli se non interiori.

c. La promozione del fenomeno artistico tra intervento pubblico e finanziamenti privati. Le

espressioni deboli e la loro tutela.

Un ulteriore aspetto essenziale della disciplina dell'espressione artistica è ruolo dei pubblici poteri nella tutela

e nella promozione del fenomeno artistico: la libertà dell'arte impone allo Stato-ordinamento un

atteggiamento di “attiva neutralità”.

Da un lato i poteri pubblici non possono astenersi al compito di sostegno, promozione e incentivo che l'art. 9

cost. gli affida, dall'altro i principi fin'ora descritti impediscono allo Stato di farsi portatore di proprie

concezioni ideologiche esclusive, potendo limitare l'affermazione solo di quelle espressioni che hanno

carattere prevaricante.

Il sostegno pubblico do

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Riassunto esame istituzione di diritto pubblico (Diritto dei media e dello spettacolo), prof. Donati, libro consigliato L'arte, Rimoli Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bertolo.arianna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Donati Daniele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community