vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Ma l'espressione artistica potrà usare anche l'osceno come strumento per la definizione del proprio agire,
visto come tecnica di comunicazione fondata sull'intenzionamento formativo assunto dall'artista in base al
proprio agire.
1
Il concetto di arte è un esempio di concetto giuridico indeterminato la sui posizione nel sistema è voluta dal
costituente per avere la garanzia di poter cambiare quando necessario le carte in tavola assicurando così la
durata dell'ordinamento.
Il criterio di valutazione sulla natura artistica della singola opera viene affidato al funzionario
dell'amministrazione o al magistrato. Visto che ci riferiamo ad un sottosistema comunicativo con codici
complessi, tale valutazione ha anche bisogno di un giudizio derivante da un esperto di settore.
La libertà dell'espressione artistica impone allo Stato-ordinamento un intervento ispirato ad una neutralità
attiva da cui ne derivi una reale possibilità per ogni artista o aspirante tale, di esprimere la propria capacità
creativa non incontrando altri ostacoli se non interiori.
c. La promozione del fenomeno artistico tra intervento pubblico e finanziamenti privati. Le
espressioni deboli e la loro tutela.
Un ulteriore aspetto essenziale della disciplina dell'espressione artistica è ruolo dei pubblici poteri nella tutela
e nella promozione del fenomeno artistico: la libertà dell'arte impone allo Stato-ordinamento un
atteggiamento di “attiva neutralità”.
Da un lato i poteri pubblici non possono astenersi al compito di sostegno, promozione e incentivo che l'art. 9
cost. gli affida, dall'altro i principi fin'ora descritti impediscono allo Stato di farsi portatore di proprie
concezioni ideologiche esclusive, potendo limitare l'affermazione solo di quelle espressioni che hanno
carattere prevaricante.
Il sostegno pubblico dovrà evitare ogni definizione di una politica culturale ed artistica che privilegi alcune
espressioni a discapito di altre in virtù della loro maggior conformità alle prospettive ideologiche dominanti.
L'azione di promozione verrà indirizzata verso quelle forme espressive che, per la loro scarsa idoneità ad
attirare un largo consenso di pubblico, sono impossibilitate ad avvedere alle sovvenzioni private animate da
logiche di mercato.
La tutela delle cose d'arte, delle opere già nate, sono presupposto e risultato della tutela dell'espressione
artistica come garanzia di realizzazione delle condizioni ottimali per l'esercizio di attività creative.
Il ruolo dei sovventori privati rispetto al sostegno delle culture deboli è poco realistica e poco rispettosa delle libertà
economiche individuali. Il capitale privato insegue prospettive di profitto e opera in campo artistico ricercando forme di
investimento consistenti in ritorni d'immagine garantiti solo dall'intervento su opere note.
Gli incentivi fiscali sono un importante strumento di orientamento delle scelte private, ma son comunque un
intervento pubblico indiretto. Il riequilibrio spetta all'intervento pubblico che potrà destinare risorse alle
espressioni deboli assolvendo ad uno dei compiti primari.
2. La libertà dell'arte e le sue espressioni: le attività creative e la loro promozione
a. La disciplina delle attività di interesse artistico: profili generali
Promozione e tutela del fenomeno artistico si possono scindere secondo direttive stesse della Carta
costituzionale:
• funzione di protezione del patrimonio storico e artistico riportato nell'art. 9
• funzione di protezione e sviluppo dell'espressione artistica: dell'attività svolta dall'artista in quanto
soggetto formante, cui verranno assicurate condizioni ottimali di esistenza.
Nozione di attività culturale autonoma e distinta anche se in parte complementare a quella di un bene.
La nozione di attività è quella descritta all'art. 33: l'arte è essenzialmente attività creatrice, diretta all'esercizio
immediato di formatività e in questo profilo dinamico di sostanzia ed esaurisce.
L'opera d'arte, una volta nata, sarà considerata come bene in quanto cosa, oggetto di cui si possa avere
immediata disponibilità materiale. Solo rispetto ad essa sarà applicabile la disciplina relativa alla tutela delle
cose di interesse artistico e storico.
Distinzione confermata ne 2001 in cui si impone la tutela dei beni culturale tra le materie oggetto di
legislazione statale esclusiva e la promozione e organizzazione di eventi culturali come materia di
legislazione corrente.
Una disciplina dell'attività creativa intesa come strumento per la realizzazione futura di opere d'interesse
artistico, deve concernere prospettive, modalità e limiti dell'operare dell'artista, intervento in forma
autoritativa solo dove sia strettamente necessario.
Si assiste comunque alla mancanza di una definizione normativa specifica del fenomeno. Solo nel d.lg. 21
marzo 1998 n.112 viene indicato come attività culturali “ quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e
2 ” con una funzione della promozione intesa come “
dell'arte attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali”.
Formula che offre la base per una lettura comprensiva della disciplina, utile per il sostegno alle espressioni
meno capaci di ottenere un affermazione immediata.
L'art. 153 dello stesso decreto legislativo nel disciplinare la funzione di promozione affidandone la cura allo
stato, alle regioni e agli enti locali dispone che tale funzione comprenda attività rivolte all'obiettivo di un
equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali. E di uno sviluppo delle nuove
espressioni culturale ed artistiche e di quelle meno note anche in relazione all'uso di nuove tecnologie.
Lo Stato:
• “programma e promuove, unitamente alle regioni ed enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul
territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza
favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul
quindi usando le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo
territorio nazionale”,
• “promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi”.
Ci si avvia verso un opportuna valorizzazione delle nuove realizzazioni e delle nuove forme d'arte.
Viene riproposto il problema della definizione dei criteri di valutazione: della razionalizzazione delle opzioni in
ordine alle priorità di finanziamento e alla loro sindacabilità in sede giurisdizionale. Vengono presi in esame
criteri di rispetto dei principi di uguaglianza e di integrazione pluralistica.
Il profilo della composizione degli organismi cui è affidata la valutazione tecnica, della presenza degli esperti di settore, dove
riemerge il grado di soggettività scelta e la necessità di creare all'interno degli organismi di valutazione, una pluralità di
prospettive che ottenga il duplice risultato di permettere un approccio integrativo alla soluzione dei problemi di selezione.
Problema relativo alla definizione del ruolo effettivo delle regioni e degli enti locali nella promozione delle
attività artistiche e di spettacolo. Questo ora trasformato dall'art. 117 che pone la promozione e
organizzazione delle attività culturali tra le materie di legislazione concorrente.
La promozione come positivo elemento di riaffermazione del ruolo degli enti territoriali nella funzione promozionale
complessiva, l'aumento degli stanziamenti di bilancio finalizzati alla promozione delle attività culturali resta un dato di fatto e si
riflette non solo sul piano dell'attività regionale ma anche su quello delle iniziative minori. La concorrenza delle fonti legislative
statali e regionali, accanto ai principi di adeguatezza, differenziazione affermati nell'art. 118 potrebbero essere la chiave per
uno sviluppo armonico delle attività culturali.
b. Il ruolo dei poteri pubblici nel quadro della funzione di promozione
I. Strumenti di promozione delle attività culturali e artistiche sono già presenti da tempo nell'ordinamento.
Il problema è la mancanza di coordinamento nel sostegno alle arti figurative e plastiche dove accanto ad una
varietà di forme di sussidi, sovvenzioni, committenze ed acquisti è l'art. 4 dell'8 ottobre 1997 a rappresentare
il riferimento principale: con questa normativa si destina all'esecuzione di opere d'arte figurativa una quota
non inferiore al 2% dell'ammontare totale della spesa necessaria per la costruzione o restauro di edifici
pubblici.
La scelta degli artisti si effettua con procedura concorsuale, da una commissione composta dal
rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal
soprintendente per i beni artistici e storici e da due artisti di fama nominati dall'amministrazione stessa. Verrà
assicurato un reale confronto di culture.
II. Nel campo della produzione cinematografica che fonde caratteri artistici, spettacolari ed industriali,
l'intervento statale ha una consistente tradizione di sviluppo.
Già il regime fascista, capendo l'importanza del settore ai fine della creazione del consenso, dettò discipline
puntuali, sovvenzionando le produzioni utili alla propaganda e conseguendo, con interventi censori, un
severo controllo ideologico con la direzione generale per la cinematografia operante nell'ambito del Ministero
della cultura popolare e tramite il Centro sperimentale di cinematografia del 1942.
La l. 4 novembre 1965 dispone di diversi strumenti per incentivare e promuovere la produzione nazionale,
con particolari misure per quella parte di essa che sia caratterizzata da finalità artistiche e culturali. Se già il
riconoscimento della nazionalità italiana comporta per il singolo film dei benefici, dagli incentivi alla
programmazione e alla produzione per i film che abbiano particolari qualità artistiche e culturali con attestati
rilasciati anche dal Ministero, sono previsti anche premi il cui ammontare, annualmente determinato
dall'autorità competente in materia di spettacolo, è suddiviso tra produttore, regista, autori del soggetto e
della colonna sonora ed altri partecipanti alla realizzazione dell'opera. Norme analoghe per i cortometraggi.
L'art. 3 del d.lg. 8 gennaio 1998 ha introdotto una commissione unica, ora competente per i lungometraggi,
cortometraggi e film per ragazzi e composta, per il parere sull'assegnazione dei premi di qualità da:
• due personalità della cu