Sunto Istituzione di diritto pubblico (Diritto dei media e dello spettacolo)
prof. D. Donati
testo consigliato
L'ARTE Francesco Rimoli
1. La libertà dell'espressione artistica. Nozioni generali.
a. Premessa. Cenni Storici.
Il fenomeno artistico ha sempre ricevuto un attenzione scarsa da parte degli studiosi di diritto forse a causa
della scarsa cura dei legislatori. Se i regimi autoritari ne hanno fatto un efficace instrument regni, quelli
democratici tendono a riconoscerne la libertà dando importanza alla carica progressiva che ha ogni attività.
La principale linea di sviluppo del legislatore di settore si è incentrata sulla tutela delle cose d'arte: sulla
difesa di un patrimonio visto come ricchezza culturale rilevante.
In Italia, con il silenzio dello Statuto Albertino in materia, nei primi anni del 900 si tentò di riordinare questa
legislazione preunitaria prima di arrivare alla legislazione del 1939 il cui nucleo normativo tenuto anche nella
riscrittura del 1999 è un punto di riferimento.
Si inizia a concepire i beni culturali non solo come cosa ma anche come attività.
Più problematica la disciplina dell'espressione artistica: attività creativa come tale vista in prospettiva
promozionale: il ruolo di mecenate svolto da alcuni sovrani nel rinascimento non viene accolto dallo Stato
liberale dell'800 che preferisce una sfera di libertà in senso negativo, senza interventi diretti nel settore
artistico.
La Carta repubblicana del 1948 introdusse all'art.33 una garanzia specifica per l'arte e la scienza: assicura
una libertà più ampia nel settore dell'espressione artistica. Viene messo in evidenza il ruolo attivo dei pubblici
poteri nella promozione, nella tutela delle attività creative e nei limiti dell'espressione artistica sotto profilo
penalistico e amministrativo.
b. Arte come concetto giuridico indeterminato. Fondamento costituzionale e limiti della libertà
dell'arte nell'ordinamento italiano e nella prospettiva dell'integrazione europea.
L'arte del ventesimo secolo ha affermato la propria opposizione agli schemi convenzionali della cultura
dominante ponendosi come strumento di critica e svelamento dei problemi nella società dove opera l'artista.
In un contesto democratico di tipo pluralista lo studio e la collocazione della libertà di espressione artistica
sono importanti elementi di confronto per definire i limiti di tenuta dell'ordinamento.
L'art. 151 del Trattato CE pone i criteri di sviluppo e cooperazione tra Stati membri, Paesi terzi e organizzazioni
internazionali competenti in materia, imponendo alla comunità di contribuire al pieno sviluppo delle loro culture nel
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando il retaggio culturale comune. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea approvata dal Consiglio di Nizza nel dicembre 2000 afferma all'art. 13 che le arti e la ricerca scientifica sono libere e la libertà
accademica è accettata.
La Costituzione italiana del 1948 affida la disciplina del fenomeno artistico a due norme:
• Art. 9 si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
tecnica e quindi si ritrova il presupposto generale per la tutela dell'espressione artistica come profilo
specifico dell'attività culturale.
• Art. 33 si afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Si traccia una
garanzia specifica e si impone un'opera di interpretazione sistematica.
Un primo problema si presenta nella valutazione del rapporto tra la libertà dell'art. 33 e la disciplina generale
della libertà di manifestazione del pensiero: se il fenomeno dell'espressione artistica si ritrovasse in
quest'ultima disciplina sarebbe comunque tutelata o dal limite del buon costume (imposto per ogni
manifestazione di pensiero dall'art. 21)
Ma l'espressione artistica potrà usare anche l'osceno come strumento per la definizione del proprio agire,
visto come tecnica di comunicazione fondata sull'intenzionamento formativo assunto dall'artista in base al
proprio agire.
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Il concetto di arte è un esempio di concetto giuridico indeterminato la sui posizione nel sistema è voluta dal
costituente per avere la garanzia di poter cambiare quando necessario le carte in tavola assicurando così la
durata dell'ordinamento.
Il criterio di valutazione sulla natura artistica della singola opera viene affidato al funzionario
dell'amministrazione o al magistrato. Visto che ci riferiamo ad un sottosistema comunicativo con codici
complessi, tale valutazione ha anche bisogno di un giudizio derivante da un esperto di settore.
La libertà dell'espressione artistica impone allo Stato-ordinamento un intervento ispirato ad una neutralità
attiva da cui ne derivi una reale possibilità per ogni artista o aspirante tale, di esprimere la propria capacità
creativa non incontrando altri ostacoli se non interiori.
c. La promozione del fenomeno artistico tra intervento pubblico e finanziamenti privati. Le
espressioni deboli e la loro tutela.
Un ulteriore aspetto essenziale della disciplina dell'espressione artistica è ruolo dei pubblici poteri nella tutela
e nella promozione del fenomeno artistico: la libertà dell'arte impone allo Stato-ordinamento un
atteggiamento di “attiva neutralità”.
Da un lato i poteri pubblici non possono astenersi al compito di sostegno, promozione e incentivo che l'art. 9
cost. gli affida, dall'altro i principi fin'ora descritti impediscono allo Stato di farsi portatore di proprie
concezioni ideologiche esclusive, potendo limitare l'affermazione solo di quelle espressioni che hanno
carattere prevaricante.
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