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Solitamente si fa risalire la nascita del diritto comparato in senso moderno al
Congresso di Parigi del 1900.
Definiamo per comodità il termine „scienza‟ come “un complesso organico e
sistematico di conoscenze, determinate in base a un principio rigoroso di verifica
della loro validità” e il termine „metodo‟ come “un modo di procedere,
sistematico e funzionale, in un‟attività teorica o pratica, tendente a garantire il
raggiungimento del fine prefissato”. Una scienza può valersi di più metodi ma il
seguire un particolare metodo non fa di quello studio una scienza.
La comparazione può rivendicare la dignità di scienza solamente da quando
opera un confronto, verifica analogie e differenze, classifica istituti e sistemi,
dando ordine alla conoscenza e creando modelli dotati di prescrittività.
Il diritto comparato può essere studiato privilegiando il case method oppure il
metodo problematico; accentuando le differenze della funzione della regola,
piuttosto che i fatti comparabili, oppure l‟interesse per un particolare formante. I
formati più utilizzati sono quelli che riguardano le regole legali, le massime
giurisprudenziale, le proposizioni dottrinali.
Il diritto costituzionale comparato rappresenta una specializzazione del
diritto pubblico comparato, suo presupposto è il lievitare di un concetto di
„costituzione‟ lato sensu munito di caratteristiche comunemente accettate.
Riassumendo: il diritto comparato può essere considerato una scienza che si
propone finalità conoscitive preordinate all‟analisi di analogie e differenze, una
scienza che a sua volta tende a specializzarsi, dapprima nella grande divisione
fra diritto privato comparato e diritto pubblico comparato, poi in ulteriori
partizioni fra le quali spiccano il diritto costituzionale e amministrativo comparato
che insieme formano il diritto pubblico comparato.
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La finalità principale del diritto pubblico comparato è organizzare
sistematicamente la conoscenza del settore che gli compete; nonostante ciò
esistono varie funzioni sussidiarie della comparazione.
I risultati della comparazione sono utili innanzitutto in sede di elaborazione
legislativa. Presso le Assemblee parlamentari vi sono degli uffici specializzati
nello studio dei diritti stranieri, esse agiscono per studiare le esperienze
maturate in altri paesi e constatare se una legge abbia o meno possibilità di
funzionare nel nostro ordinamento (la comparazione non serve solo per le leggi
ma anche per la produzione subprimaria e la redazione e modificazione dei testi
costituzionali).
Una seconda funzione della comparazione è quella di uniformizzazione del
materiale normativo specie in ambito comunitario dove vi è grande
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circolazione di modelli e interazione fra le esperienze giuridiche; per questo 2
motivo la comparazione è utile anche per la predisposizione di trattati e
convenzioni internazionali. Ovviamente essa serve anche da ausilio in sede
interpretativa, sia per atti comunitari o internazionali, che per atti propri di
ciascun ordinamento, che dovranno essere interpretati secondo la connessione
con le altre disposizioni del sistema giuridico di riferimento.
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Il diritto comparato non coincide con la storia del diritto, anche se lo studio
storico è per esso fondamentale alla conoscenza degli istituti e discipline, allo
svelare i crittotipi e capire analogie e differenze. Ma bisogna subito chiarire che
la comparazione può essere sincronica, quando confronta due o più
ordinamenti della stessa epoca, oppure diacronica quando il confronto è fra
istituti e ordinamenti di periodi diversi. Oltre alla storia giuridica, anche lo studio
delle dottrine politiche e del pensiero filosofico sono spesso indispensabili per
una migliore conoscenza dei fenomeni giuridici.
Il diritto comparato non coincide nemmeno con la scienza politica perché
questa ha come oggetto di studio non le norme, ma i loro risultati, è una scienza
dell‟essere e non del dover essere.
Il diritto comparato si differenzia poi dalla teoria generale del diritto, che si
serve di esso; e non coincide neppure con lo studio del diritto straniero, esso
lo presuppone ma non si esaurisce a quello. Lo studio del diritto straniero non si
differenzia molto dallo studio del diritto proprio (come fa con il dir. comparato);
un costituzionalista procede sempre con un sistema top-down inquadrando
l‟oggetto del suo studio nei principi o norme di riferimento. Il comparatista
invece procede bottom-up, analizza più istituti o casi e costruisce un tertium
comparationis e vi inquadra ciascun istituto o caso.
Nonostante l‟integrazione europea e il consolidamento del diritto comunitario,
quest‟ultimo mantiene una sua autonomia specifica rispetto al diritto pubblico
comparato.
Conclusivamente: nonostante il diritto comparato sia autonomo rispetto alle
altre scienze, non può prescindere dall‟utilizzarne alcune congiuntamente o
disgiuntamente (ex: storia giuridica; storia delle dottrine politiche, scienza
politica, filosofia, sociologia del diritto, antropologia, etc).
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La microcomparazione ha per oggetto singoli istituti, atti, procedimenti,
funzioni, enti, diritti, poteri, doveri, etc, che operano o sono previsti in due o più
ordinamenti diversi (presupposto rimane la consapevolezza che l‟oggetto di
studio può essere comparato). In questa sede importante è l‟aspetto linguistico,
è facile farsi trarre in inganno da assonanze, è inoltre rischioso accostare istituti
che operano in famiglie giuridiche o forme di Stato diverse anche se la struttura
è simile. Nello studio macrocomparativo il punto di partenza sono le diversità
con non escludono la comparazione ma ne costituiscono la ragion d‟essere;
dentro le classi si ricercano le analogie, tra le classi si fa comparazione per
differenze. Appunti di Diritto Pubblico Comparato
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Uno scopo principale della comparazione è classificare, ovvero raggruppare 3
secondo somiglianze e differenze. Quando si classifica si può semplificare al
massimo, oppure creare categorie più complesse. Semplificare è utile, ma il
rischio è di perdere di vista la complessità della realtà; creare calcificazioni
troppo complesse dà contro la varietà delle esperienze, ma rischia di rendere
inutile la stessa opera di classificazione. Chi classifica incontra anche il problema
di assegnare un nome alle classi identificate è suggerito “perseguire un
atteggiamento di equilibrio, sfuggendo sia all‟eccessivo conservatorismo
linguistico che al vano piacere di inutili novità” e di “restare fedeli ai termini e ai
significati usuali per non incorrere in complicazioni e fraintendimenti.
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Il termine modello evoca uno stretto legame con i problemi connessi al
procedimento di ricerca e con quelli propri della ricerca giuridica comparata.
Parlando di circolazione di modelli giuridici sul piano delle manifestazioni
troveremo: imitazioni legali quando il legislatore imita direttamente il modello
prodotto da un altro legislatore, e imitazioni dottrinali che operano invece sul
piano teorico. Le imitazioni di modello possono poi essere globali o parziali ed
essere conseguenza di una conquista (imposizione), di un‟azione volontaria
(recezione) o dell‟immigrazione di un popolo (trapianto).
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Le Comunità e l‟Unione europea hanno creato una struttura sovrastatale che si
affianca agli Stati nazionali; ora gli organi costituzionali interni degli Stati
membri, quali Governo, Parlamento, amministrazione, autorità indipendenti,
svolgono da un lato un compito di esecuzione del diritto comunitario, dall‟altro
concorrono alla sua formazione.
Rispetto a quest‟ultima funzione spicca il ruolo della magistratura che dovendo
risolvere controversie in base a vaghe norme comunitarie dispone di ampia
discrezionalità.
I giudici e le Corti costituzionali hanno il compito di coordinare le fonti interne
con quelle comunitarie; essi operano in un sistema giudiziario sovrastatale che
fa capo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Essa, ricercando i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, traccia le
linee maestre del diritto positivo comunitario confrontando sistematicamente tra
loro i vari modelli nazionali.
Il diritto comunitario è quindi per molta parte giurisprudenza, cioè un insieme di
sentenze che spesso precedono le stesse norme e spesso ne colmano le lacune.
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Il diritto comunitario, essendo contiguo a quello degli Stati e vincolante per essi,
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sollecita trapianti e imitazioni più incisive e frequenti di quelle che normalmente 4
si verificano nel diritto pubblico comparato; possiamo quindi dire che il diritto
comparato gioca un ruolo determinate nell‟elaborazione di un diritto comune
legislativo. Spesso ormai ad esempio si parla di diritto amministrativo europeo
o di diritto processuale civile europeo e questi sono campi dove le norme di
diritto comunitario sono mescolate con quelle di diritto interno.
Il campo però più sviluppato del diritto comunitario è sicuramente il diritto
privato comunitario che interessa in maggiore o minore misura tutte o quasi le
partizioni interne di tale disciplina.
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La bozza di costituzione europea presentata a Salonicco nel giugno 2003 era in
realtà “un Trattato con sentore di costituzione”, infatti fornì soltanto lo schema di
partenza per una redazione definitiva. Nell‟ottobre 2004 a Roma viene
sottoscritto un “Trattato che adotta una costituzione per l‟Europa”. I referendum
di Francia e Olanda del 2005 bocciarono questo Trattato che si sarebbe poi
dovuto perfezionare in base alle rispettiva norme costituzionali.
Da un lato il Trattato-Costituzione appariva soltanto some un testo unico che
raccoglieva e razionalizzava l‟alluvionale normativa contenuta nei precedenti
Trattati comunitari. Dall‟atro lato, bisogna però riconoscere che la normativa
funzionale era stata inserita in un contesto che aveva uno stile costituzionale.
Nel 2007 il Presidente della Commissione José Manuel Durao Barroso dichiarò:
“La costituzione così come è stata firmata da 25 governi non l‟avremo più. La
costituzione non si farà. Serve un trattato, non una costituzione in senso stretto,
un trattato più snello e semplificato per ripartire.” Il progetto è stato denominato
“Trattato di riforma”.
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E‟ ormai dato riscontrare la presenza di uno Ius Publicum (Libertatum)
Europaeum.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ha creato in capo agli Stati
aderenti dei veri e propri obblighi al rispetto dei diritti umani in essa elencati. La
Corte europea dei diritti dell‟uomo ha incominciato ad esercitare un ruolo
unificante del diritto europeo, in sinergia con la Corte di giustizia delle Comunità
europee. Appunti di Diritto Pubblico Comparato
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Per costituzione si intende il complesso di regole fondamentali di una
determinata organizzazione sociale, ogni organizzazione ha quindi la propria
costituzione. In linguaggio corrente però il termine costituzione viene impiegato
con riguardo alle regole fondamentali della organizzazione originaria e sovrana,
cioè dello Stato, è quindi oggi più corretto dire che la costituzione è la legge
fondamentale dello Stato.
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L‟idea di una legge superiore è antica, era infatti conosciuta anche in epoca
romano-ellenistica; mentre l‟idea di costituzione come legge superiore, emerge
solamente in epoca medievale. Sono due le ragioni che contribuiscono all‟idea di
legge fondamentale:
1) la convinzione della superiorità di leggi che trovano fondamento in principi
inviolabili perché espressione della coincidenza fra leggi umane e divine;
2) questa superiorità è il risultato di lunghi e complessi assestamenti tra vari
poteri e ceti (che spesso risultano in consuetudini o documenti formali).
E‟ importante notare che ad un certo punto vennero considerate superiori le
leggi ritenute opera della storia, ricordiamo a questo punto che nell‟ottica
medievale la consuetudine è la prima e fondamentale lex, per quanto non
scripta, mentre le leges scriptae sono più che altro la individuazione e la
sistemazione da parte del principe di consuetudini già formate.
La strada verso la formalizzazione e la piena giuridicizzazione della legge
fondamentale passa sia attraverso i grandi movimenti del pensiero politico, sia
attraverso l‟evoluzione delle istituzioni inglesi (espressione di stabile ed efficace
combinazione tra monarchia, aristocrazia e popolo). Sul piano storico la Corona
inglese dovette cedere a sempre maggiori limitazioni dei propri poteri e
prerogative, limitazioni che determinarono l‟emergere di una democrazia
rappresentativa attraverso l‟affermarsi di un Parlamento bicamerale. In questo
contesto si radicò il principio di sovranità parlamentare: il Bill of Rights esclude
la possibilità da parte del Re di sospendere l‟esecuzione delle leggi o dispensare
dall‟osservanza senza il consenso del Parlamento.
Menzioniamo il contributo alla nozione di costituzione apportato dalle teorie del
contratto sociale e d
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