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Deroga a tale norma si ha nel caso in cui gli interessi siano richiesti con apposita domanda
giudiziale (per richiesta di recupero di interessi primari scaduti, dovuti da almeno sei mesi) o che vi
sia apposita convenzione posteriore tra le parti.
Le modifiche del lato attivo nel rapporto obbligatorio
Introduzione
Ci occuperemo in questo paragrafo delle modifiche del lato attivo nel rapporto obbligatorio, tema
inquadrato nel più ampio contesto della sostituzione dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Sostituzione dei soggetti
Come abbiamo visto, nel rapporto obbligatorio sono coinvolti sempre uno o più soggetti, che
possono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Nel corso del rapporto obbligatorio, però, ai soggetti originari (creditore e debitore originari)
possono sostituirsi od aggiungersi altri soggetti, e ciò può verificarsi sia a titolo di successione a
titolo universale (es. erede) sia di successione a titolo particolare (nel credito o nel debito, quindi sia
nel lato attivo sia nel lato passivo).
Ci occuperemo in questo corso prevalentemente della sostituzione del creditore, che verrà trattata in
questa sede, senza però trascurare la sostituzione del debitore, trattata in un paragrafo dedicato.
Le modifiche del lato attivo: sostituzione del creditore
Nel corso di un rapporto obbligatorio si possono incontrare fondamentalmente tre casi di
sostituzione del creditore:
• Il creditore può cedere il proprio credito
• Il creditore può delegare un soggetto a pagare il credito cui lui ha diritto in favore di un'altra
persona
• Si ha pagamento con surrogazione
Il primo caso è quello della cessione del credito, regolata dall'Art. 1260 del Codice Civile; il
secondo caso è quello della delegazione attiva, inesistente sul Codice, e riscontrabile quindi solo a
livello dottrinario; il terzo caso riguarda invece settori quali quello assicurativo, e verrà dunque
trattato in questo corso molto brevemente.
Cessione del credito
Prendendo in esame il caso della cessione del credito, la prima domanda da porsi è la seguente:
“tutti i crediti sono cedibili?”
La risposta a tale domanda, anche solo intuitivamente è “no”, ed ecco il perchè:
• Non sono cedibili i crediti strettamente personali, quali ad esempio i crediti alimentari
derivanti da una sentenza di divorzio o da una pronuncia di separazione giudiziaria.
• Non possono essere oggetto di cessione crediti la cui cessione è vietata dalla legge.
Non è ad esempio possibile cedere crediti litigiosi (cioè oggetto di vertenza giudiziale,
crediti su cui c'è una causa aperta) ai giudici o ai componenti di un ufficio giudiziario.
• Non possono essere ceduti quei crediti la cui cessione è stata espressamente esclusa in una
clausola contrattuale.
Posto ciò, cosa succede se nell'ambito di una convenzione che vieti al creditore di cedere, il
creditore cede comunque ad un terzo il credito?
La risposta codicistica è che la convenzione in oggetto, la clausola, non è opponibile al cessionario
(colui a cui viene ceduto il credito), a a meno che non si dimostri (a meno che il ceduto dimostri)
che egli (il cessionario) era a conoscenza della clausola stessa (ed ha quindi “acquistato” il credito
pur sapendo che non avrebbe potuto farlo).
Altra domanda che ci si potrebbe porre riguardo la sostituzione del creditore riguarda i crediti
futuri: possono tali crediti essere oggetto di cessione?
Il nostro ordinamento stabilisce che i crediti futuri possono essere oggetto di cessione, a condizione
però che esista già il rapporto (o esistano già i rapporti) da cui tali crediti sorgeranno.
Cosa molto importante, poi, che distingue la cessione del credito da altre modifiche del lato attivo
del rapporto obbligatorio è che la cessione avviene solo ed esclusivamente tra il cedente (il creditore
originario) ed il cessionario (colui a cui viene ceduto il credito); non rilevano quindi le altre parti.
Affinché si perfezioni un accordo di cessione di credito, dunque, non occorre la partecipazione del
debitore (definibile anche “ceduto”), poiché a tale soggetto non è richiesto interesse nei confronti
della parte a cui deve pagare, ma è richiesto solo di sborsare denaro*.
Il coinvolgimento del ceduto riguardo una cessione di credito è perciò limitato al fatto che gli venga
notificata la cessione o che lui la accetti; per il resto il rapporto tra cedente e cessionario si
perfeziona “inter partes” sulla base di un accordo consensuale.
*La cessione si definisce perfetta sulla base dell'accordo tra cedente e cessionario, senza importanza
del coinvolgimento del ceduto.
Nel caso in cui al ceduto venga notificata la cessione del credito successivamente al pagamento, la
somma non è recuperabile dal ceduto da parte cessionario (che dovrà invece rivolgersi al cedente,
cui il ceduto ha pagato, non avendo ancora ricevuto la notifica di cessione).
Ciò evidenzia l'importanza della notificazione della cessione, poiché essa è opponibile ai terzi: se il
cedente “fa il furbo” e cede lo stesso credito a cessionari diversi, il debitore non deve pagare due o
più volte il debito, ma produrrà effetto nei suoi confronti solo la prima cessione che gli è stata
notificata, ancorchè sia successiva temporalmente.
Va detto inoltre che l'obbligazione che viene ceduta (il credito che viene ceduto) viene ceduta al
cessionario così com'è, quindi con tutte le garanzie reali (pegno ed ipoteca) e personali
(fideiussione) del caso; allo stesso modo il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che
avrebbe potuto opporre al cedente.
Cessione pro solvendo e pro soluto
Nei rapporti tra cedente e cessionario le questioni fondamentali riguardo il credito che viene ceduto
sono due:
• L'esistenza del credito (veritas nominis)
• La solvibilità del debitore ceduto (bonitas nominis)
La legge prevede, nell'ambito delle cessioni a titolo oneroso, che salvo patto contrario il cedente
debba garantire l'esistenza del credito (ma non anche la solvibilità del ceduto); ragion per cui se tale
condizione non viene rispettata (cessione a titolo oneroso di un credito inesistente) il cedente sarà
tenuto a restituire al cessionario la somma versata per l'acquisto del credito.
Nel caso di cessione a titolo gratuito, invece, non è prevista di legge la garanzia dell'esistenza del
credito (la garanzia della veritas nominis), anche se può essere prevista tra le parti in clausola. In
quest'ultimo caso (cessione a titolo gratuito con esistenza del credito garantita per clausola), nel
momento in cui il credito non esisterà, il cedente sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti
del cessionario (che potrebbe ad esempio aver fatto un viaggio per incontrare il presunto debitore,
aver sostenuto spese, o rinunciato ad altre operazioni)
Di legge non è invece in alcun caso prevista in partenza la clausola relativa alla bonitas nominis,
ossia alla solvibilità del debitore.
Se questa clausola viene introdotta dalle parti, ossia se il cedente si impegna a garantire la
solvibilità del debitore ceduto, la cessione viene definita cessio pro solvendo, e laddove il debitore
non paghi, il cessionario può rivalersi sul cedente; in caso contrario, ossia quando (come di norma)
il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del debitore ceduto si parla di cessio pro soluto.
Delegazione attiva
Passando ad una brevissima analisi della delegazione attiva, va detto che si tratta di un accordo
trilaterale tra creditore, debitore e terzo.
Il creditore, delegante, delega al terzo, detto delegatario, il proprio credito, impegnando così il
debitore (delegato).
Non si notano sostanziali differenze con la cessione del credito, infatti i due istituti sono piuttosto
simili, eccezion fatta per il fatto che la cessione del credito è un accordo bilaterale tra creditore e
terzo mentre la delegazione attiva, dal momento che il debitore rientra a tutti gli effetti tra le parti
dell'accordo, si caratterizza necessariamente come accordo trilaterale.
Poiché il debitore rientra a pieno titolo tra i soggetti dell'accordo, la delegazione attiva si
caratterizza generalmente come cumulativa; ciò significa che indipendentemente dalla delega del
credito al terzo, il debitore rimane obbligato anche nei confronti del creditore originario,
Eccezionale, ma pur possibile è la delegazione liberatoria, per cui, a seguito della delega del credito
al terzo, il debitore è liberato dagli impegni nei confronti del creditore originario.
Pagamento con surrogazione
L'istituto della surrogazione, regolato dagli articoli da 1201 a 1205 del Codice Civile, consiste nella
sostituzione della persona del creditore con un'altra persona, il “terzo”.
L'obbligazione di base non si estingue, naturalmente, ma muta direzione ed al creditore originario si
sostituisce (non “si affianca”, come era invece negli altri casi) un altro creditore.
La differenza tra il pagamento con surrogazione ed i casi già osservati di delegazione attiva e
cessione del credito sta nel fatto che nel pagamento con surrogazione si suppone che l'obbligazione
sia già adempiuta e che il creditore sia già soddisfatto; mentre negli altri istituti si presumeva che
l'obbligazione non fosse ancora stata adempiuta.
Un esempio pratico per rendere più comprensibile quanto appena detto potrebbe essere il seguente:
in caso di sinistro tra due veicoli assicurati, il responsabile dell'incidente risulta debitore nei
confronti del danneggiato, che è quindi suo creditore.
Per tutelare la soddisfazione dal danneggiato, ossia del creditore originario, l'assicuratore paga il
danno causato dal danneggiante, ma subentra poi nei diritti del creditore: il responsabile non dovrà
più pagare il danneggiato, che è già stato indennizzato dall'assicuratore, ma l'assicuratore stesso, che
ha pagato per lui.
Esistono tre modalità di “accesso” alla surrogazione:
• Per volontà del creditore
Si ha pagamento con surrogazione per volontà del creditore originario se il creditore riceve
il pagamento da un soggetto terzo e dichiara poi di surrogare tale terzo nei propri diritti di
credito nei confronti del debitore.
• Per volontà del debitore
Si ha pagamento con surrogazione per volontà del debitore nel caso in cui il debitore si
rivolga ad un terzo, ad esempio per chiede un mutuo, un finanziamento con cui pagare il
creditore originario, e surroghi poi il terzo che gli ha concesso il mutuo nei diritti del
creditore.
• Casi previsti dalla legge
Esisto