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Diritto privato

Introduzione per lo studente

La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti del corso di Diritto Privato relativi all'insegnamento parallelo dei prof. Calvi e Tolentino. Costruita sulla base di un'assidua frequenza alle lezioni, tale dispensa è articolata su due sezioni, relative rispettivamente alla parte generale del programma, ed all'approfondimento del rapporto obbligatorio, e costituisce anche un buon riassunto del programma di riferimento.

La completezza del lavoro permette, anche con sole poche letture, di avere un quadro chiaro e puntuale del contesto d'analisi e degli aspetti più volte richiamati dai docenti; la ricchezza di esempi, e l'analisi di casi pratici permette di render chiaro e concreto quanto apparentemente troppo astratto e di difficile comprensione; inoltre il rimando a questioni citate in precedenza ed i numerosi collegamenti permettono di comprendere rapidamente anche gli aspetti più complessi della materia, soprattutto per chi vi si approccia per la prima volta.

Si conclude poi con tre "appendici" relative a cronologia, definizioni, e soprattutto, risposta alle domande più frequenti del colloquio d'esame (solo quest'ultima si estende per ben 24 pagine, offrendo la possibilità di una preparazione precisa e mirata).

Indice

Sezione 1 – Programma generale a cura del prof. Gian Luca Calvi

  • Elementi di base ed introduzione ai diritti
    • Introduzione
      • Elementi di base – Distinzioni e definizioni
      • Le norme
        • L'equita
    • I caratteri fondanti delle norme
      • Classificazione dei diritti
      • I diritti reali
  • Codice Civile e gerarchia delle fonti
    • Introduzione ed enunciazione della gerarchia delle fonti
    • Cenni storici
    • Contestazione del contenuto del Codice Civile
      • Dal contenente al contenuto: Il contenuto del Codice Civile
      • Libro I
  • Privazione d'efficacia
  • Negozio giuridico ed introduzione al contratto
    • Dalla capacità di agire al negozio giuridico
      • I negozi giuridici
      • Dal negozio giuridico al contratto
      • Revoche ed irrevocabilità
        • L'opzione (diritto di opzione)
        • La prelazione
  • Il Contratto
    • Definizione
      • L'accordo
      • La causa
      • L'oggetto
      • La forma
      • Contratti tipici ed atipici
      • Irrevocabilità della proposta
      • Conclusione ed efficacia del contratto
      • Vizi del contratto
        • Vizi del contratto in fase di formazione
  • Annullabilità
    • Errore
    • Dolo
  • Nullità
  • Rescissione
    • Vizi del contratto in fase di esecuzione
  • Risoluzione
    • Inadempimento
      • Eccessiva onerosità sopravvenuta
      • Impossibilità sopravvenuta
  • La rappresentanza
    • Introduzione
      • I rapporti tra rappresentante e rappresentato
      • La procura
        • Il conflitto di interessi ed il contratto con se stesso
    • I rapporti tra rappresentante e terzi
    • I rapporti tra rappresentato e terzi
  • Cessione del contratto
  • Contratto a favore di un terzo
  • Il contratto preliminare
  • La responsabilità extracontrattuale

Sezione 2 – Approfondimento del rapporto obbligatorio a cura del prof. Luca Tolentino

  • Le obbligazioni ed il rapporto obbligatorio
    • Le obbligazioni – Concetti introduttivi
      • Le fonti di obbligazione
      • Gli elementi del rapporto obbligatorio
      • Soggetti e solidarietà
  • Molteplicità dei soggetti ed obbligazioni solidali
    • Prestazione
  • Le obbligazioni pecuniarie
    • Obbligazioni di valuta ed obbligazioni di valore
      • Gli interessi
      • Il tasso o saggio di interessi
      • Anatocismo
  • Le modifiche del lato attivo nel rapporto obbligatorio
    • Introduzione
      • Sostituzione dei soggetti
      • Le modifiche del lato attivo: sostituzione del creditore
      • Cessione del credito
        • Cessione pro solvendo e pro soluto
      • Delegazione attiva
      • Pagamento con surrogazione
      • Factoring
      • Cartolarizzazione del credito
  • Le modifiche del lato passivo nel rapporto obbligatorio
    • Introduzione
      • Le modifiche del lato passivo: sostituzione del debitore
      • Delegazione passiva
        • Delegazione a promettere
        • Delegazione al pagamento
      • Espromissione
      • Accollo
  • Estinzione delle obbligazioni
    • Estinzione per adempimento
      • Capacità di ricevere l'adempimento da parte del creditore
      • Adempimento parziale, inesatto e di un terzo
      • Adempimento presso errato creditore
      • Luogo e termine dell'adempimento
      • Adempimento a fronte di più debiti della medesima specie
      • Adempimento tramite diversa prestazione
      • Difficoltà di adempimento per mora del creditore
    • Estinzione per compensazione
    • Estinzione per confusione
    • Estinzione per novazione
    • Estinzione per remissione
    • Estinzione per impossibilità sopravvenuta
  • Inadempimento

Cronologia

Definizioni

Risposta alle domande d'esame più frequenti

Sezione 1

Programma generale a cura del prof. Gian Luca Calvi

Elementi di base ed introduzione ai diritti

Introduzione

“Ubi societas, ibi ius” [Dove c'è società, lì c'è diritto] Così dicevano i romani, e tale affermazione risulta ancor oggi assolutamente attuale: pur magari non rendendocene conto, siamo quotidianamente a contatto con elementi del diritto che caratterizzano e regolano il nostro agire.

Elementi di base – Distinzioni e definizioni

L'insieme di norme giuridiche di cui sopra, con cui ogni giorno ci confrontiamo anche inconsapevolmente, prende il nome di ordinamento. In altri termini si potrebbe definire ordinamento (giuridico) il complesso organico di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità, l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici tra gli organi dello Stato e tra i membri della collettività.

In tale complesso di norme sono distinguibili leggi costituzionali, leggi ordinarie, consuetudini, e regolamenti e direttive comunitarie*, ma indipendentemente da tale distinzione, l'insieme di queste norme dà origine al cosiddetto diritto positivo, che si “contrappone” al diritto naturale, alocale ed atemporale: se ci son leggi che variano da stato a stato e si modificano nel tempo, i diritti naturali non conoscono confini geografici né temporali.

*Come esempio di regolamenti e direttive comunitarie potremmo citare le leggi europee: gli stati membri rinunciano a parte della propria sovranità per accettare che ci sia un ordinamento sovranazionale.

Le norme

Si è finora parlato di norme senza scendere nel dettaglio di tale termine, ma come si compone una norma giuridica? Ogni norma ha una formula, un enunciato che prescrive un'ipotesi di fatto cui segue una conseguenza; in tale contesto l'ipotesi di fatto prende il nome di fattispecie, cui segue una conseguenza giuridica. Le norme posso essere distinte in cogenti (o inderogabili) e dispositive (derogabili). Le prime, ossia le norme cogenti, non sono modificabili e devono essere rispettate indipendentemente dalla volontà della parti; le seconde invece, ossia le norme dispositive, sono modificabili secondo la volontà delle parti.

L'equità

Si è detto precedentemente che le norme prevedono delle casistiche (“se... allora...”); ma non tutti i casi pratici verificabili possono rientrare perfettamente tra quelli previsti dalle fattispecie delle norme. È in questo caso che si parla di equità, ossia di giustizia del caso singolo. In determinati casi infatti (quanto la legge lo prevede e/o quanto le parti, avvalendosi di diritti ed accordi dispositivi (comuni alla volontà delle parti; si veda sopra), ne danno diritto al giudice) un giudice può venir legittimato a pronunciarsi non tanto secondo la legge, ma secondo quello che ritiene il responso più corretto. Naturalmente non deve trattarsi di equità cerebrina, ossia della cosiddetta equità fondata soltanto sull'intuizione del giudicante, ma di un giudizio informato e serio.

Riguardo le pronunce secondo equità (pur fatto fermo il fatto che di norma il giudice deve decidere secondo diritto, per il principio della certezza del diritto), va riportata anche l'esistenza della cosiddetta “equità integrativa”, a cui si può fare appello nel caso ad esempio di un sinistro: nel caso in cui la somma da liquidare risulti secondo norma eccessiva o irrisoria rispetto ai fatti reali, si può chiedere al giudice di liquidare secondo equità integrativa.

I caratteri fondanti delle norme

Affinché una legge, una norma, sia percepita come giusta è necessario che essa abbia i caratteri di:

  • Generalità

    Non deve cioè essere percepita dal cittadino come una legge appositamente scritta contro di lui (differente è il caso “scritta a suo favore”).

  • Astrattezza

    Deve riferirsi a casi ipotetici.

  • Rispetto del principio d'eguaglianza

    Deve cioè rispettare l'articolo 3 della Costituzione, attestante al comma 1 l'uguaglianza formale ed al comma 2 l'uguaglianza sostanziale.

Fine delle norme è dunque quello di permettere la convivenza, trovando soluzioni ad eventuali problemi. Deriva da ciò il dovere del cittadino di astenersi da forme di autotutela; in caso di necessità sarà infatti la giustizia ad intervenire con sentenze di accertamento, condanna o esecuzione, a seconda dei casi.

Per meglio comprendere la distinzione tra tali tipologie di sentenza si introduce l'esempio dell'esistenza di un credito / debito tra due parti. La sentenza di accertamento, di fronte ad un contenzioso tra le parti, riconosce ad una di esse (il creditore) un determinato diritto, in questo caso quindi il diritto di credito; la sentenza di condanna obbliga una delle parti ad eseguire una determinata prestazione, quale potrebbe essere il pagamento da parte del debitore; la sentenza di esecuzione, laddove sia necessario nonostante una precedente sentenza di condanna, procede all'esecuzione indiretta della prestazione richiesta con la sentenza di condanna (ad esempio tramite pignoramento).

Classificazione dei diritti

Nell'ambito dei diritti si distinguono:

  • Diritti assoluti
  • Diritti relativi

Sono definiti diritti assoluti, quei diritti quali l'immagine, il nome ed i diritti sulla propria persona, che possono essere fatti valere erga omnes, ossia nei confronti di chiunque. Tra i diritti assoluti rientrano quindi tutti quei diritti relativi alla tutela della persona, al nome all'immagine, alla produzione, ecc.

Sono definiti invece diritti relativi quei diritti, quali il diritto di credito, che possono essere fatti valere sono nei confronti di determinate parti.

I diritti reali

Sotto-categoria dei diritti assoluti sono i diritti reali, riguardanti i beni e che presentano i seguenti caratteri:

  • Immediatezza

    Il titolare del diritto non ha bisogno della cooperazione altrui per esercitare il proprio diritto (Es. Diritto di proprietà)

  • Assolutezza

    Esiste un dovere generale che incombe su tutti i consociati dell'avente diritto, impedendo loro di interferire nel suo rapporto con il bene. Se fosse diversamente, l'avente diritto può agire “erga omnes” (contro tutti/chiunque) per far valere il proprio diritto

  • Inerenza

    L'avente diritto può opporre (cioè far valere) il proprio diritto a chiunque vanti diritti sulla cosa. (Es. Nel caso di un contratto di locazione, io proprietario (es. di appartamento) posso opporre il mio diritto al possessore (es. colui a cui l'ho dato in affitto), o a chiunque vanti diritto sul mio bene)

I diritti reali sono un numero chiuso, a tutela dei terzi, e nell'ambito di tali diritti si distinguono:

  • Ius in re propria

    Che riguarda i diritti di proprietà

  • Ius in re aliena

    Che riguarda i diritti su ciò che è altrui

All'interno di quest'ultima categoria, poi, si distingue tra:

  • Diritti reali di godimento

    Che limitano il potere del proprietario sul bene [Uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediali]

  • Diritti reali di garanzia

    Che consentono al titolare del diritto di essere preferito rispetto ad altri [Pegno e ipoteca*]

* La differenza tra pegno ed ipoteca sta nel fatto che il pegno riguarda i beni mobili mentre l'ipoteca colpisce i beni immobili.

NB: Nel caso del diritto di credito, che coinvolge pegno ed ipoteca, i creditori senza diritti reali di garanzia vengono chiamati chirografari. Sempre in questo ambito val la pena sottolineare che, indipendentemente dal possesso da parte di tutti i creditori di diritti reali di garanzia, per la par condicio creditorum, coloro che sono tutelati da garanzie di pegno ed ipoteca non possono comunque appropriarsi completamente del bene: essi saranno privilegiati, ma in modo da consentire anche ai chirografari di aver parte di soddisfazione.

Ricapitolando, dunque, si potrebbe riassumere quanto detto nel seguente schema:

  • Diritti assoluti
    • Diritti reali
      • Ius in re propria
      • Ius in re aliena
    • Diritti reali di godimento
    • Diritti reali di garanzia
  • Diritti relativi

Codice Civile e gerarchia delle fonti

Introduzione ed enunciazione della gerarchia delle fonti

Abbiamo assunto tra i testi di supporto per questo corso il Codice Civile; ma in base a cosa tale codice va rispettato? Il Codice Civile va rispettato in quanto è una legge, e dunque una fonte di diritto. Le fonti di diritto, in ordine gerarchico di importanza sono:

  • Leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie
  • Decreti e regolamenti

Da tale indicazione si assume che le leggi di rango inferiore devono uniformarsi e non contraddire il principio stabilito dalle leggi di rango superiore. Il Codice Civile è una legge di rango ordinario, contenente molteplici norme, promulgate con un unico atto legislativo. L'insieme di norme che costituisce il Codice Civile tenta di raccogliere tutte le norme che regolano il diritto civile; specularmente il Codice Penale raccoglie la normativa riguardante il diritto penale.

Se è vero che una legge di rango ordinario soccombe, si deve uniformare, ai principi costituzionali, è altrettanto vero che il Codice Civile, legge ordinaria, è sullo stesso livello di tutte le altre leggi ordinarie. Ma posto ciò, tra due o più leggi di uguale rango, quale va applicata in caso di un ipotetico conflitto tale per cui le leggi risultino contraddittorie o confliggenti? In linea di principio si assume che la legge successiva prevalga sulla precedente in ordine temporale. Ciò significa che dal momento in cui il Codice Civile è stato emanato, non si è cristallizzato ed è rimasto immutato, ma anzi, che il legislatore ha avuto ed ha tuttora frequenti possibilità d'intervento per adattare le norme civilistiche alle necessità che tempo per tempo intervengono.

Cenni storici

Il nostro Codice Civile ha una data di nascita piuttosto remota: come si legge in introduzione al Codice stesso esso è stato firmato nel 1942 da Mussolini, presidente del Consiglio, Grandi, ministro di grazia e giustizia, e da Vittorio Emanuele, Re d'Italia e d'Albania ed Imperatore d'Etiopia. Il Codice Civile è dunque una legge a cui sono succedute diverse leggi che hanno modificato, abrogato, sostituito, implementato le norme originarie. Tale considerazione risulta storicamente apprezzabile, soprattutto se si pensa che il Codice Civile è “più vecchio” della Costituzione Italiana, e che dunque, essendo le leggi ordinarie di grado inferiore alle leggi costituzionali, è riuscito a sopravvivere ad essa (Costituzione).

Ma com'è possibile che il Codice Civile, legge del '42, si sia potuto uniformare ad una legge che ancora non esisteva alla sua promulgazione? È chiaro che molte norme del Codice del '42 confliggevano con le norme costituzionali del '48 e che dunque il legislatore, attraverso lo strumento della legge ordinaria, è nel tempo intervenuto per adattare il Codice Civile al dettato costituzionale. Anche se viene conservata la dizione originale, dunque, il frontespizio del Codice Civile dovrebbe recitare anche “modificata da ...”.

Posto quindi, in base a quanto detto, che non si tratta di uno strumento antiquato, rimane interessante capire come nacque il nostro Codice, soprattutto considerando che arrivò in un momento storico particolarmente delicato. Il primo codice civile in senso moderno, che ambisce a racchiudere in forma unitaria l'intero corpo delle norme civilistiche, risale all'inizio del 1800 ad opera di Napoleone; si chiamò infatti Codice Napoleone ed “uscì” in Francia nel 1804. Napoleone non si inventò nulla, né scrisse il diritto, ma forte elemento innovativo rispetto al passato fu che fino a quel momento la moltitudine di diverse leggi e fonti normative che regolavano il diritto erano frammentarie, e lasciavano dunque ampio spazio all'interpretazione del giudice; la novità introdotta da Napoleone è invece quella di non volere incertezza, o spazi di disponibilità d'interpretazione del giurista, contribuendo quindi alla chiarezza con uno strumento legislativo molto pratico, tale che da quel momento non si verificò più il sovrapporsi confuso di molte leggi, ma la modifica dall'interno del corpo di norme promulgato. In Italia ciò non avvenne in un momento storicamente vicino a quell'epoca per il semplice fatto che l'Italia allora ancora non esisteva.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Calvi Gianluca.
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