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I contratti in generale

Il contratto come atto di autonomia dei privati

Il contratto è un istituto centrale dell'intero sistema del diritto privato e la figura più importante di negozio giuridico. Il contratto viene definito dall'art. 1321 come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Gli effetti giuridici prodotti possono riguardare tanto diritti reali (es: trasferimento di proprietà) quanto rapporti obbligatori (es: il contratto di lavoro subordinato crea due reciproche obbligazioni: quella del lavoratore di prestare la propria attività e quella del datore di pagare una retribuzione).

Il contratto risulta quindi essere un fondamentale strumento di esplicazione della libertà o più precisamente dell'autonomia dei privati, che esprime etimologicamente (autos-nomos) proprio la condotta delle parti che compiono un atto di disciplina dei reciproci rapporti giuridici. L'art. 1322 stabilisce con il primo comma che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge". Le parti sono cioè libere di stabilire le modalità di esecuzione della prestazione, il tempo dell'esecuzione, le garanzie da prestare e gli impegni da assumersi. Il contratto è tale in quanto produca effetti rilevanti per l'ordinamento giuridico.

Il contratto è anzitutto un fatto, ma non un semplice atto, quanto piuttosto un negozio, ossia una manifestazione di volontà, che esiste in quanto due o più parti concordino nel volere la produzione di determinati effetti giuridici. La legge riserva la qualifica di contratto ad un accordo che risponda a precise caratteristiche. Il contratto infatti si distingue dagli altri negozi giuridici come il testamento o il matrimonio poiché:

  • Non può mai essere un atto unilaterale
  • Deve avere contenuto patrimoniale

Il legislatore, oltre alle norme dettate per "i contratti in generale" (1321-1369), che si applicano a tutti i contratti, e cioè hanno portata transtipica (Titolo II Libro IV), regola una serie di "tipi" contrattuali specifici (contratti tipici) (Titolo III Libro IV) ma le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (contratti atipici o innominati), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (1322 comma 2): essi sono regolati dalle norme dei contratti in generale più eventualmente in via analogica (se vi sono somiglianze e lacune) dalle norme del contratto tipico simile.

Il codice civile italiano non detta una disciplina specifica per il negozio giuridico, ma dedica numerose norme ai contratti in generale, le quali fungono da termine di riferimento generale per la disciplina dei negozio giuridici. A tal proposito l'art. 1324 dispone che "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti di osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale".

Classificazione dei contratti

  • Contratti tipici: contratti che per la loro frequenza o importanza vengono espressamente disciplinati dal legislatore.
  • Contratti atipici: le parti sono comunque libere di concludere contratti che non sono previsti dal legislatore (atipici) purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico [art. 1322 codice civile].
  • Contratti bilaterali.
  • Contratti plurilaterali: in questo tipo di contratti il vizio derivante da una parte non coinvolge necessariamente la sorte dell’intero contratto (ciò avviene solo se la partecipazione viziata è da considerarsi essenziale per le altre parti coinvolte e restando invece la sola partecipazione inficiata in caso contrario.)
  • Contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici; viene detto sinallagma il nesso di reciprocità che lega le due prestazioni. Se è invalida o impossibile la prestazione a carico di una parte risulta invalidi l’intero contratto (sinallagma genetico); se non viene adempiuta o diviene impossibile una prestazione la controprestazione non è più dovuta (sinallagma funzionale).
  • Contratti con prestazioni a carico di una parte sola: ne sono esempi la fideiussione, il deposito gratuito, il comodato. Vi sono infine i contratti bilaterali imperfetti come il mandato gratuito, ovvero quei contratti con obbligazioni a carico di una parte sola, dai quali unicamente in via eventuale possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte.
  • Contratti a titolo oneroso.
  • Contratti a titolo gratuito.
  • Contratti di scambio in cui la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte.
  • Contratti associativi in cui la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune.
  • Contratti commutativi in cui i reciproci sacrifici sono certi.
  • Contratti aleatori in cui elemento essenziale è l’esistenza di un’incertezza sull’entità dei reciproci sacrifici e proprio per questo non si può applicare la risoluzione per eccessiva onerosità, né il rimedio della rescissione per lesione. Per altro qualunque contratto implica un certo grado di rischio economico “alea normale” ovvero il rischio ragionevolmente prevedibile in ogni affare da parte di qualsiasi persona di normale diligenza.
  • Contratti ad esecuzione istantanea in cui la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, immediato o differito.
  • Contratti di durata in cui la prestazione continua nel tempo o si ripete periodicamente. Solo per i contratti di durata e per quelli ad esecuzione differita si applica il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Contratti a forma libera.
  • Contratti a forma vincolata o solenne.
  • Contratti consensuali che si perfezionano con il semplice accordo tra le parti.
  • Contratti reali in cui è necessario oltre all’accordo anche la consegna del bene (mutuo, comodato, deposito e pegno).
  • Contratti ad efficacia reale se realizzano automaticamente, per effetto del solo consenso, il risultato perseguito (compravendita).
  • Contratti ad efficacia obbligatoria che fanno nascere l’obbligo a carico delle parti di realizzare il risultato.

Elementi essenziali del contratto

I requisiti del contratto, ovvero i connotati che devono essere presenti affinché una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come contratto, sono indicati dall'art. 1325:

  • L'accordo delle parti
  • La causa
  • L'oggetto
  • La forma, quando è richiesta ad substantiam actus, e cioè per la validità del contratto

Seguono poi i singoli elementi, cioè i principi che regolano il perfezionamento del contratto, e caratteristiche cui deve rispondere la causa di un contratto, e le caratteristiche dell'oggetto del contratto e le regole sulla forma.

La formazione del contratto

Si può distinguere del contratto:

  • La fase preliminare, trattative
  • Il perfezionamento
  • La conclusione (delle trattative, ma inizio del contratto)
  • L'esecuzione (il contratto infatti è fonte di obbligazioni)

Le trattative

Il dovere di buona fede e la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo).

L'art. 1337 prescrive che durante le trattative le parti si devono comportare secondo buona fede (oggettiva). La buona fede può essere intesa in senso:

  • Soggettivo, in riferimento all'atteggiamento psicologico di un soggetto che si comporta ignorando di ledere l'altrui diritto.
  • Oggettivo, come regola di correttezza, misura, metro di comportamento onesto e trasparente.

La responsabilità precontrattuale o colpa in contrahendo è un tipo di responsabilità extracontrattuale che viene a realizzarsi qualora una delle parti, nel corso delle trattative, venga meno all’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Alcune ipotesi di comportamenti rilevanti che possono dar luogo a tale ipotesi di responsabilità sono:

  • Abbandono ingiustificato della trattativa. Trasgredisce l’obbligo di comportarsi secondo buona fede la parte che, avendo le trattative raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza un giustificato motivo;
  • Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto. Ciascuna delle parti ha il dovere di informare l’altra dell’esistenza di eventuali cause d’invalidità del contratto, che siano conosciute o che avrebbero potuto con la normale diligenza essere conosciute dalla parte stessa; art.1338.

Nel caso dell’abusiva interruzione delle trattative, ovvero della stipulazione di un contratto invalido, il contratto nullo rimane tale, ma la parte che ne sia stata vittima può lamentare la lesione dell’interesse a non iniziare trattative che le hanno fatto perdere tempo (interesse negativo).

  • Influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte. Se un soggetto induce un altro a stipulare un contratto traendolo in inganno, ovvero minacciandolo, il contratto è annullabile per un vizio della volontà e colui che si è reso responsabile di tali comportamenti è tenuto a risarcire il danno all’altra parte;
  • Induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole. Nel caso in cui una parte abbia sì tratto in inganno l’altra, ma quell’inganno non sia stato tale da determinare la volontà di questa di contrarre, bensì soltanto da indurla ad accettare condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto se non fosse stata ingannata, il contratto non può essere annullato, ma il contraente responsabile dell’inganno deve risarcire all’altro il danno per averlo indotto a concludere un contratto per lui non conveniente.
  • Omissione di un'informazione doverosa da parte di una delle parti.

Il risarcimento dovuto in caso di culpa in contraendo, di responsabilità precontrattuale, deve essere determinato in relazione:

  • Alle spese e alle perdite che siano strettamente dipendenti dalle trattative (il c.d. danno emergente).
  • Al diritto di essere ristorato dell’eventuale mancato guadagno. Per questo aspetto occorrerà dimostrare il lucro che la parte avrebbe ottenuto dall’esecuzione di altri potenziali affari, oggetto di specifiche avanzate trattative che poi la parte ha abbandonato per coltivare quella non andata a buon fine a causa della scorrettezza dell’altra parte del negoziato (il c.d. lucro cessante).

Viceversa non ha alcun diritto di essere ristorata dell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione dello specifico contratto oggetto di trattativa.

La conclusione del contratto

In proposito occorre aver presenti le modalità con cui un contratto può essere concluso:

  • Sottoscrivendo in un unico documento, attraverso lo scambio di due dichiarazioni scritte identiche, firmate ciascuna da una parte sola,
  • O verbalmente, rebus ipsis ac factis.

È agevole quando il consenso delle parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo; più complicato quando le trattative si svolgono in tempo successivi o tra persone lontane. Due sono gli atti fondamentali:

  • La proposta, cui cui il procedimento inizia.
  • L'accettazione con cui si chiude.

L'opinione più tradizionale li considera elementi prenegoziali che precedono il perfezionamento del negozio, da qui l'esigenza che la capacità d'agire e la volontà persistano fino al momento della conclusione dell'accordo. Altra parte della dottrina li considera invece espressioni di volontà aventi consistenza negoziale, in quanto ciascuna, pur non potendo singolarmente produrre effetti contrattuali, è idonea, combinandosi con l'altra, a dare origine al contratto.

Certamente si tratta di dichiarazioni di volontà unilaterali, ma quando si ha l'accordo esse si fondono in una volontà unica, detta contrattuale. L'incontro dei consensi dei contraenti costituisce la modalità generale di formazione del contratto: il contratto si conclude infatti quando vi è lo scambio di proposta e accettazione.

Affinché ciò si verifichi: (art 1326)

  • L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o ordinariamente necessario, secondo la natura dell'affare o gli usi (comma 2) se il destinatario non risponde entro un termine congruo la proposta perde efficacia in quanto non può rimanere efficace a tempo indefinito. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. (comma 3).
  • L'accettazione deve essere conforme alla proposta e non contenere variazioni, altrimenti un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta. (ult. Comma).
  • Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. (comma 4). Dunque se il proponente richiede che venga accettata per iscritto non basta una dichiarazione verbale a concludere il contratto, anche se il tipo di contratto non richiede la forma scritta ad substantiam.

Tra i vari principi che potrebbero essere adottati dal legislatore per il momento di perfezionamento del contratto:

  • Principio della dichiarazione (efficacia della volontà non appena dichiarata);
  • Principio della spedizione (efficacia della volontà appena trasmessa all'altra parte);
  • Principio della ricezione (momento perfezionativo quando l'altra parte riceve la dichiarazione di accettazione);
  • Principio della cognizione (occorre che l'altra parte abbia conoscenza dell'accettazione).

Il nostro legislatore accoglie quest'ultimo: difatti perché si verifichi il consenso deve esservi consapevolezza di entrambe le parti. Perciò la legge stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. (art 1326).

Tuttavia non è sufficiente l'accoglimento puro e semplice della teoria della cognizione, per evitare che il proponente possa opporre di non aver avuto cognizione dell'accettazione, l'art. 1335 stabilisce una generale presunzione valida per tutti negozi recettizi secondo cui la proposta e l'accettazione, la loro revoca e qualsiasi dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta da questa non appena giunta all'indirizzo del destinatario, se questo non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione relativa, non assoluta, altrimenti non sarebbe ammessa prova contraria, invece si ha semplicemente il rovesciamento dell'onere della prova a carico della controparte.

I contratti però possono concludersi anche senza una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto è però necessario che per il perfezionamento mediante esecuzione (art.1327) ricorrano specifiche condizioni ovvero che “su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la proposta debba eseguirsi senza una preventiva risposta” In tal caso “il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione” “L'accettante deve però dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione” (comma 2) altrimenti è tenuto a risarcire i danni per le spese effettuate a causa di tale mancanza: infatti nel silenzio il proponente potrebbe supporre che questa sia stata rifiutata.

Vi è poi il caso del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, in cui si può agevolmente presumere l'accettazione del destinatario, e per cui la legge non ritiene necessaria un'esplicita dichiarazione di accettazione. L'art. 1333 stabilisce che la proposta divenga, non appena conosciuta dal destinatario, ex lege irrevocabile, salvo rifiuto del destinatario. Peraltro il contegno omissivo del destinatario che non respinga la proposta medesima nel termine richiesto dalla natura dell'affare e dagli usi si ritiene sufficiente per la perfezione del contratto. Dal momento che il destinatario ne può trarre solo vantaggio. Es. la fideiussione. Diversamente per la donazione non solo occorre l'accettazione, ma anche, se questa non è contestuale alla proposta, che sia notificata al donante. Infine i contratti reali si concludono mediante consegna dell'oggetto.

La revoca della proposta e dell'accettazione

L'art. 1328 stabilisce che la proposta e l'accettazione possano essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca.

  • “La proposta può essere ritirata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite...”

La revoca della proposta è considerata quindi come atto non recettizio e pertanto essa impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa ed inviata prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte.

  • “L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza (quindi all'indirizzo) del proponente prima dell'accettazione”.

Vi è poi una tesi minoritaria che qualifica come atti recettizi.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mamolari9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pescatore Valerio.
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