Capitolo 1: Società politica
La società politica è quella rivolta alla soddisfazione non di uno o dell’altro dei vari bisogni consociati, bensì di quello che tutti li precede condizionandone il conseguimento. Consiste nell’assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico.
Ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico è un sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e dunque regola e dirige la vita sociale.
- Originario: quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
- Ordinamento internazionale: ART.10 C.: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale giuridicamente riconosciute.
- Organizzazioni internazionali: ART.11 C.: consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Unione Europea:
- Trattato di Roma del 1957 → Comunità Economica Europea
- Trattato di Maastricht 1992 → Unione Europea
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. NORMA: Ognuna di queste regole; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto, in senso oggettivo, di quella società, ciascuna norma si definisce GIURIDICA.
La giuridicità di una norma non è dunque la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto, ma dipende dal fatto che vada considerata in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di AUTORITÀ in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce pure essa stessa a formare.
Norma morale
Non va confusa con la norma giuridica nemmeno nel caso in cui abbiano lo stesso contenuto.
| Norma giuridica | Norma morale |
|---|---|
| Deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. | Assoluta: trova solo nel suo contenuto la propria validità e quindi obbliga solo l’individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi. |
| Eteronoma: imposta da altri, dall’ordinamento nel suo complesso. | Autonoma: funge da imperativo solo in quanto la coscienza del singolo spontaneamente ne accetti comando. |
Fonti
- Fatti produttivi di norme giuridiche:
- Volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico.
- Viene consacrata in un documento normativo.
- È formata da testo: testo letterale bisogna interpretare il precetto: significato testo.
Legge e norma
- LEGGE → Atto normativo scritto che contiene norme giuridiche: rapporto da contenente a contenuto.
- NORMA → Da contenuto a contenente. Una NORMA è dunque un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata CONSEGUENZA GIURIDICA.
Struttura norma
- Fattispecie: parte della norma che descrive l’evento che intende regolare facendone discernere determinati effetti giuridici; può essere:
- Astratta: complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicarne quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica.
- Concreta: complesso di fatti realmente verificatisi rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne derivino.
- Semplice: consiste in un unico fatto.
- Complessa: costituita da una pluralità di fatti giuridici.
- Progressiva: si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo e si possono verificare effetti prodromici o preliminari prima che l’intera serie sia completa.
Caratteristiche della norma giuridica
- Generalità: la legge non deve essere applicata a una sola persona o una schiera predeterminata di soggetti individualmente identificati bensì o per tutti i consociati o per le classi generiche di soggetti.
- Astrattezza: la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete bensì per fattispecie astratte, ossia per situazioni ipotetiche.
Riguardo a questa ultima caratteristica, può verificarsi una circostanza che il legislatore non ha previsto. Si parla dunque di equità: “giustizia del caso singolo”. Il ricorso a questa non è sempre consentito. Da questa equità come criterio decisorio, va distinta l’equità integrativa: casi in cui la legge prevede che il giudice provveda a integrare secondo equità elementi della fattispecie.
Formulazione di una norma
Sono importanti:
- Principio di eguaglianza: il suo controllo è affidato alla Corte Costituzionale la quale può dichiarare una norma avente forza di legge quando noti una irragionevole o arbitraria assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che in realtà sono diverse.
- Formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza alcuna distinzione. Fa esplicito riferimento solo ai cittadini, ma è stato stabilito dalla C. Costituzionale che deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri, almeno per i diritti fondamentali della persona.
- Sostanziale: impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà o uguaglianza impedendo lo sviluppo della persona all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese.
- Principio di imparzialità: i pubblici uffici devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni il criterio di imparzialità, ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento.
Distinzione delle norme
- Norme cogenti (o inderogabili): norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli. → norme diritto pubblico. Il carattere cogente di una norma risulta spesso direttamente dalla sua formulazione oppure dalla previsione di nullità dell’atto compiuto senza l’osservanza della norma.
- Norme derogabili (o dispositive): norme la cui approvazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. → maggior parte norme diritto privato. Pone un criterio che disciplina nel caso in cui la volontà dei singoli non si è manifestata, ossia enuncia una regola corrispondente ad un modello abituale di regolamentazione di quel tipo di operazione economica, che tuttavia le parti possono, con loro stessa manifestazione di volontà, rendere inoperante rispetto alla disciplina del loro rapporto.
- Norme suppletive: norme destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione del quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione.
Fonti delle norme giuridiche
Fonti legali di produzione delle norme
Atti e fatti che producono o sono idonei a produrre diritto.
Fonti di cognizione
Documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo dell’atto normativo.
Tipologie di fonti
- Materiali: atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte, a prescindere dalla concreta fattispecie produttiva, infatti l’accento ricade sul risultato.
- Formali: atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie, infatti l’accento ricade sull’atto, non sul risultato.
Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un atto si può individuare:
- L’autorità investita del potere di emanarlo.
- Il procedimento formativo dell’atto.
- Il documento normativo.
- I procedimenti ricavabili dal documento.
È chiaro che ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, ossia a quale autorità, a quali organi e con che procedure sia affidato il potere di emanare norme giuridiche, e con quali valori GERARCHICI. Spesso un ordinamento contempla una pluralità di fonti generatrici di norme; pertanto si rende indispensabile regolare il RAPPORTO GIURIDICO ossia precisare, nel caso in cui due o più fonti diversa stabiliscano regole tra loro contrastanti, quale debba prevalere.
Gerarchia delle fonti
Regola sulla produzione giuridica, che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse.
- Principi supremi o fondamentali da cui discendono diritti inviolabili
- Disposizioni della Carta costituzionale e delle leggi di rango costituzionale
- Leggi statali ordinarie e le altre leggi
Descrizione delle fonti
La Costituzione
- Essa svolge innanzitutto la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica. Essa stabilisce la disciplina degli atti normativi.
- Pone peraltro regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore. Si ritiene che i principi supremi enunciati dalla costituzione costituiscano limiti allo stesso potere del legislatore costituzionale, in quanto non sarebbero suscettibili di revisione.
- Le leggi della costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate con un’opportuna procedura, regolata dall’art.138 Cost.
- La Costituzione è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria non può né modificare la costituzione e leggi costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali. A presidio di questa rigidità è stato istituito un apposito organo, la CORTE COSTITUZIONALE, cui è affidato il compito di controllare se disposizioni di una legge ordinaria siano in conflitto con norme costituzionali. Il controllo è “incidentale”: se un giudice ritiene di dover applicare ai fini della decisione determinate norme di legge, e quella norma gli appare di sospetta incostituzionalità, deve rimettere gli atti del processo alla corte costituzionale, affinché decida a riguardo. Se la corte ritiene illegittima la norma sottoposta al suo esame, dichiara con sentenza la incostituzionalità delle disposizioni viziate.
Leggi dello Stato e leggi regionali
Le leggi ordinarie statali sono approvate dal parlamento con una particolare procedura dettagliatamente disciplinata dalla carta costituzionale:
- Approvazione di un identico testo da parte di entrambe le camere
- Promulgazione da parte del presidente della repubblica
- Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva.
Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati che i decreti legge di urgenza. Si tratta di provvedimenti aventi forza di legge emanati dal governo e non dal parlamento: ciò può avvenire o in virtù di una legge di delega del parlamento o in presenza di casi straordinari di necessità o urgenza, ma è necessario che il decreto del governo venga riconvertito in legge dal parlamento, entro 60 giorni.
Rapporto tra leggi statali regionale: non è quello della gerarchia, ma quello della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività della legislazione statale e regionale; il principio di gerarchia torna ad operare nelle materie di legislazione concorrente, poiché in tal caso allo stato spetta la funzione di stabilire i principi fondamentali ai quali la legge regionale si deve attenere.
I regolamenti
Sono fonti secondarie del diritto, subordinate alla legge, e possono essere emanate dal governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, anche non statali.
Le fonti comunitarie
- Regolamenti: contengono norme applicabili dai giudici dei singoli stati membri, come se fossero leggi dello stato; inoltre la corte costituzionale ha chiarito che, nel caso di contrasto tra un regolamento e una legge interna, il giudice italiano deve disciplinare la norma interna e applicare la norma regolamentare.
- Direttive: si rivolgono agli organi legislativi degli stati membri ed hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli paesi; a differenza dei regolamenti non sono immediatamente efficaci nell’ordinamento dei singoli stati, ma devono essere attuate mediante l’emanazione di apposite leggi. Inoltre, benché una direttiva, se non ancora attuata, non possa fondare diritti tra privati e non possa essere applicata da un giudice italiano per risolvere una controversia, si ritiene che, qualora le direttive della normativa stessa siano sufficientemente specifiche e sia scaduto il termine per la sua attuazione, gli organi della pubblica amministrazione vi si debbano uniformare, anche in assenza di apposita legge di recepimento.
- Si può poi parlare di una legge unitaria: per consentire una tempestiva attuazione delle direttive; è una legge generale, approvata anno per anno, con la quale il parlamento delega al governo l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione di un insieme di direttive, enumerate in un apposito allegato alla legge comunitaria, delle quali sia in scadenza il termine di attuazione. Ciò consente di dare attuazione alle direttive senza passare attraverso il complesso iter parlamentare di approvazione delle leggi.
La consuetudine
Il diritto consuetudinario di norma riceve poca considerazione. Tuttavia, a parte l’importanza del fonte consuetudinaria, anche nel diritto contemporaneo vi sono settori nei quali la consuetudine ha mantenuto un ruolo di rilievo.
Si ritiene che una consuetudine sussista quando ricorrono:
- La ripetizione, generale e costante in un certo ambiente per un tempo adeguatamente protratto, di un certo tipo di comportamento osservabile come regola di condotta tra i privati.
- Un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto, nell’ambiente sociale considerato, doveroso. Quest’ultimo profilo esprime appunto la concezione di giuridicità della consuetudine, in quanto l’uso viene recepito all’interno di una determinata collettività di individui come fonte di regole giuridiche, coercitive. IN CIO CONSISTE LA DIFFERENZA RISPETTO ALLE CONSUETUDINI O AI COSTUMI MERAMENTE SOCIALI CHE INFATTI NON COSTITUISCONO FONTE DI DIRITTO A CAPO A TALUNI SOGGETTI NEI CONFRONTI DI ALTRI E LA CUI INOSSERVANZA NON CONCRETA VIOLAZIONE DI PRECETTI GIURIDICAMENTE SANZIONATI. L’uso normativo invece è norma giuridica che costituisce fonte di diritto tra i privati.
Vi sono tre tipi di consuetudini:
- Secundum legem: quelle che operano in accordo con la legge; è infatti richiamata fonti legislative.
- Praeter legem: quelle che operano al di là della legge, ossia relativamente a materie non disciplinate da fonti normative scritte.
- Contra legem: quelle che si pongono contro legge.
La consuetudine non è prevista né disciplinata dalla legge.
Valore della consuetudine
- Materie o fattispecie disciplinate da leggi e regolamenti
- Materie o fattispecie che non trovano disciplina in fonti scritte
Diritto naturale vs positivo
Diritto positivo: il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico
vs
Diritto naturale:
- Matrice dei singoli diritti positivi
- Complesso di principi eterni e universali
L’esigenza che cerca di soddisfare è l’aspirazione ad ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo che elimini l’arbitrarietà. → richiamato dal concetto di ‘giustizia’: nessun ordinamento ha però un sistema di rapporti riconosciuto unicamente giusto poiché per fare ciò bisognerebbe liberarsi dalle concezioni soggettive.
Sanzione
Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere soggette a coercizione o sarebbero comunque garantite da una ‘pena’, ovvero una sanzione.
Vi sono infatti norme primarie (di condotta) a cui il legislatore affianca una reazione dell’ordinamento in caso di inosservanza:
- Misure repressive o restaurative di una situazione preesistente illegittimamente violata
- Misure preventive/di vigilanza/di dissuasione
- Norme esemplari
- Norme incentivanti: stabiliscono incentivi e premi a favore di chi si viene a trovare in particolari situazioni.
Applicazione della sanzione
È presente un apparato coercitivo tendente ad assicurare la salvaguardia della collettività contro minacce interne o esterne.
Vi sono due modalità di applicazione:
- Diretta: viene realizzato il risultato che la legge prescrive
- Indiretta: l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione.
Capitolo 2: Diritto pubblico
Disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi fin.
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