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IL SOGGETTO DEL RAPPORTO
GIURIDICO
le situazioni giuridiche soggettive fanno a capo a quelli che vengono
definiti come ‘soggetti’.
CAPACITà GIURIDICA: l’idoneità ad essere titolari di situazioni
giuridiche soggettive
A) La persona fisica
CAPACITà GIURIDICA DELLA PERSONA FISICA
1)
L’uomo per il solo fatto della nascita acquista una capacità giuridica
e dunque questa compete indifferentemente a tutti.
Nel diritto privato questa capacità non compete solo al cittadino ma
anche allo straniero.
LA NASCITA E LA MORTE
2)
La persona quindi acquisisce questa capacità con la nascita e la
perde con la morte.
-NASCITA: (=quando vi è una indipendenza dal copro materno che
si realizza con l’inizio della respirazione polmonare) La nascita è
condizione necessaria ma anche sufficienze, poiché infatti non
occorre che si abbia vitalità (=idoneità fisica alla sopravvivenza).
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Infatti se un foto muore dopo la nascita ha comunque acquisito
questa capacità.
Entro 10 giorni l’evento della nascita deve essere dichiarato da uno
dei genitori per la creazione dell’atto di nascita.
-MORTE: quando è presente la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo. La formazione dell’atto di morte va fatta entro
24 h dal decesso. Con la morte alcuni rapporti facenti capo al
defunto si estinguono (come il matrimonio), mentre altri possono
essere sciolti per iniziativa degli eredi del defunto. La tutela degli
interessi non patrimoniali è invece affidata di regola al coniuge
superstite ed ai prossimi congiunti.
LE INCAPACITà SPECIALI
3)
La nascita fa acquisire una capacità giuridica generale: la capacità
di essere titolare di tendenzialmente tutte le situazioni giuridiche
soggettive connesse alla tutela dei propri interessi.
Peraltro per l’accesso a taluni rapporti non è sufficiente la nascita
ma è richiesto il concorso di altri presupposti; se detti non
sussistono, il soggetto non può essere parte di quel determinato
rapporto. Queste incapacità si distinguono in:
Assolute: se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o
o di atto
Relative: se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o
o di atto, ma solo con determinate persone o in certe
circostanze.
In entrambi questi casi si ravvisa normalmente una limitazione della
capacità giuridica in quanto da un lato il rapporto non è accessibile
al soggetto neppure attraverso l’intervento di un rappresentante e
dall’altro l’atto compiuto in violazione del divieto è nullo.
IL CONCEPITO
4)
Alcune posizioni giuridiche sono tutelate anche a favore di chi,
seppur non ancora nato, sia però concepito. Così:
È attribuita al concepito la capacità di succedere per causa di
morte sia per legge che per testamento
È attribuita la capacità di ricevere per donazione
26 È attrribuito anche il diritto al risarcimento del danno alla salute
e all’integrità fisica eventualmente cagionatogli prima o
durante il parto.
LA CAPACITà DI AGIRE
5)
Siffatta idoneità si concretizza con l’acquisto dei diritti della
personalità. Peraltro non sempre la persona fisica è in grado di
gestire in prima persone le situazioni giuridiche.
La legge dunque richiede, affinchè possa compiere personalmente
ed autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi che il
soggetto abbia la CAPACITà D’AGIRE: l’idoneità a porre in essere
in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera
giuridica. Questa capacità presuppone la capacità giuridica, ma è
differente da essa: infatti quando non c’è la prima, a seconda è
sempre presente.
Questa capacità si acquista al raggiungimento della maggiore età.
Nel caso in cui anche compiuta la maggiore età il soggetto non
avesse una capacità di discernimento, a protezione dei diritti delle
persone prive in tutto o in parte di una autonomia, il c.c. presenta i
seguenti istituti:
Minore età
• Interdizione giudiziale
• Inabilitazione
• Emancipazione
• Amministrazione di sostegno
• Incapacità di intende e di volere
•
Capacita negoziale: capacità del soggetto di compiere
autonomamente e personalmente atti di autonomia negoziale
Capacità extranegoziale: idoneità del soggetto a rispondere delle
conseguenze delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso
posti in essere.
Ora trattiamo le prime.
LA MINORE Età
6)
Compimento 18esimo anno: legalmente capaci anche se non ha
raggiunto i livelli di maturità normali per la sua età.
Tutti gli atti posti in essere dal minore sono annullabili; si può però
impugnare l’atto entro cinque anni dal raggiungimento della
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maggiore età solo dal minore, non dalla parte contrastante. Il
minore può solo accedere solo a quegli atti ritenuti necessari per
soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
La gestione del patrimonio del minore competono ai genitri:
-disgiuntamente: per quanto riguarda gli atti ordinari amministrativi
-congiuntamente: per quanto riguarda gli atti di straordinaria
amministrazione
-de tutore se i genitori sono morti o inabili. Ma può gestirlo solo con
autorizzazione del giudice tutelare.
L’INTERDIZIONE GIUDIZIALE
7)
L’interdizione è pronunciata come sentenza dal tribunale
allorquando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti.:
Infermità di mente:
• Abitualità di detta infermità
• Incapacità del soggetto a causa di detta infermità di
• provvedere ai propri interessi l’interdizione è in fatti solo per
chi ha cospicui e complessi interessi contrattuali ed extra.
Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione. Si
• può dunque applicare solo quando anche l’amministrazione di
sostegno non sia sufficienti alla sua professione.
L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di
età.
Una fase fondamentale è l’esame diretto dell’interdicendo da parte
del giudice che può associargli un tutore che lo rappresenta
legalmente.
Può essere revocato se vengono meno i presupposti.
L’INTERDIZIONE LEGALE
8)
Il codice penale prevede come pena accessoria l’interdizione
legale.
L’istituto ha funzione sanzionatoria. Per quanto riguarda i rapporti
patrimoniali si trova nella stessa situazione di chi è interdetto
giudizialmente con una eccezione: l’annullabilità degli atti compiuti
può essere richiesta non solo dall’interdetto e dal tutore, ma anche
da chiunque vi abbia interesse. Riguardo agli atti a carattere
personale in questo caso non vi è nessuna incapacità.
28 INABILITAZIONE
9)
È pronunciata come sentenza dal tribunale nel caso in cui vi sia
alternativamente un di questi presupposti:
Infermità di mente non totalmente da faro luogo all’interdizione
• Prodigabilità = impulso patologico che incide negativamente
• della capacità del soggetto di capire la rilevanza economica
dei propri atti
Abuso abituale di bevanda alcoliche o di stupefacenti
• Sordità o cecita dalla nascita o dalla prima infanzia, sempre
• che non abbia ottenuto un’educazione sufficiente ad acquisire
la capacità per provvedere ai propri affari
Il procedimento è uguale a quello dell’interdizione.
Quindi il soggetto può:
-compiere automamente gli atti di ordinaria amministrazione
- per quelli straordinari deve compiere l’atto unitamente al curatore
che non si sostituisce ma integra la sua volontà.
EMANCIPAZIONE
10)
Viene acquistata dal minore ultrasedicenne quando viene
autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, sottraendosi così
alla disciplina della minore età.
La sua condizione giuridica è analoga a quella dell’inabilitato: atti
normali da solo; atti extra con il curatore munito di previa
autorizzazione del tribunale, se sono fatti solo col curatore
potrebbero essere annullabili.
Se è sposato con una persone maggiore di età sarà lui il curatore,
sennò uno dei genitori.
L’annullamento del matrimonio per causa diversa dal difetto di età
non comporta l’annullamento dell’emancipazione che dura fino a
quando non si raggiunge la maggiore età.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
11)
Si apre con un decreto motivato dal giudice tutelare quando
ricorrono congiuntamente:.
Infermità o menomazione fisica o psichica abituale o
• temporanea e che incide anche solo su alcuni fronti
Impossibilità per il soggetto per questa infermità di provvedere
• ai propri interessi
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Può essere aperte solo verso un maggiorenne.
La fase principale è l’audizione personale dell’interessato da parte
del giudice che si deve recare ove lui si trova.
I suoi effetti sono determinati volta per volta, non standardizzati dal
provvedimento giudiziale.
Viene nominato dunque un amministratore designato dallo stesso
interessato in visione dalla proprio invalidità; nel caso non vi sia si
sceglie una persona non legalmente separata.
Il giudice indica duqnue:
-gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nomee per
conto
gli atti a cui l’assistito deve dare il suo consenso.
Principio di massima salvaguardia dell’autodeterminazione del
soggetto: il giudice deve limitare nel minor modo il tutorato.
L’INCAPACITà NATURALE
12) Incapacità di diritto : quelle prima, con atti tutti annullabili se
• svolti dal solo tutorato.
Incapacità di fatto: cause:
• Incapacità di intendere e di volere permanente
o Incapacità di intendere e di volere transitoria
o
Occorre quindi che il soggetto sia privo in moda assoluto in quel
momento della coscienza dei propri atti.
Bisogna però distinguere:
Matrimonio : sono annullabili solo se si dimostra che nel
o momento in cui ha compiuto l’atto era incapace
Atti unilaterali: sono annullabili se come prima e se portano un
o grave pregiudizio per lui
I contratti: annullabili se s dimostra come prima e se l’altro ea
o in malafede
L’annullamento degli ultimi due può essere richiesto dallo stesso
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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