Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
D) VIOLENZA
→ 283. Nozione. Violenza psichica e violenza fisica - pag. 553
La violenza va distinta tra:
• →
absoluta)
Fisica (vis Manca del tutto la volontà di emettere la dichiarazione.
L’atto fisico in cui consiste la manifestazione della volontà è il risultato di un comportamento materiale di un terzo.
Il negozio è ritenuto nullo poiché manca radicalmente la volontà della parte.
• →
compulsiva)
Psicologica (vis Minaccia di un male ingiusto, allo scopo di estorcere ad una persona il consenso alla
stipulazione di un contratto o di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico.
Il negozio non è nullo (poiché la volontà non manca, nonostante non spontanea), ma annullabile, poiché cessata la violenza,
la vittima può valutare se agire o meno per l’annullamento.
La violenza si distingue dal timore reverenziale che consiste nell’intenso rispetto che si nutre verso persone autorevoli (ad
metus ab estrinseco,
esempio i genitori), le quali non compiono azioni intimidatorie. È una figura ulteriormente diversa il cioè il
timore di eccezionale gravità, in virtù del quale il matrimonio è impugnabile.
→ 284. Violenza e stato di pericolo - pag. 555
Nello stato di pericolo o necessità, vi è una situazione psichica di paura, non determinata da altra persona, ma da un preciso
stato di fatto oggettivo, che porta comunque ad emettere una volontà distorta. Se per effetto dello stato di pericolo una
persona ha assunto obbligazioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.
Tale figura non rientra tra i vizi della volontà, ma è uno dei profili di ingiusta lesione di una delle parti che danno luogo al
negozio.
→ 285. Requisiti della violenza - pag. 555
Perché ricorra un caso di violenza occorrono dei requisiti:
• La minaccia deve essere diretta allo scopo di indurre la vittima a perfezionare il negozio; non si ha violenza in caso di
minaccia ad un qualsiasi male ingiusto.
• La minaccia deve essere tale da impressionare la persona media, pur in relazione a sesso, età, condizione.
• Il male deve essere ingiusto e notevole; deve riguarda la persona stessa, il coniuge, ascendenti o discendenti oppure i
rispettivi beni. In caso di minaccia a terzi, non va esclusa a priori la rilevanza della violenza; toccherà al giudice valutare in
base al fatto che il destinatario della minaccia potrebbe provare un certo affetto verso la determinata persona a cui
sarebbero diretti gli effetti.
• La minaccia di far valere un diritto può causare l’annullamento se diretta a ottenere vantaggi ingiusti.
• Il negozio è annullabile anche se la violenza è esercitata da un terzo, pur ignaro di essa. 91
CAPITOLO XXVIII - LA FORMA DEL CONTRATTO
→ 286. La forma del contratto - pag. 558
La forma è la modalità di espressione della volontà individuale; può essere attraverso segni del linguaggio, comportamenti dal
significato univoco (comportamento concludente) o a volte tramite il silenzio, se all’inerzia possa contrapporsi una specifica
rilevanza giuridica.
La forma è un requisito del contratto, se richiesta dalla legge; in questo caso, se manca, il contratto è nullo.
La forma da utilizzare è generalmente libera, a meno che la legge non richieda una specifica forma per un preciso contratto. Ad
esempio:
• Il contratto con valore superiore a €2,58 necessita della forma scritta.
• Alcuni contratti necessitano un minimo requisito di forma, ovvero che la volontà sia almeno espressa, ovvero preclude la
validità del comportamento concludente (ad esempio nella fideiussione).
• La forma scritta è imposta per contratti relativi a diritti reali immobiliari.
• ad substantiam
Nella donazione si richiede l’atto pubblico.
• Alcuni contratti, a tutela delle parti, soprattutto del consumatore debole, necessitano di una della forme di protezione.
• Gli atti destinati a dare origine ad un nuovo soggetto giuridico (società di capitali, fondazioni, associazioni) necessitano
dell’atto pubblico, non basta la scrittura privata.
Il requisito di forma si propaga anche agli atti connessi all’atto principale, quindi ai contratti preparatori, strumentali, risolutori.
La forma scritta è soddisfatta quando:
• Le parti sottoscrivono lo stesso documento
• Le parti si scambiano due esemplari dello stesso documento, ciascuno sottoscritto da una di esse o si scambiano
dichiarazioni scritte.
È importante che le parti manifestino lo stesso volere di interessi. Il telegramma soddisfa il requisito della forma scritta, alle
condizioni previste dalla legge. La rilevanza giuridica di particolari forme di trasmissione delle dichiarazioni come scritture
negoziali è subordinata ad un’espressa disposizione normativa e delle specifiche norme volte ad assicurare la provenienza
della dichiarazione. Ad esempio il telefax e la comunicazione digitale (e-mail) non sono idonei a perfezionare contratti per i
quali è richiesta la forma scritta poiché è necessaria la sottoscrizione autografa del dichiarante. Sono comunque frequenti delle
leggi speciali che introducono espresse regole di equiparazione delle modalità di comunicazione telematica alle scritture. Ad
esempio soddisfano i requisiti, i documenti formati con le modalità previste dalle norme del codice dell’amministrazione
digitale.
In materia di contratti non formali, la comunicazione è efficace con ogni mezzo, a meno che la parte non disconosca di aver
inviato quella dichiarazione.
→ 287. Le forme convenzionali - pag. 562
La legge permette alle parti di pattuire una determinata forma per la conclusione del contratto. A questo fine deve essere stato
ad substantiam,
preventivamente stipulato un accordo scritto ai fini della validità dei futuri accordi.
CAPITOLO XXIX - LA RAPPRESENTANZA
→ 288. Nozione - pag. 564 dominus
La volontà contrattuale può anche essere espressa non direttamente dal dell’affare, ma da un terzo appositamente
incaricato.
La rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto rappresentante è attribuito un apposito potere di sostituirsi al soggetto
rappresentato nel compimento di attività giuridiche con effetti rilevanti direttamente sulla sfera giuridica del rappresentato.
nuncius
È diverso dal che si configura come un mero portavoce, che non manifesta una volontà negoziale propria.
Il rappresentante invece partecipa all’atto con volontà propria; può aver ricevuto delle istruzioni e nell’ambito di esse decide
con discrezionalità.
→ 289. Rappresentanza diretta e indiretta - pag. 565
Perché si abbia la figura della rappresentanza diretta o propria serve che un persona agisca nell’interesse e nel nome dell’altra,
ovvero deve spenderne il nome. Se una persona agisce nell’interesse altrui ma senza dichiarare di agire in suo nome, si ha
rappresentanza indiretta, detta anche interposizione reale (per distinguerla dall’interposizione fittizia). Si originano due negozi:
uno con cui colui che emette la dichiarazione ed acquista i diritti e una attraverso cui egli trasmette gli effetti del negozio al
patrimonio della persona per il cui interesse l’atto è stato compiuto.
Diversa è invece la figura dell’autorizzazione con cui una persona autorizzante conferisce ad un’altra autorizzata il potere di
compiere negozi giuridici diretti ad influire nella sfera dell’autorizzante in nome dell’autorizzato. Si distingue dall’autorizzazione
prodotta da organi pubblici, che serve ad integrare la capacità di soggetti giuridici privati. 92
→ 290. Negozi per i quali è esclusa la rappresentanza - pag. 566
La rappresentanza è esclusa per i negozi che si riservano esclusivamente alla persona interessata e, quindi, in quelli di diritto
famigliare e di testamento; entro limiti ben ristretti, è ammessa nella donazione. Nel matrimonio per procura non è ammesso il
nuncius.
rappresentante, ma il
→ 291. Fonti della rappresentanza - pag. 566
Il potere rappresentativo può:
• →
Derivare dalla legge Rappresentanza legale.
• →
Essere conferito dall’interessato Rappresentanza volontaria.
La rappresentanza legale si ha quando il soggetto è incapace (minore: genitori o tutore, interdetto: tutore, beneficiario di
amministrazione di sostegno: amministratore).
Particolare fenomeno è la rappresentanza organica, cioè il potere di rappresentare un ente che ha la competenza di esternare
la volontà di quest’ultimo; non è la direzione interna dell’ente, ovvero il potere gestorio, la formazione delle decisioni
concernenti la conduzione degli affari dell’ente.
È diverso il concetto di ufficio privato, ovvero il potere di svolgere un’attività nell’interesse altrui e con effetti diretti nella sfera
giuridica del soggetto sostituito, in adempimento di una funzione prevista dalla legge. Vi è inoltre differenza tra la
rappresentanza legale e l’assistenza.
→ 292. La procura - pag. 567
La procura è il negozio con il quale una persona conferisce all’altra il potere di rappresentarla (rappresentazione volontaria) e la
rende procuratore; serve a rendere i terzi partecipi del fatto che una persona è autorizzata ad agire in nome di un’altra.
È un negozio unilaterale recettizio per la cui efficacia non occorre l’accettazione del procuratore, ma basta che ne sia venuto a
conoscenza; va tenuto distinto dai rapporti di gestione tra rappresentante e rappresentato.
È da distinguere dal mandato, il quale è un contratto che regola i rapporti tra mandante (soggetto interessato a un certo affare)
e mandatario (colui che compie atti nell’interesse del mandante) e disciplina i loro obblighi reciprochi. La procura può essere
ad substantia;
espressa o tacita (risultante da fatti concludenti). Non è richiesta alcuna forma fa eccezione l’ipotesi in cui tale
forma è richiesta per il negozio da concludere: ad esempio, quindi, la procura a vendere o acquistare immobili dev’essere fatta
per iscritto.
Per la validità dell’atto serve la capacità legale del rappresentato; non è invece necessaria la capacità legale del
rappresentante, ma solo la capacità di intendere e di volere. La procura può essere:
• →
Speciale Se concerne uno o più affari determinati.
• →
negotia)
Generale (ad Se riguarda tutti gli affari del rappresentante.
Il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli. Il terzo contraente ha diritto di esigere dal
rapp