Nozioni preliminari
CAPITOLO I - ORDINAMENTO GIURIDICO
→ 1. L’ordinamento giuridico - pag. 3
Ubi societas, ibi ius: ogni società, ogni Stato moderno possiede un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le
persone, ovvero un complesso di norme che regolano i rapporti tra i cittadini e gli uffici.
L’uomo è sociale per natura, cerca aiuto e collaborazione dei suoi simili (cooperazione ai fini di realizzare bisogni e interessi dei
singoli).
Si ha una collettività, un gruppo organizzato:
• Se ci sono regole di condotta, per assicurare la pacifica e ordinata convivenza;
• Se esistono degli organi che stabiliscono delle regole, e se il compito di loro stessi è regolato in base a precise regole di
struttura, di competenza od organizzative;
• Se tali regole sono rispettate in base al principio di effettività, che stabilisce il limite entro cui si può dire che un ordinamento
disciplina la sua società.
Il sistema di tutte queste regole è l’ordinamento giuridico, così detto per sottolineare la sua funzione di ordinare la realtà
sociale: è il risultato di una continua evoluzione della stessa società. Costituisce dunque il diritto di una collettività, in senso:
• Oggettivo: sistema di regole che organizzano la vita sociale;
• Soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo.
→ 2. L’ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici - pag. 4
Tra i vari tipi di collettività, la società politica assume preminente importanza poiché ha come scopo quello di soddisfare tutti i
bisogni dei consociati e di fare in modo che tutte le loro attività si svolgano in modo ordinato e pacifico.
Deve quindi:
• Impedire/scoraggiare attraverso sanzioni le aggressioni tra i componenti;
• Potenziare la difesa della collettività rispetto a pericoli esterni;
• Promuovere lo sviluppo e il benessere.
La società politica per eccellenza è lo Stato, definito come: una certa comunità di individui stanziata in un certo territorio sul
quale si dispiega la sovranità dello Stato ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico.
In epoca moderna i compiti dello Stato sono aumentati, in virtù di fenomeni come la rivoluzione industriale e la crescente
alfabetizzazione. superiorem non recognoscit,
Un ordinamento si dice originario quando cioè quando la sua organizzazione non è soggetta a un
controllo di validità da parte di un’altra organizzazione (è il caso, ad esempio, delle organizzazioni internazionali).
→ 3. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea - pag. 6
Secondo l’art. 10 della Costituzione l’Italia si conforma alle norme del diritto internazionale, il quale ha fonte principalmente
consuetudinaria (prassi delle relazione tra gli stati) o pattizia (appositi accordi bilaterali o plurilaterali).
Secondo l’art. 11 della Costituzione l’Italia accetta limitazioni di sovranità se esse sono necessarie a favorire la pace e la
giustizia e purché gli altri stati appartenenti a tale ordinamento sovranazionale si sottopongano alle stesse limitazioni. Con
l’Unione Europea, infatti, ciò è avvenuto: ad esempio, le leggi comunitarie sono fonti del diritto in Italia.
→ 4. La norma giuridica - pag. 10
Una norma è giuridica nel momento in cui fa parte di un ordinamento giuridico e a causa di ciò, viene considerata dotata di
autorità.
Non va confusa con la norma morale in quanto essa è assoluta (valida nel suo contesto) ed autonoma (in quanto il soggetto
decide di adeguarvisi, condividendo il valore che esprime); la norma giuridica è invece eteronoma (dipendente) poiché è
imposta da altri, ovvero dall’ordinamento giuridico nel suo complesso.
Le norme giuridiche provengono da fonti che hanno la facoltà e l’autorità di elaborare regole, poi promulgate attraverso un
documento normativo.
Una legge scritta possiede:
• →
Testo Formulazione concreta della norma;
• →
Precetto Il significato, che si trova attraverso l’interpretazione del testo.
Se testo e precetto consentissero una sola, vera ed unica interpretazione vi sarebbe identità tra le due nozioni; è quindi
importante capire quale sia il significato che ogni norma assume, in che modo viene intesa e applicata.
Bisogna distinguere la norma giuridica dalla legge: la legge, infatti, è un atto normativo scritto, elaborato da organi a ciò
competenti e secondo le procedure previste dall’art. 70 della Costituzione, e si compone di norme giuridiche; possono
comunque esistere delle norme aventi forza di legge che sono gerarchicamente superiori e norme frutto di altri atti o fenomeni
normativi (ordinanze, sentenze, ecc.). 1
→ 5. Diritto positivo e diritto naturale - pag. 12
Le norme di ciascun ordinamento formano il diritto positivo di quella società.
Si è sempre parlato di diritto naturale, inteso in vari modi (matrice dei singoli ordinamenti positivi, principi eterni, universali,
ecc.). Il diritto naturale, in ogni caso, ha assunto maggiore rilevanza nei momenti di conflitto politico considerando il diritto
positivo come un’imposizione, realizzata per mezzo della forza, senza legittima giustificazione. Nonostante ciò il diritto naturale
non possiede un fondamento obiettivo ed univoco anche perché, sebbene giudicato universale e invariabile, ha subito
modifiche nel corso del tempo (a Roma, ad esempio, era naturale che esistesse la schiavitù).
Il concetto di diritto evoca quello di giustizia (ad esempio si parla di Ministero della Giustizia), ma in alcuni Stati è stato
realizzato un sistema di rapporto univocamente considerato giusto.
→ 6. La struttura della norma. La fattispecie - pag. 14
La norma si articola come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un eventuale accadimento, ovvero la
fattispecie, e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato.
La fattispecie si caratterizza in vari modi:
• →
Astratta Un fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente. La sua individuazione è un’operazione intellettuale
di interpretazione.
• →
Concreta Un complesso di fatti realmente verificatisi rispetto ai quali occorre verificare quali effetti giuridici ne siano
derivati, attraverso l’accertamento del fatto storico (quale materialmente verificatosi).
• →
Semplice Consiste in un solo fatto.
• →
Complessa Consiste in una pluralità di fatti giuridici;
• →
A formazione progressiva Si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo con effetti prodromici o preliminari,
prima che l’intera serie sia completata.
→ 7. La sanzione - pag. 16
Secondo un’antica concezione, le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione) e sono garantite da una
conseguenza (pena) per il trasgressore, che è appunto la sanzione, la cui minaccia dovrebbe avere funzione dissuasiva.
Si parla di:
• Norme di condotta, primarie;
• →
Norme di risposta/reazione, secondarie Scattano in caso di inosservanza del comportamento prescritto.
Oltre a misure repressive, vengono applicate anche misure preventive, di vigilanza, di discussione o anche norme che si
limitano ad enunciare un principio esemplare. Altre norme sono promozionali ed incentivanti a favore di soggetti che si trovano
in particolari situazioni.
L’ordinamento ha l’autorità di far applicare le proprie regole anche attraverso la forza (diverso da violenza) in modo da giungere
al suo obiettivo, ovvero la salvaguardia della collettività e dei suoi valori e interessi contro minacce esterne o interne; di
conseguenza, sempre con la forza, ha la facoltà di rendere effettive le conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. In
particolare, lo Stato ha il monopolio sull’uso della forza.
La sanzione può operare in modo:
• →
Diretto Realizza il risultato che la legge prescrive;
• →
Indiretto L’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione.
In diritto privato, tendenzialmente, la sanzione non opera direttamente.
→ 8. Caratteri della norma giuridica. Generalità e astrattezza. Il principio costituzionale di eguaglianza - pag. 17
La norma giuridica avente forza di legge è caratterizzata da:
• →
Generalità È destinata a tutti i consociati o a classi generiche di soggetti.
• →
Astrattezza Non è dettata per specifiche situazioni concrete ma per situazioni individuate ipoteticamente (fattispecie
astratte). Serve a regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali.
A volte, comunque, sono ammesse delle leggi in senso formale che non dettino leggi generali ed astratte.
• Principio di eguaglianza: possiede due profili:
→
1. Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non sono distinti per sesso, razza, lingua, religione, grado
sociale, ecc. A parità di condizioni (stessa categoria sociale di imprenditori, commercianti, ecc.) devono corrispondere
trattamenti uguali, a diverse condizioni trattamenti differenziati.
→
2. Sostanziale Bisogna attuare misure idonee ad attuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano
le condizioni di vita dei singoli.
L’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di rapporti sociali più equi. 2
→
• Principio di imparzialità Applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrare differenziazioni di trattamento a favore o danno
dei singoli interessati (La legge è uguale per tutti).
→ 9. L’equità - pag. 20
L’equità è la giustizia del singolo caso.
L’ordinamento ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice, preferendo che i singoli sappiano esattamente
quali sono le conseguenze dei loro comportamenti (principio della certezza del diritto).
È comunque la legge stessa che decide in quali casi il giudice può ricorrere al principio di equità, il che avviene soprattutto
nelle cause di minor valore, affidate al giudice di pace. Anche in questi casi, il giudice non deve far prevalere le proprie
concezioni personali (equità cerebrina) ma ispirarsi a quelle dell’ordinamento vigente e ricercare quindi come si sarebbe
comportato il legislatore.
Si tratta, invece, di equità integrativa quando la legge prevede che il giudice possa integrare o determinare secondo equità gli
elementi di una fattispecie o di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti.
CAPITOLO II - IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
→ 10. Diritto pubblico e diritto privato - pag. 23
Si distinguono:
• →
Diritto pubblico Disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regolando le loro azioni tra di essi e verso
i privati (si divide in commerciale, tributario, penale, costituzionale, ecc.).
→
• Diritto privato Disciplina le relazioni interindividuali tra singoli o tra entri privati.
Sono situazioni in cui il singolo, o l’ente privato, opera in una situazione di parità, non di fronte ad un organo dotato di
superiorità.
Il confine non è strettamente marcato, infatti lo Stato può concedere la privatizzazione di alcuni servizi, gli enti privati possono
offrire servizi che sono pubblici, le società possono essere in parte private, in parte pubbliche ed, in generale, un medesimo
fatto può essere disciplinato sia dal diritto privato, che dal diritto pubblico.
→ 11. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili - pag. 25
Si distinguono:
• →
Norme derogabili (dispositive) L’applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Maggiormente
presenti nel diritto privato, ma non solo.
Il legislatore pone un criterio di disciplina nel caso in cui la volontà dei singoli non sia manifestata.
• →
Norme cogenti (inderogabili) Imposte a prescindere della volontà dei singoli.
Maggiormente diffuse nel diritto pubblico.
Il carattere cogente si deduce dalla formulazione, dalla previsione della nullità del fatto compiuto senza l’osservanza della
norma o in contrasto con specifici limiti alla libertà dei privati di regolare i loro rapporti.
• →
Norme suppletive Applicate quando i soggetti non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della
fattispecie (lacuna).
Anche se le norme di diritto pubblico sono quasi sempre cogenti e quelle di diritto privato soprattutto dispositive, è vero anche
che possono esserci norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato cogenti.
→ 12. Fonti delle norma giuridiche - pag. 27
Le fonti si distinguono in:
→
• Fonti di produzione Atti (esplicazioni dell’attività di un determinato organo o autorità muniti del potere di produrre norme)
e fatti (consuetudine affermata nella comunità, per esempio) che sono idonei a produrre diritto.
• →
Fonti di cognizione Documenti e pubblicazioni ufficiali che permettono la conoscenza del testo dell’atto normativo.
Quando si tratta di un atto (caso più frequente) si può individuare:
• →
L’autorità Dotata del potere di emanarlo.
• →
Il procedimento formativo Il procedimento di emanazione (legge costituzionale, ordinanza regionale, ecc.).
• →
Il documento normativo Il testo della legge.
• →
I precetti ricavabili dal documento Il significato, l’interpretazione del testo.
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica; vista la pluralità delle fonti, è indispensabile regolarne il
rapporto gerarchico (la gerarchia delle fonti, infatti, regola della produzione giuridica). 3
Ha avuto un’evoluzione nel tempo: nel Codice Civile del 1942 vi erano in tale ordine: legge, regolamenti, norme corporative,
usi; con la fine del regime fascista le norme corporative sono venute meno. Nel dopoguerra, con l’entrata in vigore della
Costituzione, la gerarchia delle “fonti interne” è stata così ricostruita:
→
Principi supremi, fondamentali Da cui si originano i diritti inviolabili.
• Disposizioni della Carta Costituzionale e leggi di rango costituzionale.
• Leggi statali ordinarie.
•
Sono state poi aggiunte le leggi regionali e le norme di matrice comunitaria.
→ 13. a) La Costituzione e le leggi di rango costituzionale - pag. 29
La Costituzione è la norma fondamentale, anche sulla produzione giuridica; le disposizioni costituzionali si integrano con l’art.
1 disp. Prel. c.c. (gerarchia delle fonti) e con l’art. 2 disp. Prel. c.c.
La Costituzione pone limiti all’operato dello stesso legislatore in quanto i principi supremi, di solito, non sono suscettibili di
revisione. L’ipotetica revisione di una norma costituzionale deve essere approvata da un’apposita procedura.
La Costituzione è rigida, in quanto una legge ordinaria non può modificarla e neppure essere in contrasto con essa. L’organo
preposto a presidio della rigidità è la Corte Costituzionale, che ha il potere di dichiarare l’incostituzionalità della norma viziata:
le sue analisi avvengono, di solito, per via incidentale quando è un giudice a chiedere l’esame, o per via principale quando il
giudizio viene richiesto dal Governo o da una Regione.
I privati invece non possono denunziare l’illegittimità di una norma.
→ 14. b) Le leggi dello Stato e le le leggi regionali - pag. 31
Le leggi Statali sono approvate dal Parlamento con una precisa procedura che prevede, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
La legge ordinaria può abrogare ogni norma non avente valore di legge e non può essere modificata o abrogata se non da una
legge successiva. Inoltre, vi sono materie che possono essere regolamentate solamente da leggi (riserva di legge).
Alle leggi statali sono equiparati i decreti legislativi delegati e i decreti legge d’urgenza, ovvero provvedimenti emanati dal
Governo (invece che dal Parlamento) o in virtù di una legge di delega o in casi di necessità e urgenza; in questo ultimo caso il
Parlamento deve convertire in legge il decreto entro 60 giorni, altrimenti perde validità.
La legge ordinaria può essere abrogata attraverso un referendum popolare.
Il ruolo delle leggi regionali è mutato nel corso della storia: secondo la Carta Costituzionale del 1948 la regione aveva la
possibilità di emanare leggi in ambiti descritti dall’articolo 117, ma la legislazione regionale sottostava comunque a quella
nazionale.
Con le modifiche del 2001, si definisco le precise competenze (non si tratta più, pertanto, di gerarchia):
• Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in determinate materie, enumerate nell’articolo 117 della Costituzione.
• Esistono “materie di legislazione concorrente”, sempre elencate nell’articolo 117.
Dove la potestà legislativa spetta alle regioni, ma compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.
• Le regioni hanno potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione Statale.
→ 15. c) I regolamenti - pag. 32
I regolamenti (nominati nell’articolo 1 delle preleggi, insieme a norme corporative e usi) sono fonti secondarie del diritto
emanate dal governo, dai ministri o da autorità amministrative (ad esempio le autorità indipendenti)
nell’ambito di apposite prescrizioni di legge. Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di pubblici uffici e organi
costituzionali e regolano specifiche materie in forza di una delega o autorizzazione contenuta in una legge.
→ 16. d) Le fonti comunitarie - pag. 33
Le fonti comunitarie si distinguono in
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