Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso 1
Pagina
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso 2
Pagina
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
C
A P I
T
O
L O I
L A T
U
T
E L A D E I D I
R I
T
T
I
La tutela dei diritti costituisce una funzione ineliminabile in ogni
ordinamento giuridico: qualunque sistema giuridico è composto da R
EGOLE
C che qualificano come doverosi alcuni comportamenti dei
DI ONDOTTA
consociati.
I comportamenti richiesti ai consociati possono qualificarsi
indifferentemente come:
C A essi hanno un contenuto positivo che si
OMPORTAMENTI TTIVI
sostanzia nel dovere di tenere un certo comportamento;
C O essi, al contrario dei precedenti, hanno un
OMPORTAMENTI MISSIVI
contenuto negativo in quanto comportano a carico dei consociati cui
sono diretti un generale dovere di astensione dal compiere un certo
comportamento.
Lo scopo che l'ordinamento giuridico persegue mediante l'imposizione di
specifici doveri di comportamento non sempre è finalizzato a favorire un
particolare soggetto rispetto ad altri: ciò accade, ad esempio, per il diritto
penale sostanziale.
Infatti, il processo penale non ha la funzione di tutelare il soggetto leso
dall'eventuale violazione delle norme penali da questo asserita, bensì di
applicare la sanzione penale prevista per chi contravviene ai doveri
imposti dalle norme penali attraverso lo strumento giurisdizionale affidato
ad un soggetto autonomo, indipendente e terzo (il G ).
IUDICE
L e S i t u a
z i o n
i Non è raro che attraverso l'imposizione di regole di
S o s
t a
n
z i a
l i condotta l'ordinamento giuridico persegua il fine di
P r
o t e
t t e creare Situazioni Sostanziali Protette, attraverso cui si 3
riconosce e si garantisce la tutela di un dato interesse a colui il quale ne è Pagina
titolare. universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
Le tecniche delineate dall'ordinamento giuridico allo scopo di costruire
una situazione sostanziale protetta sono essenzialmente due:
S F l'ordinamento giuridico riconosce al titolare
ITUAZIONI INALI
dell'interesse determinati poteri e facoltà di comportamento e, al
tempo stesso, impone a tutti gli altri consociati il divieto di impedirne
l'esercizio.
L'interesse, dunque, si soddisfatta attraverso l'esercizio di poteri e facoltà di
comportamento che l'ordinamento attribuisce al suo titolare in modo che
altri non possano interferire. Inoltre, l'interesse è garantito in quanto e fino
a quando il diritto sussiste: quando il diritto si estingue, viene meno anche
la protezione dell'interesse.
S S l'ordinamento giuridico impone a
ITUAZIONI TRUMENTALI
determinati soggetti di tenere determinati comportamenti a favore
del titolare dell'interesse, il quale, pertanto, si trova nella situazione
inattiva di attendere la collaborazione altrui.
I diritti di credito costituiscono tipici esempi di situazioni strumentali. Qui
l'interesse del creditore si realizza nel momento in cui il debitore adempie
alla prestazione dovuta facendo così estinguere il diritto del creditore.
Ma cosa accade quando l'astratto dovere imposto dalla norma non è
rispettato oppure, sebbene posto in essere, risulta difforme dall'astratta
previsione normativa?
Nelle ipotesi sopra richiamate si dice che il soggetto agente ha commesso
un illecito, egli ha, cioè, compiuto un atto contrario alla legge.
In particolare, quando l'illecito è commesso nell'ambito di una situazione
sostanziale protetta esso dà vita, come naturale conseguenza, ad uno stato
di lesione del bene protetto.
Il concetto di illecito è strettamente collegato a quello di lesione, nel senso
che dalla commissione del primo deriva la realizzazione del secondo!
E
s
e
m
p i o Secondo la normativa sostanziale, il conduttore deve poter
esercitare sul bene, oggetto della locazione, determinati poteri. 4
Può darsi, tuttavia, che, di fatto, ciò non accada, perché qualcuno - Pagina
contravvenendo all'obbligo di non interferire previsto dalle norme
sostanziali - gli impedisce di esercitare tali poteri.
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
Come è facile intuire in questa circostanza l'intromissione del soggetto
terzo nell'esercizio dei poteri e delle facoltà proprie del conduttore sul bene
oggetto della locazione costituisce un illecito dal quale si realizza anche e
soprattutto la lesione del diritto del conduttore.
È rilevante osservare le diverse finalità con cui l'ordinamento giuridico
reagisce innanzi alla commissione di un illecito.
Infatti, mentre nel processo penale la reazione dell'ordinamento giuridico si
sostanzia nella repressione dell'illecito, viceversa, nella normativa
sostanziale la relazione all'illecito da parte dell'ordinamento giuridico è
finalizzata in primo luogo alla tutela della situazione sostanziale protetta!
L a T u t e
l a Sotto la dizione di “Tutela dei Diritti” sono ricompresi alcuni
d e
i D
i r
i t t i istituti accomunati dalle finalità conservative e di tutela.
La tutela dei diritti è garantita da appositi strumenti:
la T G costituzionalmente garantita, essa si
UTELA IURISDIZIONALE
realizza mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale vi
provvede su domanda di parte, ovvero, quando la legge non lo
dispone, su istanza del Pubblico Ministero.
Lo Stato deve predisporre idonei strumenti atti a garantire la tutela
giurisdizionale in tutte le forme e per tutte le ipotesi in cui essa si renda
necessaria.
la T N G essa si realizza mediante l'uso di
UTELA ON IURISDIZIONALE
strumenti alternativi non giurisdizionali - quali, ad esempio,
l'arbitrato, la transazione, la conciliazione - i quali concorrono, al pari
degli strumenti giurisdizionali, a raggiungere l'identico risultato, ossia
la tutela dei diritti.
La tutela dei diritti si esplica in forme diverse in relazione ai diversi bisogni
di tutela.
Infatti, per eliminare la situazione di lesione è necessario intervenire in
modo coerente con il tipo di diritto ed il tipo di illecito che l’ha colpito.
F o r
m
e d i Nei moderni ordinamenti è possibile individuare le seguenti 5
Pagina
T u t e
l a d e
i forme di tutela dei diritti:
D
i r
i t t i universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
la T D essa ha l'effetto di individuare, in modo
UTELA ICHIARATIVA
vincolante, quali sono le facoltà, i poteri ed i doveri di ciascuno dei
soggetti coinvolti in una situazione sostanziale protetta.
Dunque, attraverso la tutela dichiarativa si può stabilire se, ad esempio,
Tizio sia o meno obbligato nei confronti di Caio, in virtù di un certo titolo, a
pagargli una determinata somma.
la T E essa è diretta ad ottenere in via coattiva
UTELA SECUTIVA
l'applicazione di misure o di mezzi esecutivi per soddisfare la pretesa
dell'avente diritto.
In altri termini, essa ha la funzione di realizzare coattivamente un risultato
equivalente a quello che avrebbe dovuto compiere un altro soggetto, in
adempimento di un obbligo giuridico.
E
s
e
m
p i o Si pensi al caso del debitore che non adempie alla propria
obbligazione.
In tale ipotesi, poiché è vietata la possibilità di far valere da soli le proprie
ragioni, il creditore deve chiedere, mediante apposita domanda giudiziale,
un intervento dell’ordinamento per conseguire l’attuazione materiale dei
propri diritti, che non gli sono stati spontaneamente riconosciuti attraverso
un comportamento volontario da parte del soggetto obbligato.
E
s
e
m
p i o Si pensi al caso del vicino che impedisce l'esercizio del diritto
di servitù.
In questa seconda ipotesi siamo di fronte ad una situazione sostanziale
attuabile attraverso la cooperazione passiva di un altro soggetto il quale,
tuttavia, tiene un comportamento vietato.
Pertanto, se il vicino impedisce l'esercizio della servitù, la tutela del
proprietario può realizzarsi soltanto attraverso un intervento coattivo da
parte dell'ordinamento il quale obbliga il vicino a desistere dal
comportamento illecito.
N .
B . è da sottolineare che la tutela esecutiva in via non giurisdizionale è
esclusa dal legislatore in quanto essa richiede l'esercizio di poteri
autoritativi. 6
Pagina
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
la T C essa ha finalità sussidiarie ed accessorie, in
UTELA AUTELARE
quanto diretta ad assicurare e garantire l'efficace svolgimento e il
proficuo risultato dei due precedenti tipi di tutela, ossia quella
dichiarativa e quella esecutiva.
In altre parole, poiché sia il giudizio di cognizione che quello esecutivo non
hanno uno svolgimento istantaneo, ma hanno una durata più o meno lunga,
la funzione cautelare mira ad evitare che, nel periodo di tempo
intercorrente tra il momento in cui la tutela è richiesta ed il momento in cui
la stessa è concessa, il diritto che si intende cautelare sia in qualsiasi modo
pregiudicato.
Attraverso la tutela cautelare, dunque, si vuole conservare immutata la
situazione di fatto o, quanto meno, anticipare gli effetti della futura
pronuncia finale!
Naturalmente, essa ha sempre carattere provvisorio in quanto i
provvedimenti eventualmente adottati dall'autorità giudiziaria al fine di
tutelare il diritto oggetto della controversia, vengono meno una volta
esaurita la loro funzione, che è puramente strumentale e che, quindi, non
lede in modo definitivo i diritti di una parte.
N .
B . la tutela cautelare in via arbitrale, sebbene prevista in altri
ordinamenti, è esclusa nel nostro sistema per via di una precisa scelta
operata dal legislatore italiano. 7
Pagina
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
C
A P I
T
O
L O I I
I P R I
N C
I
P I S O
V R A N A Z
I
O
N A L I
E C O
S
T I
T
U Z
I
O
N A L I
Prima di analizzare le singole forme di tutela (dichiarativa, esecutiva e
cautelare) occorre, innanzitutto, soffermarci sui principi sovranazionali e
costituzionali che regolano la materia della tutela dei diritti.
Iniziamo, in primo luogo, la nostra analisi dall'esame dei principi e delle
norme di origine sovranazionale, ossia: la Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo e la Normativa Comunitaria.
L
a C o n v e n z
i
o n e La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
E
u r o p e a d e i dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata dal
D i
r i
t
t
i nostro Paese nel 1955, contiene una disposizione di
d e l l '
U o m
o specifico interesse per la tutela dei diritti.
In forza dell'art. 6 della Convenzione, rubricato "diritto ad un processo
equo" si stabilisce che:
ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente ed
imparziale costituito per legge, che decide [...] in ordine alla
controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile...
Pertanto, qualora si accerti la violazione degli obblighi previsti dalla
Convenzione, da parte di uno qualunque degli Stati Membri, quest'ultimo
potrà essere condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a
rimuovere gli effetti della lesione oppure, se ciò non fosse possibile, al
risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa.
N .
B . a tal proposito, è bene ricordare che lo Stato Italiano è stato
ripetutamente condannato per la violazione dell'art. 6 della Convenzione 8
Europea dei Diritti dell'Uomo, soprattutto per quanto riguarda l'eccessiva Pagina
durata dei processi, che, di fatto, non rispetta il "termine ragionevole".
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
In conseguenza di queste condanne il legislatore italiano ha introdotto, con
la Legge 24 Marzo 2001, n. 89 [c.d. Legge Pinto], la previsione secondo cui
si consente alla persona lesa di ricevere dallo Stato un risarcimento per il
danno subito a causa dell'eccessiva durata del processo!
I l D i
r i
t
t
o Come è noto le norme del Diritto Comunitario sono norme
C o m u n i
t
a r i
o che hanno un’immediata efficacia nei singoli Stati Membri.
Tuttavia, l’applicazione delle norme comunitarie così come pure la loro
interpretazione, in mancanza di una struttura giurisdizionale europea
autonoma [salve le eccezioni costituite dal Tribunale di primo grado e dalla
Corte di Giustizia] è affidata ai singoli giudici statuali i quali qualora
dovessero trovarsi in presenza di una dubbia interpretazione della norma
comunitaria hanno la facoltà - avvalendosi dello strumento del c.d. "rinvio
pregiudiziale" - di sospendere il processo innanzi a sé e, quindi, di
rimettere la questione interpretativa alla Corte Europea.
Nel 2000, in virtù del Trattato di Amsterdam, gli organi comunitari hanno
iniziato ad interessarsi anche del processo civile interno dei singoli Stati
Membri: in conseguenza di ciò sono stati emanati alcuni Regolamenti con
lo scopo di armonizzare i rapporti tra i vari sistemi processuali interni.
Fra i più importanti Regolamenti emanati possiamo ricordare il:
Regolamento n. 44/2001 concernente le controversie civili e
commerciali;
Regolamento n. 2201/2003 riguardante le controversie in materia
di matrimonio e filiazione;
Regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure concorsuali.
Passiamo adesso all'esame delle norme di interesse processualistico di
origine nazionale e, in particolare, di quelle contenute nella nostra Carta
Costituzionale.
A r t
. 2
4 C o s t
. Il comma 1, art. 24 Cost. recita che:
D i
r i
t
t
o d i Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
A z
i
o n e propri diritti e interessi legittimi. 9
Dall’analisi di questo primo comma della norma costituzionale possiamo Pagina
ricavare due importanti considerazioni:
1. di carattere squisitamente linguistica;
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
2. di carattere puramente sostanziale.
Cominciamo dalla prima considerazione.
Nel linguaggio della Costituzione l'espressione "Tutti" si contrappone
all'espressione "Cittadini".
Con l'espressione "Tutti" si indica qualunque soggetto di diritto, senza alcun
altra limitazione; al contrario l'utilizzo del sostantivo "Cittadini" indica una
precisa limitazione dell'efficacia della regola costituzionale soltanto a
coloro che sono legati allo Stato dal vincolo della cittadinanza!
Se ne conviene, dunque, che l'art. 24 Cost. utilizzando la parola "Tutti"
intende asserire che la tutela giurisdizionale nel nostro paese è
garantita a qualunque soggetto di diritto senza, cioè, che essa possa
essere subordinata alla sussistenza di requisiti ulteriori e diversi.
Passiamo adesso alla seconda considerazione.
Qui, la nostra attenzione deve focalizzarsi sull'espressione "diritti e
interessi legittimi".
Usando questa terminologia, il Costituente, ha voluto riferirsi a "tutte le
situazioni sostanziali protette" applicabili, quindi, a qualsiasi fattispecie e
posizioni tutelabili [Diritti Soggettivi e/o Interessi Legittimi].
L
’ A r b i
t
r a t
o Una delle più importanti applicazioni dell'art. 24, comma
O
b b l i
g a t
o r i
o 1, Cost. riguarda il c.d. Arbitrato Obbligatorio.
L'istituto dell'arbitrato si fonda principalmente sul potere dispositivo delle
parti le quali di comune volontà possono decidere di deferire ad un terzo la
decisione della loro controversia.
In passato, è capitato che il legislatore abbia istituito ipotesi di arbitrato
obbligatorio prevedendo che determinati diritti dovessero essere tutelati
per via arbitrale piuttosto che per via giurisdizionale [Arbitrato
Obbligatorio].
N .
B . con l’arbitrato obbligatorio le parti non hanno alcuna possibilità di
scelta fra la tutela giurisdizionale e la tutela arbitrale del loro diritto! 10
La Corte Costituzionale ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità delle Pagina
norme che prevedono forme di arbitrato obbligatorio sostenendo che il
universitaria.me@libero.it
Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso
legislatore non può sottrarsi all'obbligo costituzionale di fornire la tutela
giurisdizionale a chiunque la chieda.
Concorde con l'orientamento della Corte Costituzionale nel condannare
l'arbitrato obbligatorio è stata, in un primo momento, anche la dottrina,
sebbene sembra che, negli ultimi anni, essa si sia aperta a favore di una
qualche disponibilità dell’istituto ma soltanto per selezionate ipotesi di
controversie [ad esempio, quelle societarie] che meglio si prestano
all’utilizzo dell’arbitrato e che, dunque, potrebbero alleviare il carico della
giurisdizione.
L
a Si parla di Giurisdizione Condizionata quando l&
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Merlin Elena, libro consigliato Diritto processuale civile Luiso,…
-
Riassunto esame Diritto processuale Civile, prof. Tedoldi, libro consigliato Diritto processuale civile,vol. 1, Lui…
-
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Franc…
-
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Costantino libro consigliato Diritto processuale civile, Luiso, vo…