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Estratto del documento

A O

R

D I

N

A R

I

compito di affrontare e risolvere determinate controversie.

La creazione di tale categoria di giudici è, però, espressamente vietata dalla

Costituzione (art. 102, comma 2) perché contraria al principio del giudice

naturale ex art. 25 della Costituzione.

G S essi sono titolari di competenze circoscritte e

 

I

U

D I

C I P E C I

A L

I

delimitate rispetto alle competenze del Giudice Ordinario; inoltre, essi

sono soggetti ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata

dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Come per i Giudici Straordinari anche l'istituzione dei Giudici Speciali è

espressamente vietata dalla Costituzione fatta eccezione per quelli già

esistenti al momento della sua entrata in vigore [Consiglio di Stato, Corte dei

Conti, Tribunali Militari].

Scopo principale del divieto dell'istituzione di nuovi giudici speciali è

quello di evitare che attraverso questo strumento venga aggirata la

garanzia posta dall'art. 25, comma 1, Cost. secondo la quale, infatti "nessuno

può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".

I

l G

i

u s

t o La Legge Cost. n. 2 del 1999 ha modificato l’art. 111 Cost.,

P r

o c e

s s

o aggiungendo una serie di principi finalizzati alla realizzazione

di un contenzioso più equo, più celere ed all’instaurazione di una reale

posizione di parità tra le parti in causa.

L’art. 111, comma 1 Cost. così recita:

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

regolato dalla Legge

Questo primo comma dell’art. 111 ribadisce quanto già detto a proposito

dell'art. 101, comma 2 Cost., e cioè che l'attività giurisdizionale deve essere

disciplinata essenzialmente da norme primarie e che, pertanto, l'attività 19

delle giudice può essere disciplinata soltanto da un atto del potere

legislativo che ne circoscrive e disciplina i poteri [ riserva di legge Pagina

relativa]. universitaria.me@libero.it

Istituzioni di Diritto Processuale – F.sco P. Luiso

L’art. 111, comma 2 Cost. così recita:

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in

condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Il secondo comma dell’art. 111 rafforza i principi (contraddittorio, terzietà

ed imparzialità del giudice) già affrontati nello studio dell'art. 24 della

Costituzione.

La necessità che il giudice sia terzo ed imparziale conferma il fatto che la

funzione giurisdizionale è incompatibile con la cura di interessi: chi deve,

infatti, curare un interesse è sempre, per definizione, parziale, e non può

essere terzo rispetto all'interesse affidatagli!

Più sfumata è la portata dell'ultimo periodo della norma in esame che

riguarda la ragionevole durata del processo [cfr. artt. 24 Cost. e art. 6

Convenzione dei Diritti dell’Uomo].

L’art. 111, comma 6 Cost. così recita:

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere

motivati

L'espressione "tutti i provvedimenti giurisdizionali" lascia intendere, quindi,

un esplicito riferimenti non solo alle Sentenze ma anche - come sostiene la

Corte di Cassazione – a tutti quei provvedimenti i quali pur non avendo la

forma della sentenza ne assumono gli stessi caratteristici effetti e la stessa

sostanza.

Infatti, non esiste alcun principio costituzionale che imponga al legislatore

di prevedere che l'atto conclusivo del processo abbia la forma della

sentenza: ne consegue, quindi, che il legislatore può liberamente ed

insindacabilmente prevedere (e di fatto spesso prevede) che il

provvedimento finale sia un decreto oppure un'ordinanza.

Tornando all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

sancito dal sesto comma art. 111 Cost. è indispensabile chiarire la vera

funzione della norma.

Attraverso la sua previsione, il legislatore vuole costringere l'autore del 20

provvedimento ad "uscire allo scoperto" facendo, pertanto, palese l'iter Pagina

logico giuridico da questo seguito per giungere alla decisione finale così da

universitaria.me@libero.it

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garantire la legittimità delle pronunce, la responsabilità del giudice, e

consentire un più penetrante controllo in sede di impugnazione.

N .

B . la motivazione del provvedimento, tuttavia, può anche non essere

prevista! Si pensi, in tal senso, a quanto prescritto dall'art. 135 c.p.c.

secondo cui:

Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia

prescritta espressamente dalla legge

Questa disposizione sembrerebbe, apparentemente, in contrasto con la

previsione contenuta all'art. 111, comma 6 Cost. ma così non è. Infatti,

quando il comportamento del giudice è rigidamente vincolato (come nel caso

in specie) la disposizione non può definirsi incostituzionale!

L’art. 111, comma 7 Cost. così recita:

Contro le sentenze e contro i provvedimenti [...] pronunciati

dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre

ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei

Tribunali Militari in tempo di guerra

La norma garantisce il ricorso in Cassazione limitatamente alla verifica della

correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle

norme di diritto processuale e sostanziale.

violazione di legge = errore di diritto

N .

B . la norma in esame non garantisce, invece, la sindacabilità in Cassazione

dell'errore di fatto!

Il settimo comma art. 111 Cost., in particolare, ha:

un profilo garantista in quanto esso consente sempre e comunque

 

di denunciare gli errori di diritto compiuti dal giudice di merito;

un profilo di interesse generale poiché esso serve a tutto

 

l'ordinamento per assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme

applicazione della legge nonché ad assicurare l'unità del diritto 21

oggettivo nazionale. Pagina

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L’art. 111, comma 8 Cost. così recita:

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei

Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi

inerenti alla giurisdizione

Dall'analisi di questo ultimo comma della disposizione costituzionale si

ricava che:

spetta al Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, quali organi di vertice

 per le materie loro affidate, il compito di vigilare sull’esatta e uniforme

interpretazione della legge mentre

spetta alla Corte di Cassazione fungere da giudice dei conflitti di

 giurisdizione è, dunque, stabilire in via definitiva e vincolante a quale

giurisdizione (ordinaria, amministrativa o contabile) appartiene una

certa controversia. 22

Pagina

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C A P I

T

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L O I I

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L D I

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T O P R O

C

E S S

U

L E

Come già chiarito la tutela dei diritti si realizza attraverso un'attività di

natura procedimentale.

Si definisce P una sequenza coordinata di atti, tali che ciascuno

ROCEDIMENTO

di essi è il presupposto di quello che segue e, al tempo stesso, presuppone

quello che precede (fatta eccezione, ovviamente, per il primo atto è l'ultimo

della serie, che rispettivamente non presuppongono atti antecedenti e non

formano il presupposto di atti successivi).

Si definisce, invece, P il mezzo attraverso il quale si attua il potere

ROCESSO

giurisdizionale dello Stato al fine di realizzare, in ossequio al principio del

contraddittorio, la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di

diritto sostanziale.

È da evidenziare come, il modo in cui operano le norme processuali è

strutturalmente identico al modo in cui operano le norme sostanziali, con la

conseguente applicazione, anche nel settore processuale, degli stessi

meccanismi.

In altre parole, così come si verifica un illecito di natura sostanziale

quando all'astratta imposizione di un dovere di natura sostanziale non

corrisponde un concreto comportamento conforme, allo stesso modo si

verifica un illecito di natura processuale quando all'astratta imposizione

di un dovere di natura processuale non corrisponde un concreto

comportamento conforme.

Tuttavia, è possibile notare importanti differenze tra i due tipi di illeciti.

Infatti, quando la situazione sostanziale protetta dall'ordinamento viene

lesa, il soggetto il titolare di quel dato interesse può ricorrere agli strumenti 23

previsti dalle norme processuali [norme che possiamo definire di secondo Pagina

grado, poiché entrano in azione soltanto qualora le norme sostanziali (ossia,

di primo grado) hanno fallito la loro funzione].

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Diversamente, a fronte della commissione di un illecito processuale, non

esistono strumenti di tutela esterni al processo, ossia strumenti di terzo

grado cui eventualmente appellarsi, ma è lo stesso processo che deve farsi

carico di predisporre gli strumenti più idonei per risolvere da sé le

questioni relative al rispetto delle norme che lo disciplinano.

E

s

e

m

p i o Tizio vanta un diritto di credito nei confronti di Caio, il quale

n

u m

. 1 non adempie all'obbligazione contratta [illecito sostanziale].

Avverso tale illecito Tizio può fare ricorso agli strumenti previsti e

disciplinati dalle norme processuali [appunto, le norme di secondo grado].

Tizio, in altre parole, dovrà proporre domanda giudiziale contro Caio al fine

di ottenere:

 l’accertamento dell’esistenza del proprio diritto di credito;

 la condanna dell’obbligato al pagamento del credito giudizialmente

accertato in suo favore.

E

s

e

m

p i o Supponiamo, però, che Tizio, nel proporre domanda giudiziale

n

u m

. 2 contro Caio, si rivolga ad un Tribunale Incompetente a

giudicare della sua controversia [illecito processuale].

A questo punto Caio deve poter fare qualcosa per reagire all'illecito di Tizio.

Ma cosa??

Se Caio vuole reagire all’illecito processuale di Tizio dovrà

chiedere al Tribunale, cui erroneamente è stata rivolta

doman

Dettagli
A.A. 2014-2015
133 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melyssa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marzocchi Paola.