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compito di affrontare e risolvere determinate controversie.
La creazione di tale categoria di giudici è, però, espressamente vietata dalla
Costituzione (art. 102, comma 2) perché contraria al principio del giudice
naturale ex art. 25 della Costituzione.
G S essi sono titolari di competenze circoscritte e
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delimitate rispetto alle competenze del Giudice Ordinario; inoltre, essi
sono soggetti ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata
dalla legge sull'ordinamento giudiziario.
Come per i Giudici Straordinari anche l'istituzione dei Giudici Speciali è
espressamente vietata dalla Costituzione fatta eccezione per quelli già
esistenti al momento della sua entrata in vigore [Consiglio di Stato, Corte dei
Conti, Tribunali Militari].
Scopo principale del divieto dell'istituzione di nuovi giudici speciali è
quello di evitare che attraverso questo strumento venga aggirata la
garanzia posta dall'art. 25, comma 1, Cost. secondo la quale, infatti "nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
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t o La Legge Cost. n. 2 del 1999 ha modificato l’art. 111 Cost.,
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o aggiungendo una serie di principi finalizzati alla realizzazione
di un contenzioso più equo, più celere ed all’instaurazione di una reale
posizione di parità tra le parti in causa.
L’art. 111, comma 1 Cost. così recita:
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla Legge
Questo primo comma dell’art. 111 ribadisce quanto già detto a proposito
dell'art. 101, comma 2 Cost., e cioè che l'attività giurisdizionale deve essere
disciplinata essenzialmente da norme primarie e che, pertanto, l'attività 19
delle giudice può essere disciplinata soltanto da un atto del potere
legislativo che ne circoscrive e disciplina i poteri [ riserva di legge Pagina
relativa]. universitaria.me@libero.it
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L’art. 111, comma 2 Cost. così recita:
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Il secondo comma dell’art. 111 rafforza i principi (contraddittorio, terzietà
ed imparzialità del giudice) già affrontati nello studio dell'art. 24 della
Costituzione.
La necessità che il giudice sia terzo ed imparziale conferma il fatto che la
funzione giurisdizionale è incompatibile con la cura di interessi: chi deve,
infatti, curare un interesse è sempre, per definizione, parziale, e non può
essere terzo rispetto all'interesse affidatagli!
Più sfumata è la portata dell'ultimo periodo della norma in esame che
riguarda la ragionevole durata del processo [cfr. artt. 24 Cost. e art. 6
Convenzione dei Diritti dell’Uomo].
L’art. 111, comma 6 Cost. così recita:
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati
L'espressione "tutti i provvedimenti giurisdizionali" lascia intendere, quindi,
un esplicito riferimenti non solo alle Sentenze ma anche - come sostiene la
Corte di Cassazione – a tutti quei provvedimenti i quali pur non avendo la
forma della sentenza ne assumono gli stessi caratteristici effetti e la stessa
sostanza.
Infatti, non esiste alcun principio costituzionale che imponga al legislatore
di prevedere che l'atto conclusivo del processo abbia la forma della
sentenza: ne consegue, quindi, che il legislatore può liberamente ed
insindacabilmente prevedere (e di fatto spesso prevede) che il
provvedimento finale sia un decreto oppure un'ordinanza.
Tornando all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
sancito dal sesto comma art. 111 Cost. è indispensabile chiarire la vera
funzione della norma.
Attraverso la sua previsione, il legislatore vuole costringere l'autore del 20
provvedimento ad "uscire allo scoperto" facendo, pertanto, palese l'iter Pagina
logico giuridico da questo seguito per giungere alla decisione finale così da
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garantire la legittimità delle pronunce, la responsabilità del giudice, e
consentire un più penetrante controllo in sede di impugnazione.
N .
B . la motivazione del provvedimento, tuttavia, può anche non essere
prevista! Si pensi, in tal senso, a quanto prescritto dall'art. 135 c.p.c.
secondo cui:
Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia
prescritta espressamente dalla legge
Questa disposizione sembrerebbe, apparentemente, in contrasto con la
previsione contenuta all'art. 111, comma 6 Cost. ma così non è. Infatti,
quando il comportamento del giudice è rigidamente vincolato (come nel caso
in specie) la disposizione non può definirsi incostituzionale!
L’art. 111, comma 7 Cost. così recita:
Contro le sentenze e contro i provvedimenti [...] pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
Tribunali Militari in tempo di guerra
La norma garantisce il ricorso in Cassazione limitatamente alla verifica della
correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle
norme di diritto processuale e sostanziale.
violazione di legge = errore di diritto
N .
B . la norma in esame non garantisce, invece, la sindacabilità in Cassazione
dell'errore di fatto!
Il settimo comma art. 111 Cost., in particolare, ha:
un profilo garantista in quanto esso consente sempre e comunque
di denunciare gli errori di diritto compiuti dal giudice di merito;
un profilo di interesse generale poiché esso serve a tutto
l'ordinamento per assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme
applicazione della legge nonché ad assicurare l'unità del diritto 21
oggettivo nazionale. Pagina
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L’art. 111, comma 8 Cost. così recita:
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione
Dall'analisi di questo ultimo comma della disposizione costituzionale si
ricava che:
spetta al Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, quali organi di vertice
per le materie loro affidate, il compito di vigilare sull’esatta e uniforme
interpretazione della legge mentre
spetta alla Corte di Cassazione fungere da giudice dei conflitti di
giurisdizione è, dunque, stabilire in via definitiva e vincolante a quale
giurisdizione (ordinaria, amministrativa o contabile) appartiene una
certa controversia. 22
Pagina
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Come già chiarito la tutela dei diritti si realizza attraverso un'attività di
natura procedimentale.
Si definisce P una sequenza coordinata di atti, tali che ciascuno
ROCEDIMENTO
di essi è il presupposto di quello che segue e, al tempo stesso, presuppone
quello che precede (fatta eccezione, ovviamente, per il primo atto è l'ultimo
della serie, che rispettivamente non presuppongono atti antecedenti e non
formano il presupposto di atti successivi).
Si definisce, invece, P il mezzo attraverso il quale si attua il potere
ROCESSO
giurisdizionale dello Stato al fine di realizzare, in ossequio al principio del
contraddittorio, la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di
diritto sostanziale.
È da evidenziare come, il modo in cui operano le norme processuali è
strutturalmente identico al modo in cui operano le norme sostanziali, con la
conseguente applicazione, anche nel settore processuale, degli stessi
meccanismi.
In altre parole, così come si verifica un illecito di natura sostanziale
quando all'astratta imposizione di un dovere di natura sostanziale non
corrisponde un concreto comportamento conforme, allo stesso modo si
verifica un illecito di natura processuale quando all'astratta imposizione
di un dovere di natura processuale non corrisponde un concreto
comportamento conforme.
Tuttavia, è possibile notare importanti differenze tra i due tipi di illeciti.
Infatti, quando la situazione sostanziale protetta dall'ordinamento viene
lesa, il soggetto il titolare di quel dato interesse può ricorrere agli strumenti 23
previsti dalle norme processuali [norme che possiamo definire di secondo Pagina
grado, poiché entrano in azione soltanto qualora le norme sostanziali (ossia,
di primo grado) hanno fallito la loro funzione].
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Diversamente, a fronte della commissione di un illecito processuale, non
esistono strumenti di tutela esterni al processo, ossia strumenti di terzo
grado cui eventualmente appellarsi, ma è lo stesso processo che deve farsi
carico di predisporre gli strumenti più idonei per risolvere da sé le
questioni relative al rispetto delle norme che lo disciplinano.
E
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p i o Tizio vanta un diritto di credito nei confronti di Caio, il quale
n
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. 1 non adempie all'obbligazione contratta [illecito sostanziale].
Avverso tale illecito Tizio può fare ricorso agli strumenti previsti e
disciplinati dalle norme processuali [appunto, le norme di secondo grado].
Tizio, in altre parole, dovrà proporre domanda giudiziale contro Caio al fine
di ottenere:
l’accertamento dell’esistenza del proprio diritto di credito;
la condanna dell’obbligato al pagamento del credito giudizialmente
accertato in suo favore.
E
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p i o Supponiamo, però, che Tizio, nel proporre domanda giudiziale
n
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. 2 contro Caio, si rivolga ad un Tribunale Incompetente a
giudicare della sua controversia [illecito processuale].
A questo punto Caio deve poter fare qualcosa per reagire all'illecito di Tizio.
Ma cosa??
Se Caio vuole reagire all’illecito processuale di Tizio dovrà
chiedere al Tribunale, cui erroneamente è stata rivolta
doman