Querela di falso
Art. 221 C.P.C.
La querela di falso è uno strumento mediante cui si contesta l’autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata chiedendo che ne venga giudizialmente (in processo) accertata e dichiarata la falsità.
La querela di falso può proporsi in via principale e in via incidentale (in corso di causa) in ogni stato e grado del processo da parte di chiunque ne abbia interesse, finché la verità del documento non sia già stata accertata con sentenza passata in giudicato. Quest’ultimo caso non si verifica in due situazioni:
- L’oggetto della querela è diverso
- La querela di falso si riferisce a fatti successivi al giudicato
La querela deve contenere (a pena di nullità):
- Indicazione degli elementi
- Indicazione delle prove della falsità
La querela può essere proposta personalmente dalla parte interessata o per mezzo di procuratore speciale mediante atto di citazione o dichiarazione da allegarsi al verbale d’udienza.
Sulla querela di falso si pronuncia sempre il Tribunale in composizione collegiale, perché si tratta di un giudizio in cui è obbligatoria la presenza del P.M.
Nel caso in cui la causa principale è pendente davanti al giudice istruttore ossia al Tribunale in composizione monocratica, allora egli ha tre possibili strade:
- Il giudice rimette al collegio sia la causa principale sia la questione relativa a querela di falso.
- Il giudice sospende per intero il processo e rimette la questione relativa a querela di falso al collegio.
- Il giudice sospende parzialmente il processo, in quanto esso prosegue limitatamente alle domande indipendenti dalla questione relativa alla querela di falso, e nel contempo rimette la questione di querela al collegio.
La sentenza pronunciata dal collegio ha natura dubbia in quanto ci sono diverse tesi da parte della dottrina:
- La sentenza ha efficacia erga omnes
- La sentenza ha efficacia inter partes
- La sentenza ha efficacia erga omnes, ma potrà essere impugnata dal terzo
Nel caso in cui il collegio rigetta querela di falso allora:
- Ordina la restituzione del documento
- Dispone che a cura del cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia del documento
- Condanna la parte querelante a pena pecuniaria (fra 2€ e 20€)
Nel caso in cui il collegio accoglie querela di falso allora:
- Dispone quanto stabilito nell’art. 537 c.p.p. (i provvedimenti sono: la cancellazione del documento o la ripristinazione del documento in caso di alterazione, la rinnovazione del documento circa il falso ideologico, la riforma del documento ossia la rinnovazione parziale)
L’esecuzione della sentenza emessa dal collegio avviene quando la sentenza passa in giudicato. L’esecuzione in questione deve avvenire su istanza di parte o, in mancanza, viene promossa dal Pubblico Ministero.
Lo scopo della querela di falso è: privare l’atto pubblico o la scrittura privata della sua idoneità a “far fede” ossia a servire come prova di atti o rapporti, andando in tal modo a provocare la rimozione dell’atto pubblico o della scrittura privata. Ad ogni modo la falsità del documento (atto pubblico o scrittura privata) può investire:
- Profilo estrinseco → Parliamo di falsità materiale che concerne la genuità del documento. La falsità materiale si rileva in caso di: contraffazione (es: viene formato un documento in cui vengono riportati luogo e data non corrispondenti alla realtà) o alterazione (es: avviene modifica del documento dopo che esso è stato formato).
- Profilo intrinseco → Parliamo di falsità ideologica che concerne la veridicità del documento. Un esempio: il notaio attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui.
All’interno del processo di querela di falso è obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero per due motivi:
- Eventuali riflessi in ambito penale
- Eventuale indiretta disposizione di situazioni indisponibili
La presenza del P.M. è importante nella fase di accertamento della falsità, ma non anche nella fase preliminare in cui si deve valutare se ammettere o meno querela di falso.
Accertamenti incidentali
Art. 34 C.P.C.
Si ha accertamento incidentale quando il convenuto, davanti alla domanda giudiziale proposta dall’attore, si costituisce in giudizio e solleva eccezione avente due caratteristiche:
- Contiene una questione pregiudiziale
- Contiene una decisione che può essere decisa con giudicato autonomo rispetto alla questione principale avanzata con domanda giudiziale dall’attore
In questo caso l’attore per difendersi chiede al giudice di accertare la questione pregiudiziale eccepita dal convenuto.
Esempio
Tizio cita in giudizio Caio chiedendo gli alimenti e affermando di:
- Essere suo figlio
- Essere in uno stato di bisogno
Caio eccepisce questione pregiudiziale affermando di non aver alcun rapporto di parentela con Tizio. A tal punto Tizio chiede al giudice di accertare tale questione pregiudiziale avanzata da Caio.
La richiesta avanzata da Tizio se non vanta efficacia di giudicato, allora sarà decisa dal giudice adito originariamente ed eventualmente potrà essere oggetto di una nuova domanda giudiziale che aprirà in seguito un nuovo processo.
La richiesta avanzata da Tizio se vanta efficacia di giudicato, allora dovrà vedersi se il giudice adito originariamente è competente o meno a decidere sulla questione pregiudiziale o meno:
- Nel caso in cui sia competente allora il giudice sospenderà il processo principale e deciderà in via incidentale sulla questione pregiudiziale; una volta pronunciatosi in via incidentale riaprirà il processo prima sospeso.
- Nel caso in cui non sia competente allora il giudice rimetterà entrambe le questioni al giudice superiore e stabilirà un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa davanti al giudice individuato come competente.
Processo di cognizione
Il processo di cognizione è un giudizio dichiarativo in cui il giudice svolge essenzialmente tre funzioni:
- Accerta la situazione sostanziale dedotta in giudizio
- Individua la norma g. da applicare
- Decide con sentenza se concedere o meno tutela ossia se accogliere o rigettare la domanda g.
Il processo di cognizione è disciplinato dal codice procedura civile nel Libro II. Si tratta di una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione, la quale deve essere poi integrata da regole specifiche richieste dalla particolarità dei singoli giudici e/o del singolo grado di giudizio.
Il Libro II è diviso in quattro Titoli:
- Processo di primo grado davanti al tribunale
- Processo di primo grado davanti al giudice di pace
- Impugnazioni
- Processo speciale
Il processo di primo grado si suddivide in tre momenti:
- Introduzione della causa → il giudice deve accertarsi che ci siano tutti i presupposti processuali per dare il via al processo.
- Trattazione della causa → il giudice deve acquisire tutti gli elementi necessari per portare la causa ad essere decisa.
- Decisione della causa → il giudice prende la decisione finale.
Citazione
Art. 163 C.P.C.
La citazione è l’atto mediante cui l’attore invita il convenuto a comparire davanti al giudice. Parliamo di un atto formale e recettizio.
Formale → perché deve essere sottoscritto dall’attore personalmente o dal suo difensore legale, se munito di procura.
Recettizio → perché per produrre i suoi effetti deve essere notificato al destinatario, andando a determinare così litispendenza e andando a rispettare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del singolo individuo.
La citazione è l’atto mediante cui l’attore si rivolge al giudice chiedendo di pronunciarsi sulla controversia. L’atto introduttivo del processo può avere due forme:
- Citazione → Si utilizza per instaurare un processo ordinario. Essa deve essere prima notificata ai suoi destinatari e poi depositata presso la cancelleria del giudice.
- Ricorso → Si utilizza per instaurare un processo speciale. Esso deve essere prima depositato in cancelleria e solamente dopo può essere notificato ai suoi destinatari.
La citazione svolge due funzioni:
- Individua l’oggetto del processo attraverso l’editio actionis
- Porta la domanda giudiziale a conoscenza degli altri due soggetti: convenuto e giudice.
Questo avviene perché il processo è un actus trium personarum ossia un’attività di tre persone (attore-convenuto-giudice). Quindi... la domanda g. deve essere portata alla conoscenza del convenuto per: determinare litispendenza, rispettare il principio del contraddittorio, rispettare il diritto di difesa; la domanda g. deve essere portata alla conoscenza del giudice per permettere a questi di svolgere le attività giudiziarie necessarie al fine di prendere una decisione sull’intera controversia. Questa funzione avviene attraverso la vocatio in ius.
La citazione deve contenere degli elementi espressamente previsti dalla legge (art. 163 c.p.c.)
- Indicazione del tribunale Il tribunale deve essere individuato andando a specificare la competenza per: materia-valore-territorio.
- Indicazione delle parti
- Indicazione dell’oggetto della domanda giudiziale Si tratta di determinare: causa petendi e petitum.
- Esposizione dei fatti ed elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, insieme alla relative conclusioni Le conclusioni sono le richieste esplicite dell’attore al giudice.
- Indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione I mezzi di prova possono essere indicati dall’attore nella citazione o anche durante lo svolgimento del processo.
- Nome e cognome del procuratore insieme all’indicazione della procura (se rilasciata)
- Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione delle parti insieme all’invito al convenuto di costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima l’udienza di comparizione La fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione della causa è fissata dall’attore secondo la sua discrezionalità. Egli sceglie una delle date disponibili da calendario giudiziario. La riforma del 1990 ha stabilito che l’attore deve “invitare” il convenuto a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima l’udienza. L’attore avverte il convenuto che la mancata costituzione in giudizio genera la decadenza relativa al contenuto della comparsa di risposta. L’avvertimento è quindi necessario per due motivi: evita la nullità dell’atto di citazione, addossa al convenuto le conseguenze di una sua eventuale tardiva o mancata costituzione.
L’atto di citazione deve essere notificato. La notifica comporta due effetti:
- Effetti sostanziali: interruzione prescrizione, impedimento decadenze, decorrenza dei frutti-alimenti-interessi maturati.
- Effetti processuali: litispendenza, perpetuatio iurisdictionis (la giurisdizione e la competenza si determinano dallo stato di fatto e dallo stato di diritto presente al momento in cui viene proposta la domanda g.), conferimento della qualifica di “controverso” al diritto dedotto in giudizio, individuazione delle parti e degli elementi oggettivi della domanda g.
La notifica avviene da parte dell’ufficio giudiziario. I termini per comparire sono previsti dall’art. 163 bis c.p.c. Questi sono i giorni che devono intercorrere fra la notifica della citazione e la prima udienza di comparizione delle parti.
- Minimo 60 giorni se la notifica avviene su territorio nazionale.
- Minimo 150 giorni se la notifica avviene su territorio internazionale.
La decorrenza dei termini viene sospesa nel periodo festivo che intercorre fra il 1 e 31 agosto.
La citazione è nulla (art. 164 c.p.c.) se è omesso o assolutamente incerto:
- Elementi previsti nei n. 1-2 dell’art. 163
- Indicazione del giorno di udienza o dell’invito al convenuto a comparire
La citazione è nulla (art. 164 c.p.c.) se:
- È stato assegnato un termine a comparire inferiore a quanto disposto dall’art. 163 bis c.p.c.
La citazione è nulla se è omesso o assolutamente incerto:
- Elementi previsti nei n. 3-4 dell’art. 163 c.p.c.
Nei primi tre casi si verifica: difetto di vocatio in ius. La sanatoria della nullità può avvenire in due modi:
- Rinnovazione → Il giudice rileva nullità della citazione e dispone la sua rinnovazione andando a stabilire un termine perentorio entro il quale l’attore deve integrare la citazione dell’elemento mancante o inesatto che ha provocato la nullità. Inoltre il giudice fissa la successiva udienza di comparizione delle parti. Se l’attore rinnova la citazione entro il termine perentorio allora il vizio è sanato. Se l’attore non rinnova la citazione entro il termine perentorio allora il vizio sussiste e il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, a cui segue l’estinzione del processo.
- Costituzione spontanea del convenuto → Il convenuto chiede semplicemente al giudice di fissare una nuova data per l’udienza di comparizione, in modo tale da riuscire a depositare la comparsa di risposta per tempo. Se il tempo è invece sufficiente allora il giorno dell’udienza rimane quello previsto dall’atto di citazione. Il vizio si considera sanato.
La sanatoria ha efficacia retroattiva, di conseguenza sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della citazione e si considerano prodotti dal momento in cui essa è stata notificata. Nell’ultimo caso si verifica: difetto di editio actionis. La sanatoria della nullità può avvenire quando l’attore integra la citazione dell’elemento mancante o inesatto, il quale ha provocato la nullità.
Se il convenuto si è costituito in giudizio allora l’attore deposita le sue “memorie” contenenti gli elementi da integrare all’atto di citazione. Se il convenuto è contumace allora l’attore deve rinnovare l’atto di citazione. La sanatoria ha efficacia irretroattiva, di conseguenza gli effetti sostanziali e processuali della citazione non sono salvi, bensì essi si producono dal momento in cui avviene la sanatoria.
La sanatoria in questo caso ha efficacia irretroattiva perché non si è determinato l’oggetto della domanda giudiziale, di conseguenza non è possibile che siano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda g. perché non si saprebbe a quale diritto si riferiscono.
Comparsa di risposta
Art. 167 C.P.C.
La comparsa di risposta è l’atto di difesa del convenuto. Essa non contiene: vocatio in ius – editio actionis. Contiene quest’ultimo elemento solo quando contiene una domanda riconvenzionale (si utilizza nei confronti di chi è già parte del processo) o la chiamata in causa di un terzo (si utilizza nei confronti di chi non è parte del processo).
Costituita dai seguenti elementi:
- Indicazione dell’ufficio giudiziario
- Indicazione delle parti
- Indicazione dell’oggetto
- Indicazione dei mezzi di prova
- Indicazione delle ragioni e conclusioni
La nullità della comparsa di risposta si ha quando mancano o sono inesatti gli elementi di quest’atto. In tal caso può operare la sanatoria con efficacia irretroattiva. La sanatoria avviene quando il convenuto deposita le sue “memorie”, nelle quali presenta gli elementi mancanti o inesatti che provocano la nullità.
Le difese del convenuto sono di due tipologie:
- Difese in rito → Il convenuto può rilevare i vizi relativi ai presupposti processuali.
- Difese in merito → Il convenuto può avanzare: difese semplici o eccezioni. Nel primo caso il convenuto contesta semplicemente quanto affermato dall’attore. Nel secondo caso il convenuto introduce in giudizio dei nuovi fatti impeditivi-estintivi-modificativi del diritto dedotto in giudizio dall’attore.
Costituzione in giudizio
Art. 165-166 C.P.C.
La costituzione in giudizio implica il presentarsi davanti al giudice.
- L’attore deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica della citazione.
- Il convenuto deve costituirsi in giudizio fino a 20 giorni prima l’udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa.
Se i termini per comparire sono abbreviati allora:
- L’attore deve costituirsi entro 5 giorni dalla notifica della citazione.
- Il convenuto deve costituirsi fino a 10 giorni prima l’udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa.
Se la citazione è notificata a più persone:
- Se uno dei convenuti si costituisce entro i termini previsti allora gli altri possono costituirsi direttamente il giorno dell’udienza di comparizione e trattazione della causa.
- Se nessuno dei convenuti si costituisce entro i termini previsti allora il processo entra in uno stato di quiescenza per tre mesi, che decorrono dal termine ultimo per comparire ossia dal ventesimo giorno prima che avvenga l’udienza. In questo arco di tempo ciascuna parte può riassumere la causa riaprendo così il processo, ma se ciò non avviene allora scaduti i tre mesi il processo si considera estinto.
L’attore si costituisce personalmente o tramite procuratore, depositando presso la cancelleria del giudice:
- Nota di iscrizione al ruolo Istanza che l’attore presenta in cancelleria affinché la causa venga iscritta, dal cancelliere, sul ruolo del giudice individuato come competente. In tal modo si instaura il rapporto fra giudice e parti.
- Proprio fascicolo Esso contiene:
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