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INTERRUZIONE

Si ha interruzione quando la parte non può porre in essere quei poteri che le sono riconosciuti

dall’ordinamento giuridico, in quanto impedita o impossibilità nel farlo.

L’interruzione infatti si ha per eventi involontari come:

• morte

• morte del difensore legale

• perdita della capacità

• perdita della capacità di stare in giudizio del difensore legale

• Radiazione o sospensione dall’albo del difensore legale

• cessazione della rappresentanza legale

In questi casi il soggetto si ritrova in astratto a vedersi riconosciuti e attribuiti dei poteri che in

concreto non può porre in essere, non può esercitare.

L’interruzione produce degli effetti:

• Non è possibile porre in essere i poteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico

• Si interrompono i termini, i quali ricominceranno a decorrere “ex novo” dal momento in cui

il processo riprende

Di seguito all’interruzione possono verificarsi due situazioni:

• Prosecuzione del processo

Si ha prosecuzione del processo quando l’iniziativa di rimettere in moto il processo viene

dalla parte che si è trovata impossibilità di porre in essere i poteri che le sono riconosciuti e

attribuiti dalla legge. Si ha prosecuzione quando la parte si costituisce volontariamente in

giudizio.

• Riassunzione del processo

Si ha riassunzione del processo quando l’iniziativa di rimettere in moto il processo viene

dalla controparte entri 3 mesi dall’interruzione.

In entrambi i casi i termini per la prosecuzione e per la riassunzione del processo iniziano a

decorrere dal momento in cui:

→ in caso di interruzione automatica legale → le parti hanno conoscenza dell’evento involontario

→ in caso di interruzione giudiziale → si ha provvedimento giurisdizionale del giudice

Ad ogni modo parliamo di “interruzione misteriosa” quando l’evento involontario che ha causato

l’interruzione del processo non ha data certa o è di difficile riconoscimento.

Si ha successione nell’interruzione in tre casi:

• Quando l’evento involontario consiste nella morta di una persona fisica → il processo è

proseguito da o riassunto da o nei confronti del successore universale.

• Quando l’evento involontario consiste nella fusione o incorporazione di persone giuridiche

→ il processo è proseguito da o riassunto da o nei confronti della società che risulta dalla

fusione o dall’incorporazione.

• Quando l’evento involontario consiste nella perdita della capacità della parte → il processo

è proseguito da o riassunto da o nei confronti del rappresentante legale.

ESTINZIONE

Per estinzione intendiamo la chiusura definitiva del processo.

Questa si ha in due casi:

➔ Rinuncia agli atti

La rinuncia deve provenire dall’attore e deve essere accettata da tutte le altre parti che si

sono costituite in giudizio.

La rinuncia si effettua mediante 2 modalità:

- Il giudice istruttore o collegio mediante ordinanza o sentenza ( ordinanza se non sorgono

contestazioni fra le parti e sentenza se sorgono contestazioni fra le parti ) dichiara in udienza

la rinuncia agli atti dell’attore.

- La rinuncia viene notificata alle altre parti del processo

Le spese processuali sono a carica dell’attore che rinuncia agli atti processuali, salvo quando

le parti si accordino diversamente.

Ad ogni modo le parti hanno interesse a proseguire il processo in diversi casi:

→ Le parti vogliono arrivare al rigetto della domanda giudiziale dell’attore, poiché in tal

modo l’attore non potrà riproporre nuovamente la stessa domanda giudiziale. Invece con

estinzione del processo l’attore può proporre la stessa domanda giudiziale aprendo un nuovo

processo.

→ Le parti hanno interesse ad ottenere, oltre al pagamento delle spese processuali, anche il

risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata.

Ad ogni modo le parti non hanno interesse a proseguire il processo in un caso:

→ Le parti si sono difese solo nei rito della causa ossia chiedendo al giudice di dichiarare

l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della stessa. In tal caso nulla cambia fra: sentenza

di rito ed estinzione. In entrambi questi casi l’attore può proporre nuovamente domanda

giudiziale ed aprire un nuovo processo.

➔ Inattività processuale delle parti

Si ha inattività semplice quando l’estinzione del processo deriva dal fatto che non sono stati

compiuti gli atti di impulso processuale.

Si ha inattività qualificata quando l’estinzione del processo deriva dalla mancata sanatoria di

alcuni presupposti processuali viziati.

Dobbiamo distinguere l’estinzione mediata dall’estinzione immediata.

Si ha estinzione mediata quando il giudice stabilisce un termine entro cui il processo deve

essere riassunto, qualora vi sia inattività processuale delle parti. Nel caso in cui il processo

non viene riassunto allora il giudice dichiara estinto il processo.

Si ha estinzione immediata quando il giudice dichiara estinto il processo immediatamente,

senza concedere alcun tempo per la riassunzione del processo.

Ad ogni modo il giudice, mediante ordinanza, ordina prima la cancellazione della causa dal

ruolo e in seguito dichiara l’estinzione del processo.

Può dichiarare estinzione:

• Il giudice istruttore

• Il collegio → in fase di trattazione o in fase di decisione

L’estinzione genera degli effetti:

• Effetto retroattivo del processo, il quale si considera estinto dal momento in cui è maturata

la causa di estinzione e non da quando è stata dichiarata estinzione.

• La domanda giudiziale perde i propri effetti sostanziali.

• Gli atti processuali compiuti sono inefficaci e nulli, salvo: sentenze di merito e sentenza

della cassazione che disciplinano la questione di giurisdizione

IMPUGNAZIONI ( IN VIA GENERALE )

Per impugnazione si intende uno strumento di rimedio posto a disposizione delle parti per

contestare, in tutto o in parte, un atto o provvedimento giurisdizionale.

Se viene impugnato un atto → si ritiene che esso sia viziato nella legittimità e \ o merito.

Se viene impugnata un provvedimento → si tende ad ottenere la rinnovazione totale o parziale di

esso o la sua eliminazione.

Dobbiamo distinguere i mezzi di impugnazione in 2 categorie:

➔ Mezzi ordinari

Regolamento di competenza, appello, ricorso in cassazione, revocazione

Questi mezzi possono essere utilizzati dal passaggio in giudicato della sentenza ossia da

quando essa è venuta ad esistenza.

Tali mezzi costituiscono la prosecuzione al processo di primo grado.

➔ Mezzi straordinari

Opposizione di terzo ordinaria, opposizione di terzo revocatoria, revocazione per residui

motivi

Questi mezzi possono essere utilizzati dal passaggio in giudicato formale della sentenza

ossia dal momento in cui sono decorsi i termini per impugnare il provvedimento mediante i

mezzi ordinari. Questi mezzi possono essere utilizzati quando siano stati già utilizzati i

mezzi ordinari. Questi mezzi possono essere utilizzati quando vi è uno stato di quiescenza.

Tali mezzi costituiscono un nuovo processo connesso al processo di primo grado.

Dobbiamo osservare un’ulteriore distinzione:

➔ Mezzi di gravame ( impugnazioni sostitutive )

Regolamento di competenza, appello, opposizione di terzo ordinaria

Con questi mezzi la parte soccombente chiede di riesaminare la sentenza impugnata.

La sentenza dell’impugnazione ha effetti g. sostitutivi sulla sentenza impugnata.

➔ Mezzi in senso stretto ( impugnazioni rescindenti )

Ricorso in cassazione, revocazione, opposizione di terzo revocatoria

Con questi mezzi la parte soccombente deve dimostrare la sussistenza di vizi previsti dalla

legge, che inficiano sulla sentenza.

L’accoglimento dell’impugnazione va ad annullare la sentenza impugnata e qui può seguire

una fase rescissoria, in cui il giudice dell’impugnazione emana sentenza sostitutiva a quella

impugnata.

Il rigetto dell’impugnazione lascia invece intoccata la sentenza impugnata.

I presupposti dell’impugnazione sono:

• Legittimazione ad impugnare

Ha legittimazione ad impugnazione colui che risulta soccombente in primo grado.

La soccombenza è una condizione della parte processuale, che si rileva dal fatto che nel

momento di precisazione delle conclusioni detta parte ha avanzato delle richieste al giudice,

le quali però non sono state accolte e soddisfatte, tanto che il soggetto non ha ottenuto tutela.

Dobbiamo poi notare due particolari tipologie di soccombenza:

Soccombenza virtuale → Non si tratta di una soccombenza effettiva, in quanto la parte

vittoriosa ha ottenuto una tutela equivalente o di poco superiore rispetto alla parte

soccombente. Il soccombente virtuale non può impugnare per primo la sentenza, ma qualora

la controparte impugni allora può chiedere al giudice di riesaminare la questione sulla quale

risulta essere soccombente.

Soccombenza parziale e reciproca → Qui entrambe le parti sono vittoriose e soccombenti

allo stesso tempo. Dato che non si tratta di soccombenza virtuale bensì reale, entrambe le

parti possono impugnare per prime.

• Interesse ad impugnare

Si ha interesse ad agire quando la sentenza risultante dal processo di impugnazione

garantisce maggior tutela e utilità.

Dobbiamo comunque differenziare:

➔ Mezzi proponibili dalle parti

Tutti i mezzi di impugnazione

➔ Mezzi proponibili dal terzo

Opposizione di terzo ordinaria e revocatoria

Il terzo può utilizzare gli altri mezzi di impugnazione solo in 4 casi specifici:

- successione nel processo

- successione nel diritto controverso

- sostituzione processuale

- impugnazione ai sensi dell’art. 2900 c.c. ( in via surrogatoria )

I termini per impugnare possono essere:

• Termini lunghi

Il termine lungo vale solo per i mezzi ordinari.

Dal momento della pubblicazione della sentenza possono decorrere al max 6 mesi.

In casi particolari però il termine lungo non decorre per il contumace. Questo quando:

- nullità di: atto citazione, notifica citazione, notifica atti processuali.

- prova della mancata conoscenza del processo.

• Termini brevi

Per il regolamento di competenza, appello, revocazione, opposizione di terzo revocatoria il

termine per impugnare è di 30 giorni.

Per il ricorso in cassazione il termine per impugnare è di 60 giorni.

La decorrenza del termine dobbiamo distinguerla in 3 categorie:

- Decorrenza dalla notifica della sentenza

- Decorrenza dalla comunicazione

- Decorrenza dalla conoscenza di un fatto

Per acquiescenza si intende un atto di accettazione della sentenza

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Publisher
A.A. 2018-2019
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Vaccarella Romano.