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INTERRUZIONE
Si ha interruzione quando la parte non può porre in essere quei poteri che le sono riconosciuti
dall’ordinamento giuridico, in quanto impedita o impossibilità nel farlo.
L’interruzione infatti si ha per eventi involontari come:
• morte
• morte del difensore legale
• perdita della capacità
• perdita della capacità di stare in giudizio del difensore legale
• Radiazione o sospensione dall’albo del difensore legale
• cessazione della rappresentanza legale
In questi casi il soggetto si ritrova in astratto a vedersi riconosciuti e attribuiti dei poteri che in
concreto non può porre in essere, non può esercitare.
L’interruzione produce degli effetti:
• Non è possibile porre in essere i poteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico
• Si interrompono i termini, i quali ricominceranno a decorrere “ex novo” dal momento in cui
il processo riprende
Di seguito all’interruzione possono verificarsi due situazioni:
• Prosecuzione del processo
Si ha prosecuzione del processo quando l’iniziativa di rimettere in moto il processo viene
dalla parte che si è trovata impossibilità di porre in essere i poteri che le sono riconosciuti e
attribuiti dalla legge. Si ha prosecuzione quando la parte si costituisce volontariamente in
giudizio.
• Riassunzione del processo
Si ha riassunzione del processo quando l’iniziativa di rimettere in moto il processo viene
dalla controparte entri 3 mesi dall’interruzione.
In entrambi i casi i termini per la prosecuzione e per la riassunzione del processo iniziano a
decorrere dal momento in cui:
→ in caso di interruzione automatica legale → le parti hanno conoscenza dell’evento involontario
→ in caso di interruzione giudiziale → si ha provvedimento giurisdizionale del giudice
Ad ogni modo parliamo di “interruzione misteriosa” quando l’evento involontario che ha causato
l’interruzione del processo non ha data certa o è di difficile riconoscimento.
Si ha successione nell’interruzione in tre casi:
• Quando l’evento involontario consiste nella morta di una persona fisica → il processo è
proseguito da o riassunto da o nei confronti del successore universale.
• Quando l’evento involontario consiste nella fusione o incorporazione di persone giuridiche
→ il processo è proseguito da o riassunto da o nei confronti della società che risulta dalla
fusione o dall’incorporazione.
• Quando l’evento involontario consiste nella perdita della capacità della parte → il processo
è proseguito da o riassunto da o nei confronti del rappresentante legale.
ESTINZIONE
Per estinzione intendiamo la chiusura definitiva del processo.
Questa si ha in due casi:
➔ Rinuncia agli atti
La rinuncia deve provenire dall’attore e deve essere accettata da tutte le altre parti che si
sono costituite in giudizio.
La rinuncia si effettua mediante 2 modalità:
- Il giudice istruttore o collegio mediante ordinanza o sentenza ( ordinanza se non sorgono
contestazioni fra le parti e sentenza se sorgono contestazioni fra le parti ) dichiara in udienza
la rinuncia agli atti dell’attore.
- La rinuncia viene notificata alle altre parti del processo
Le spese processuali sono a carica dell’attore che rinuncia agli atti processuali, salvo quando
le parti si accordino diversamente.
Ad ogni modo le parti hanno interesse a proseguire il processo in diversi casi:
→ Le parti vogliono arrivare al rigetto della domanda giudiziale dell’attore, poiché in tal
modo l’attore non potrà riproporre nuovamente la stessa domanda giudiziale. Invece con
estinzione del processo l’attore può proporre la stessa domanda giudiziale aprendo un nuovo
processo.
→ Le parti hanno interesse ad ottenere, oltre al pagamento delle spese processuali, anche il
risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata.
Ad ogni modo le parti non hanno interesse a proseguire il processo in un caso:
→ Le parti si sono difese solo nei rito della causa ossia chiedendo al giudice di dichiarare
l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della stessa. In tal caso nulla cambia fra: sentenza
di rito ed estinzione. In entrambi questi casi l’attore può proporre nuovamente domanda
giudiziale ed aprire un nuovo processo.
➔ Inattività processuale delle parti
Si ha inattività semplice quando l’estinzione del processo deriva dal fatto che non sono stati
compiuti gli atti di impulso processuale.
Si ha inattività qualificata quando l’estinzione del processo deriva dalla mancata sanatoria di
alcuni presupposti processuali viziati.
Dobbiamo distinguere l’estinzione mediata dall’estinzione immediata.
Si ha estinzione mediata quando il giudice stabilisce un termine entro cui il processo deve
essere riassunto, qualora vi sia inattività processuale delle parti. Nel caso in cui il processo
non viene riassunto allora il giudice dichiara estinto il processo.
Si ha estinzione immediata quando il giudice dichiara estinto il processo immediatamente,
senza concedere alcun tempo per la riassunzione del processo.
Ad ogni modo il giudice, mediante ordinanza, ordina prima la cancellazione della causa dal
ruolo e in seguito dichiara l’estinzione del processo.
Può dichiarare estinzione:
• Il giudice istruttore
• Il collegio → in fase di trattazione o in fase di decisione
L’estinzione genera degli effetti:
• Effetto retroattivo del processo, il quale si considera estinto dal momento in cui è maturata
la causa di estinzione e non da quando è stata dichiarata estinzione.
• La domanda giudiziale perde i propri effetti sostanziali.
• Gli atti processuali compiuti sono inefficaci e nulli, salvo: sentenze di merito e sentenza
della cassazione che disciplinano la questione di giurisdizione
IMPUGNAZIONI ( IN VIA GENERALE )
Per impugnazione si intende uno strumento di rimedio posto a disposizione delle parti per
contestare, in tutto o in parte, un atto o provvedimento giurisdizionale.
Se viene impugnato un atto → si ritiene che esso sia viziato nella legittimità e \ o merito.
Se viene impugnata un provvedimento → si tende ad ottenere la rinnovazione totale o parziale di
esso o la sua eliminazione.
Dobbiamo distinguere i mezzi di impugnazione in 2 categorie:
➔ Mezzi ordinari
Regolamento di competenza, appello, ricorso in cassazione, revocazione
Questi mezzi possono essere utilizzati dal passaggio in giudicato della sentenza ossia da
quando essa è venuta ad esistenza.
Tali mezzi costituiscono la prosecuzione al processo di primo grado.
➔ Mezzi straordinari
Opposizione di terzo ordinaria, opposizione di terzo revocatoria, revocazione per residui
motivi
Questi mezzi possono essere utilizzati dal passaggio in giudicato formale della sentenza
ossia dal momento in cui sono decorsi i termini per impugnare il provvedimento mediante i
mezzi ordinari. Questi mezzi possono essere utilizzati quando siano stati già utilizzati i
mezzi ordinari. Questi mezzi possono essere utilizzati quando vi è uno stato di quiescenza.
Tali mezzi costituiscono un nuovo processo connesso al processo di primo grado.
Dobbiamo osservare un’ulteriore distinzione:
➔ Mezzi di gravame ( impugnazioni sostitutive )
Regolamento di competenza, appello, opposizione di terzo ordinaria
Con questi mezzi la parte soccombente chiede di riesaminare la sentenza impugnata.
La sentenza dell’impugnazione ha effetti g. sostitutivi sulla sentenza impugnata.
➔ Mezzi in senso stretto ( impugnazioni rescindenti )
Ricorso in cassazione, revocazione, opposizione di terzo revocatoria
Con questi mezzi la parte soccombente deve dimostrare la sussistenza di vizi previsti dalla
legge, che inficiano sulla sentenza.
L’accoglimento dell’impugnazione va ad annullare la sentenza impugnata e qui può seguire
una fase rescissoria, in cui il giudice dell’impugnazione emana sentenza sostitutiva a quella
impugnata.
Il rigetto dell’impugnazione lascia invece intoccata la sentenza impugnata.
I presupposti dell’impugnazione sono:
• Legittimazione ad impugnare
Ha legittimazione ad impugnazione colui che risulta soccombente in primo grado.
La soccombenza è una condizione della parte processuale, che si rileva dal fatto che nel
momento di precisazione delle conclusioni detta parte ha avanzato delle richieste al giudice,
le quali però non sono state accolte e soddisfatte, tanto che il soggetto non ha ottenuto tutela.
Dobbiamo poi notare due particolari tipologie di soccombenza:
Soccombenza virtuale → Non si tratta di una soccombenza effettiva, in quanto la parte
vittoriosa ha ottenuto una tutela equivalente o di poco superiore rispetto alla parte
soccombente. Il soccombente virtuale non può impugnare per primo la sentenza, ma qualora
la controparte impugni allora può chiedere al giudice di riesaminare la questione sulla quale
risulta essere soccombente.
Soccombenza parziale e reciproca → Qui entrambe le parti sono vittoriose e soccombenti
allo stesso tempo. Dato che non si tratta di soccombenza virtuale bensì reale, entrambe le
parti possono impugnare per prime.
• Interesse ad impugnare
Si ha interesse ad agire quando la sentenza risultante dal processo di impugnazione
garantisce maggior tutela e utilità.
Dobbiamo comunque differenziare:
➔ Mezzi proponibili dalle parti
Tutti i mezzi di impugnazione
➔ Mezzi proponibili dal terzo
Opposizione di terzo ordinaria e revocatoria
Il terzo può utilizzare gli altri mezzi di impugnazione solo in 4 casi specifici:
- successione nel processo
- successione nel diritto controverso
- sostituzione processuale
- impugnazione ai sensi dell’art. 2900 c.c. ( in via surrogatoria )
I termini per impugnare possono essere:
• Termini lunghi
Il termine lungo vale solo per i mezzi ordinari.
Dal momento della pubblicazione della sentenza possono decorrere al max 6 mesi.
In casi particolari però il termine lungo non decorre per il contumace. Questo quando:
- nullità di: atto citazione, notifica citazione, notifica atti processuali.
- prova della mancata conoscenza del processo.
• Termini brevi
Per il regolamento di competenza, appello, revocazione, opposizione di terzo revocatoria il
termine per impugnare è di 30 giorni.
Per il ricorso in cassazione il termine per impugnare è di 60 giorni.
La decorrenza del termine dobbiamo distinguerla in 3 categorie:
- Decorrenza dalla notifica della sentenza
- Decorrenza dalla comunicazione
- Decorrenza dalla conoscenza di un fatto
Per acquiescenza si intende un atto di accettazione della sentenza