DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PRINCIPI GENERALI
DIRITTO SOSTANZIALE E L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
L’oggetto del diritto processuale civile non è definibile in modo netto: con una prima
approssimazione ha ad oggetto le norme contenute nel c.p.c. che disciplinano
l’attività giurisdizionale; tuttavia il contenuto del c.p.c. e le attribuzioni della
magistratura sono eterogenee quindi si deve trovare un criterio sistematico per
definire il contenuto del dir processuale civile: esso ricopre l’area della tutela dei
diritti ed è quindi una normativa secondaria (interviene dove la normativa primaria
ha fallito nel suo scopo), inoltre la tutela dei dir può avere luogo in via
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giurisdizionale e non (es: arbitrato) infatti la riserva ex.art.102 Cost riguarda solo la
tutela dichiarativa dei dir realizzata con procedimenti autoritativi: non esclude una
tutela impartita mediante atti non di dir pubblico e una tutela esecutiva con atti
autoritativi non giurisdizionali.
Dall’altro lato alla giurisdizione civile possono essere attribuite anche funzioni
ulteriori dalla tutela dei diritti (es: giurisdizione volontaria)giurisdizione e tutela
dei diritti sono 2 cerchi che si sovrappongono solo parzialmente: vi è un settore
comune (attività giurisdizionale di tutela dei diritti) e 2 settori autonomi (attività
giurisdizionale non finalizzata alla tutela dei diritti e la tutela dei diritti perseguita in
via non giurisdizionale) e di tutto ciò si occupa il diritto processuale civile. Negli
ultimi anni si sviluppa un altro settore che è quello degli strumenti non
giurisdizionali di risoluzione delle controversie ulteriori rispetto all’arbitrato:
strumenti negoziali con stessa finalità e risultato di giurisdizione dichiarativa e
arbitrato.
Per meglio individuare quanto detto si nota come in ogni ordinamento esiste una
normativa (sostanziale) che disciplina i comportamenti dei consociati e che, nei vari
settori di vita dei consociati, istituisce una rete di doveri e poteri di comportamento
cercando di raggiungere determinate finalità: da un lato alcuni comportamenti sono
doverosi (es: art.575 c.p. sul divieto di uccidere), dall’altra certi comportamenti
sono qualificati possibili e rimessi alla scelta del soggetto (es: poteri del proprietario
di un bene ex.art.832cc).
Di fronte a una norma che in astratto prevede la tenuta o meno di certi
comportamenti può accadere che l’attività di un consociato sia difforme
dall’astratta previsione normativaillecito.
L’ord come già detto può riconoscere a determinati interessi della vita il rango di
situazioni sostanziali protette e garantisce al titolare di essi la soddisfazione, la
realizzazione del bene della vita riconosciuto: nel settore penali di fronte al reo non
abbiamo il titolare di un interesse protetto (che è generale); mentre di fronte al
debitore insolvente si ha il creditore che ha l’interesse garantito dall’ordinamento ad
ottenere la prestazione (diritto soggettivo o interesse legittimo)non c’è solo una
relazione bilaterale ord/titolare, ma l’ordinamento, imponendo un dovere per il
soddisfacimento dell’interesse tutelato, configura una relazione trilaterale
(ord/titolare del dovere/titolare del bene della vita). La normativa sostanziale regola
la vita dei consociati ma è fondamentale che regoli anche il caso in cui i doveri
previsti non siano rispettati, infatti in caso di illecito l’ord prevede che, alla
violazione di un dovere di comportamento subentra un diverso e ulteriore dovere di
comportamento (es: se il bene viene sottratto al proprietario nasce il dovere di
restituzione del bene); tuttavia il meccanismo non può essere ripetuto all’infinito e a
un certo momento cessa: se chi si impossessa del bene altrui e non lo restituisce,
violando anche il dovere “consequenziale” nato dalla violazione del dovere
“primario”, si innesta l’attività giurisdizionale che ha la funzione di intervenire dove
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la normativa sostanziale è entrata in crisinormativa secondaria perché opera
sempre in seconda battuta e in ausilio del diritto sostanziale.
Ciò significa che la tutela giurisdizionale deve partire dalla realtà sostanziale a ad
essa deve tornare: il processo deve prendere all’inizio del ciclo lavorativo il
frammento della realtà sostanziale interessato all’illecito e operare su esso per
reimmetterlo nella realtà sostanziale: punto di partenza e arrivo della realtà
sostanziale sono un pezzo di realtà sostanzialeil processo è al servizio del diritto
sostanziale: esso non costituisce un bene in sé ma un bene strumentale.
I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
Il presupposto costante della tutela giurisdizionale si trova nell’esistenza di un
illecito, ossia il concreto comportamento difforme dal dovere imposto da una
previsione normativa: tale presupposto è comune a tutta l’attività giurisdizionale
quid pluris
ma c’è un nell’attività giurisdizionale civile, ossia che l’illecito produce
anche la lesione, l’insoddisfazione di una situazione sostanziale protetta (es:
mancato pagamento del credito importa non solo la violazione di un dovere, ma
anche la lesione del diritto di credito, che non è fine a sé stesso, ma è previsto per
la realizzazione della corrispondente situazione sostanziale protetta).
L’illecito produce la lesione del diritto perché senza l’adempimento dei doveri che
l’ord impone, non si può garantire la soddisfazione dell’interesse alla base della
situazione sostanziale protetta riconosciuta dall’ord, che è un elemento della
giurisdizione civile in più di quella penale e comune alle altre forme di intervento
giurisdizionale (es: processo amministrativo e tributario).
Per tale ragione i principi e la struttura fondamentale della giurisdizione civile
formano il supporto delle altre giurisdizioni speciali che rinvia al cpcla vicinanza
strutturale è sintomo di una vicinanza funzionale: sia la giurisdizione ordinaria sia
tout court
quella speciale sono deputate non alla repressione degli illeciti ma alla
repressione degli illeciti finalizzata alla tutela di una situazione sostanziale protetta
dall’ordla giurisdizione ordinaria ha come funz specifica la tutela dei diritti
soggettivi.
Se al giudice ordinario, oltre la tutela dei dir sogg, non è attribuita la tutela di altre
situazioni sostanziale protette da questi ciò accade per scelta del legislatore,
analogamente in altri casi la tutela dei dir soggettivi è affidata al giudice
amministrativo (giurisdizione esclusiva). Al di là del riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e speciali conta sottolineare la comune funzione della giurisdizione
che consiste nella tutela delle situazioni sostanziali protetteessenza dell’attività
giurisdizionale civile: opera sull’illecito, ma in funzione della tutela dell’interesse
protetto.
Dall’altro lato la tutela dei diritti può avvenire anche in via non giurisdizionale dei
diritti, analogamente alcuni ipotesi sono affidate alla p.a. (es: ammin straordinaria
delle grandi imprese in crisi). Inversamente la giurisdizione non può avere la
funzione di tutelare diritti: oltre alla giurisdizione penale vi sono ipotesi in cui la
giurisdizione ha cura di interessi in modo non diverso dalla p.a.
I VARI TIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE: LA TUTELA DICHIARATIVA
posterius
Le forme di intervento giurisdizionale sono un della tutela della situazione
sostanziale protetta: il punto di partenza è che vi sia una situazione sostanzialmente
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lesa e l’intervento andrà strutturato a misura della lesione subita e in modo da
garantire la soddisfazione della situazione protetta.
La prima forma di intervento giurisdizionale è la TUTELA DICHIARATIVA a cui
corrisponde il processo di cognizione: essa ha la funz di determinare i
comportamenti leciti e doverosi che 2 o più soggetti dovranno tenere per una
situazione sostanziale protettacompito della giurisdizione dichiarativa è di
risolvere le controversie e per adempiere ad esso il giudice accerta l’esistenza della
situazione, accerta la lesione da essa subita, individua gli effetti necessari e le
conseguenze giur da produrre per eliminare la lesione che l’illecito ha prodotto: si
tratta di vedere se la situazione esiste, se e come è stata lesa e quale effetto si
produca affinché non si producano le conseguenze prodotte dall’illecito. Il termine
più adatto per indicare tale forma di intervento è “tutela dichiarativa”, di solito
viene chiamata “cognizione” poiché per giungere al provvedimento giurisdizionale
dichiarativo è necessaria un’attività di cognizione del giudice in quanto l’autorità si
deve convincere che la situazione sostanziale è venuta a esistenza, che un illecito
ne produce la lesione e stabilire gli effetti necessari a rimuoverla; è infatti
necessario svolgere un’attività volta a raccogliere tutti gli elementi rilevanti per
dare un contenuto al provvedimento dichiarativo.
Tale processo è chiamato processo di cognizione non perché l’attività del giudice sia
di mera cognizione intellettuale, ma poiché strumentale a convincere il giudice della
sussistenza dei presupposti per emettere un provvedimento giurisdizionale idoneo a
soddisfare la situazione protetta lesa dall’illecito.
Il provvedimento finale, che impartisce la tutela, può avere contenuti diversi a
seconda del tipo di tutela ma presenta il dato costante dell’individuare le regole di
condotta concrete che le parti dovranno seguire in riferimento a quel bene della vita
e si sostituiranno alle norme di diritto sostanziale:
a) Provvedimenti di mero accertamentose è sufficiente stabilire quali sono
comportamenti leciti e doverosi che le parti dovranno tenere in futuro con tali
provvedimenti si stabilisce ciò che le parti possono e debbono fare: in primo
luogo il dir è accertato non in sé ma per rimuovere le conseguenze pregiudizievoli
derivanti dall’illecito, in secondo luogo non deve confondersi l’accertamento che
il giudice effettua per l’esistenza del dir fatto valere (rilevante ciò che è accaduto
prima o durante il processo) con l’accertamento contenuto nella sent (stabilisce
comportamenti che le parti devono tenere dopo il processo). Il provvedimento
giurisdizionale dichiarativo ha i piedi nel passato e lo sguardo nel futuro:
dell’essere dover essere.
l’accertamento è strutturale all’accertamento del
b) Provvedimenti di condannaquando il diritto è in stato di insoddisfazione tali
provvedimenti hanno gli stessi effetti prescrittivi dei precedenti e consentono
anche l’esperibilità della tutela esecutiva: esso accerta l’attuale esistenza del
diritto a una prestazione da parte dell’obbligato (es: se Caio deve 100€ a Tizio e
non adempie, Tizio chiede la tutela del diritto e il giudice, accertata la sussistenza
del dir e l’illecito di Caio, statuisce che esso deve pagare 100€ e se esso non vi
adempie, dopo la condanna, Tizio può richiedere la tutela esecutiva sulla base del
provvedimento di condanna)
c) Provvedimenti costitutivinecessaria un’introduzione sul diritto potestativo: si
caratterizza per il fatto che la manifestazione di volontà di un soggetto è
rilevante affinché produca effetto nella sfera giur di un 3° (es: nella locazione
ciascuna delle parti può manifestare 6 mesi prima della scadenza la volontà di
non rinnovarla ed essa basta affinché si produca l’effetto risolutorio);
l’integrazione del diritto potestativo può produrre effetti direttamente sul piano
sostanziale (licenziamento, dimissioni del lavoratore) esercitandolo
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stragiudizialmente: la volontà si manifesta con un atto di diritto sostanziale e le
eventuali contestazioni danno luogo a una pronuncia di mero accertamento.
Altre volte il diritto potestativo si esercita giudizialmente con la domanda
giudiziale: l’effetto giuridico è prodotto dal provvedimento “costitutivo” che
modifica la situazione sostanziale preesistenteil giudice prima modifica la realtà
sostanziale e poi determina il contenuto della decisione sulla base della realtà
sostanziale modificata. Il provvedimento costitutivo opera tale modificazione e
statuisce su ciò che è lecito e ciò che è doveroso fare in conseguenza della
modificazione: da un lato il legislatore sceglie la via stragiudiziale se privilegia
esigenze di immediatezza rispetto a quelle certezza; dall’altro sceglie la via
giudiziale quando ritiene prevalenti le esigenze di certezza su quelle di
immediatezza.
In conclusione la tutela dichiarativa realizza la tutela della situazione sostanziale
protetta determinando i comportamenti possibili o doverosi che le parti devono
tenere: talvolta delle regole di condotta si ricavano dalla realtà sostanziale
preesistente (sentenza di mero accertamento), talvolta dalla realtà sostanziale
modificata dal comportamento (sentenza costitutiva). La tutela dichiarativa può
essere impartita solo dalla magistratura e gli stessi effetti possono essere prodotti
da strumenti di dir privato (es: arbitrato).
LA TUTELA ESECUTIVA
L’intervento giurisdizionale esecutivo si collega alle ipotesi in cui l’ord impone a un
soggetto di tenere un comportamento funzionale alla soddisfazione o alla
realizzazione di una situazione protetta: l’attività dichiarativa non è necessaria né
sufficiente per la soddisfazione della situazione sostanziale protetta, poiché non
garantisce che, dopo l’emanazione del provvedimento dichiarativo, non persista
l’emanazione del provvedimento dovutose il soggetto obbligato non si attiva nel
senso voluto dall’ordinamento deve intervenire una diversa forma di tutela che
garantisca la soddisfazione della situazione sostanziale.
La TUTELA ESECUTIVA in questione è impartita con l’attività giurisdizionale
esecutiva articolata in 2 forme:
a) Esecuzione forzata direttasi ha quando l’attività non tenuta dall’obbligato è
sostituita da un’attività dell’organo giurisdizionale: ha carattere tipicamente
sostitutivo e dà al titolare del dir la soddisfazione non pervenuta dalla fisiologica
osservanza della norma di comportamento da parte dell’obbligato (es: Tizio ha
l’obbligo di consegnare un bene a Caio e non lo fa, quindi l’attività di consegna,
non compiuta da Tizio, viene effettuata dall’organo esecutivo coattivamente)
b) Esecuzione forzata indirettal’attività sostitutiva dell’ufficio esecutivo è possibile
fin quando per il creditore è indifferente che la soddisfazione del suo dir provenga
da un soggetto diverso dall’obbligato, quindi non si può dar luogo a un’attività di
esecuzione forzata diretta se per il titolare della situazione protetta non è
satisfattivo che l’attività sia tenuta da soggetto diverso dall’obbligato sul piano
del dir sostanziale (es: se un famoso tenore è obbligato a cantre un brano, non
sarà lo stesso se cantato da un altro soggetto). Si dovrà rinunciare all’esecuzione
in forma sostitutiva e ricorrere a quella indiretta: in essa l’obbligato vede il
prodursi di conseguenze sfavorevoli per il persistere dell’inadempimento (es:
sanzioni penali, obblighi di pagamento)
La differenza tra esecuzione diretta e indiretta è che: nel 1° caso l’attività
dell’obbligato è sostituita da quella dell’ufficio esecutivo, nel 2° caso si cerca di
convincere l’obbligato a tenere il comportamento dovuto stabilendo, come
conseguenza del protrarsi dell’inadempimento, il sorgere di conseguenze più
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onerose dell’adempimento. La tutela esecutiva inoltre può essere impartita in via
autoritativa da soggetti diversi dalla magistratura, mentre non da strumenti di
diritto privato.
LA TUTELA CAUTELARE
Terza forma di tutela è la TUTELA CAUTELARE: dal momento in cui colui che ha
bisogno della tutela chiede l’intervento dell’organo giurisdizionale al momento in cui
la tutela è effettivamente impartita passa un certo lasso di tempo e non è
materialmente possibile che l’emanazione del provvedimento giurisdizionale sia
contestuale alla richiesta; in tale lasso di tempo la realtà continua a evolversi e ciò
rischia di sminuire o estinguere l’interesse di colui che ha richiesto la tutela
giurisdizionale (es: Tizio chiede la restituzione di un immobile che avviene dopo 5
anni: se l’immobile subisce deterioramenti o crolla, quando Tizio ottiene la tutela si
vede restituito un bene diverso da quello cui aveva diritto): occorre far sì che la
tutela, nel momento in cui sarà concessa, abbia per l’avente diritto la stessa utilità
di quella data nel momento in cui l’ha richiestafunzione cautelare esplicita il
la durata del processo non deve
principio fondamentale del processo per cui “
danneggiare la parte che ha ragione”.
Le caratteristiche della tutela cautelare sono quella di dover essere concessa senza
una preventiva e completa ricognizione di chi abbia ragione e tortola tutela
cautelare necessariamente deve essere impartita velocemente e quindi con una
certa approssimazione (sommarietà), altrimenti si ricadrebbe nello stesso
inconveniente a cui la tutela cautelare deve porre rimedio.
Quanto al contenuto della tutela cautelare esso può essere vario che va dalla
semplice custodia del bene (es: provvedere a che il tetto sia ripa
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