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La rilevazione e decisione delle questioni di competenza

Risulta evidente come le norme sulla competenza abbiano la stessa struttura delle norme sostanziali e ne svolgono la stessa funzione, mentre la loro diversa struttura e funzione risulta evidente paragonando gli artt.9 e 38 cpc: il 1° stabilisce la competenza del tribunale, il 2° la rilevazione dell'incompetenza.

L'art.38 introduce 2 regole di rilevazione dell'incompetenza da parte del giudice a seconda che si tratti di:

  1. Competenza per materia, territorio inderogabile e valore - è rilevabile dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art.183 cpc (regola da adattare a processi di cognizione di rito speciale, esecutivi e speciali); l'art.38 cpc sembra contrastare con l'art.14 cpc in cui si stabilisce che il convenuto solo nella sua 1a difesa può contestare il valore attribuito dall'attore ai beni mobili: il coordinamento si ha considerando che l'art.38

presuppone che il valore della causa sia numericamente determinato e sulla base dell'art.14 ciò può avvenire perché l'attore può quantificare la somma di denaro o attribuire a un bene mobile un valore attraverso il meccanismo di contestazione e divisione - quando si giunge ad esprimere in termini numerici il valore della causa, allora, in relazione a quella entità e applicando i parametri ex.artt.7-9 cpc, il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza per valore

b) Competenza territoriale derogabile - rilevata d'ufficio dal giudice laddove rilevi una clausola di deroga alla competenza stipulata da un consumatore: se il giudice viene adito sulla base di tale clausola, egli deve d'ufficio rilevare la propria incompetenza

La rilevazione dell'incompetenza può avvenire da parte del convenuto solo in caso di comparsa di risposta tempestivamente depositata (art.38 cpc): se vi è

Una pluralità di fori concorrenti, il convenuto deve contestare tutti i profili di competenza astrattamente applicabili alla causa.

L'art.38 cpc preclude il potere di eccezione del convenuto prima che si precluda il concorrente potere di rilevazione del giudice: alla 1a udienza il convenuto potrà segnalare al giudice l'incompetenza ma senza avere alcuna situazione sostanziale protetta che gli assicuri una risposta del giudice o il potere di sindacare tale risposta o una mancata risposta; il convenuto, eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, deve individuare il giudice a suo avviso competente o, per più fori concorrenti, tutti i giudici competenti (se manca l'indicazioneeccezione non proposta): tale indicazione serve ad innescare un meccanismo di accordo endoprocessuale che risolve in via breve la questione di competenza.

Se le parti accettano tale indicazione del convenuto si realizza un altro accordo sulla competenza: il 1°

è previsto dagli artt.28-29 cpc e si realizza prima dellaproposizione della domanda, per quello in questione le parti aderiscono e accettanola proposta del convenuto←il giudice adito chiude il processo con un provvedimentomeramente ordinatorio disponendo la cancellazione del ruolo e la causa non vienepiù riportata a lui in udienza. In questo 2° caso l’accordo rimane vincolante per leparti se la causa è riassunta entro 3 mesi dall’ordinanza di cancellazione (ha effettilimitati, a differenza del 1° caso in cui l’accordo è vincolante senza limiti di tempo),in caso contrario l’accordo perde efficacia e tutto ricomincia dall’inizio.Il sistema di composizione delle questioni di competenza ex.art.382cpc non funziona se le parti non aderiscono all’indicazione del giudice competente effettuatadal convenuto insieme alla proposizione della relativa eccezione←la conseguenzadella rilevazione della questione di

Competenza

La competenza del giudice consiste nel dover affrontare una determinata questione. Tuttavia, ciò non implica che il giudice debba decidere immediatamente, poiché prima è necessario esaminare i presupposti processuali oggetto di contestazione. Solo dopo aver accertato la loro esistenza, si potrà affrontare il merito della questione.

Per decidere sulle questioni di competenza, il giudice potrebbe dover compiere attività istruttoria. I presupposti processuali hanno una loro definizione astratta e occorre verificare se sia stata realizzata la corrispondente fattispecie concreta. In alcuni casi, la fattispecie concreta è determinata da un fatto endoprocessuale rilevante anche ai fini del merito. In tali situazioni, non è necessario acquisire prove sulla sussistenza dei fatti storici che costituiscono la fattispecie concreta relativa al presupposto processuale, poiché tali fatti sono accaduti nel corso del processo.

Sono percepiti dal giudice con la semplice lettura degli atti; in altri casi la fattispecie concreta è realizzata da un fatto extraprocessuale irrilevante ai fini del merito (es: domicilio o residenza del convenuto) - il giudice deve accertare che il convenuto abbia effettivamente residenza o domicilio in un luogo compreso nella sua competenza territoriale. A tal fine si utilizzano i normali mezzi di istruzione probatoria del 2° libro del cpc che hanno ad oggetto fatti rilevanti per il rito e non per il merito; per la sola competenza l'art.38 cpc prevede che l'istruttoria abbia luogo con la tecnica delle "sommarie informazioni", che si caratterizza per essere un'istruttoria deformalizzata in cui sono utilizzabili prove atipiche o tipiche atipicamente assunte. La decisione delle questioni di competenza da parte del giudice avvengono con ordinanza quando decide la sola questione di competenza e con sentenza se, oltre alla competenza, decide altre.

  1. questioni ai sensi dell'art.279 cpc: tale provvedimento (sentenza o ordinanza) può avere duplice contenuto:
  2. se il giudice si dichiara incompetente il provvedimento non riguarda anche il merito della causa, è necessariamente un'ordinanza (pronuncia solo sulla competenza);
  3. se il giudice si dichiara competente il provvedimento può contenere anche la decisione di merito (sentenza), ma se il giudice, esaminata la questione e accertata la propria competenza, si accorge che è necessaria un'ulteriore istruttoria per decidere il merito, allora emetterà un'ordinanza di sola competenza e rimette la causa in istruttoria per l'assunzione delle prove necessarie per la decisione del merito.

IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Contro i provvedimenti che decidono della competenza è dato uno speciale mezzo di impugnazione, ossia il REGOLAMENTO DI COMPETENZA che, al contrario degli altri mezzi d'impugnazione, ha presupposti che non possono essere modificati.

attengono alla fase del processo in cui il provvedimento da impugnare è emesso ma al contenuto del provvedimento, rientrano tra i provvedimenti che "decidono" della competenza anche quelli che si occupano delle questioni relative al rilievo della questione (tempestività dello stesso, potere del giudice di rilevarlo d'ufficio -> profili dinamici della competenza) ed è necessario rilevare che il regolamento di competenza non si applica alle decisioni del giudice di pace. Il regolamento può assumere 2 configurazioni diverse: necessario -> se ha deciso solo della competenza, non è obbligatorio ma è l'unico mezzo per ridiscutere la questione di competenza; facoltativo -> se ha deciso oltre che della competenza anche nel merito, esso è concorrente con altri mezzi di impugnazione nel senso che la questione di competenza può essere discussa anche con l'appello o il ricorso in Cass a seconda che la sentenza che ha deciso.sulla competenza sia appellabile oricorribile in Cass. Dato il concorso tra i normali mezzi di impugnazione e il regolamento facoltativo, bisogna coordinare i 2 strumenti precisando che la questione di competenza può essere ridiscussa con un mezzo ordinario a condizione che insieme alla competenza sia impugnato anche il merito e che la Cass intende per "merito" qualunque questione, anche di rito, diversa dalla competenza. La prima regola di coordinamento vede che se il regolamento di competenza è stato posto prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per proporre tale impugnazione si sospendono in attesa che sia deciso il regolamento: se la sentenza che decide il regolamento conferma la competenza del primo giudice, i termini riprendono a decorrere e può essere proposta l'impugnazione ordinaria; se in sede di regolamento si dichiara che il primo giudice non è competente, i termini non decorrono perché la sentenza emessa in sede di regolamento, dichiarando.

incompetente ilgiudice, travolge la pronuncia di merito. La seconda regola è che se prima viene proposta l'impugnazione ordinaria, le altre parti possono comunque proporre il regolamento di competenza; d'altro lato il convenuto, finché non viene impugnato dall'attore il capo di merito, non ha interesse a impugnare la questione di competenza perché la vittoria sul merito gli dà una tutela maggiore rispetto a quella sulla competenzanasce per il convenuto un problema di strategia processuale: se ritiene di poter ottenere la conferma della sentenza di merito in sede di appello gli conviene non sollevare la questione di ritose viene accolta l'impugnazione del convenuto sulla questione di rito, perde quella di merito a lui favorevole; se il convenuto non impugna sulla questione di competenza e si difende solo nel merito si forma il giudicato sulla questione di competenzaconvenuto non può più sollevare la questione di competenza.

Poiché la proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento, il convenuto vittorioso sul merito, ma soccombente nella competenza, può scegliere tra 2 rimedi: riproporre la questione di competenza di fronte al giudice adito dall'attore con l'impugnazione ordinaria o utilizzare il regolamento di competenza, sospendendo, in attesa della decisione del regolamento, il processo relativo all'impugnazione ordinaria.

Vi sono 2 differenze tra il ricorso ordinario ex.art.360 cpc e il regolamento di competenza: la 1a è che il termine per proporre il regolamento è di 30gg dalla comunicazione del provvedimento da impugnare, per il ricorso in Cass è di 60gg dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione (deposito della sent in cancelleria da parte del giudice); la 2a differenza è che per il ricorso ordinario è necessario conferire

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Costantino Giorgio.