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PRESUPPOSTI PROCESSUALI

chiamano “ ”, anche se la terminologia non è del tutto corretta,

perché tali questioni non sono presupposti per la instaurazione e/o per la validità del processo;

anzi, l’accertamento è proprio endoprocessuale (tanto che la fase della trattazione non è

condizionata dall’esistenza delle condizioni per la decisione di merito).

La terminologia più corretta sarebbe “condizioni per la decisione del merito”.

à

I presupposti processuali sono un numerus clausus, sono individuati dal legislatore e

non sono disponibili dalle parti (salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge).

Essi possono, per mera comodità, essere distinti in presupposti processuali che attengono:

all’organo giudicante: la giurisdizione, la competenza, la regolare costituzione del giudice;

• all’oggetto della controversia: la cosa giudicata, la litispendenza e fenomeni assimilabili

• (continenza), nonché gli altri eventuali impedimenti alla decisione di merito (es.

convenzione di arbitrato; giurisdizione condizionata);

alle parti: la capacità, la legittimazione, l’interesse ad agire, la rappresentanza tecnica,

• la instaurazione del contraddittorio, la integrità del contraddittorio.

Il processo è al servizio del diritto sostanziale: da esso prende le mosse, ad esso ritorna.

Il ponte fra diritto sostanziale e processo è costituito dalla domanda giudiziale.

Il ponte fra processo e diritto sostanziale è costituito dal provvedimento giurisdizionale.

Le norme processuali disciplinano appunto questi due atti estremi, nonché ovviamente tutti

gli altri intermedi fra il primo e l’ultimo. 19

LA DOMANDA GIUDIZIALE e i suoi effetti

La domanda giudiziale individua l’oggetto del processo, il quid intorno al quale si

muoverà tutta l’attività processuale, compreso l’atto finale.

Essa costituisce il punto di passaggio, il ponte fra il diritto sostanziale e il processo, così

come la sentenza sarà poi il ponte fra il processo e il diritto sostanziale: attraverso la

domanda il diritto sostanziale entra nel processo; attraverso la sentenza il processo incide

sul diritto sostanziale.

La proposizione della domanda avviene necessariamente, ma non solo, con l’atto introduttivo

del processo, che è lo strumento con il quale si mette in moto il meccanismo processuale.

L’atto introduttivo del processo (di qualsiasi processo) deve necessariamente contenere

una domanda giudiziale, altrimenti non è individuato l’oggetto del processo, e non si rende

possibile alcuna attività giurisdizionale.

Ma una domanda può essere contenuta anche in altri atti del processo, e in questo

caso si ha un processo con più oggetto o processo oggettivamente “cumulato” (che si ha

anche quando, con un unico atto, si propongono più domande).

L’atto del processo che contiene la domanda può essere variamente regolato dal legislatore,

il quale può stabilire che esso assuma certe forme invece che altre (es. nel rito ordinario

assume la forma della citazione ex art 163 c.p.c., nel rito del lavoro assume la forma del

ricorso ex art 414 c.p.c.).

Le parti non sono libere di individuare l’oggetto del processo come meglio credono:

vi è un contenuto minimo della domanda, che risponde a precise esigenze pubblicistiche,

volte ad evitare che “il servizio pubblico giustizia” sia chiamato ad intervenire più volte,

quando ciò può essere evitato.

secondo opinione largamente diffusa, se non unanime, con la domanda si deve chiedere

l’accertamento di un diritto, e non di singole questioni rilevanti per l’esistenza o meno del

diritto. E ciò neppure se tutte le parti sono d’accordo.

Esempio. In relazione ad un diritto di credito, Tizio può chiedere sia l’accertamento della sua

esistenza, sia la condanna di Caio: ma non può chiedere che il giudice si limiti a verificare

quanto sia il danno derivante da un incidente stradale o se si è maturata la prescrizione.

Analogamente, non è possibile frazionare un credito (es. di 1.000), proponendo domanda

relativamente ad una sola parte di esso (es. di 500), con riserva di chiedere l’altra parte in

un successivo giudizio: non è tanto un problema di buona fede processuale, quanto una

esigenza pubblicistica di non sprecare le risorse dello Stato.

da un altro punto di vista, la domanda deve avere ad oggetto la richiesta di risolvere la

controversia, dettando le regole di condotta concrete che sostituiscano le norme generali

ed astratte: non può avere ad oggetto solo l’accertamento di una questione (in arbitrato

invece ciò è possibile, se tutte le parti sono d’accordo, e questo perché il processo arbitrale

non grava sulle finanze pubbliche).

INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DEL PROCESSO

L’ ha luogo attraverso la

determinazione della situazione sostanziale, della lesione provocata dall’illecito altrui, e della

tutela che si chiede (cioè degli effetti che si chiede al giudice di produrre con il suo

provvedimento).

20

Per quanto riguarda l’INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO, bisogna distinguere a seconda dei

diversi tipi di situazioni sostanziali, perché i criteri di identificazione del diritto non sono

sempre gli stessi (non tutti i diritti si identificano sulla base degli stessi elementi).

I diritti assoluti in genere, ivi compresi i diritti reali, ed i diritti che hanno ad oggetto un

• bene determinato (quindi i diritti personali di godimento come locazione, affitto, ecc) si

identificano sulla base di tre elementi: il titolare del diritto, il bene che ne costituisce

l’oggetto, e il tipo di utilità garantito dall’ordinamento, cioè il tipo di diritto che ha ad

oggetto quel bene (es. locazione, comodato, usufrutto, ecc).

Esempio. Il diritto di proprietà su un certo immobile si identifica dall’immobile, dal titolare e

dall’essere un diritto di proprietà.

I diritti appartenenti a questa categoria si denominano autoindividuati, in quanto non ne

è elemento identificatore la loro fattispecie costitutiva: per individuare il diritto

non c’è bisogno di stabilire in virtù di quale fattispecie esso è sorto.

Esempio. Il diritto di proprietà rimane identico quando è acquisito per compravendita, per

donazione, per usucapione, per successione ereditaria, ecc.

Il mutare della fattispecie acquisitiva non muta l’identità del diritto, e al moltiplicarsi del diritto

à di acquisto non consegue il moltiplicarsi dei diritti: il diritto rimane unico. Ciò che conta è

l’attuale esistenza del diritto di proprietà sul bene, non i titoli acquisitivi della proprietà stessa.

Esempio. Tizio stipula acquista l’immobile X e dopo 10 anni di possesso ne acquista la

proprietà per usucapione abbreviata: è proprietario sempre di un immobile, non di 2.

Viceversa, se muta l’utilità garantita muta anche il diritto (es. una servitù sul bene X dà

un’utilità diversa da quella che dà la piena proprietà, o l’usufrutto, sullo stesso bene).

Tutto ciò vale anche per i diritti assoluti non reali (es. i diritti della personalità),

per il matrimonio e per la successione mortis causa.

Esempio. Se Tizio e Caio contraggono due volte matrimonio, sono coniugi una volta sola.

Se Tizio nomina erede, per testamento, Caio, che è anche suo figlio, egli, pur essendo

erede in virtù di due titoli (testamento e successione ex lege), eredita una volta sola.

Nei diritti di credito aventi ad oggetto una prestazione ripetibile gli elementi

• identificatori sono l’oggetto e la fattispecie costitutiva del diritto: il moltiplicarsi delle

fattispecie acquisitive determina il moltiplicarsi dei diritti.

Esempio. Se Caio deve a Tizio 100 per la restituzione del mutuo, 100 per il pagamento di

canoni di locazione, e 100 per risarcimento di danni, gli deve complessivamente 300: ad

ogni fattispecie costitutiva consegue la nascita di un diritto diverso.

I diritti di questo tipo si sogliono chiamare anche eteroindividuati, perché hanno bisogno

della loro fattispecie acquisitiva per essere individuati: non è però sufficiente l’alterazione

di un qualunque elemento di fatto per mutare anche il diritto oggetto della domanda.

Esempio. Il diritto al risarcimento del danno subito in un incidente stradale rimane identico

anche se variano le modalità con cui si è verificato l’incidente stesso.

Il problema diviene più delicato quando la diversità del fatto comporta anche una

modificazione della fattispecie.

A prima visto, poiché muta la fattispecie, si dovrebbe dire che siamo in presenza di due

diritti diversi, che debbono essere dedotti in giudizio ciascuno sulla base di una domanda

Tuttavia, non sempre questo accade: in particolare, quando la relazione fra i due diritti è

tale che l’esistenza dell’uno esclude l’esistenza dell’altro, essi, in realtà, sono un diritto solo,

anche se nascono da fattispecie diverse.

- Se Tizio compra un biglietto del treno e durante il percorso resta ferito in un incidente

ferroviario, i fatti storici integrano sia l’inadempimento contrattuale ex art 1681, sia

l’illecito extracontrattuale ex art 2043: egli ha però diritto alla prestazione una sola volta,

anche se il contratto di trasporto costituisce un elemento in più rispetto alla fattispecie

dell’illecito extracontrattuale (relazione di specialità).

- Se Tizio compie attività a favore di Caio e va incontro a spese, egli avrebbe diritto al

rimborso delle spese sia a titolo di mandato ex art 1720, sia a titolo di negotiorum gestio

ex art 2031: egli ha però diritto alla prestazione una sola volta, in quanto l’esistenza del

mandato integra la prima fattispecie ed esclude la seconda; l’inesistenza del mandato, al

contrario, esclude la prima e integra la seconda (relazione di esclusione). 21

Conseguentemente, il diritto di cu si chiede la tutela può discendere alternativamente

dall’una o dall’altra fattispecie; ma se è negato, lo è sia per l’una che per l’altra fattispecie.

Negli esempi di prima, se le Ferrovie dello Stato eccepiscono che Tizio non aveva

acquistato il biglietto, la domanda di Tizio può essere accolta anche sotto il profilo dell’illecito

extracontrattuale, senza che questi debba iniziare un nuovo processo (proponendo una

diversa domanda sub specie di illecito). Ma, una volta negata l’esistenza del diritto di Tizio

sotto un profilo, essa è negata anche sotto l’altro profilo.

E se Caio eccepisce di non aver dato mandato a Tizio, la domanda può essere acc

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A.A. 2014-2015
152 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tedoldi Alberto Maria.