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Diritto privato – Prof. Vincenzo Barba

Introduzione

Il diritto privato comprende l’insieme delle regole che governano e disciplinano i rapporti tra i cittadini, l’uno di fronte all’altro, posti in situazione di parità. Il diritto è una scienza sociale (regola i rapporti nella società) ed è una scienza pratica (risolve i conflitti). Il diritto serve per decidere chi ha torto e chi ha ragione.

Esistono diversi settori del diritto privato quali il diritto della famiglia, il diritto di successione in caso di morte, le obbligazioni, ed infine i beni ed in contratti. Un elemento fondamentale di tale materia è la norma giuridica.

Norma giuridica e norme generali

Non tutte le norme sono giuridiche, dunque per comprendere il significato di norma giuridica dobbiamo partire dal concetto di norma. La norma è una regola di condotta: stabilisce che al verificarsi di un determinato fatto, succede una conseguenza. Le norme sono logicamente tutte uguali, e tutte rette dal sillogismo aristotelico che sostiene che se accade A allora consegue B.

Come faccio adesso a stabilire all’interno dell’insieme delle norme quali sono quelle giuridiche? Semplice, una norma è detta giuridica se prevede una sanzione. Sono giuridiche tutte quelle norme che derivano dalle fonti del diritto. Esistono tuttavia norme giuridiche che non prevedono sanzioni bensì premi. Ogni ordinamento, giuridico e non, sappiamo che è formato da un insieme di norme.

Ordinamenti e norma fondamentale

I vari ordinamenti sono costituiti secondo una logica piramidale, infatti ogni norma trova validità in una norma superiore, detta norma fondamentale. La norma fondamentale è unica, uguale per tutti gli ordinamenti. Tale autorità nel nostro ordinamento è data dalla Costituzione.

Concetto di Grundnorm

Grundnorm (it: norma fondamentale) è il fondamento di ogni altra norma nella dottrina pura del diritto con la struttura a gradi, secondo il pensiero del giurista Hans Kelsen; la Grundnorm sarebbe quindi valida in quanto presupposta valida.

Elementi della norma giuridica

La norma giuridica è una norma generale, perché si può applicare a tutti i soggetti ed inoltre è astratta perché si può applicare a tutti i modelli di fatto. La generalità dunque si riferisce ai soggetti mentre l’astrattezza agli oggetti. Il modello di fatto infatti non può essere concreto ma deve essere necessariamente astratto.

Modello ipotetico della norma giuridica

Qualsiasi norma giuridica è sempre composta secondo un modello ipotetico: se A, allora B. Dove A costituisce la “protasi” e B è la “apodosi”. La protasi è l’elemento condizionante, mentre l’apodosi è l’elemento condizionato. A e B prendono anche il nome rispettivamente di “Fattispecie” (A) ed “Effetto” (B).

Concetto di fattispecie

“Species Facti” = Modello di fatto, nel 1921 tale termine viene per la prima volta introdotto nella materia. Il termine fattispecie consiste nella descrizione del modello di fatto, generale ed astratto, all’accadere del quale il legislatore fa conseguire un determinato effetto giuridico. Questo è un modello che nella norma giuridica assume un valore condizionante, infatti se si verifica tale modello, seguirà un effetto corrispondente.

Tipologie di fattispecie

Esistono due tipologie di fattispecie: quella semplice e quella complessa.

Analisi della fattispecie semplice

Nella fattispecie semplice, il modello di fatto è un fatto semplice unico. La frase tipo sarà: se A allora B. Dove A è un unico accadimento. Un esempio di fattispecie semplice è contenuto nell’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dunque se avviene un qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto a qualcuno, questo dev’essere risarcito.

Analisi della fattispecie complessa

A volte il legislatore prevede una pluralità di accadimenti; in questo caso la fattispecie diventa complessa, perché l’effetto giuridico si produce dopo che sono successi più fatti. La frase tipo sarà: se A + A1 + A2, allora B. Nella fattispecie complessa, la situazione cambia, diventando più complicata; l’effetto si produce quando si sono verificati tutti i fatti descritti nella fattispecie.

Complessità copulativa

Ci sono casi in cui la norma prevede una fattispecie complessa alternativa, ossia la norma può essere scritta come: se A oppure A1, allora B. In tal caso per produrre l’effetto B non dovranno accadere entrambi i fatti, A e A1, ma basta che accada un singolo fatto dei due per produrre l’effetto. L’esempio lo troviamo nell’articolo 800 del codice civile che ci dice testualmente: “La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.” L’effetto sta nella revoca della donazione mentre i due fatti consistono nell’ingratitudine oppure nella sopravvenienza di figli.

Fatto e atto giuridico

Il fatto giuridico è un accadimento che proprio perché descritto da una norma diventa giuridicamente rilevante. Per esempio, la grandine, di per sé non è un fatto giuridico, ma lo diventa però per il contadino che ha stipulato un’assicurazione contro la grandine.

Distinzione tra fatti giuridici, detti anche in senso stretto, che sono accadimenti naturali a prescindere dalla volontà dell’uomo (crollo di un palazzo) e gli atti giuridici che invece sono accadimenti che dipendono dall’uomo. (Esempio: tu uccidi Caio; dopo di ciò sei obbligato a scontare la pena.)

Negozio giuridico

Gli atti giuridici si dividono in due e sono il negozio giuridico (tu puoi compiere un atto giuridico però puoi anche stabilire gli effetti che esso produrrà) e gli atti giuridici normali.

Definizione negozio giuridico: Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo in quanto sia espressamente previsto, riconosciuto o autorizzato dalla legge.

Descrizione delle norme

Tutte le norme descrivono o un fatto giuridico, o un atto giuridico o un negozio giuridico.

Effetto giuridico

Per introdurre il concetto di effetto giuridico si può fare riferimento all’opera compiuta dal legislatore. Egli si comporta come un genitore che osserva le azioni compiute dal figlio valutandone i comportamenti, e approvandone conseguentemente alcuni, e disapprovandone altri. Nel primo caso egli agirà elargendo un premio mentre nel secondo caso opterà per una punizione.

Situazione giuridica soggettiva

Per premiare o punire, il legislatore attribuisce una posizione al soggetto. Nell’ordinamento giuridico in queste posizioni vengono collocati i cittadini. Le situazioni giuridiche soggettive si dividono in due grandi classi: quelle favorevoli, che portano un vantaggio per il soggetto, e quelle sfavorevoli che invece portano uno svantaggio.

Situazioni giuridiche soggettive favorevoli

  • Il vantaggio per eccellenza consiste nell’attribuzione di un diritto, il diritto soggettivo. Quest’ultimo consiste nel diritto all’essere, che riguarda gli interessi dell’uomo che l’ordinamento reputa meritevoli, e il diritto all’avere, cioè quello di pretendere qualcosa.
  • Esistono tre differenti tipologie di diritti soggettivi che si differenziano in base a due profili, quello dell’esperibilità e quello della struttura del potere.

Profilo dell’esperibilità e struttura del potere

Il profilo dell’esperibilità riguarda i soggetti nei confronti dei quali posso far valere il mio diritto. Quello della struttura del potere riguarda il fatto che il diritto possa essere direttamente esercitato dal soggetto o che ci debba essere una cooperazione con un altro soggetto.

Tipi di diritti soggettivi

  • Assoluto (Reale)
  • Relativo (Personale-Obbligatorio)
  • Potestativo

Assoluto

Il diritto soggettivo assoluto, per quanto riguarda l’esperibilità si caratterizza, come suggerisce il nome, per l’assolutezza, potendosi applicare a tutti i soggetti. Per quel che riguarda invece la struttura del potere, esso è immediato. (Un esempio di ciò è il diritto alla vita, che non dev’essere mediato poiché basta che le persone si astengano da compiere atti contro il mio diritto alla vita)

Relativo

Il diritto soggettivo relativo, per quanto riguarda l’esperibilità si caratterizza per la relatività, infatti tale diritto può esser fatto valere solo nei confronti di alcuni soggetti, quindi non tutti. (Un esempio di ciò è il diritto di credito che può esser fatto valere nei confronti di un determinato soggetto, esso infatti si può far valere solo nei confronti del creditore). La struttura del potere in questo caso è mediata: il soggetto per soddisfare il proprio interesse ha bisogno della cooperazione-mediazione di un altro soggetto.

Potestativo

Il diritto soggettivo potestativo per quanto riguarda l’esperibilità è relativo; mentre per la struttura del potere è immediato (altrimenti sarebbe uguale al diritto soggettivo relativo). Con esso viene modificata la sfera di libertà altrui senza la mediazione del soggetto, che subisce la modifica. (Esempio accettazione eredità)

Situazioni giuridiche soggettive sfavorevoli

  • Dovere: È il dovere generico di astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l’altrui diritto. Si manifesta quando dall’altra parte c’è un soggetto che ha un diritto soggettivo assoluto.
  • Obbligo: È la situazione giuridica soggettiva sfavorevole che trova di fronte il soggetto che ha il diritto soggettivo relativo. In questo caso c’è l’obbligo di comportarsi in modo tale da consentire al soggetto portatore del diritto soggettivo relativo di soddisfare i propri interessi.
  • Soggezione: È la situazione giuridica soggettiva sfavorevole che dall’altra parte trova un diritto soggettivo potestativo. In questo caso il soggetto passivo non può fare nulla per impedire che l'altro, cioè il titolare del diritto soggettivo potestativo, eserciti il suo diritto.

Concetto di rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra le situazioni giuridiche soggettive favorevoli e sfavorevoli e non è da confondere con le relazioni tra i soggetti. Il rapporto giuridico prende sempre il nome dal diritto favorevole, quindi ne esistono solamente 3 tipi:

  • Assoluto
  • Relativo
  • Potestativo

Tipi di rapporto giuridico

  • Assoluto: rapporto tra un diritto soggettivo assoluto e il dovere.
  • Relativo: rapporto tra il diritto soggettivo relativo e l'obbligo.
  • Potestativo: rapporto tra diritto soggettivo potestativo e la soggezione.

Si può dire che l'effetto della norma è il rapporto giuridico. La nascita del rapporto giuridico prende il nome di costituzione, la crescita si definisce modificazione ed infine la morte del rapporto giuridico prende il nome di estinzione. Da queste combinazioni si può giungere a dire che gli effetti giuridici sono massimo 9 (creazione, modificazione ed estinzione moltiplicati per i 3 rapporti).

Antica tradizione e situazioni giuridiche soggettive

Le uniche situazioni giuridiche soggettive sono le 6 già viste nelle lezioni precedenti. Esiste tuttavia un’antica tradizione la quale è portata a credere che oltre queste 6 situazioni giuridiche soggettive ne esistano delle altre. Il primo profilo problematico riguarda due presunte situazioni giuridiche soggettive che prendono il nome di potere e di facoltà, sono quelle più difficili che determinano anche un problema di dedizione e di inversione logica (il potere è la facoltà di, la facoltà è il potere di...).

Diritto come scienza

Il diritto è una scienza sociale (regola i rapporti nella società) ed è una scienza pratica (risolve i conflitti). Prima di essere scienza sociale ed una scienza pratica è una scienza del linguaggio, perché in realtà quello che fa il giurista è quello di commerciare parole costruite in concetti. Alcune parole le trova nei testi di legge, altre ne crea per spiegare i testi di legge.

Linguaggio del diritto

Linguaggio diviso in linguaggio oggetto, quello delle disposizioni di legge, il metalinguaggio che non è contenuto nel codice ma è quello che viene utilizzato per spiegare i frammenti delle norme. Il diritto assoluto e il diritto relativo per esempio, non li troviamo nel codice, quindi fanno parte del metalinguaggio. Potere e facoltà sono invece parole del linguaggio oggetto, le troviamo infatti spesso nel codice.

Potere e facoltà

Potere e facoltà: non sono situazioni giuridiche soggettive, non descrivono tecnicamente la posizione di vantaggio o di svantaggio nella quale l’ordinamento colloca un soggetto all’accadere di un fatto. Potere e facoltà sono strumenti attraverso i quali noi spieghiamo il contenuto del diritto.

Preso atto che tutti i diritti soggettivi assoluti sono immediati ed assoluti, l’uno dall’altro si possono distinguere nella distinzione del diritto tra l’uno e l’altro. Per esempio possiamo considerare il diritto di proprietà e quello di usufrutto, entrambi assoluti e immediati. La differenza tra i due diritti si troverà da ciò che concretamente l’ordinamento consente di fare al soggetto che abbia quel certo diritto.

Descrizione dei poteri-facoltà

Il potere e la facoltà non sono situazioni giuridiche soggettive autonome ma sono quelle parole che descrivono il contenuto dei singoli diritti, che indicano il complesso dei poteri-facoltà che vengono attribuiti ai titolari di un diritto.

Art 832: Diritto di proprietà

È una disposizione di legge alla quale è affidato il compito di spiegare che cosa è la proprietà ed in cosa consiste il diritto di proprietà. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.” Non esiste alcun limite per il proprietario in relazione alla possibilità di godere o disporre della cosa. Il titolare della cosa può escludere chiunque dal godimento della stessa: inoltre è impossibile, inoltre, che ad uno stesso bene, facciano capo diversi diritti di proprietà.

Descrizione del potere

Il potere cosa indica? Indica l’idoneità, la capacità di compiere validamente un atto (efficacemente). Per poter compiere un atto giuridico è necessario che il soggetto abbia il potere di compiere quell’atto; se non avesse tale potere, quell’atto non sarebbe valido (la parola tecnica è efficacia). Esempio: Se io sono proprietario di un pennarello, posso vendere la proprietà. Proprio perché ho il potere di disporre dell’atto. Il potere di disporre indica l’idoneità di compiere un atto, che dev’essere in grado di produrre effetti. Se io ho il potere, l’atto compiuto nell’esercizio di quel potere, è un atto produttivo di effetti.

Efficacia

Efficacia: parola nel diritto molto difficile. Efficacia evoca l’immediata capacità di realizzare la vicenda del rapporto giuridico. È sinonimo di produzione della vicenda di rapporto giuridico. Se un atto è efficace, si produce la vicenda del rapporto giuridico. Se non è efficace non si produce la vicenda del rapporto giuridico (derivante da un atto umano). Esempio: tizio oggi confeziona il testamento e mette erede universale Sempronio. Atto efficace? No. Perché? Perché bisogna attendere la morte di tizio. Quello sarebbe un atto valido ma inefficace perché di per sé non riesce a produrre l’effetto.

Descrizione della facoltà

Più semplice del potere è la facoltà: la facoltà indica l’idoneità e la possibilità di trarre utilità. Se io sono proprietario di un bene, è evidente che posso trarre da quel bene tutte le proprietà. Mentre il potere presuppone il compimento di un atto che è efficace, cioè che produce effetti, la facoltà indica l’idoneità a compiere atti in modo legittimo.

Esempi di facoltà

Esempio: Se io raccolgo i frutti del mio frutteto, ho compiuto un atto legittimo, sto godendo del bene del quale ho la proprietà. Ma se quei frutti venissero colti da un terzo che non abbia la mia autorizzazione, l’atto non sarebbe più legittimo. La facoltà serve per misurare la legittimità della condotta. Se io ho una facoltà, l’esercizio della facoltà stessa determina un legittimo atto.

Legittima difesa

Esempio: tizio mi aggredisce perché vuole rubare il portafoglio, allora io gli do due calci e lo stendo. Gli cagiono un danno, violando il mio dovere. Io dovrei essere il responsabile. Ma siccome io mi sono difeso, l’ordinamento dice che la difesa che ho compiuto è proporzionata all’offesa subita, mi dà la facoltà di difendermi. In quel caso il comportamento che ho assunto, di per se illecito, assume il tratto della “liceità”. Atto non più illecito, ma atto consentito dall’ordinamento che me ne dà la facoltà. Io ho potuto legittimamente compiere un atto.

Art. 2044 cc: Legittima difesa

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.” I requisiti affinché ricorra un caso di legittima difesa sono: un'aggressione illegittima al soggetto o al suo patrimonio; un pericolo attuale ed inevitabile; una difesa diretta.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattia.citro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Barba Vincenzo.
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