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TECNICA DI CONTROLLO DELL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA PRIVATA

1) TECNICA DI CONTROLLO DELL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA PRIVATA (contronorma imperativa, buon costume, nullo);

2) Causa di giustificazione di una reciproca attribuzione patrimoniale se siamo in un fatto discambio (contratto a prestazioni corrispettive - funzione causale in termini di giustificazione del reciproco adempimento - reciprocità, relazione di condizionamento, io ti do perché tu mi dai).

Il contratto può giustificare un'attribuzione patrimoniale anche non reciproca (donazione, la giustifica perché il donante vuole arricchire il donatario - asimmetria/vuoto sotto il profilo della giustificazione/razionalità della circolazione della ricchezza, forma obbligatoria di atto pubblico, perché manca la causa interviene una forma pubblica).

CAUSA DEL CONTRATTO

Causa come funzione del contratto (a cosa serve e quali sono i fatti economici che le parti vogliono realizzare attraverso il contratto -

(interesse concreto) diversa dai motivi (ragioni individuali per cui concludo il contratto, es. diventare proprietario di quell'appartamento è causa, motivazione è il trasferimento per lavoro).

Se il trasferimento del lavoro viene revocato non posso chiedere la restituzione dei soldi e la risoluzione del contratto, a meno che non ho dedotto all'interno del contratto quel contratto, condizionandolo risolutivamente al venir meno dal mio trasferimento attraverso la condizione rendendo rilevante all'interno del contratto un aspetto/profilo/motivazione che diversamente non rileverebbe.

Elementi accidentali del contratto (condizione, termine e modus).

IL CONTRATTO

Condizione e termine sono tecniche attraverso le quali rendo rilevante all'interno del contratto una motivazione (solo così può rilevare una motivazione); le parti vogliono adeguare le vicende contrattuali alle specifiche ed intime esigenze (non è sufficiente la causa,

ovvero l'interesse ad acquistare quell'appartamento in quella zona). Senza questo elemento non posso chiedere la risoluzione del contratto. Attraverso la causa l'ordine giuridico effettua un controllo sul contenuto del contratto (se la causa corrisponde ad un interesse meritevole di tutela o meno - es. se per eludere il fisco nullo perché infrode alla legge, problema di liceità della causa). La causa non è solo la funzione economico-individuale/economico-sociale del contratto, ma anche la causa di giustificazione di un'attribuzione patrimoniale. Art. 2041 c.c. Azione di generale arricchimento. "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura.

se sussiste al tempo della domanda.

Attribuzione patrimoniale cosa è accaduto (trasferimento immobile es.)

Giustificazione delle attribuzioni patrimoniale perché è accaduto?

Contratto a prestazioni corrispettive l'una trova giustificazione nell'altra attribuzione patrimoniale (mutuo, vendita, locazione...).

Sono una categoria normativa, in cui ciascuna delle due prestazioni giustifica l'altra: scambio delle due prestazioni.

Cosa succede se il contratto che giustifica le due attribuzioni patrimoniali viene meno (es. risolto/dichiarato nullo/rescisso/annullato)?

Succede che ciascuna delle parti deve restituire all'altra quanto ricevuto (caratteristico dei contratti a prestazioni corrispettive).

Insorgere ex lege di un'obbligazione restitutoria in seguito al venir meno della causa che giustifica l'attribuzione patrimoniale.

Es. se acquisto proprietà bene immobile contro pagamento del prezzo divento

proprietario in base al principio consensualistico (effetto reale: trasferimento proprietà, effetto obbligatorio: il debitore è pagamento del prezzo), ma anche debitore del prezzo. L'effetto reale resta in piedi solo se viene adempiuta l'obbligazione di pagare il prezzo. Se ciò non accade si ha inadempimento e bisogna restituire il bene. Se pago il prezzo, ma dopo qualche anno qualcuno lo impugna (es. in forza di un testamento) e il contratto viene annullato perché il venditore non era proprietario al momento della vendita: occorre restituire il prezzo (è venuta meno la causa dell'attribuzione patrimoniale). Se il venditore trattenesse il prezzo ci sarebbe un arricchimento senza giusta causa (ingiustificato).

IL CONTRATTO

4. L'oggetto del contratto.

In alcune ipotesi le norme sembrano identificare l'oggetto del contratto con il bene o la cosa intesa come porzione della vita materiale che il contratto è destinato a movimentare,

mentre in altri casi l'oggetto del contratto viene ad identificarsi con le prestazioni contrattuali e ciò pare emergere proprio negli articoli che regolano le caratteristiche dell'oggetto: l'articolo 1347 si riferisce alla possibilità sopravvenuta dell'oggetto e nel testo alla prestazione inizialmente impossibile, l'articolo 1348 parla di prestazione di cose future che l'articolo 1349 fa esplicita menzione della determinazione della prestazione. (La prestazione è il comportamento che la regola impone o il risultato che ha la stessa immediatamente consegue, laddove il singolo bene al quale la regola a riguardo non è l'oggetto del contratto ma l'oggetto della prestazione, la quale a sua volta deve essere individuata in concreto al fine di poter adempiere, individuazione che avviene attraverso la rappresentazione descrittiva dell'oggetto). Con la formula oggetto del contratto si individua un elemento essenziale dell'atto.

la cui assenza opatologia determina l'invalidità della fattispecie, mentre con la formula oggetto della prestazione si descrive una porzione del rapporto che dal lato scaturisce.

L'oggetto è stato quindi definito come il risultato che ciascuna parte vuole ottenere dal contratto e ciò si può concretizzare sia nell'utilità il cui conseguimento è programmato (es. pagamento del prezzo), sia nell'attribuzione giuridico patrimoniale realizzata dal contratto stesso (es. trasferimento della proprietà di un bene).

vs l'oggetto non va confuso con il contenuto del contratto, che è l'oggetto dello stesso qualificato o orientato dalla causa (formula sintetica con cui si unisce il profilo statico rappresentato dall'oggetto e quello dinamico rappresentato dalla causa).

L'articolo 1346 stabilisce che l'oggetto del contratto deve essere possibile (tale caratteristica deve essere posseduta al momento della

conclusione del contratto e, ove originaria, deve permanere sino al momento al quale le parti abbiano demandato l'efficacia del negozio mediante l'apposizione dei termini o condizioni, mentre se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine il contratto è valido; l'eventuale impossibilità sopravvenuta dell'oggetto non incide sulla validità del negozio, legittimando altre forme di tutela incidenti sul rapporto e non sul momento perfezionativo – l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto derivante da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto rende nullo il contratto per l'impossibilità dell'oggetto, mentre nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore l'obbligazione si estingue), lecito (non contrario

alle norme imperative, al buon costume e all'ordine pubblico), determinato o determinabile (si ha determinatezza quando l'oggetto è descritto dalle parti, purché la loro volontà sia chiara e le parti sappiano rispettivamente cosa prestare e cosa ricevere). La mancanza delle caratteristiche in parola determina l'insussistenza dell'oggetto e dunque la nullità del contratto concluso. N.B. il contenuto indica l'insieme delle regole dettate dalle parti per dare un concreto assetto ai loro interessi e deve necessariamente comprendere al suo interno la configurazione e la determinazione dell'oggetto del contratto, cioè la sua descrizione (differenza tra contenuto ed oggetto – la configurazione e la determinazione dell'oggetto concorre alla definizione dell'assetto di interessi fissato nel contratto e quindi è necessaria appena di nullità). Impossibilità dell'oggetto. 14 IL CONTRATTOè impossibile quando si tratta di impossibilità assoluta e oggettiva, cioè quando la prestazione non può essere obiettivamente eseguita per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolano in modo assoluto il risultato a cui essa è diretta. Se l'impossibilità riguarda quello specifico contraente non è assoluta e quindi il contratto è valido. L'impossibilità deve essere inoltre presente e futura (le cose future possono essere oggetto di contratto). L'impossibilità dell'oggetto si può avere anche nelle forme dell'impossibilità giuridica (nullità del contratto), che si riscontra allorquando il concreto realizzarsi della prestazione pattuita sia ostacolato dalla sussistenza di una norma che la vieti. L'impossibilità giuridica può essere assoluta o relativa, identificandosi nella prima linea idoneità dell'oggetto ad

essere inserito nel contratto (es. vendita beni demaniali) e nella seconda una contrarietà alle regole connessa a quella specifica tipologia di atti (es. si donazione, no vendita organi).

Illiceità dell'oggetto. È illecito l'oggetto quando la prestazione dedotta sia contraria a norma imperativa o la prestazione Miriam realizzare un risultato vietato dall'ordinamento, mentre è caratterizzato da un oggetto impossibile giuridicamente il contratto che intende raggiungere un risultato proibito, che la prestazione non concorre a realizzare, ma ne dipende.

Indeterminabilità dell'oggetto. L'oggetto è indeterminato quando la prestazione non è definita in modo tale da essere percepibile oggettivamente o comunque in qualche suo aspetto rilevante (es. contratto di società che non identifica il tipo di società da costituire).

Si ha determinatezza quando l'oggetto è individuabile in base a criteri obiettivi.

ando l'oggetto del contratto è definito in modo chiaro e preciso. Tale determinabilità può essere raggiunta attraverso la descrizione dettagliata dell'oggetto stesso, specificando le sue caratteristiche, le sue dimensioni, le sue funzioni, ecc. Inoltre, è possibile fare riferimento a documenti o specifiche tecniche che definiscono l'oggetto in modo più approfondito. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, puoi utilizzare il tag per evidenziare le parole chiave come "determinabilità" e "oggetto". Inoltre, puoi utilizzare il tag per enfatizzare le parole come "chiaro" e "preciso". Ecco un esempio di come potrebbe apparire il testo formattato: (nel contratto il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando l'oggetto del contratto è definito in modo chiaro e preciso. Tale determinabilità può essere raggiunta attraverso la descrizione dettagliata dell'oggetto stesso, specificando le sue caratteristiche, le sue dimensioni, le sue funzioni, ecc. Inoltre, è possibile fare riferimento a documenti o specifiche tecniche che definiscono l'oggetto in modo più approfondito.)
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Publisher
A.A. 2022-2023
335 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracast02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Barba Angelo.