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LE RAGIONI DELLA NULLITÀ

Fra i diversi tipi di invalidità abbiamo la nullità. A dirci quando un contratto è nullo e l’art. 1418, che distingue:

  • Le cause di nullità strutturali, ossia i vizi che toccano qualche elemento essenziale del contratto, in modo tale da fare di questo un contratto incompleto e/o assurdo;
  • Le cause di nullità politiche, ossia quelle cause che rendono il contratto nullo perché disapprovato dall’ordinamento giuridico (es: è disapprovato dall’ordinamento giuridico il contratto con cui A vende a B una cosa ben determinata, che però la legge, nell’interesse pubblico, vieta di vendere).

LE NULLITÀ STRUTTURALI

Quando il contratto è gravemente incompleto (perché nella fattispecie manca qualche elemento) oppure è assurdo (esprime cioè un’operazione incomprensibile o insensata), è nell’interesse generale che esso non produca effetti giuridici.

I casi riconducibili a questo filone si ricavano dall'art. 1418, laddove si parla di:

  1. "mancanza di 1 dei requisiti indicati dall'art. 1325" ->
  2. "mancanza dei requisiti dell'oggetto stabiliti dall'art 1346".

Il contratto è dunque nullo:

  1. Quanto manca l'accordo; vi rientrano i casi di:
    • Contratto fatto per costrizione fisica od orientamento psichico;
    • Contratto fatto da persona che non abbia neppure un minimo di capacità di intendere di volere;
    • Contratto non riferibile a chi ne appare l'autore;
    • Contratto fatto in modo scherzoso e non serio o per rappresentazione scenica o didattica;
    • Contratto basato sul dissenso occulto fra i contraenti, quando le loro dichiarazioni (anche se esteriormente congruenti) sono intese da ciascuno con significato difforme rispetto all'altro;
  2. Quando manca la causa (il contratto senza causa è un contratto senza ragione, assurdo);
Quando ha un oggetto inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile (un contratto che mette a carico di una parte e che attribuisce all'altra una prestazione che non esiste, o è irrealizzabile, o non si capisce in cosa consista, è un contratto assurdo e senza senso); Quando sussiste un difetto di forma, quando questa è richiesta per la validità. Qui, in verità, sarebbe meglio parlare di incompletezza (siamo in una zona intermedia fra nullità strutturale e nullità politica). NULLITÀ E INESISTENZA DEL CONTRATTO Un contratto nullo è un contratto che esiste, o più precisamente esiste una fattispecie che a prima vista si presenta come un contratto. Quando non c'è neppure questo minimo, si parla di contratto inesistente. Talora il confine fra nullità e inesistenza è chiaro; in altri casi è più incerto (es: si pensi ai casi di costrizione fisica, scherzo,

rappresentazione scenico-didattica, contratto del bambino). In materia di contratti, la categoria dell’inesistenza ha scarsa rilevanza pratica. Ne ha di più in relazione ad altri tipi di atto (es: per le deliberazioni delle assemblee condominiali e di società, quando qualcuno dei condomini o dei soci non risulta regolarmente convocato dall’assemblea -> in questo caso, qualificare la deliberazione come inesistente è l’unico modo per consentire di impugnarla al di là dei termini ristrettissimi previsti dall’annullamento).

LE NULLITÀ POLITICHE

I contratti nulli, perché disapprovati dall’ordinamento giuridico, sono contratti illeciti. Il contratto è illecito in una serie di casi indicati dall’art. 1418:

  • Ha un oggetto illecito, allorché le prestazioni contrattuali sono disapprovate in sé e per sé;
  • Ha una causa illecita, allorché è disapprovato lo scambio delle

prestazioni o la funzione del contratto;

Ha una condizione illecita (il contratto diventa veicolo di risultati socialmente riprovevoli);

È fatto per un motivo illecito comune a entrambe le parti, ossia condiviso da entrambi e da entrambe messo a fondamento del contratto, sia pure in relazione a scopi e interessi diversi (es: se stipulo un contratto di locazione perché voglio ospitare 10 clandestini e lo comunico al proprietario -> illecito).

ART. 1345 -> MOTIVO ILLECITO

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

IL CONTRATTO ALLA LEGGE

Il contratto in frode alla legge è quello che “costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa“, ed è nullo perché ha causa illecita (è illecita la funzione che le parti gli danno, anche se la funzione economico-sociale dell’atto astrattamente considerata è lecita).

Tale contratto si basa sul rapporto tra risultati e strumenti: le norme imperative vogliono impedire un risultato socialmente desiderabile (vietano quindi l'atto che è lo strumento normale e tipico per realizzarlo -> es: il patto commissorio); le parti possono però cercare di aggirare il divieto, facendo un contratto diverso di per sé non vietato, ma costruito in modo tale da realizzare, nella sostanza, il medesimo risultato tipico dell'atto vietato. Un esempio è la vendita con patto di riscatto, di per sé lecita: se usata però per realizzare una vendita a scopo di garanzia (il cui risultato è equivalente al patto commissorio, vietato dalla legge), il contratto è nullo. La frode alla legge si può realizzare anche con un collegamento fra contratti, ciascuno dei quali di per sé è lecito. Un esempio si ha in relazione ai divieti di alienazione: i contratti fatti in quest'ambito, se visti nel loro insieme.

Sono infronte alla legge, e dunque nulli.

UNA PRECISAZIONE

Negozio indiretto -> le parti usano uno schema contrattuale tipico, modificandone il contenuto al fine di realizzare uno scopo diverso rispetto a quello assegnato dal legislatore a quel determinato schema.

Collegamento fra più negozi -> Le parti possono collegare fra loro più contratti aventi ciascuno una propria causa per perseguire uno scopo diverso da quello dei singoli contratti, che può essere sia lecito che illecito.

ART. 1344 -> CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE

1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

NULLITÀ TESTUALE E NULLITÀ VIRTUALE

La nullità può essere distinta in:

  • Nullità testuale -> l'art. 1418 dice che il contratto è nullo quando la legge lo dichiara nullo (o direttamente o indirettamente), ad esempio vietando o imponendo certi contenuti

Contrattuali “a pena di nullità”: si parla al riguardo di nullità testuale. Ciò avviene sia nel codice civile (es: art. 2744 per il pattocommissorio), sia nelle leggi speciali. In molti casi, la previsione testuale della nullità è superflua.

Nullità virtuale -> l’art. 1418 dice che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative”. In questo caso si ha nullità virtuale, perché si fa riferimento a una serie aperta di casi non definibili ex ante. Ogni contratto è virtualmente nullo, in relazione al fatto che possa esistere una qualche norma imperativa con la quale il contratto stesso possa risultare in contrasto. Il meccanismo della nullità virtuale incontra però dei limiti: non qualsiasi violazione di una norma imperativa produce nullità del contratto. Un contratto contrario a norme imperative NON è nullo se la legge dispone

PARTE IV: L'ANNULLABILITÀ

L'annullabilità, cui corrisponde il rimedio dell'annullamento, è determinata da vizi quali:

  • L'incapacità di agire, che rende il contratto annullabile secondo i criteri dell'art. 1425;
  • I vizi della volontà (o del consenso), che sono fattori che disturbano o deviano il processo di formazione della volontà contrattuale di una parte, che per questo conclude un contratto che non corrisponde ai suoi programmi. Sono 3: l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427);
  • Altri casi, dichiarati tali dalla legge. I principali sono 2:
  1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ivi compreso il contratto con se stesso;
  2. Il contratto di straordinaria amministrazione compiuto da un coniuge su un bene della comunione, che sia immobile o mobile registrato.

Con le cause dell'annullabilità,

L'interesse che viene in gioco è quello particolare di un contraente: l'esigenza è trovare un ragionevole punto di equilibrio fra l'interesse del contraente protetto e l'interesse di controparte.

ART. 1425 -> INCAPACITÀ DELLE PARTI

  1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
  2. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

ART. 1426 -> RAGGIRI USATI DAL MINORE

  1. Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

ART. 428 -> ATTI COMPIUTI DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE

  1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,

incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

PARTE V: L'ERRORE

L'errore: interessi in gioco e criteri di rilevanza

L'errore è l'ignoranza o la falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto. Chi conclude un contratto in base a un suo errore, fa un affare che molto probabilmente non gli conviene.

Lalegge considera questo interesse meritevole di tutela: dato che il contratto vincola le parti perché il vincolo contrattuale è.
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Publisher
A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Putorti' Vincenzo.