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Capitolo 2 - L'autonomia negoziale e le situazioni giuridiche soggettive
Diritto di fonte legislativa e di autonomia privata
L'autonomia privata rappresenta uno dei modi principali di esplicarsi della vita di relazione nelle società umane poiché il soggetto può disporre anche unilateralmente della propria sfera giuridica e intrattenere con altri soggetti forme vincolanti di cooperazione e scambio, non solo a carattere patrimoniale, che si basino sul consenso reciproco.
L'autonomia dei singoli necessita del sostegno dello Stato e dei suoi apparati sanzionatori, è costretta a subire filtri e controlli normativi per essere tutelata. Essa e l'ordinamento giuridico hanno quindi un rapporto dialettico concentrato sul criterio di derogabilità o meno della disciplina legale.
L'autonomia privata si definisce:
- negoziale: se ricopre l'intera gamma dei negozi giuridici, ossia le dichiarazioni di volontà o gli atti di autoregolamentazione
libertà di compiere l'atto personalmente o con un rappresentante (esclusa per gli atti personalissimi che hanno necessariamente rappresentante legale)
la libertà di inserire nell'atto elementi accidentali
la libertà di non attenersi ai tipi aventi una disciplina legale e di escogitare nuovi. Questa libertà è limitata e in alcuni casi esclusa.
la libertà di scegliere la forma della propria dichiarazione negoziale. La forma può essere essenziale se la legge prevede la cd forma ad substantiam.
Fatto, atto e negozio giuridico
L'atto giuridico è la condotta umana volontaria e cosciente a cui l'ordinamento consente la produzione di effetti giuridici, e può essere di diverso tipo:
- atti leciti e illeciti: Gli atti illeciti (art 2043 cc) comportano il dovere di risarcire il danno causato a un terzo e richiedono la volontarietà della condotta, la sussistenza del dolo o della colpa e la capacità di
intendere e di volere al momento dell'effettuazione. Gli atti leciti possono essere reali (costruzione di un edifico), dovuti (adempimento dell'obbligazione) o dichiarazioni di volontà.
2. gli atti ricettizi e gli atti non ricettizi:
I primi sono atti unilaterali che producono effetti solo quando sono portati a conoscenza dell'altra parte (es. disdetta. Art.1334)
I secondi non sono indirizzati a una persona, si producono in seguito alla semplice manifestazione di volontà (es. rinuncia all'eredità. art.1989).
fatto giuridico
Il è un fatto non cosciente, né volontario, né umano. I fatti giuridici compongono la fattispecie semplice (un accadimento) o complessa (più accadimenti) cui la norma riconduce la produzione di effetti giuridici.
I fatti naturali o in senso stretto si distinguono da quelli umani solo se la norma pretende la coscienza o la volontà del comportamento dell'agente, e in questo caso i fatti umani diventano
Atti giuridici. Negozio giuridico. Il negozio giuridico rappresenta la volontà umana che non si limita a volere l'atto, ma vuole anche l'effetto. È una dichiarazione di volontà, un atto unilaterale/bilaterale/plurilaterale volto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Contratto. Il prototipo di negozio giuridico è il contratto, cioè l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). I tipi di negozi sono: - tra vivi per causa di morte (inter vivos) e (mortis causa): a seconda che i loro effetti conseguano o meno alla morte dell'autore dell'atto - a titolo oneroso a titolo gratuito: e a seconda che il vantaggio da acquistare comporti o meno un sacrificio economico corrispondente - causali e astratti: i secondi non sono privi di causa, ma ne prescindono nel loro funzionamento - a contenuto patrimoniale non patrimoniale: e a seconda che diano o meno luogo a spostamenti di ricchezza - di accertamento:
Rivolti a eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente-rappresentativi: posti in essere dal cd rappresentante e dal cd rappresentato.
Questi tipi di negozi sono schemi esemplificativi, il tipo non costituisce un limite all'attività del privato, che non risulta indirizzata, ma piuttosto controllata dall'ordinamento.
Le situazioni giuridiche soggettive quali effetti della fattispecie e gli altri metodi di giurificazione degli interessi.
Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono quella classe di effetti che si caratterizza per il conferimento di prerogative o per l'imposizione di condotte nei confronti dei destinatari delle norme.
Rappresenta l'effetto che incrementa o limita la sfera di libertà di azione del soggetto, che ha alla base la necessità di soddisfare un interesse.
Le situazioni giuridiche si distinguono in:
- Attive: posizione di vantaggio; rappresentano il riconoscimento giuridico di un interesse individuale/collettivo/diffuso.
Impedimenti o sue lesioni. Il diritto soggettivo consiste nel conferimento al privato di una sfera di libertà di azione al cui interno il titolare può perseguire la realizzazione del proprio interesse mediante l'esercizio di alcuni poteri giuridici (modificano la realtà di diritto preesistente) o l'attuazione di specifiche facoltà (modifica lo stato di fatto). Il diritto soggettivo è espressione di libertà e deve sempre essere garantito al titolare, qualunque sia il suo scopo, salvo determinati limiti dettati dalla legge che costituirebbero abusi del diritto, ossia il suo uso anormale. L'abuso del diritto è nato per sviare allo scopo.
Tra i diritti soggettivi troviamo:
- Diritti assoluti, che garantiscono al titolare un potere che può far valere su tutti gli altri
- Diritti relativi, coincidono con i diritti di credito
- Diritti patrimoniali, tutelano gli interessi economici dei soggetti e sono valutabili in denaro
- Diritti non patrimoniali