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Capitolo 2 - L'autonomia negoziale e le situazioni giuridiche soggettive

Diritto di fonte legislativa e di autonomia privata

L'autonomia privata rappresenta uno dei modi principali di esplicarsi della vita di relazione nelle società umane poiché il soggetto può disporre anche unilateralmente della propria sfera giuridica e intrattenere con altri soggetti forme vincolanti di cooperazione e scambio, non solo a carattere patrimoniale, che si basino sul consenso reciproco.

L'autonomia dei singoli necessita del sostegno dello Stato e dei suoi apparati sanzionatori, è costretta a subire filtri e controlli normativi per essere tutelata. Essa e l'ordinamento giuridico hanno quindi un rapporto dialettico concentrato sul criterio di derogabilità o meno della disciplina legale.

L'autonomia privata si definisce:

  • negoziale: se ricopre l'intera gamma dei negozi giuridici, ossia le dichiarazioni di volontà o gli atti di autoregolamentazione
dei propri interessi che si rivolgono al raggiungimento di uno scopo tutelato dalla legge, e che abbiano una struttura uni/bi/plurilaterale patrimoniale o non-contrattuale: se si realizza solo tramite il contratto, che è l'istituto fondamentale di un'economia di libero mercato basata sulla produzione e scambio di beni. Compare nell'art. 1322 cc. E' garantita implicitamente. L'autonomia collettiva è una forma di esplicazione di quella privata da parte di gruppi organizzati che stipulano negozi normativi vincolanti, per coloro che vi aderiscono, nella loro contrattazione individuale e da parte delle associazioni dei datori e dei lavoratori. L'autonomia privata negoziale è espressione di libertà che incontra limiti e bilanciamenti da parte dell'ordinamento giuridico: - la libertà di compiere o meno l'atto di autonomia e la libertà di scegliere l'interlocutore nei negozi bilaterali o plurilaterali come il contratto

libertà di compiere l'atto personalmente o con un rappresentante (esclusa per gli atti personalissimi che hanno necessariamente rappresentante legale)

la libertà di inserire nell'atto elementi accidentali

la libertà di non attenersi ai tipi aventi una disciplina legale e di escogitare nuovi. Questa libertà è limitata e in alcuni casi esclusa.

la libertà di scegliere la forma della propria dichiarazione negoziale. La forma può essere essenziale se la legge prevede la cd forma ad substantiam.

Fatto, atto e negozio giuridico

L'atto giuridico è la condotta umana volontaria e cosciente a cui l'ordinamento consente la produzione di effetti giuridici, e può essere di diverso tipo:

  1. atti leciti e illeciti: Gli atti illeciti (art 2043 cc) comportano il dovere di risarcire il danno causato a un terzo e richiedono la volontarietà della condotta, la sussistenza del dolo o della colpa e la capacità di

intendere e di volere al momento dell'effettuazione. Gli atti leciti possono essere reali (costruzione di un edifico), dovuti (adempimento dell'obbligazione) o dichiarazioni di volontà.

2. gli atti ricettizi e gli atti non ricettizi:

I primi sono atti unilaterali che producono effetti solo quando sono portati a conoscenza dell'altra parte (es. disdetta. Art.1334)

I secondi non sono indirizzati a una persona, si producono in seguito alla semplice manifestazione di volontà (es. rinuncia all'eredità. art.1989).

fatto giuridico

Il è un fatto non cosciente, né volontario, né umano. I fatti giuridici compongono la fattispecie semplice (un accadimento) o complessa (più accadimenti) cui la norma riconduce la produzione di effetti giuridici.

I fatti naturali o in senso stretto si distinguono da quelli umani solo se la norma pretende la coscienza o la volontà del comportamento dell'agente, e in questo caso i fatti umani diventano

Atti giuridici. Negozio giuridico. Il negozio giuridico rappresenta la volontà umana che non si limita a volere l'atto, ma vuole anche l'effetto. È una dichiarazione di volontà, un atto unilaterale/bilaterale/plurilaterale volto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Contratto. Il prototipo di negozio giuridico è il contratto, cioè l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). I tipi di negozi sono: - tra vivi per causa di morte (inter vivos) e (mortis causa): a seconda che i loro effetti conseguano o meno alla morte dell'autore dell'atto - a titolo oneroso a titolo gratuito: e a seconda che il vantaggio da acquistare comporti o meno un sacrificio economico corrispondente - causali e astratti: i secondi non sono privi di causa, ma ne prescindono nel loro funzionamento - a contenuto patrimoniale non patrimoniale: e a seconda che diano o meno luogo a spostamenti di ricchezza - di accertamento:

Rivolti a eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente-rappresentativi: posti in essere dal cd rappresentante e dal cd rappresentato.

Questi tipi di negozi sono schemi esemplificativi, il tipo non costituisce un limite all'attività del privato, che non risulta indirizzata, ma piuttosto controllata dall'ordinamento.

Le situazioni giuridiche soggettive quali effetti della fattispecie e gli altri metodi di giurificazione degli interessi.

Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono quella classe di effetti che si caratterizza per il conferimento di prerogative o per l'imposizione di condotte nei confronti dei destinatari delle norme.

Rappresenta l'effetto che incrementa o limita la sfera di libertà di azione del soggetto, che ha alla base la necessità di soddisfare un interesse.

Le situazioni giuridiche si distinguono in:

  • Attive: posizione di vantaggio; rappresentano il riconoscimento giuridico di un interesse individuale/collettivo/diffuso.
Esse si dividono in: diritto soggettivo, potestativo, potestà, interesse diffuso, interesse collettivo, interesse legittimo, aspettativa, status. - Diritto soggettivo: esprime la facoltà di agire o di pretendere qualcosa in base a una norma giuridica. - Potestativo: indica la facoltà di compiere o di non compiere un'azione. - Potestà: rappresenta il potere di un soggetto di imporre un comportamento a un altro soggetto. - Interesse diffuso: riguarda un interesse che coinvolge un numero indeterminato di persone. - Interesse collettivo: riguarda un interesse che coinvolge un gruppo di persone. - Interesse legittimo: riguarda un interesse che è riconosciuto dalla legge. - Aspettativa: indica la speranza o l'attesa di ottenere un determinato diritto o vantaggio. - Status: indica la posizione giuridica di un individuo all'interno di una determinata situazione. Le situazioni giuridiche soggettive possono essere attive o passive: - Situazioni giuridiche soggettive attive: esprimono la posizione di vantaggio del titolare del diritto, che ha il potere di pretendere il rispetto della propria sfera giuridica o di agire per il soddisfacimento del proprio interesse. - Situazioni giuridiche soggettive passive: esprimono la posizione di svantaggio di chi è tenuto a rispettare l'altrui sfera giuridica sulla base del dovere di astensione, ovvero a porre in essere un comportamento volto al soddisfacimento dell'interesse del titolare del diritto (obbligo), oppure è costretto a subire l'esercizio del potere altrui (soggezione) al fine di acquistare una propria posizione di vantaggio (onere). Le situazioni giuridiche soggettive rappresentano gli effetti della fattispecie sostanziale, mentre i rimedi si collocano sul versante della tutela. La situazione giuridica soggettiva si preoccupa di indicare quali strumenti abbia a disposizione il titolare per realizzare il proprio interesse. Un rimedio non conferisce al titolare poteri e facoltà al fine del soddisfacimento diretto dell'interesse, ma comunque tutela il diritto.

Impedimenti o sue lesioni. Il diritto soggettivo consiste nel conferimento al privato di una sfera di libertà di azione al cui interno il titolare può perseguire la realizzazione del proprio interesse mediante l'esercizio di alcuni poteri giuridici (modificano la realtà di diritto preesistente) o l'attuazione di specifiche facoltà (modifica lo stato di fatto). Il diritto soggettivo è espressione di libertà e deve sempre essere garantito al titolare, qualunque sia il suo scopo, salvo determinati limiti dettati dalla legge che costituirebbero abusi del diritto, ossia il suo uso anormale. L'abuso del diritto è nato per sviare allo scopo.

Tra i diritti soggettivi troviamo:

  1. Diritti assoluti, che garantiscono al titolare un potere che può far valere su tutti gli altri
  2. Diritti relativi, coincidono con i diritti di credito
  3. Diritti patrimoniali, tutelano gli interessi economici dei soggetti e sono valutabili in denaro
  4. Diritti non patrimoniali
realizzano interessi di natura morale (5). diritti trasmissibili (o disponibili), sono trasmissibili ad altri soggetti (6). diritti intrasmissibili (o indisponibili) non possono essere trasmessi, sono icd diritti personalissimi e quelli che disciplinano rapporti per interessi superiori (7). diritti reali, attribuiscono al titolare una signoria piena (es. proprietà) o limitata su un bene. Si definiscono come la facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per soddisfare il proprio interesse, assicurando un potere immediato e con validità su tutti i soggetti su cui incombe (8). diritti di godimento (9). diritti principali (10). diritti accessori, hanno vita e si trasmettono insieme ai principali da cui dipendono (11). diritto potestativo, conferisce al titolare la possibilità di provocare modificazioni non solo nella propria sfera giuridica, ma anche in quella altrui, con un atto unilaterale (12). status, ossia un complesso di diritti e doveri di un individuo in relazione alla posizione che essooccupa in un gruppo sociale. Altre situazioni giuridiche soggettive attive-potestà, ufficio privato nel quale vengono conferiti poteri e facoltà a un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui. -interesse diffuso, appartiene alla generalità dei soggetti di una comunità nel suo complesso, consiste in un interesse di natura seriale, identico per una pluralità indefinita di soggetti -interesse collettivo, come quello diffuso, però l'interesse è identificabile con una categoria umana o un gruppo sociale definito (es. coloro a cui è stato dato un farmaco) -interesse legittimo, interesse del soggetto a che gli organi della PA svolgano la loro funzione per disciplinare la loro attività. -aspettativa, situazione in cui il soggetto attende il maturare di una situazione giuridica soggettiva a lui favorevole ma ancora non concreta. Alcune situazioni giuridiche soggettive passive-dovere, condotta digenerale dell'interesse Il contenuto generico per realizzare interessi di natura superindividuale è caratterizzato dalla natura generale dell'interesse e dal contenuto generico-obbligo giuridico o obbligazione. Questo implica una condotta necessaria e di contenuto specifico per realizzare interessi di natura particolare a vantaggio di uno o più soggetti. L'obbligo instaura una relazione intersoggettiva, ossia un rapporto giuridico. La soggezione è la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio del potere potestativo altrui, senza potere reagire. L'onere, invece, è il sacrificio di un interesse proprio imposto da un soggetto come condizione per ottenere un vantaggio giuridico. La situazione giuridica passiva consiste in una condotta, commissiva o omissiva, fondamentale per realizzare un interesse. Inoltre, vi sono situazioni giuridiche soggettive che si riferiscono al rapporto generale dell'interesse.
Dettagli
A.A. 2019-2020
84 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonorabaluganti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Barba Angelo.